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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2536 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Codice Fiscale_1 ), rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' Avv. Marco (C.F.
Codice Fiscale_2 presso il cui studio in Torano Castello alla Via Vico I San Cariati, (c.f.
Nicola n. 34 fraz. Sartano, elettivamente domicilia
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
P.IVA_1 ), Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli
C.F. 3 FAX 0984/489329 PEC: avv.ti Gilda Avena (C.F.
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Tes_1 Email_1
FAX 0984/489331
- PEC
[...] (C.F. C.F._4
(t) giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 di Email_3
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Nonché contro
Controparte_2 con sede in Roma alla via Grezar 14, in persona del 1.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Cotticelli, c.f. Codice Fiscale_5 del foro di Avellino, in forza di procura rilasciata con separato atto in calce alla memoria, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Avellino alla via Piave n. 29/b
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 13.06.2025, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' CP_1 e esponendo di aver ricevuto in data 5 dicembre 2024 un atto di Controparte_2
,
pignoramento diretto ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, preceduto dall'avviso di intimazione n.
03420249005638263000, per come risulta dal pignoramento, presumibilmente notificato in data
04.07.2024, e concernente, sempre per come risulta dallo stesso atto di pignoramento, i seguenti avvisi CP di addebito
1. Avviso di addebito n. 33420160001839964000 e avente ad oggetto la complessiva somma di euro
2.790,11, presumibilmente notificata in data 12.05.2016 e concernente contributi IVS oltre le Somme aggiuntive relativi ai trimestri 01/2015-03/2015 e 04/2015-06/2015;
2. Avviso di addebito n. 33420160004706182000 avente ad oggetto la complessiva somma di euro
2.764,37, presumibilmente notificata in data 18.11.2016 e concernente contributi IVS e Somme aggiuntive relativi ai trimestri 07/2015-09/2015 e 10/2015-12/2015;
3. Avviso di addebito n.33420170003096053000 avente ad oggetto la complessiva somma di euro
5.553,00 presumibilmente notificata in data 12.10.2017 e concernente contributi IVS e relative somme aggiuntive relativi a tutti i trimestri dell'anno 2016.
Proseguiva esponendo che l'atto di pignoramento risultava incapiente (trovati circa 900,00 euro a fronte di un credito di euro 78.078,31) e perdeva di efficacia a seguito del decorso dei 60gg, per come previsto dalla normativa in materia.
Tuttavia, rappresentato il suo interesse ad ottenere l'accertamento della insussistenza dei crediti portati a sua conoscenza con il pignoramento, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui ai suddetti avvisi di addebito, invocando il termine quinquennale siccome la cartella esattoriale non opposta non è assimilabile ad un titolo giudiziale;
negava di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento nr. n. 03420249005638263000 di cui è venuto a conoscenza soltanto con la notifica dell'atto di
-
pignoramento ed evidenziava che, anche ove comprovata la notifica nella data indicata - 4.7.2024-, in ogni caso era maturata la prescrizione dei crediti/contributi IVS e somme aggiuntive ivi azionati.
Rassegnava, quindi, le qui di seguito trascritte conclusioni: accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti di credito azionati e per l'effetto annullare l'avviso di intimazione n. 03420249005638263000 riferito agli avvisi di addebito n.33420160001839964000, n. 33420160004706182000 nonché n.
33420170003096053000; accertare e dichiarare l'omessa notifica degli atti presupposti/avvisi di addebito e per l'effetto comunque annullare l'avviso di intimazione n. 03420249005638263000 riferito agli avvisi di addebito n.33420160001839964000, n. 33420160004706182000 nonché n.
33420170003096053000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ente impositore nonché l'agente della riscossione argomentando diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che il ricorrente, dedotta la ricezione di atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR n.
602/1973 in data 5.12.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento ivi indicata, negandone la ricezione nella data del 4.7.2024, nonché avverso i tre avvisi di addebito emessi per l'omesso pagamento di contributi di titolarità dell' CP_1, identificati dai nr. n. 33420160001839964000,
n. 33420160004706182000 e n.33420170003096053000.
Ciò posto, parte ricorrente – in modo contraddittorio - da un lato invoca la prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito, assumendo che debba trovare applicazione il termine quinquennale nel caso di cartella non opposta (con ciò ammettendo la notifica degli avvisi di addebito e l'omessa opposizione) dall'altro nega la ricezione degli avvisi di addebito.
In ogni caso, si rileva che l'CP_1 ha dedotto e comprovato la regolare notifica degli avvisi di addebito in contestazione;
in particolare, dalla documentazione allegata dall'istituto, si evince che l'avviso di addebito n. 33420160001839964000 è stato notificato il 12/05/2016, l'avviso di addebito n.
33420160004706182000 è stato notificato il 18/11/2016 e l'avviso di addebito n. A seguito della ricezione degli avvisi suddetti, il ricorrente non ha proposto tempestiva opposizione nel termine perentorio di giorni 40 ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
Pertanto, acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in esse contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) nonché, di conseguenza, l' inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti anteriori alla data della notifica dei titoli (prescrizione della pretesa creditoria maturata prima della notifica dei titoli).
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della SC secondo cui L'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss., (comma 6). La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa (cfr. Cass. 1 luglio 2008 n. 17978). (...) Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (v. per tutte Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506). Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. c.c., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge
(cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008 n. 20375). (cfr. Cass. n.
18145/2012 e succ. conf.).
Unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è la prescrizione estintiva che parte ricorrente eccepisce anche per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, negando la ricezione di atti interruttivi anteriori alla notifica dell'atto di pignoramento (5.12.2024). Valga anzitutto premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che "Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della
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funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità" (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto
2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953
c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.
Orbene, nel caso di specie, l'infondatezza dell'eccezione discende dal rilievo che, smentendosi quanto dedotto in ricorso, il ricorrente ha ricevuto plurimi atti interruttivi che hanno utilmente interrotto il quinquennio prescrizionale, considerata anche la sospensione per effetto della legislazione emergenziale. Occorre, invero, considerare che, prima di procedere alla verifica dell'avvenuta interruzione con riferimento ai crediti portati dai singoli avvisi di addebito, occorre richiamare quanto stabilito dalla SC con riferimento al periodo di sospensione dei termini disposto dal legislatore per fronteggiare l'emergenza COVID 19: "1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Controparte_3 1.1.3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" (Cass. n. 960/2025), ne discende che i termini di prescrizione degli atti a cui si applicano le citate previsioni normative sono prorogati di ulteriori 542 giorni. Orbene, l'avviso di addebito n. 33420160001839964000 è stato notificato il 12/05/2016, l'avviso di addebito n. 33420160004706182000 è stato notificato il 18/11/2016 e l'avviso di addebito n.
33420170003096053000 è stato notificato il 12/10/2017; dalla data di notifica, il termine di prescrizione (5 anni più 542 giorni) maturava, rispettivamente, nelle seguenti date: 5.11.2022,
14.5.2023 e 6.4.2024.
Contr Orbene, ha dedotto e comprovato di aver notificato un'intimazione di pagamento in data
30.11.2019, cui è seguita la notifica di ulteriore intimazione di pagamento in data 26.8.2022.
Parte ricorrente nelle note successive alla costituzione dei convenuti ha contestato, nello specifico, soltanto la notifica dell'intimazione di pagamento indicata nell'atto di pignoramento (nel resto negando genericamente le ulteriori notifiche) ma osserva il giudice che, a prescindere dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 4.7.2024, il termine di prescrizione è stato interrotto utilmente con la notifica delle due predette intimazioni in data 30.11.2019 e 26.8.22 e, di poi, comunque con la notifica dell'atto di pignoramento in data 5.12.2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, Contr in euro 2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge (con distrazione per in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario).
Cosenza, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33420170003096053000 è stato notificato il 12/10/2017.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2536 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Codice Fiscale_1 ), rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall' Avv. Marco (C.F.
Codice Fiscale_2 presso il cui studio in Torano Castello alla Via Vico I San Cariati, (c.f.
Nicola n. 34 fraz. Sartano, elettivamente domicilia
Ricorrente
contro con sede in Roma, (C.F. Controparte_1
P.IVA_1 ), Via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli
C.F. 3 FAX 0984/489329 PEC: avv.ti Gilda Avena (C.F.
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni) e Tes_1 Email_1
FAX 0984/489331
- PEC
[...] (C.F. C.F._4
(t) giusta procura generale alle liti per notar Persona_1 di Email_3
Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente Nonché contro
Controparte_2 con sede in Roma alla via Grezar 14, in persona del 1.r.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Cotticelli, c.f. Codice Fiscale_5 del foro di Avellino, in forza di procura rilasciata con separato atto in calce alla memoria, ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Avellino alla via Piave n. 29/b
Resistente
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 13.06.2025, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l' CP_1 e esponendo di aver ricevuto in data 5 dicembre 2024 un atto di Controparte_2
,
pignoramento diretto ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, preceduto dall'avviso di intimazione n.
03420249005638263000, per come risulta dal pignoramento, presumibilmente notificato in data
04.07.2024, e concernente, sempre per come risulta dallo stesso atto di pignoramento, i seguenti avvisi CP di addebito
1. Avviso di addebito n. 33420160001839964000 e avente ad oggetto la complessiva somma di euro
2.790,11, presumibilmente notificata in data 12.05.2016 e concernente contributi IVS oltre le Somme aggiuntive relativi ai trimestri 01/2015-03/2015 e 04/2015-06/2015;
2. Avviso di addebito n. 33420160004706182000 avente ad oggetto la complessiva somma di euro
2.764,37, presumibilmente notificata in data 18.11.2016 e concernente contributi IVS e Somme aggiuntive relativi ai trimestri 07/2015-09/2015 e 10/2015-12/2015;
3. Avviso di addebito n.33420170003096053000 avente ad oggetto la complessiva somma di euro
5.553,00 presumibilmente notificata in data 12.10.2017 e concernente contributi IVS e relative somme aggiuntive relativi a tutti i trimestri dell'anno 2016.
Proseguiva esponendo che l'atto di pignoramento risultava incapiente (trovati circa 900,00 euro a fronte di un credito di euro 78.078,31) e perdeva di efficacia a seguito del decorso dei 60gg, per come previsto dalla normativa in materia.
Tuttavia, rappresentato il suo interesse ad ottenere l'accertamento della insussistenza dei crediti portati a sua conoscenza con il pignoramento, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui ai suddetti avvisi di addebito, invocando il termine quinquennale siccome la cartella esattoriale non opposta non è assimilabile ad un titolo giudiziale;
negava di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento nr. n. 03420249005638263000 di cui è venuto a conoscenza soltanto con la notifica dell'atto di
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pignoramento ed evidenziava che, anche ove comprovata la notifica nella data indicata - 4.7.2024-, in ogni caso era maturata la prescrizione dei crediti/contributi IVS e somme aggiuntive ivi azionati.
Rassegnava, quindi, le qui di seguito trascritte conclusioni: accertare e dichiarare la prescrizione dei diritti di credito azionati e per l'effetto annullare l'avviso di intimazione n. 03420249005638263000 riferito agli avvisi di addebito n.33420160001839964000, n. 33420160004706182000 nonché n.
33420170003096053000; accertare e dichiarare l'omessa notifica degli atti presupposti/avvisi di addebito e per l'effetto comunque annullare l'avviso di intimazione n. 03420249005638263000 riferito agli avvisi di addebito n.33420160001839964000, n. 33420160004706182000 nonché n.
33420170003096053000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ente impositore nonché l'agente della riscossione argomentando diffusamente in ordine all'infondatezza del ricorso, instando per il suo rigetto.
Matura per la decisione sulla base degli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Valga premettere che il ricorrente, dedotta la ricezione di atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR n.
602/1973 in data 5.12.2024, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento ivi indicata, negandone la ricezione nella data del 4.7.2024, nonché avverso i tre avvisi di addebito emessi per l'omesso pagamento di contributi di titolarità dell' CP_1, identificati dai nr. n. 33420160001839964000,
n. 33420160004706182000 e n.33420170003096053000.
Ciò posto, parte ricorrente – in modo contraddittorio - da un lato invoca la prescrizione maturata dopo la notifica degli avvisi di addebito, assumendo che debba trovare applicazione il termine quinquennale nel caso di cartella non opposta (con ciò ammettendo la notifica degli avvisi di addebito e l'omessa opposizione) dall'altro nega la ricezione degli avvisi di addebito.
In ogni caso, si rileva che l'CP_1 ha dedotto e comprovato la regolare notifica degli avvisi di addebito in contestazione;
in particolare, dalla documentazione allegata dall'istituto, si evince che l'avviso di addebito n. 33420160001839964000 è stato notificato il 12/05/2016, l'avviso di addebito n.
33420160004706182000 è stato notificato il 18/11/2016 e l'avviso di addebito n. A seguito della ricezione degli avvisi suddetti, il ricorrente non ha proposto tempestiva opposizione nel termine perentorio di giorni 40 ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99.
Pertanto, acclarata la rituale notifica degli avvisi di addebito alla parte ricorrente, va rilevata la incontrovertibilità delle pretese creditorie in esse contenute (in mancanza della tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs.
46/1999) nonché, di conseguenza, l' inammissibilità in questa sede dei motivi di opposizione fondati su fatti anteriori alla data della notifica dei titoli (prescrizione della pretesa creditoria maturata prima della notifica dei titoli).
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della SC secondo cui L'opposizione alla pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale, prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, richiede, perché sia evitata la definitività del titolo e l'incontestabilità di detta pretesa, che l'opposizione stessa sia svolta mediante un ricorso giudiziale (comma 5), che da origine ad un giudizio contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva regolato dagli artt. 442 c.p.c. e ss., (comma 6). La richiesta proposizione dell'opposizione nelle forme suddette indica pertanto che tale opposizione viene in rilievo non già quale mera manifestazione di contestazione della pretesa contributiva, ma come mezzo al fine di ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa stessa (cfr. Cass. 1 luglio 2008 n. 17978). (...) Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (v. per tutte Cass. 27 febbraio 2007 n. 4506). Per i giudizi di opposizione a cartella per crediti relativi ad omissioni contributive, soggetti al rito di cui agli artt. 442 ss. c.c., non trova applicazione, L. n. 742 del 1969, ex art. 3, la sospensione feriale dei termini prevista da tale legge
(cfr. Cass. 17 aprile 2004 n. 7346, 9 agosto 2004 n. 15376, 24 luglio 2008 n. 20375). (cfr. Cass. n.
18145/2012 e succ. conf.).
Unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è la prescrizione estintiva che parte ricorrente eccepisce anche per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito, negando la ricezione di atti interruttivi anteriori alla notifica dell'atto di pignoramento (5.12.2024). Valga anzitutto premettere che una volta divenuta intangibile la pretesa creditoria per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alle cartelle o all'avviso di addebito (come avvenuto nel caso di specie), esclusa la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., alla luce del principio posto da Cass. SU sent. n. 23397/2016, trova applicazione il termine breve quinquennale.
Da ultimo, con sentenza n. 1826/2020, la SC, nel dare continuità al predetto orientamento, ha confermato che "Il ricorso, col quale si mira a mettere in discussione il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo per effetto della novazione oggettiva e soggettiva del credito, è infondato alla stregua dell'orientamento di questa Corte già affermato dalle SU n. 23397/2016 e ribadito anche di recente, tra le altre, da Cass. nn. 11335/2019 e 31352/2018. È stato invero osservato da questa Corte che il conferimento al concessionario della
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funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di "ordine pubblico" dell' irrinunciabilità della prescrizione, valorizzato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che ha affermato il principio richiamato dal giudice di merito ed alla quale occorre dare continuità" (vedi sul punto anche Cass., Sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21830; Id. 24 marzo 2005, n. 6340; Id. 16 agosto
2001, n. 11140; Id. 5 ottobre 1998, n. 9865; Id. 6 dicembre 1995, n. 12538; Id. 19 gennaio 1968, n.
131). In assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953
c.c., continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3 della legge n. 335 del 1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. 4.
Orbene, nel caso di specie, l'infondatezza dell'eccezione discende dal rilievo che, smentendosi quanto dedotto in ricorso, il ricorrente ha ricevuto plurimi atti interruttivi che hanno utilmente interrotto il quinquennio prescrizionale, considerata anche la sospensione per effetto della legislazione emergenziale. Occorre, invero, considerare che, prima di procedere alla verifica dell'avvenuta interruzione con riferimento ai crediti portati dai singoli avvisi di addebito, occorre richiamare quanto stabilito dalla SC con riferimento al periodo di sospensione dei termini disposto dal legislatore per fronteggiare l'emergenza COVID 19: "1.1.2 Ciò posto, occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd.
Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 1.1.2 Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Controparte_3 1.1.3
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212" (Cass. n. 960/2025), ne discende che i termini di prescrizione degli atti a cui si applicano le citate previsioni normative sono prorogati di ulteriori 542 giorni. Orbene, l'avviso di addebito n. 33420160001839964000 è stato notificato il 12/05/2016, l'avviso di addebito n. 33420160004706182000 è stato notificato il 18/11/2016 e l'avviso di addebito n.
33420170003096053000 è stato notificato il 12/10/2017; dalla data di notifica, il termine di prescrizione (5 anni più 542 giorni) maturava, rispettivamente, nelle seguenti date: 5.11.2022,
14.5.2023 e 6.4.2024.
Contr Orbene, ha dedotto e comprovato di aver notificato un'intimazione di pagamento in data
30.11.2019, cui è seguita la notifica di ulteriore intimazione di pagamento in data 26.8.2022.
Parte ricorrente nelle note successive alla costituzione dei convenuti ha contestato, nello specifico, soltanto la notifica dell'intimazione di pagamento indicata nell'atto di pignoramento (nel resto negando genericamente le ulteriori notifiche) ma osserva il giudice che, a prescindere dall'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento in data 4.7.2024, il termine di prescrizione è stato interrotto utilmente con la notifica delle due predette intimazioni in data 30.11.2019 e 26.8.22 e, di poi, comunque con la notifica dell'atto di pignoramento in data 5.12.2024, con conseguente infondatezza dell'eccezione.
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuno dei convenuti, Contr in euro 2.697,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge (con distrazione per in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario).
Cosenza, 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
33420170003096053000 è stato notificato il 12/10/2017.