CASS
Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
Massime • 1
In tema di citazione a giudizio, il mancato inserimento del nominativo di un imputato nell'elenco dei soggetti indicati nell'intestazione della rubrica non è causa di nullità dell'imputazione nel caso in cui dal contenuto complessivo dell'addebito possa desumersene chiaramente l'elevazione anche nei confronti del predetto, posto che, nei procedimenti plurisoggettivi, ciascuno è tenuto a leggere, nella loro interezza, le contestazioni contenute nell'atto di "vocatio in iudicium".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2024, n. 39476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39476 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
39476-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da GA DR -Presidente - Sent. sez. NA RI U.P. 05/06/2024 R.G.N. 44831/2023 AN Corbetta PP LO Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da AR SI, nato a [...] il [...], NU PP, nato a [...] il [...], SI NT, nato a [...] il [...], NU AN, nato a [...] il [...], ZZ LL, nato a [...] il [...], LL ID, nato a [...] il [...], ST PP, nato a [...] il [...], AR OS, nata a [...] il [...], LE NA, nata a [...] [...], IO ER, nata a [...] il [...], avverso la sentenza del 23-05-2023 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso di SI e, per il resto, per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Angelo Staniscia, difensore di fiducia dei ricorrenti SI e AR OS, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Luca Cianferoni, difensore di fiducia dei ricorrenti IO, NU AN e NU PP, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Ladislao Massari, difensore di fiducia del ricorrente ZZ, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato TO Curatola, difensore di fiducia del ricorrente ST, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Giuliana De Nicola, difensore di fiducia dei ricorrenti AR SI e LE, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Valerio Spigarelli, difensore di fiducia del ricorrente LL, il quale, anche in veste di sostituto processuale dell'avvocato Annalisa Cetrullo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2018, il Tribunale di Chieti, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e altri reati contro il patrimonio, affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, per quanto in questa sede rileva, nei termini dinanzi esposti: 1) SI AR veniva condannato alla pena di 28 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, R, S e T, quest'ultimo in relazione al solo reato di cui all'art. 635 cod. pen. 2) NT SI veniva condannato alla pena di 25 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi B, C, F, H, I, Q, Le T, quest'ultimo in relazione al solo reato di cui all'art. 635 cod. pen. 3) ID LL veniva condannato alla pena di 23 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi D ed E. 4) PP NU veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi D, E, H, I, L, Q, R, S e T, quest'ultimo in relazione al solo reato di cui all'art. 635 cod. pen. 5) AN NU veniva condannato alla pena di 16 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole del reato-fine di cui al capo E. 6) PP ST veniva condannato alla pena di 15 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi S e T. 7) LL ZZ veniva condannato alla pena di 7 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo R). 8) OS AR veniva condannata alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (capo Z). 9) NA LE veniva condannata alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (capo Z). 10) ER IO veniva condannata alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (capo Z). 3 FB 2. Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto in questa sede rileva, rendeva le seguenti statuizioni: 1) quanto a SI AR, a seguito di concordato in appello, previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T), perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena in anni 18 di reclusione;
2) quanto a NA LE, a seguito di concordato in appello, rideterminava la pena in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, concedendole la sospensione condizionale della pena;
3) quanto a ER IO e a OS AR, rideterminava la pena in 4 anni di reclusione ed euro 4.000 di multa per ciascuna di esse;
4) quanto a PP ST, lo assolveva dal reato di cui al capo S) per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, in ordine al capo a, rideterminava la pena in 10 anni di reclusione;
5) quanto ad NT SI, dichiarava non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena in anni 21 di reclusione;
6) quanto a AN NU, lo assolveva dal reato associativo di cui al capo A) e, per l'effetto, in ordine al reato di cui al capo E), rideterminava la pena in 8 anni di reclusione ed euro 40.000 di multa;
7) quanto a LL ZZ, rideterminava la pena in 6 anni di reclusione ed euro 26.000 di multa;
8) quanto a ID LL, rideterminava la pena in 19 anni di reclusione;
9) quanto a PP NU, dichiarava non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T) e rideterminava la pena in 18 anni di reclusione.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1. SI AR, tramite gli avv. Amorese e De Nicola, ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 599 bis e 125 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello valutato, come sarebbe stato necessario, la correttezza della qualificazione giuridica, il corretto bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena ai fini rieducativi. Con il secondo motivo, ci si duole della mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3.2. NA LE, tramite l'avv. De Nicola, ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 599 bis e 125 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello valutato la correttezza della qualificazione giuridica, il corretto bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena ai fini rieducativi. 4 FZ Con il secondo motivo, ci si duole della mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3.3. ER IO, tramite l'avv. Cianferoni, ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità della ricorrente, avendo la Corte di appello recepito acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze articolate nell'atto di appello, volte a rimarcare la circostanza che è rimasto non provato il fatto che la somma utilizzata per la creazione della società "JRC" sia in qualche modo riconducibile ai reati contestati in questo procedimento penale, e ciò tanto più ove si consideri che la predetta società è stata costituita il 16 ottobre 2009, ossia oltre un mese dopo dalla data (8 settembre 2009) in cui sarebbe stato consumato l'ultimo dei reati fine contestati, fermo restando che non è noto se la quota del capitale sociale sia stata versata da una socia piuttosto che da un'altra, dovendosi altresì considerare che la società è rimasta inattiva, né ha compiuto alcun atto che lasci intendere la volontà di operare sul mercato, per cui non poteva ritenere sussistente il delitto contestato, dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Con il secondo motivo, le critiche difensive investono il difetto di motivazione circa la richiesta di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 648 ter comma 3 cod. pen., essendo il fatto qualificabile in termini di particolare tenuità, stante la oggettiva esiguità della somma conferita a titolo di conferimento nella società JRC. Con il terzo motivo, ci si duole del diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della incensuratezza e della giovane età della IO, oltre che dell'assoluta marginalità del suo ruolo nella vicenda di cui al capo Z). Con il quarto motivo, si censura il trattamento sanzionatorio, essendosi i giudici di merito discostati largamente e senza motivazione dal minimo edittale. Il quinto motivo è dedicato alla conferma della statuizione della confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, avendo la Corte di appello fatto leva sul rapporto familiare della ricorrente con i presunti appartenenti al sodalizio, così argomentando secondo una categoria astratta, a ciò aggiungendosi che non risulta effettuato alcun accertamento circa il quantitativo di denaro che l'imputata avrebbe versato, risultando perciò del tutto assertiva l'affermazione riguardante la ritenuta sproporzione tra il valore dei beni e il reddito degli imputati.
3.4. OS AR, tramite l'avv. Staniscia, ha sollevato quattro motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione del principio di immutabilità del giudice, evidenziando che la sentenza di primo grado doveva essere ritenuta nulla, perché pronunciata da un Collegio diverso da quello che aveva ammesso e assunto i mezzi di prova all'udienza del 18 ottobre 2016, senza che si sia proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
la Corte di appello ha indebitamente rigettato l'eccezione difensiva, risalendo alla composizione del Collegio del 18 ottobre 2016 sulla base non di atti processuali, ma di mere 5 Ff congetture e dello statino prodotto dal P.M., che tuttavia non è un atto processuale, ma un atto interno all'ufficio della Procura della Repubblica. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo Z), non essendosi considerato che l'entità del conferimento dell'imputata è stata talmente modesta da non poter ritenere raggiunta la prova del dolo del reato contestato, non potendo la AR ipotizzare che il denaro consegnatole fosse stato accumulato dal coniuge NT SI nel periodo precedente a quello oggetto di verifica. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione del principio estensivo della sentenza per l'omessa applicazione dell'attenuante ex art. 648 ter, comma 4, cod. pen., riconosciuta alla coimputata LE, trattandosi di motivo non personale. Il quarto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della buona condotta processuale e della condizione di incensurata dell'imputata.
3.4.1. Con memoria trasmessa il 17 maggio 2024, il difensore della AR ha sollecitato l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., sia rispetto al primo motivo del ricorso della coimputata IO, riguardante la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo z), sia del secondo motivo dello stesso ricorso della coimputata IO, concernente la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 ter, comma 4, cod. pen.
3.5. PP ST, tramite l'avv. Curatola, ha sollevato quattro motivi. Con il primo, riferito al reato associativo di cui al capo A), la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione degli art. 111 comma 6 Cost., 125, comma 3, 192, 530, comma 2, 533, comma 1, e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non essendo stati indicati dai giudici di merito gli elementi ritenuti utili al fine di comprovare l'eventuale partecipazione di ST al reato associativo. Con il secondo motivo, si censura il giudizio sulla sussistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che non è stata provata nel caso di specie la sussistenza di un vincolo stabile e durevole tra i soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, venendo in rilievo nel caso di specie contatti episodici riconducibili al più a trattative estemporanee ed estranee a logiche associative. Con il terzo motivo, correlato al primo, oggetto di doglianza è il giudizio sull'appartenenza di ST al sodalizio, non essendosi considerato non solo che il ricorrente non risponde del capo E, ascritto ad altro soggetto, TO ST, ma anche che PP ST è stato assolto dai singoli reati-fine, non essendo coinvolto in alcuna delle attività illecite riconducibili all'associazione de qua, risultando altresì improprio il richiamo della sentenza impugnata a intercettazioni riferite a capi di imputazione ai quali il ricorrente è risultato del tutto estraneo. कु Ff 6 Con il quarto motivo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale dato risposta a una specifica richiesta formulata in tal senso nell'atto di appello.
3.6. LL ZZ, tramite l'avv. Massari, ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 192 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo R), non avendo i giudici di appello preso atto che non è assolutamente dimostrato che ZZ abbia preso posto nell'auto Peugeot 206 utilizzata per il ritenuto carico illecito, essendo la conversazione richiamata dai giudici di merito intervenuta non all'interno dell'auto, ma nei pressi del distributore Agip;
alcun contributo concorsuale poteva dunque essere ascritto a ZZ, giovane ragazzo che all'epoca dei fatti svolgeva regolare attività lavorativa come animatore in un albergo di Montesilvano e che si era solo prestato a fare da tramite per una transazione relativa alla vendita di un'auto, non potendosi del resto sottacere che l'imputato è stato assolto dal reato associativo. Con il secondo motivo, si censura la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo R), non avendo la Corte territoriale considerato la doglianza contenuta nell'atto di appello, con cui si invocava non solo il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, ma anche l'applicazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ciò in ragione dell'incertezza circa la natura dello stupefacente in questione, avendo i giudici di secondo grado ignorato la deduzione difensiva, come già aveva fatto il Tribunale con la sentenza di primo grado. Il terzo motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta in ordine all'espressa richiesta difensiva.
3.7. NT SI, tramite l'avv. Staniscia, ha sollevato otto motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza di norme procedurali conseguente alla valorizzazione di prove dichiarate inutilizzabili aventi valenza decisiva ai fini del giudizio di responsabilità del ricorrente rispetto ai reati di cui ai capi B), C), H), I) e L), evidenziando che la Corte di appello, pur avendo dichiarato l'inutilizzabilità delle videoriprese dell'area antistante l'abitazione di SI, si è avvalsa anche di tali elementi di prova al fine di confermare la responsabilità dell'imputato rispetto a ciascuna di tali imputazioni, separatamente esaminata, precisandosi che, una volta espunte le videoriprese dal compendio probatorio, le risultanze residue sarebbero inidonee a giustificare la condanna del ricorrente. Con il secondo motivo, si eccepisce l'apparenza della motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B), C), H), I) e L), osservandosi che l'unico sequestro rilevante riguarda la partita di stupefacente di cui al capo E), il che non autorizza una traslazione meccanicistica degli esiti investigativi concernenti tale delitto a quelli in esame, in relazione ai quali non è 7 Ff ravvisabile una valenza probatoria autosufficiente, tanto è vero che in nessun caso i giudici di merito fanno riferimento ai quantitativi e alla tipologia della droga. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione di responsabilità dell'imputato rispetto al reato associativo, essendo l'insussistenza della prova dei reati fine destinata a incidere su quella della partecipazione di SI al sodalizio. In ogni caso, si sottolinea che gli indici ritenuti dai giudici di merito sintomatici dell'esistenza di una stabile struttura associativa, come ad esempio la stabilità di approvvigionamento, la presenza tra i concorrenti di un soggetto che assume un ruolo direttivo o la ripartizione dei compiti, appaiono tutti equivoci e inidonei a segnare la differenza tra il reato associativo e la semplice compartecipazione concorsuale a una serie di condotte integranti la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e unificate dal vincolo della continuazione, e ciò anche alla luce del ristretto arco temporale di commissione dei fatti (da aprile a settembre 2009). Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo F), essendo il ragionamento dei giudici di merito fondato su un dato non appurato nella sua esistenza storica, ossia l'avvenuta consegna, da parte di SI, di un campione di stupefacente, fermo restando che uno dei protagonisti della vicenda, ND Di TT, ha escluso cessioni di stupefacenti da parte di SI. In via subordinata, la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto, posto che, pur a volerla ritenere provata, la cessione in esame aveva ad oggetto un mero campione di droga ("nu grammo"), per cui si sollecita l'inquadramento della condotta nella fattispecie di lieve entità. Con il quinto motivo, si contesta la conferma dell'affermazione di responsabilità rispetto al capo Q), avendo la Corte di appello erroneamente sostenuto che su tale imputazione non vi erano censure, che invece nell'atto di appello erano chiare, per cui si eccepisce, in via principale, il difetto di motivazione e, in subordine, la prescrizione del reato, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il sesto motivo è dedicato al giudizio sull'aggravante del numero di persone ex art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che, a seguito della assoluzione dei coimputati AN NU e LL ZZ, il numero degli associati si è ridotto a nove, per cui l'aggravante in esame non sarebbe più configurabile, sussistendo l'interesse dell'imputato a sollevare tale doglianza, pur se non è stato applicato alcun aumento per tale aggravante, essendo suo diritto quello di vedersi riconosciuto colpevole di un fatto meno grave di quello ascrittogli. Con il settimo motivo, la difesa censura il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale argomentato nulla al riguardo, sebbene nell'atto di appello sia stata valorizzata la corretta condotta processuale dell'imputato. La doglianza articolata nell'ottavo motivo concerne il computo degli aumenti di pena a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello considerato che i 8 FE reati satellite sono sette e non otto, a ciò aggiungendosi che non risulta specificato nella sentenza quali siano i delitti "più gravi" e quali siano quelli "minori".
3.8. ID LL ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
3.8.1. Con il ricorso a firma dell'avv. Spigarelli, sono stati sollevati sei motivi. Con il primo motivo, stata eccepita l'erronea applicazione degli art. 517, 522, 604 e 130 cod. proc. pen. rispetto al capo E), evidenziandosi che LL è stato condannato anche per tale imputazione, sebbene non sia stato indicato nella lettera dell'accusa quale soggetto che avrebbe commesso tale reato, addebitato solo ai coimputati AR, NU, PO, De LE e ST. Né appare sufficiente a escludere il difetto di correlazione tra accusa e sentenza il fatto che nella parte descrittiva del capo E) vi fosse un riferimento a LL, non potendosi gravare l'imputato dell'onere di ricercare nelle contestazioni relative ad altre posizioni processuali l'esistenza di eventuali riferimenti alla propria persona, tanto più in una vicenda processuale come questa, connotata da decine di capi di imputazione, dovendosi altresì escludere che all'omessa indicazione di LL tra gli accusati del reato possa porsi rimedio con la procedura di correzione dell'errore materiale, venendo in rilievo una valutazione autonoma del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo, la difesa contesta nel merito la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui al capo E, osservando che la Corte territoriale non si è confrontata con le specifiche obiezioni sollevate nell'atto di appello, volte a evidenziare che, nei giorni in cui l'operazione di acquisto dello stupefacente veniva decisa e attuata, ossia dal 6 all'8 settembre 2009, LL, a differenza degli altri presunti concorrenti, aveva utilizzato solo l'utenza telefonica a lui intestata, e non invece le "schede citofono" attivate per l'operazione, avendo in ogni caso fornito una spiegazione circa le ragioni, ricollegabili a una lecita compravendita di autovetture, dei colloqui intercorsi tra il ricorrente e AR. Con il terzo motivo, le critiche difensive investono la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo D, evidenziandosi che anche in tal caso i giudici di secondo grado hanno ignorato le numerose deduzioni difensive, ripercorse nell'odierna impugnazione, con cui era stata diffusamente rimarcata la carenza di prove a carico di LL, risultando in particolare scarsamente attendibile il riconoscimento vocale dell'imputato da parte della P.G., in quanto avvenuto sulla scorta di un solo e breve frammento di parola, talmente breve e poco intellegibile, che neppure il perito nominato per procedere alla trascrizione della intercettazione era stato in grado di decifrare. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sull'appartenenza di LL al sodalizio di cui al capo A), rilevandosi in proposito che la Corte di appello ha omesso di considerare una pluralità di circostanze valorizzate dalla difesa, ossia che LL aveva avuto contatti telefonici soltanto con AR e non con gli altri sodali;
che i contatti, peraltro assai limitati, con AR avvenivano su un'utenza 9 FZ telefonica di quest'ultimo diversa da quella destinata ai contatti con gli altri imputati, mentre LL si avvaleva di un'utenza che utilizzava ogni giorno anche per i contatti con amici e familiari;
che esistevano ragioni del tutto lecite, collegate all'attività di concessionario di auto di AR, sottese ai contatti tra questi e LL, il quale non aveva mai ricevuto una scheda telefonica da De LE o da altri presunti associati e che non aveva mai partecipato né era stato mai invitato a presunte riunioni organizzative dell'associazione, fermo restando che non è stato affatto provato il ruolo di LL di acquirente stabile di droga dal sodalizio. Con il quinto motivo, sono state dedotte la mancanza di motivazione e la erronea applicazione degli art. 99, ultimo comma, 106 cod. pen. e 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, avendo la Corte di appello omesso di confrontarsi con l'eccezione difensiva con cui è stata sottolineata l'illegittimità dell'aumento per la recidiva, perché fissato in misura superiore (6 anni) rispetto alla somma delle pene comminate a LL (2 anni e 9 mesi), non potendosi in ogni caso tenere conto delle condanne per le quali era intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena o vi sia stato l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociale. Il sesto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta, né direttamente, né indirettamente in altri passaggi della trama motivazionale, all'espressa richiesta difensiva, con cui era stato rimarcato il contributo del tutto minimale del ricorrente nei reati satellite e in quello associativo, oltre che l'assenza di contatti con gli altri correi. Parimenti immotivato risulta infine il discostamento della pena base dal minimo edittale 3.8.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Cetrullo, sono stati sollevati cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione degli art. 518, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al capo E), non contestato a LL, venendo proposte al riguardo censure sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si rinvia. Con il secondo motivo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo E), con doglianze sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si rimanda. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di responsabilità di LL rispetto al capo D), giudizio censurato con obiezioni sovrapponibili a quelle esposte nel terzo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si fa rinvio. Con il quarto motivo, ci si duole del giudizio sull'appartenenza di LL al sodalizio di cui al capo A con doglianze in gran parte sovrapponibili a quelle esposte nel quarto motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si rinvia Il quinto motivo è dedicato alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta in ordine alle censure difensive, con cui era stata rimarcata, da un lato, la posizione secondaria del ricorrente e, dall'altra, la 10 Ff risalenza dei precedenti penali dell'imputato, fermo restando che l'aumento di pena irrogato (sei anni) per la contestata recidiva era superiore alla somma delle pene delle precedenti condanne, con violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen., risultando la pena complessiva applicabile pari a 2 anni e 9 mesi di reclusione.
3.9. AN NU, tramite l'avv. Cianferoni, ha sollevato sette motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al capo E), evidenziando che NU nella vicenda in esame ha mantenuto un contegno meramente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione dell'altrui condotta detentiva, costituendo la mera presenza sul posto un elemento del tutto neutro, mentre non è stata affatto comprovata l'asserita condotta di fornitura dello stupefacente. Con il secondo motivo, sempre rispetto al capo E), è stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sottolineandosi che nella sentenza di appello si è verificata un'immutatio facti, nel senso che la condotta di fornitore contestata al ricorrente sarebbe sparita dall'orizzonte decisorio, essendo stato qualificato NU dalla Corte territoriale come una sorta di "compartecipe silente" al recupero dello stupefacente portato evidentemente da una terza persona. Con il terzo motivo, si contesta il rigetto della richiesta di perizia fonica volta a riconoscere la voce del ricorrente, rilevandosi che il riconoscimento vocale, su cui si fonda la motivazione della sentenza riferita alla posizione dell'imputato, è stato effettuato da un operatore di P.G. non calabrese, ma proveniente da L'Aquila, che peraltro mai aveva incontrato o dialogato con AN NU. Il quarto motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, che è stato fondato dai giudici di merito su elementi congetturali, senza alcuna verifica dell'offensività in concreto della condotta. Con il quinto motivo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato acriticamente dei precedenti penali, senza considerare che gli stessi risultano risalenti nel tempo. Con il sesto motivo, oggetto di critica è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della mancata applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, che ha determinato la reviviscenza dei limiti edittali previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione originaria ex lege n. 49 del 2006. La Corte di appello avrebbe dovuto dunque riformare il trattamento sanzionatorio, venendo in rilievo una questione di legalità della pena che prescinde da una specifica devoluzione del tema con i motivi di impugnazione. Con il settimo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 133 cod. pen., osservando che la Corte territoriale si è discostata in maniera ampia dal minimo edittale, senza tuttavia fornire alcuna adeguata giustificazione al riguardo. 11 FZ 3.9.1. Con memoria trasmessa il 20 maggio 2024, il difensore di fiducia di AN NU ha insistito nell'accoglimento del ricorso, in particolare ribadendo e sviluppando le argomentazioni relative al primo e al terzo motivo di ricorso.
3.10. PP NU, tramite l'avv. Cianferoni, ha sollevato quindici motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto alla sua ritenuta appartenenza al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando innanzitutto che NU, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, è stato assolto dal reato del capo B), mentre non gli è stato mai contestato il reato di cui al capo C), per cui risulta eccessivo il rilievo attribuito dai giudici di appello ai reati fine, tanto più ove si consideri che le singole cessioni contestate non possono ritenute sufficienti a dimostrare l'adesione al programma associativo, venendo in rilievo un apporto occasionale alle attività di spaccio e non uno stabile e costante accordo criminoso. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto al reato di cui al capo D), non avendo l'imputato fornito alcun contributo all'ideazione e all'organizzazione della condotta contestata, non essendovi alcun dato tecnico che confermi che NU si trovava la sera del 29 luglio 2009 all'interno dell'autovettura con De LE e AR, non essendo stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente nella disponibilità di NU. Il terzo motivo è dedicato al giudizio sulla colpevolezza dell'imputato rispetto al capo E), rilevandosi in proposito che la condotta tenuta dal ricorrente, ossia la presenza a bordo dell'auto localizzata presso l'abitazione di LL e il viaggio verso SA PI IC, non configura il concorso nella fattispecie contestata. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono l'affermazione di responsabilità per il capo H), essendosi i giudici di merito limitati a valorizzare il viaggio compiuto da NU dalla Calabria alla Puglia, senza specificare da quali elementi dovrebbe desumersi che il viaggio è stato finalizzato al reperimento di sostanza stupefacente, sostanza di cui non sono note né la qualità né la quantità. Con il quinto motivo, a essere criticata è la conferma del giudizio di colpevolezza riferito al capo I), non avendo al riguardo la Corte di appello fornito alcuna motivazione, nonostante la specifica devoluzione difensiva. Con il sesto motivo, la difesa eccepisce la violazione di legge rispetto alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità riferita al capo L), osservando che una mera interpretazione dei fatti da parte degli agenti di P.G. non può costituire un elemento di prova ai fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, il quale non ha fornito alcun contributo alla realizzazione del fatto contestato, la cui offensività in concreto non è stata adeguatamente valutata. Con il settimo motivo, ci si duole della conferma della condanna per il capo Q), rilevandosi che non vi sono elementi da cui poter affermare che è stato provato 12 FZ l'atto del passaggio dello stupefacente, risultando del tutto generico il richiamo da parte della Corte di appello alla conversazione ambientale intercettata. Con l'ottavo motivo, si contesta l'affermazione di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo R), non essendo le poche parole intercettate, peraltro non riscontrate, idonee a giustificare il coinvolgimento di NU nella vicenda. Con il nono motivo, le doglianze difensive si concentrano sul giudizio di responsabilità riferito al capo S), essendo prive di riscontri esterni le conversazioni intercettate;
il materiale probatorio risulterebbe del tutto labile e incerto, non essendovi alcuna certezza su cosa stessero nascondendo i soggetti interessati. Il decimo motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, che è stato fondato dai giudici di merito su elementi congetturali, senza alcuna verifica dell'offensività in concreto della condotta. Con l'undicesimo motivo, si contesta la violazione dell'art. 99 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di recidiva, non avendo i giudici di merito verificato se tra i fatti di causa e le pregresse condotte illecite dell'imputato vi fosse un legame tale da giustificare un intervento punitivo così rilevante. Con il dodicesimo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo la Corte di appello omesso di indicare nel dettaglio i singoli aumenti operati a titolo di continuazione, nonostante la devoluzione difensiva sul punto. Con il tredicesimo motivo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato acriticamente dei precedenti penali, senza considerare che gli stessi risultano risalenti nel tempo. Con i quattordicesimo motivo, oggetto di critica è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della mancata applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, che ha determinato la reviviscenza dei limiti edittali previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione originaria ex lege n. 49 del 2006. La Corte di appello avrebbe dovuto dunque riformare il trattamento sanzionatorio, venendo in rilievo una questione di legalità della pena che prescinde dalla devoluzione del tema con i motivi di impugnazione. Con il quindicesimo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 133 cod. pen., osservando che la Corte territoriale si è discostata in maniera ampia dal minimo edittale, senza tuttavia fornire alcuna adeguata giustificazione al riguardo. Si osserva inoltre che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere più grave il reato contestato al capo E) rispetto a quello di cui al capo A), perché per il reato ex art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990 è prevista una pena più elevata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di SI AR e NA LE sono inammissibili, mentre gli altri ricorsi sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito esposti. 13 1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei dieci ricorsi proposti, si ritiene utile una sintetica e preliminare ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, dalle due sentenze di merito, sostanzialmente conformi e destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, emerge che nel novembre del 2008 prendeva inizio un'articolata indagine avviata in primo luogo nei confronti di tale ND Di TT, sospettato di gestire un traffico di cocaina in concorso con SI AR, titolare della concessionaria di auto "Autoway", attività in seguito trasferita presso la "Garden Car" nella città di Chieti. Dalle intercettazioni, dagli incroci dei dati dei tabulati telefonici, oltre che dai servizi di appostamento e controllo della P.G., emergeva che SI AR era a capo di una struttura associativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante dall'aprile 2009 in Abruzzo, con ramificazioni in Calabria, Lombardia, Lazio e Puglia;
tale sodalizio si è rivelato capace sia di rifornirsi con periodicità da fornitori consolidati, sia di trasportare la droga acquistata altrove in Abruzzo per smerciarla sul territorio, con un notevole giro di affari, atteso che a ogni viaggio il quantitativo minimo di cocaina era pari ad almeno un panetto da un chilo. In forza del suo ruolo apicale, SI AR era colui che ideava e organizzava ogni viaggio nei minimi dettagli, procurava le auto, in ciò agevolato dalla gestione di varie concessionarie, impartiva istruzioni e direttive ai suoi collaboratori, monitorava ogni viaggio quasi minuto per minuto, preoccupandosi poi di ricevere lo stupefacente dal corriere di volta in volta incaricato per metterlo al sicuro. Tra i partecipi dell'associazione figurava innanzitutto NT SI, persona molto vicina a SI AR, di cui peraltro era cognato, avendone sposato la sorella, OS AR;
SI aveva in particolare il compito di custodire la sostanza che gli altri consociati gli portavano, nascondendola nella zona boschiva posta dinanzi alla sua abitazione, spacciando talora SI anche da casa. Altri partecipi del sodalizio sono stati individuati in PP NU, in ID LL e in PP ST, nipote di SI AR: i primi due sono risultati coinvolti in una significativa vicenda illecita, concernente l'acquisto e il trasporto di 8 chili di cocaina occultati nell'autovettura Peugeot 206 a disposizione dell'associazione (capo E), mentre il terzo, chiamato a rispondere dei reati fine di cui ai capi Se T, è stato ritenuto a sua volta partecipe del gruppo associato, in ragione del contributo fornito alle dinamiche illecite. Estranei alla compagine associativa, sebbene considerati partecipi secondo l'originaria imputazione, sono risultati invece AN NU, ritenuto concorrente del delitto di cui al capo E, ma assolto in appello dal reato associativo di cui al capo A, e LL ZZ, assolto già in primo grado dal capo A e ritenuto colpevole di un singolo episodio del reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo R, avente ad oggetto l'acquisto e il trasporto di un ingente quantitativo di cocaina, operazione compiuta in LA al Mare e SA PI IC in data 19 luglio 2009). 14 FZ Al di fuori del perimetro associativo, già secondo le contestazioni originarie, si collocano altresì le condotte, pur indirettamente correlate al sodalizio, di OS AR (sorella di SI AR), NA LE (convivente di SI AR) e ER IO (moglie di PP NU): costoro sono state infatti ritenute colpevoli del reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen. (capo z), reato a loro contestato per avere impiegato in un'attività commerciale, la "JRC s.r.l.", il provento del traffico illecito di stupefacente dell'organizzazione criminale.
2. Compiuto questo breve inquadramento generale, è ora possibile passare all'esame dei ricorsi, iniziando da quelli di SI AR e di NA LE, le cui posizioni sono suscettibili di essere trattate unitariamente, trattandosi di imputati che hanno definito la loro posizione mediante cd. concordato in appello e che hanno sollevato censure tra loro perfettamente sovrapponibili. Al riguardo occorre premettere che, come già precisato da questa Corte (Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788), a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato in relazione al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008; in definitiva, si determina, con la predetta rinuncia, connessa al concordato sulla pena in appello, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di responsabilità), sicché la relativa sentenza non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599 bis o quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di 15 FZ accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. Sotto tale profilo, deve essere altresì richiamato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, sono inammissibili non solo le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma anche quelle relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
2.1. Alla luce di tali premesse interpretative, i ricorsi degli imputati SI AR e NA LE devono essere ritenuti inammissibili, sia perché riferiti ad aspetti non deducibili in questa sede, come il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia perché in ogni caso generici e assertivi. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di AR e LE devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
3. Venendo alle posizioni degli altri ricorrenti, appare opportuno partire innanzitutto dalla doglianza processuale sollevata dalla difesa di OS AR, potenzialmente destinata a riverberarsi anche sulle altre posizioni. L'eccezione difensiva si fonda sulla mancata indicazione del nome del terzo componente del Collegio nel verbale del 18 ottobre 2016, ma al riguardo la Corte di appello, in maniera pertinente, ha evidenziato (pag. 19 della sentenza impugnata) che il Collegio era composto dalle stesse persone facenti parte del Collegio che aveva ammesso le prove (Presidente Spiniello, giudici a latere LE e Di NO); a tale conclusione si è pervenuti rilevandosi che questa era la composizione del Collegio sia all'udienza precedente (5 aprile 2016) che a quella successiva (7 marzo 2017), per cui la circostanza che all'udienza del 18 ottobre 2016 si sia svolta attività istruttoria senza che sia stata svolta alcuna contestazione circa il mutamento del Collegio era sintomatica del fatto che non ne erano variati i componenti, a ciò aggiungendosi l'ulteriore dato che i nomi dei giudici Spiniello, LE e Di NO erano stati riportati nella scheda dell'udienza del 18 ottobre 2016 prodotta dal P.M. e sottoscritta da un funzionario giudiziario. La ricostruzione della sentenza impugnata, in quanto sorretta da considerazioni razionali, appare immune da censure, dovendosi ribadire condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Rv. 255662 e 16 FZ Sez. 5, n. 6399 del 06/11/2009, dep. 2010, Rv. 246057), secondo cui, in tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistente un'incertezza assoluta sulle persone intervenute, è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o a esso comunque riconducibili. Al di fuori di tali ipotesi, invero non ricorrenti nel caso di specie, eventuali carenze possono dare luogo a mere irritualità, ma non comportano nullità dell'atto, stante il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen.. Di qui l'infondatezza della censura difensiva.
4. Ciò posto, è ora possibile passare alle doglianze in punto di responsabilità, partendo dalla posizione dei ricorrenti risultati estranei alla fattispecie associativa, ossia LL ZZ, ER IO, OS AR e AN NU.
5. Iniziando dal ricorso di ZZ, si deve innanzitutto rimarcare l'infondatezza del primo motivo, concernente la conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo R), avente ad oggetto un'operazione di acquisto e di trasporto di droga, posta in essere in data 19 luglio 2009. Al riguardo, infatti, sia il Tribunale (pag. 31-35 della sentenza di primo grado), sia la Corte di appello (pag. 29 della decisione impugnata) hanno operato un'adeguata ricostruzione della vicenda, valorizzando in particolare le conversazioni telefoniche e ambientali (tra cui quelle di cui ai progr. n. 238, 369, 381 e 384 del 19 luglio 2009, n. 391 e 392 del 20 luglio 2009 e 527 e 5087 del 25 luglio 2009), da cui è emerso che ZZ, insieme a PP NU, ha preso parte al viaggio, promosso e organizzato da SI AR, a SA PI IC;
tale viaggio, compiuto a bordo della Peugeot 206 a disposizione dei sodali, è avvenuto al fine di consegnare all'acquirente AN PO la sostanza stupefacente prelevata da NU presso un casolare sito a LA a Mare, sostanza consistita dal punto di vista quantitativo in due partite di cinque chilogrammi l'una; proprio tale elemento ha ragionevolmente indotto i giudici di merito a escludere la configurabilità della fattispecie di lieve entità, e ciò anche in ragione delle modalità non rudimentali della condotta, realizzata mediante l'utilizzo di sim diverse e l'impiego di un'autovettura appositamente congegnata per il trasporto di droga.
5.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro significato e correlate tra loro in maniera non illogica, il giudizio sulla sussistenza del reato e sulla sua ascrivibilità all'imputato non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un 17 FZ apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Al riguardo deve infatti ricordarsi che, come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Ne consegue che le doglianze difensive in punto di responsabilità vanno disattese.
5.1. Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo, dovendosi evidenziare che non ha trovato risposta nella sentenza impugnata la richiesta difensiva di inquadrare la condotta illecita nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dell'asserita incertezza sul tipo di sostanza oggetto dell'operazione di acquisto e vendita cui ha preso parte ZZ. La lacuna argomentativa sull'istanza difensiva contenuta in via subordinata nell'atto di appello impone l'annullamento della pronuncia gravata limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Devono ritenersi in ciò assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio articolate nel terzo motivo, non potendo peraltro sottacersi al riguardo che anche rispetto alla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche è comunque ravvisabile un silenzio motivazionale da parte della Corte di appello.
6. Venendo ai ricorsi di ER IO e OS AR, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo Z) appare immune da censure. Ed invero sia il Tribunale (pag. 40-41 della decisione di primo grado) che la Corte di appello (pag. 32 della sentenza impugnata), nel ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. loro ascritto in concorso con NA LE, hanno valorizzato in primo luogo lo stretto legame interpersonale tra le imputate e due degli appartenenti del sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che 18 FZ OS AR e NA LE sono, rispettivamente, la sorella e la convivente di SI AR, mentre ER IO è la moglie di PP NU. Ciò premesso, è stato evidenziato che le tre donne, in data 16 ottobre 2009, hanno costituito una società, la J.R.C. s.r.l., conferendo la somma complessiva di 10.000 euro: tale iniziativa, in maniera non illogica, è stata ritenuta dai giudici di merito una forma di impiego dei proventi delle attività di spaccio per cui si è proceduto. A tale conclusione si è pervenuti sia alla luce degli stretti rapporti tra le imputate e i due qualificati esponenti del sodalizio, sia in considerazione del fatto che le ricorrenti non risultano aver percepito redditi adeguati, al pari peraltro di NU e di SI AR, la cui ultima dichiarazione dei redditi risale 2006, sia avuto riguardo alla circostanza che la società J.R.C. s.r.l. è rimasta sempre inattiva. Legittimamente è stata dunque affermata la sussistenza del reato contestato, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Rv. 267693 e (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 25119), è volto a sanzionare il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti", rimandando il termine "impiego" a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi cioè intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie, nozione nella quale può farsi senz'altro rientrare la costituzione di una società di capitali. Ne consegue che, in merito al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 ter cod. pen., non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, tendenti a sollecitare un differente apprezzamento di merito, il che, come si è già anticipato (§ 5.1), esula dal perimetro del giudizio di legittimità. All'affermazione della responsabilità penale delle ricorrenti ha correttamente fatto seguito la confisca del prodotto e del profitto del reato, misura prevista come obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., avendo peraltro la Corte di appello rimarcato al riguardo (pag. 33 della sentenza impugnata) la mancata prospettazione da parte della difesa di una ricostruzione alternativa rispetto alla provenienza delle somme con cui ha avuto luogo la costituzione della società.
6.1. Fondato invece è il secondo motivo del ricorso della IO, estensibile anche alla posizione della AR in ragione della natura non personale della doglianza, riguardante il difetto di motivazione circa l'istanza di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 648 ter comma 4 cod. pen., istanza che era stata formulata nell'atto di appello avuto riguardo alla oggettiva esiguità della somma conferita a titolo di conferimento nella società JRC. (nella sua attuale formulazione, l'art. 648 ter comma 4 cod. pen. richiama l'art. 648 comma 4 cod. pen., che a sua volta prevede una riduzione di pena se il fatto è di particolare tenuità). Pur dando conto di tale richiesta subordinata (pag. 14 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con tale istanza, per cui si impone 19 FZ in tal senso l'annullamento della pronuncia gravata limitatamente al giudizio sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 ter, comma 4, cod. pen., attenuante che peraltro sembrerebbe essere stata riconosciuta alla coimputata NA LE, la quale ha definito la sua posizione mediante concordato in appello. Devono ritenersi in ciò assorbite le doglianze delle ricorrenti sul trattamento sanzionatorio, dovendosi anche in tal caso rilevare che non vi è stata risposta pure rispetto alle richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche.
7. Passando alla posizione di AN NU, deve innanzitutto rimarcarsi l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità (primi quattro motivi). Le doglianze difensive sono infatti accomunate dalla loro sostanziale tendenza a proporre differenti valutazioni di merito, non consentite in questa sede, a fronte della razionale ricostruzione dei giudici di merito, i quali (pag.
3-11 della sentenza del Tribunale e pag. 30 della pronuncia impugnata), nel ripercorrere la vicenda descritta nel capo E), hanno richiamato sia la deposizione del teste di P.G. RC De IA, sia le intercettazioni telefoniche (in particolare quella di cui al progr. 1280 dell'8 settembre 2009) attestanti il coinvolgimento del ricorrente nel fatto. È emerso invero che, in occasione del viaggio organizzato da SI AR e compiuto da ER De LE, vi è stato anche l'intervento dei fratelli NU, AN e PP, la cui voce è stata riconosciuta con certezza dal luogotenente De IA, il quale già conosceva gli imputati;
in particolare, due fratelli sono intervenuti insieme nel momento in cui l'auto utilizzata per il viaggio, una Peugeot 206, è giunta in Calabria e, tra Africo e Brancaleone, in via Marina di Ferruzzino, è stata lasciata in sosta presso un distributore di benzina Tamoil lungo la statale 106: qui i due fratelli aprivano e richiudevano l'intercapedine utilizzata per nascondere lo stupefacente e il denaro, commentando quanto fosse spazioso il vano, facendo chiaramente riferimento alla cavità dove poco dopo sono stati rinvenuti e sequestrati otto panetti da un chilo ciascuno di cocaina (con principio attivo pari al 54,75%, da cui potevano ricavarsi 29.184,3 dosi medie singole). Alla stregua di tali risultanze, che non hanno trovato adeguata smentita ex adverso, i giudici di merito sono pervenuti alla coerente e non illogica conclusione del coinvolgimento nella vicenda illecita anche di AN NU, dovendosi escludere profili di criticità rispetto alla correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il capo E delinea in maniera sufficientemente chiara il ruolo del ricorrente, il quale "consegnava nelle mani del fratello PP la partita di stupefacente", condotta questa non distonica rispetto alle risultanze probatorie acquisite. Appare altresì corretto, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 e n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, avendo il Tribunale sottolineato (pag. 45 della sentenza di primo grado), in modo pertinente, sia che la sostanza sequestrata aveva un principio attivo di 4.377.646 20 شا FB mg., ben superiore al valore soglia di 1.500.000 mg., sia che il numero di dosi medie singole (come detto pari a 29.184,3) era comunque tale da soddisfare un numero amplissimo di consumatori, per un congruo periodo di tempo. Deve pertanto ribadirsi l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
7.1. Una conclusione diversa si impone invece per doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, dovendosi evidenziare che, nel fissare la pena in anni 8 di reclusione ed euro 40.000 di multa, dunque in misura, sia pur di non molto, superiore al minimo edittale, la Corte territoriale ha evocato "le modalità dell'episodio" e "la personalità dell'imputato", richiami questi che, per la loro genericità, non consentono di dare adeguata concretezza alla valutazione dei giudici di appello, che, per come formulata, risulta meramente assertiva, dovendosi altresì considerare che non è stata fornita esplicita risposta alla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di mitigazione della pena. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AN NU limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
8. Venendo ora ai ricorsi degli imputati ritenuti partecipi dell'associazione di cui al capo A), occorre partire dalla posizione di PP ST, il quale con il secondo motivo ha contestato il giudizio sulla stessa sussistenza del sodalizio. Sul punto, tuttavia, non si ravvisa alcuna criticità, risultando ben argomentata nelle due conformi pronunce di merito (pag. 41-44 della decisione di primo grado e pag. 21-22 della sentenza impugnata) l'esistenza di un sodalizio che vedeva il suo vertice in SI AR, il quale ha definito la sua posizione con concordato in appello. Il gruppo, cementato anche dall'esistenza di legami familiari tra alcuni suoi componenti, si rivolgeva a canali di approvvigionamento di droga collaudati fra Puglia, Calabria e Lombardia, facendo ricorso a numerose sim card intestate con falsi documenti a soggetti ignari o a persone inesistenti, e si avvaleva per i trasporti dello stupefacente di diverse autovetture, tra cui la Peugeot 206 targata DB090KL, al cui interno era stata realizzata un'intercapedine capace di occultare droga e denaro durante i viaggi, potendo gli associati contare altresì su un casolare abbandonato per la custodia e il confezionamento dello stupefacente acquistato. Tali elementi sono stati ragionevolmente ritenuti sintomatici dell'esistenza di una struttura associativa, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008), secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di 21 FZ un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, elementi questi senz'altro ravvisabili nel caso di specie.
8.1. Tanto premesso, devono invece ritenersi meritevoli di accoglimento le doglianze sul giudizio di appartenenza di ST al sodalizio di cui al capo A. Al riguardo occorre innanzitutto richiamare il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 e Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Rv. 25864), secondo cui, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico, essendo dunque necessaria la prova della stabile adesione dell'agente a un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. È stato altresì precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Rv. 276692) che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.
8.2. Orbene, la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) non ha fatto buon governo di tali premesse interpretative, non risultando adeguatamente illustrato il ruolo nelle dinamiche associative di ST, il quale in appello è stato assolto dall'unico reato fine in materia di stupefacenti che gli era stato ascritto (capo B). Ora, se vero che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 - 02), è tuttavia innegabile che la condotta di partecipazione, per essere ritenuta sussistente, deve estrinsecarsi in un comportamento che, sebbene a forma libera, sia però causale rispetto all'evento tipico e apporti un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita della struttura e in vista del perseguimento del suo scopo. Ora, nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha valorizzato il ruolo di ST di intermediario tra i sodali o di fornitore dell'auto preposta all'occultamento della droga da trasportare, senza tuttavia chiarire se tali condotte, non prive di pregnanza, pur se non hanno formato oggetto di autonoma imputazione (il capo E risulta riferito non a PP ST, ma a tale TO ST, non comprendendosi se si tratti di un mero refuso o di un altro soggetto), siano qualificabili come iniziative estemporanee a supporto di un singolo sodale, o se invece si siano collocabili in una stabile adesione alle attività illecite del sodalizio. 22 FZ Alla stregua di tali considerazioni, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al giudizio sulla partecipazione di ST all'associazione di cui al capo A, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, da compiere alla stregua dei criteri ermeneutici sopra indicati. Restano in ciò assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio.
9. Parimenti fondate sono le censure in punto di responsabilità articolate nei due ricorsi di ID LL, che è stato condannato in ordine ai capi A), D) ed E).
9.1. Deve premettersi in proposito che, nell'atto di appello, la difesa aveva sollevato censure specifiche in ordine a ciascuno dei predetti capi di imputazione. In particolare, quanto al capo A), era stato sottolineato che LL aveva avuto contatti telefonici soltanto con AR e non con gli altri sodali, che i contatti, peraltro assai limitati, con AR avvenivano su un'utenza telefonica di quest'ultimo diversa da quella destinata ai contatti con gli altri imputati, mentre LL si avvaleva di un'utenza che utilizzava ogni giorno anche per i contatti con amici e familiari, che esistevano ragioni lecite, collegate all'attività di concessionario di auto di AR, sottesi ai contatti tra questi e LL, il quale non aveva mai ricevuto una scheda telefonica da De LE o da altri presunti associati e che non aveva mai partecipato né era stato mai invitato a presunte riunioni organizzative dell'associazione, fermo restando che non era stato affatto provato il ruolo di LL di acquirente stabile di droga dal sodalizio. Quanto al capo E, la difesa aveva evidenziato che, nei giorni in cui l'operazione di acquisto dello stupefacente veniva decisa e attuata, ossia dal 6 all'8 settembre 2009, LL, a differenza degli altri concorrenti, aveva utilizzato solo l'utenza telefonica a lui intestata, e non le "schede citofono" attivate per l'operazione, avendo egli fornito una spiegazione circa le ragioni, ricollegabili a una lecita compravendita di autovetture, dei colloqui intercorsi tra il ricorrente e AR. Ancora, in ordine al capo D, era stata evidenziata la carenza di prove a carico di LL, risultando scarsamente attendibile il riconoscimento vocale dell'imputato da parte della P.G., in quanto avvenuto sulla scorta di un solo e breve frammento di parola, talmente breve e poco intellegibile, che neppure il perito nominato per procedere alla trascrizione della intercettazione era stato in grado di decifrare. Orbene, con tali deduzioni, invero non generiche e in ogni caso non tutte affrontate specificamente dal primo giudice, la Corte di appello ha mancato di confrontarsi, limitandosi ad affermare (pag. 28-29 della sentenza gravata) che LL era un'acquirente stabile dell'organizzazione, operativo nel pescarese, e a richiamare le risultanze investigative che erano state già valorizzate dal Tribunale. Ciò integra un'evidente lacuna argomentativa della decisione impugnata, la cui motivazione deve ritenersi apparente, perché priva di adeguato confronto con i temi difensivi, dovendosi richiamare in tal senso l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406, 23 FZ Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322), secondo cui, in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo altresì di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con l'impugnazione; in definitiva, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (cfr. in termini Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719 – 02). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al giudizio di colpevolezza di LL in ordine ai capi A, D ed E, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, da compiere tenendo adeguatamente conto delle specifiche censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, restando anche in tal caso assorbite le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio.
9.2. Resta solo da precisare, in replica al primo motivo dei ricorsi di LL, che, rispetto al capo E, non si ravvisa un profilo di nullità della contestazione. Se è vero, infatti, che la contestazione, relativamente alla posizione del ricorrente, non brilla per chiarezza, in quanto il nominativo di LL non figura tra i soggetti posti nell'intestazione della rubrica, è tuttavia altrettanto vero che, leggendo il capo di imputazione per intero, si evince chiaramente che il fatto è addebitato anche a LL, che si assume abbia provveduto al pagamento dello stupefacente. Dunque, tenuto conto che l'imputato, anche in un procedimento a carico di più soggetti, è tenuto a leggere nella loro interezza le contestazioni elevate nell'atto di vocatio in iudicium, deve escludersi che, rispetto al contenuto complessivo del capo E, sia ravvisabile un difetto di imputazione, avendo questa Corte chiarito, con affermazione condivisa dal Collegio, che, in tema di citazione a giudizio, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (cfr. in termini Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 e Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772). Ne consegue che l'eccezione difensiva non può ritenersi fondata. 4 FZ 242 10. Passando al ricorso di SI, occorre premettere che quest'ultimo è stato condannato per il reato associativo di cui al capo A) e con riferimento ai reati fine di cui ai capi B), C), F), H), I), L), Q). Orbene, con riferimento a ciascuna di tali imputazioni, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato presenta vizi di legittimità nei termini di seguito esposti. 10.1. Innanzitutto, quanto al capo F), avente ad oggetto la cessione, avvenuta in SA NI Teatrino il 28 aprile 2009, di un imprecisato quantitativo di cocaina a ND Di TT e BR NE, occorre evidenziare che le criticità investono non la ricostruzione del fatto, che è stata operata dai giudici di merito in maniera adeguata, tramite il richiamo alla conversazione ambientale n. 1320 del 28 aprile 2009 intercettata nell'auto di Di TT e alle stesse dichiarazioni di quest'ultimo, oltre del teste di P.G. De IA, ma la sola qualificazione giuridica, che invero rientra tra le questioni su cui la Corte di cassazione può decidere ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. e che, pertanto, può essere dedotta per la prima volta anche in sede di giudizio di legittimità, purché l'impugnazione, come nel caso di specie, non sia inammissibile (cfr. in termini Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651 e Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rv. 259730). Si evince infatti dalle due conformi decisioni di merito che la cessione in esame aveva ad oggetto un piccolo quantitativo di stupefacente per un provino (gli interlocutori Di TT e NE nella conversazione richiamata parlano di "na cusarella", "nu grammo"), per cui, a fronte di una contestazione genericamente riferita alla cessione di un "imprecisato quantitativo" di stupefacente, doveva essere presa in considerazione dai giudici di appello, subito dopo la conferma sulla sussistenza del fatto, la possibilità di ravvisare nel caso di specie la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la cui eventuale sussistenza peraltro appare destinata a incidere sull'estinzione del reato per prescrizione. Rispetto al capo F, pertanto, la sentenza deve essere annullata relativamente al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia, che avrà cura di attenersi ai canoni ermeneutici fissati in materia dalla Suprema Corte (in particolare con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, Murolo). 10.2. Con riferimento al capo Q, avente ad oggetto la cessione, avvenuta in SA NI Teatrino e Roma il 6 settembre 2009, di un imprecisato quantitativo di cocaina a persona non identificata, la Corte di appello ha affermato (pag. 25 della sentenza impugnata) che tale imputazione non ha formato oggetto di contestazione, ma così non è, perché nell'atto di appello la difesa aveva censurato anche l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo Q, per cui la sentenza della Corte territoriale deve essere annullata sul punto per difetto di motivazione, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. 25 Ff 10.3. Quanto ai restanti reati fine di cui ai capi B), C), H), I) e L), occorre evidenziare che il ragionamento dei giudici di secondo grado contiene un vizio logico desumibile dalla stessa motivazione della decisione oggetto di ricorso. La Corte di appello, infatti, nel pronunciarsi sull'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell'abitazione di SI, ha innanzitutto osservato (pag. 20 della sentenza gravata) che "sono pienamente utilizzabili le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del casolare disabitato, della scuola in disuso e dell'area boschiva nelle vicinanze dell'abitazione del SI-fotogrammi questi ultimi che riprendono da lontano parte di via Torricelli e delle mura perimetrali della dimora dell'imputato, aree esterne e oggettivamente visibili da più persone, con la conseguenza che l'uso della videocamera può considerarsi operazione di appostamento della PG che non necessita di un'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria (sul punto, v. Cass. pen. Sez. 6, 07.02.2020 n. 5253)". Ciò posto, la Corte territoriale ha subito dopo evidenziato: "lo stesso non può dirsi per le immagini delle telecamere che inquadrano l'area antistante l'abitazione del SI, in particolar modo l'ingresso, non essendo state autorizzate né dal P.M. né dal G.I.P., che in quella zona avevano disposto solo l'esecuzione di intercettazioni audio (v. decreto d'urgenza del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Chieti del 26.06.2009 e convalida del G.I.P. del 27.06.2009)". Operata questa premessa generale, i giudici di appello hanno poi evidenziato (pag. 23 ss. della sentenza impugnata) che "quanto alla posizione rivestita da SI NT all'interno dell'associazione, dall'istruttoria dibattimentale, dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e dalle immagini di nei pressi dell'abitazione emerge in videosorveglianza installate modo incontrovertibile il ruolo di custode dello stupefacente, ciò in relazione ai capi B), C), H), I), L)". E infatti, nella disamina di ciascuna delle predette imputazioni, la Corte territoriale, nel passare in rassegna le fonti dimostrative, ha richiamato ogni volta le riprese video ritraenti il luogo della custodia dello stupefacente, senza tuttavia chiarire se si tratta di quelle ritenute utilizzabili o di quelle di cui è stata esclusa l'utilizzabilità per il difetto del necessario decreto autorizzativo. Ciò integra un vizio di motivazione della sentenza impugnata, cui occorrerà porre rimedio in sede di rinvio, dovendosi cioè chiarire se le riprese video indicate come fonti di prova dei singoli fatti contestati a SI rientrano tra quelle utilizzabili o tra quelle inutilizzabili;
ove si versi in questo secondo caso, occorrerà verificare se, prescindendo dalle immagini registrate dalle telecamere, possa desumersi il coinvolgimento dell'imputato in ciascuna vicenda illecita da altri elementi di prova. Tale valutazione è destinata a riverberarsi anche sul giudizio di appartenenza di SI al sodalizio di cui al capo A, rispetto al quale sarà necessario chiarire in base a quali elementi debba ritenersi comprovato, in forza dei criteri interpretativi ا 26 د prima richiamati (§ 8.1 e § 8.2), il ruolo attribuito al ricorrente di custode dello stupefacente del gruppo criminale e di stretto collaboratore di SI AR, vertice dell'associazione, ciò al di là dell'inutilizzabilità delle riprese non autorizzate e del numero dei reati fine in concreto ascrivibili all'imputato. Alla stregua di tali considerazioni, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al giudizio di responsabilità di SI in ordine ai capi A), B), C), H), I) e L), con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Restano in ciò assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio, dovendosi unicamente precisare che, rispetto al reato associativo, il giudice del rinvio avrà cura di accertare la sussistenza dell'aggravante del numero di persone alla luce degli esiti delle valutazioni concernenti il giudizio di appartenenza al sodalizio dei singoli sodali per i quali è stata annullata in parte qua la sentenza impugnata. 11. Residua, infine, la posizione di PP NU, che è stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi A), D), E), H), I), L), Q), R) e S). 11.1. Ritiene il Collegio che, quanto alle censure in punto di responsabilità, siano fondate solo quelle riferite ai reati di cui ai capi I), L), S). In particolare, quanto ai capi I) e L), si ripresentano le medesime criticità già esposte nella disamina della posizione di SI (§ 10.3) circa il richiamo alle riprese visive di cui non è stato chiarito il regime di utilizzabilità, con l'aggiunta che la trattazione dedicata al capo I) risulta molto stringata e poco esplicativa, non comprendendosi dalle poche righe a ciò dedicate (cfr. pag. 24 della pronuncia gravata) quale sia stata in concreto la condotta tenuta nella vicenda dal ricorrente. Analogamente, quanto al capo S), la ricostruzione della sentenza impugnata risulta oggettivamente carente e priva di un adeguato confronto con le deduzioni difensive, non essendo stati sufficientemente illustrati i termini essenziali della vicenda, anche rispetto all'indicazione dei soggetti coinvolti e alla collocazione temporale degli episodi, essendo altresì rimasto generico il riferimento a non meglio precisate "conversazioni ambientali e telefoniche captate", da cui parrebbe desumersi il ruolo assunto da PP NU nell'operazione illecita. In ragione di tali lacune argomentative, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP NU, limitatamente ai capi I), L), S) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, restando in ciò assorbite le censure riferite al trattamento sanzionatorio. 11.2. A conclusioni diverse deve pervenirsi rispetto alle doglianze riferite alla formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine ai residui reati di cui ai capi D, E, H, Q, R e A, risultando in tal caso la disamina dei giudici di appello sorretta da considerazioni specifiche e non manifestamente illogiche. In particolare, quanto al capo D, avente ad oggetto l'acquisto e il trasporto di una partita di cocaina (fatto commesso in Cantù e Pescara il 29 luglio 2009), la Corte di appello (pag. 26 della sentenza impugnata) ha messo in risalto il ruolo attivo 27 FZ assunto nella vicenda da NU, il quale non solo accompagnava SI AR, regista dell'operazione, a Castel SA PI Terme, al fine di consegnare una simcard da usare per le comunicazioni a NI CE, incaricato del ritiro della droga, ma era anche presente all'arrivo del corriere De LE a Spoltore, dove NU, con AR e De LE, commentava qualità e quantità dello stupefacente, come emerso dalla conversazione ambientale n. 679 del 30 luglio 2009. In ordine al capo E, come si è già anticipato (§ 7), la Corte territoriale ha ripercorso le tappe essenziali della vicenda, sottolineando, quanto alla posizione di PP NU, il pieno coinvolgimento del medesimo, come desumibile da alcuni dati fattuali di indubbia pregnanza, tra cui: 1) la presenza dell'imputato insieme a SI AR a bordo della Peugeot 206 localizzata presso l'abitazione sita in Pescara di LL, incontro finalizzato alla consegna del denaro da parte dell'acquirente pescarese (come dimostrato dalla conversazione n. 1186 del 7 settembre 2009 che attesta il conteggio del denaro); 2) il viaggio compiuto dal ricorrente con De LE verso SA PI IC, comprovato dalla localizzazione tramite GPS della Peugeot 206 presso la residenza di AN PO (persona poi deceduta in circostanze violente, ossia verosimilmente in un agguato), dove, come risulta dalla conversazione n. 1196 dell'8 settembre 2009, si procedeva al conteggio di altri soldi;
3) la conversazione (n. 1280 dell'8 settembre 2009) intercorsa tra i fratelli NU e De LE, nella quale gli interlocutori commentano la capienza della cavità dell'auto utilizzata per nascondere i panetti di cocaina. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte in relazione alla posizione di AN NU (§ 7). Per quanto concerne il capo H), riguardante un'operazione di acquisto e trasporto di cocaina (fatti commessi il 15 giugno 2009 in Calabria e a SA NI Teatino), la sentenza impugnata (pag. 27) ha richiamato gli accertamenti relativi agli spostamenti di PP NU tra Calabria e Puglia e all'incontro avvenuto a SA PI IC con AN PO, che aveva procurato la droga, per cui, per la ricostruzione del ruolo specifico dell'imputato, in tal caso può prescindersi dalle riprese operate dalle telecamere installate presso l'abitazione di SI. In relazione al capo Q, avente ad oggetto la cessione, avvenuta il 6 settembre 2009 in Roma, di un imprecisato quantitativo di cocaina a persona non identificata, la Corte di appello ha ragionevolmente valorizzato la conversazione n. 1129 del 6 settembre 2009, da cui risulta che PP NU prelevava da SI un quantitativo di droga a SA NI Teatrino, ciò prima di recarsi a Roma, dove verso la 16 avveniva la consegna della sostanza a un soggetto sconosciuto, come si evince dalle conversazioni ambientali n. 1138 e 1145 del 6 settembre 2009. In ordine poi al capo R, relativo a un'operazione di acquisto e trasporto di droga avvenuta tra LA al Mare e SA PI IC il 19 luglio 2009 (vicenda questa contestata anche a LL ZZ, come illustrato nei § 5 e 5.1), sono 28 FZ state invece richiamate le conversazioni ambientali n. 365, 369, 384 del 29 luglio 2009, n. 81 del 20 luglio 2009 e n. 442 del 22 luglio 2009, da cui è emerso che NU ritirava lo stupefacente presso la casa di campagna sita in LA al Mare, alla Contrada Coderuto, per poi recarsi in Puglia, a SA PI IC, dove avveniva la consegna della droga in favore di AN PO. Infine, quanto al capo A, va innanzitutto precisato che nella contestazione a PP NU è attribuito il ruolo di promotore, ma il Tribunale e la Corte di appello, pur senza una riqualificazione formale, hanno riconosciuto al ricorrente la veste di partecipe, evidenziando che lo stesso ricopriva comunque una posizione importante all'interno del sodalizio, agendo come una sorta di braccio destro di SI AR e svolgendo diversi compiti nei traffici illeciti del gruppo, come rivelato dal protagonismo manifestato nelle non poche iniziative illecite esaminate. Orbene, deve ribadirsi che, rispetto ai reati di cui ai capi A, D, E, H, Q e R, non vi è spazio per accogliere le censure difensive che, a fronte di un percorso motivazionale ancorato alle fonti dimostrative disponibili e scevro da profili di irrazionalità, sollecitano differenti considerazioni di merito, che tuttavia si pongono al di fuori dell'orizzonte valutativo proprio del sindacato di legittimità. 29
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI NT, relativamente ai capi d'imputazione A), B), C), H), I), L), Q) e, quanto al capo F), limitatamente al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di SI NT. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL ID e ST PP, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ LL, limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di ZZ LL. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NU AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di NU AN. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NU PP, limitatamente ai capi I), L), S) dell'imputazione e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di NU PP. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO ER e AR OS, limitatamente al giudizio sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 ter comma 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi di IO ER e AR OS. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR SI e LE NA e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Jabio fumica Zunica GA DR Depositata in Cancelleria Oggi, 28 OTT. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AN OR 30
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso di SI e, per il resto, per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Angelo Staniscia, difensore di fiducia dei ricorrenti SI e AR OS, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Luca Cianferoni, difensore di fiducia dei ricorrenti IO, NU AN e NU PP, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Ladislao Massari, difensore di fiducia del ricorrente ZZ, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato TO Curatola, difensore di fiducia del ricorrente ST, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato Giuliana De Nicola, difensore di fiducia dei ricorrenti AR SI e LE, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito l'avvocato Valerio Spigarelli, difensore di fiducia del ricorrente LL, il quale, anche in veste di sostituto processuale dell'avvocato Annalisa Cetrullo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 luglio 2018, il Tribunale di Chieti, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e altri reati contro il patrimonio, affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, per quanto in questa sede rileva, nei termini dinanzi esposti: 1) SI AR veniva condannato alla pena di 28 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore di un'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi B, C, D, E, G, H, I, L, M, N, O, R, S e T, quest'ultimo in relazione al solo reato di cui all'art. 635 cod. pen. 2) NT SI veniva condannato alla pena di 25 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi B, C, F, H, I, Q, Le T, quest'ultimo in relazione al solo reato di cui all'art. 635 cod. pen. 3) ID LL veniva condannato alla pena di 23 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi D ed E. 4) PP NU veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi D, E, H, I, L, Q, R, S e T, quest'ultimo in relazione al solo reato di cui all'art. 635 cod. pen. 5) AN NU veniva condannato alla pena di 16 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole del reato-fine di cui al capo E. 6) PP ST veniva condannato alla pena di 15 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati-fine di cui ai capi S e T. 7) LL ZZ veniva condannato alla pena di 7 anni di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo R). 8) OS AR veniva condannata alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (capo Z). 9) NA LE veniva condannata alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (capo Z). 10) ER IO veniva condannata alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 6.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (capo Z). 3 FB 2. Con sentenza del 23 maggio 2023, la Corte di appello di L'Aquila, per quanto in questa sede rileva, rendeva le seguenti statuizioni: 1) quanto a SI AR, a seguito di concordato in appello, previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T), perché estinto per prescrizione, rideterminava la pena in anni 18 di reclusione;
2) quanto a NA LE, a seguito di concordato in appello, rideterminava la pena in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 4.000 di multa, concedendole la sospensione condizionale della pena;
3) quanto a ER IO e a OS AR, rideterminava la pena in 4 anni di reclusione ed euro 4.000 di multa per ciascuna di esse;
4) quanto a PP ST, lo assolveva dal reato di cui al capo S) per non aver commesso il fatto, dichiarava non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, in ordine al capo a, rideterminava la pena in 10 anni di reclusione;
5) quanto ad NT SI, dichiarava non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T), perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, rideterminava la pena in anni 21 di reclusione;
6) quanto a AN NU, lo assolveva dal reato associativo di cui al capo A) e, per l'effetto, in ordine al reato di cui al capo E), rideterminava la pena in 8 anni di reclusione ed euro 40.000 di multa;
7) quanto a LL ZZ, rideterminava la pena in 6 anni di reclusione ed euro 26.000 di multa;
8) quanto a ID LL, rideterminava la pena in 19 anni di reclusione;
9) quanto a PP NU, dichiarava non doversi procedere in relazione al residuo reato di cui al capo T) e rideterminava la pena in 18 anni di reclusione.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.
3.1. SI AR, tramite gli avv. Amorese e De Nicola, ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 599 bis e 125 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello valutato, come sarebbe stato necessario, la correttezza della qualificazione giuridica, il corretto bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena ai fini rieducativi. Con il secondo motivo, ci si duole della mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3.2. NA LE, tramite l'avv. De Nicola, ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 599 bis e 125 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello valutato la correttezza della qualificazione giuridica, il corretto bilanciamento delle circostanze e la congruità della pena ai fini rieducativi. 4 FZ Con il secondo motivo, ci si duole della mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento dell'imputata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3.3. ER IO, tramite l'avv. Cianferoni, ha sollevato cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di responsabilità della ricorrente, avendo la Corte di appello recepito acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le doglianze articolate nell'atto di appello, volte a rimarcare la circostanza che è rimasto non provato il fatto che la somma utilizzata per la creazione della società "JRC" sia in qualche modo riconducibile ai reati contestati in questo procedimento penale, e ciò tanto più ove si consideri che la predetta società è stata costituita il 16 ottobre 2009, ossia oltre un mese dopo dalla data (8 settembre 2009) in cui sarebbe stato consumato l'ultimo dei reati fine contestati, fermo restando che non è noto se la quota del capitale sociale sia stata versata da una socia piuttosto che da un'altra, dovendosi altresì considerare che la società è rimasta inattiva, né ha compiuto alcun atto che lasci intendere la volontà di operare sul mercato, per cui non poteva ritenere sussistente il delitto contestato, dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Con il secondo motivo, le critiche difensive investono il difetto di motivazione circa la richiesta di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 648 ter comma 3 cod. pen., essendo il fatto qualificabile in termini di particolare tenuità, stante la oggettiva esiguità della somma conferita a titolo di conferimento nella società JRC. Con il terzo motivo, ci si duole del diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della incensuratezza e della giovane età della IO, oltre che dell'assoluta marginalità del suo ruolo nella vicenda di cui al capo Z). Con il quarto motivo, si censura il trattamento sanzionatorio, essendosi i giudici di merito discostati largamente e senza motivazione dal minimo edittale. Il quinto motivo è dedicato alla conferma della statuizione della confisca ex art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, avendo la Corte di appello fatto leva sul rapporto familiare della ricorrente con i presunti appartenenti al sodalizio, così argomentando secondo una categoria astratta, a ciò aggiungendosi che non risulta effettuato alcun accertamento circa il quantitativo di denaro che l'imputata avrebbe versato, risultando perciò del tutto assertiva l'affermazione riguardante la ritenuta sproporzione tra il valore dei beni e il reddito degli imputati.
3.4. OS AR, tramite l'avv. Staniscia, ha sollevato quattro motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione del principio di immutabilità del giudice, evidenziando che la sentenza di primo grado doveva essere ritenuta nulla, perché pronunciata da un Collegio diverso da quello che aveva ammesso e assunto i mezzi di prova all'udienza del 18 ottobre 2016, senza che si sia proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
la Corte di appello ha indebitamente rigettato l'eccezione difensiva, risalendo alla composizione del Collegio del 18 ottobre 2016 sulla base non di atti processuali, ma di mere 5 Ff congetture e dello statino prodotto dal P.M., che tuttavia non è un atto processuale, ma un atto interno all'ufficio della Procura della Repubblica. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo Z), non essendosi considerato che l'entità del conferimento dell'imputata è stata talmente modesta da non poter ritenere raggiunta la prova del dolo del reato contestato, non potendo la AR ipotizzare che il denaro consegnatole fosse stato accumulato dal coniuge NT SI nel periodo precedente a quello oggetto di verifica. Con il terzo motivo, è stata eccepita la violazione del principio estensivo della sentenza per l'omessa applicazione dell'attenuante ex art. 648 ter, comma 4, cod. pen., riconosciuta alla coimputata LE, trattandosi di motivo non personale. Il quarto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto conto della buona condotta processuale e della condizione di incensurata dell'imputata.
3.4.1. Con memoria trasmessa il 17 maggio 2024, il difensore della AR ha sollecitato l'applicazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., sia rispetto al primo motivo del ricorso della coimputata IO, riguardante la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo z), sia del secondo motivo dello stesso ricorso della coimputata IO, concernente la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 ter, comma 4, cod. pen.
3.5. PP ST, tramite l'avv. Curatola, ha sollevato quattro motivi. Con il primo, riferito al reato associativo di cui al capo A), la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione degli art. 111 comma 6 Cost., 125, comma 3, 192, 530, comma 2, 533, comma 1, e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non essendo stati indicati dai giudici di merito gli elementi ritenuti utili al fine di comprovare l'eventuale partecipazione di ST al reato associativo. Con il secondo motivo, si censura il giudizio sulla sussistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che non è stata provata nel caso di specie la sussistenza di un vincolo stabile e durevole tra i soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio, venendo in rilievo nel caso di specie contatti episodici riconducibili al più a trattative estemporanee ed estranee a logiche associative. Con il terzo motivo, correlato al primo, oggetto di doglianza è il giudizio sull'appartenenza di ST al sodalizio, non essendosi considerato non solo che il ricorrente non risponde del capo E, ascritto ad altro soggetto, TO ST, ma anche che PP ST è stato assolto dai singoli reati-fine, non essendo coinvolto in alcuna delle attività illecite riconducibili all'associazione de qua, risultando altresì improprio il richiamo della sentenza impugnata a intercettazioni riferite a capi di imputazione ai quali il ricorrente è risultato del tutto estraneo. कु Ff 6 Con il quarto motivo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale dato risposta a una specifica richiesta formulata in tal senso nell'atto di appello.
3.6. LL ZZ, tramite l'avv. Massari, ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il vizio di motivazione e la violazione degli art. 192 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo R), non avendo i giudici di appello preso atto che non è assolutamente dimostrato che ZZ abbia preso posto nell'auto Peugeot 206 utilizzata per il ritenuto carico illecito, essendo la conversazione richiamata dai giudici di merito intervenuta non all'interno dell'auto, ma nei pressi del distributore Agip;
alcun contributo concorsuale poteva dunque essere ascritto a ZZ, giovane ragazzo che all'epoca dei fatti svolgeva regolare attività lavorativa come animatore in un albergo di Montesilvano e che si era solo prestato a fare da tramite per una transazione relativa alla vendita di un'auto, non potendosi del resto sottacere che l'imputato è stato assolto dal reato associativo. Con il secondo motivo, si censura la qualificazione giuridica della condotta contestata al capo R), non avendo la Corte territoriale considerato la doglianza contenuta nell'atto di appello, con cui si invocava non solo il riconoscimento della fattispecie di lieve entità, ma anche l'applicazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, ciò in ragione dell'incertezza circa la natura dello stupefacente in questione, avendo i giudici di secondo grado ignorato la deduzione difensiva, come già aveva fatto il Tribunale con la sentenza di primo grado. Il terzo motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta in ordine all'espressa richiesta difensiva.
3.7. NT SI, tramite l'avv. Staniscia, ha sollevato otto motivi. Con il primo, la difesa deduce l'inosservanza di norme procedurali conseguente alla valorizzazione di prove dichiarate inutilizzabili aventi valenza decisiva ai fini del giudizio di responsabilità del ricorrente rispetto ai reati di cui ai capi B), C), H), I) e L), evidenziando che la Corte di appello, pur avendo dichiarato l'inutilizzabilità delle videoriprese dell'area antistante l'abitazione di SI, si è avvalsa anche di tali elementi di prova al fine di confermare la responsabilità dell'imputato rispetto a ciascuna di tali imputazioni, separatamente esaminata, precisandosi che, una volta espunte le videoriprese dal compendio probatorio, le risultanze residue sarebbero inidonee a giustificare la condanna del ricorrente. Con il secondo motivo, si eccepisce l'apparenza della motivazione rispetto alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi B), C), H), I) e L), osservandosi che l'unico sequestro rilevante riguarda la partita di stupefacente di cui al capo E), il che non autorizza una traslazione meccanicistica degli esiti investigativi concernenti tale delitto a quelli in esame, in relazione ai quali non è 7 Ff ravvisabile una valenza probatoria autosufficiente, tanto è vero che in nessun caso i giudici di merito fanno riferimento ai quantitativi e alla tipologia della droga. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è l'affermazione di responsabilità dell'imputato rispetto al reato associativo, essendo l'insussistenza della prova dei reati fine destinata a incidere su quella della partecipazione di SI al sodalizio. In ogni caso, si sottolinea che gli indici ritenuti dai giudici di merito sintomatici dell'esistenza di una stabile struttura associativa, come ad esempio la stabilità di approvvigionamento, la presenza tra i concorrenti di un soggetto che assume un ruolo direttivo o la ripartizione dei compiti, appaiono tutti equivoci e inidonei a segnare la differenza tra il reato associativo e la semplice compartecipazione concorsuale a una serie di condotte integranti la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e unificate dal vincolo della continuazione, e ciò anche alla luce del ristretto arco temporale di commissione dei fatti (da aprile a settembre 2009). Con il quarto motivo, le critiche difensive investono il giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo F), essendo il ragionamento dei giudici di merito fondato su un dato non appurato nella sua esistenza storica, ossia l'avvenuta consegna, da parte di SI, di un campione di stupefacente, fermo restando che uno dei protagonisti della vicenda, ND Di TT, ha escluso cessioni di stupefacenti da parte di SI. In via subordinata, la difesa contesta la qualificazione giuridica del fatto, posto che, pur a volerla ritenere provata, la cessione in esame aveva ad oggetto un mero campione di droga ("nu grammo"), per cui si sollecita l'inquadramento della condotta nella fattispecie di lieve entità. Con il quinto motivo, si contesta la conferma dell'affermazione di responsabilità rispetto al capo Q), avendo la Corte di appello erroneamente sostenuto che su tale imputazione non vi erano censure, che invece nell'atto di appello erano chiare, per cui si eccepisce, in via principale, il difetto di motivazione e, in subordine, la prescrizione del reato, previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Il sesto motivo è dedicato al giudizio sull'aggravante del numero di persone ex art. 74, comma 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevandosi che, a seguito della assoluzione dei coimputati AN NU e LL ZZ, il numero degli associati si è ridotto a nove, per cui l'aggravante in esame non sarebbe più configurabile, sussistendo l'interesse dell'imputato a sollevare tale doglianza, pur se non è stato applicato alcun aumento per tale aggravante, essendo suo diritto quello di vedersi riconosciuto colpevole di un fatto meno grave di quello ascrittogli. Con il settimo motivo, la difesa censura il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale argomentato nulla al riguardo, sebbene nell'atto di appello sia stata valorizzata la corretta condotta processuale dell'imputato. La doglianza articolata nell'ottavo motivo concerne il computo degli aumenti di pena a titolo di continuazione, non avendo la Corte di appello considerato che i 8 FE reati satellite sono sette e non otto, a ciò aggiungendosi che non risulta specificato nella sentenza quali siano i delitti "più gravi" e quali siano quelli "minori".
3.8. ID LL ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.
3.8.1. Con il ricorso a firma dell'avv. Spigarelli, sono stati sollevati sei motivi. Con il primo motivo, stata eccepita l'erronea applicazione degli art. 517, 522, 604 e 130 cod. proc. pen. rispetto al capo E), evidenziandosi che LL è stato condannato anche per tale imputazione, sebbene non sia stato indicato nella lettera dell'accusa quale soggetto che avrebbe commesso tale reato, addebitato solo ai coimputati AR, NU, PO, De LE e ST. Né appare sufficiente a escludere il difetto di correlazione tra accusa e sentenza il fatto che nella parte descrittiva del capo E) vi fosse un riferimento a LL, non potendosi gravare l'imputato dell'onere di ricercare nelle contestazioni relative ad altre posizioni processuali l'esistenza di eventuali riferimenti alla propria persona, tanto più in una vicenda processuale come questa, connotata da decine di capi di imputazione, dovendosi altresì escludere che all'omessa indicazione di LL tra gli accusati del reato possa porsi rimedio con la procedura di correzione dell'errore materiale, venendo in rilievo una valutazione autonoma del Pubblico Ministero. Con il secondo motivo, la difesa contesta nel merito la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al delitto di cui al capo E, osservando che la Corte territoriale non si è confrontata con le specifiche obiezioni sollevate nell'atto di appello, volte a evidenziare che, nei giorni in cui l'operazione di acquisto dello stupefacente veniva decisa e attuata, ossia dal 6 all'8 settembre 2009, LL, a differenza degli altri presunti concorrenti, aveva utilizzato solo l'utenza telefonica a lui intestata, e non invece le "schede citofono" attivate per l'operazione, avendo in ogni caso fornito una spiegazione circa le ragioni, ricollegabili a una lecita compravendita di autovetture, dei colloqui intercorsi tra il ricorrente e AR. Con il terzo motivo, le critiche difensive investono la conferma dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al capo D, evidenziandosi che anche in tal caso i giudici di secondo grado hanno ignorato le numerose deduzioni difensive, ripercorse nell'odierna impugnazione, con cui era stata diffusamente rimarcata la carenza di prove a carico di LL, risultando in particolare scarsamente attendibile il riconoscimento vocale dell'imputato da parte della P.G., in quanto avvenuto sulla scorta di un solo e breve frammento di parola, talmente breve e poco intellegibile, che neppure il perito nominato per procedere alla trascrizione della intercettazione era stato in grado di decifrare. Con il quarto motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sull'appartenenza di LL al sodalizio di cui al capo A), rilevandosi in proposito che la Corte di appello ha omesso di considerare una pluralità di circostanze valorizzate dalla difesa, ossia che LL aveva avuto contatti telefonici soltanto con AR e non con gli altri sodali;
che i contatti, peraltro assai limitati, con AR avvenivano su un'utenza 9 FZ telefonica di quest'ultimo diversa da quella destinata ai contatti con gli altri imputati, mentre LL si avvaleva di un'utenza che utilizzava ogni giorno anche per i contatti con amici e familiari;
che esistevano ragioni del tutto lecite, collegate all'attività di concessionario di auto di AR, sottese ai contatti tra questi e LL, il quale non aveva mai ricevuto una scheda telefonica da De LE o da altri presunti associati e che non aveva mai partecipato né era stato mai invitato a presunte riunioni organizzative dell'associazione, fermo restando che non è stato affatto provato il ruolo di LL di acquirente stabile di droga dal sodalizio. Con il quinto motivo, sono state dedotte la mancanza di motivazione e la erronea applicazione degli art. 99, ultimo comma, 106 cod. pen. e 47, comma 12, della legge n. 354 del 1975, avendo la Corte di appello omesso di confrontarsi con l'eccezione difensiva con cui è stata sottolineata l'illegittimità dell'aumento per la recidiva, perché fissato in misura superiore (6 anni) rispetto alla somma delle pene comminate a LL (2 anni e 9 mesi), non potendosi in ogni caso tenere conto delle condanne per le quali era intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena o vi sia stato l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociale. Il sesto motivo è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta, né direttamente, né indirettamente in altri passaggi della trama motivazionale, all'espressa richiesta difensiva, con cui era stato rimarcato il contributo del tutto minimale del ricorrente nei reati satellite e in quello associativo, oltre che l'assenza di contatti con gli altri correi. Parimenti immotivato risulta infine il discostamento della pena base dal minimo edittale 3.8.2. Con il ricorso a firma dell'avv. Cetrullo, sono stati sollevati cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione degli art. 518, 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione al capo E), non contestato a LL, venendo proposte al riguardo censure sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si rinvia. Con il secondo motivo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo E), con doglianze sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si rimanda. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio di responsabilità di LL rispetto al capo D), giudizio censurato con obiezioni sovrapponibili a quelle esposte nel terzo motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si fa rinvio. Con il quarto motivo, ci si duole del giudizio sull'appartenenza di LL al sodalizio di cui al capo A con doglianze in gran parte sovrapponibili a quelle esposte nel quarto motivo del ricorso dell'avv. Spigarelli, alla cui esposizione si rinvia Il quinto motivo è dedicato alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena, non avendo la Corte di appello fornito alcuna risposta in ordine alle censure difensive, con cui era stata rimarcata, da un lato, la posizione secondaria del ricorrente e, dall'altra, la 10 Ff risalenza dei precedenti penali dell'imputato, fermo restando che l'aumento di pena irrogato (sei anni) per la contestata recidiva era superiore alla somma delle pene delle precedenti condanne, con violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen., risultando la pena complessiva applicabile pari a 2 anni e 9 mesi di reclusione.
3.9. AN NU, tramite l'avv. Cianferoni, ha sollevato sette motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in relazione al capo E), evidenziando che NU nella vicenda in esame ha mantenuto un contegno meramente passivo, privo di qualsivoglia efficacia causale in ordine alla realizzazione dell'altrui condotta detentiva, costituendo la mera presenza sul posto un elemento del tutto neutro, mentre non è stata affatto comprovata l'asserita condotta di fornitura dello stupefacente. Con il secondo motivo, sempre rispetto al capo E), è stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., sottolineandosi che nella sentenza di appello si è verificata un'immutatio facti, nel senso che la condotta di fornitore contestata al ricorrente sarebbe sparita dall'orizzonte decisorio, essendo stato qualificato NU dalla Corte territoriale come una sorta di "compartecipe silente" al recupero dello stupefacente portato evidentemente da una terza persona. Con il terzo motivo, si contesta il rigetto della richiesta di perizia fonica volta a riconoscere la voce del ricorrente, rilevandosi che il riconoscimento vocale, su cui si fonda la motivazione della sentenza riferita alla posizione dell'imputato, è stato effettuato da un operatore di P.G. non calabrese, ma proveniente da L'Aquila, che peraltro mai aveva incontrato o dialogato con AN NU. Il quarto motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, che è stato fondato dai giudici di merito su elementi congetturali, senza alcuna verifica dell'offensività in concreto della condotta. Con il quinto motivo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato acriticamente dei precedenti penali, senza considerare che gli stessi risultano risalenti nel tempo. Con il sesto motivo, oggetto di critica è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della mancata applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, che ha determinato la reviviscenza dei limiti edittali previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione originaria ex lege n. 49 del 2006. La Corte di appello avrebbe dovuto dunque riformare il trattamento sanzionatorio, venendo in rilievo una questione di legalità della pena che prescinde da una specifica devoluzione del tema con i motivi di impugnazione. Con il settimo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 133 cod. pen., osservando che la Corte territoriale si è discostata in maniera ampia dal minimo edittale, senza tuttavia fornire alcuna adeguata giustificazione al riguardo. 11 FZ 3.9.1. Con memoria trasmessa il 20 maggio 2024, il difensore di fiducia di AN NU ha insistito nell'accoglimento del ricorso, in particolare ribadendo e sviluppando le argomentazioni relative al primo e al terzo motivo di ricorso.
3.10. PP NU, tramite l'avv. Cianferoni, ha sollevato quindici motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto alla sua ritenuta appartenenza al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, evidenziando innanzitutto che NU, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, è stato assolto dal reato del capo B), mentre non gli è stato mai contestato il reato di cui al capo C), per cui risulta eccessivo il rilievo attribuito dai giudici di appello ai reati fine, tanto più ove si consideri che le singole cessioni contestate non possono ritenute sufficienti a dimostrare l'adesione al programma associativo, venendo in rilievo un apporto occasionale alle attività di spaccio e non uno stabile e costante accordo criminoso. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto al reato di cui al capo D), non avendo l'imputato fornito alcun contributo all'ideazione e all'organizzazione della condotta contestata, non essendovi alcun dato tecnico che confermi che NU si trovava la sera del 29 luglio 2009 all'interno dell'autovettura con De LE e AR, non essendo stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente nella disponibilità di NU. Il terzo motivo è dedicato al giudizio sulla colpevolezza dell'imputato rispetto al capo E), rilevandosi in proposito che la condotta tenuta dal ricorrente, ossia la presenza a bordo dell'auto localizzata presso l'abitazione di LL e il viaggio verso SA PI IC, non configura il concorso nella fattispecie contestata. Con il quarto motivo, le critiche difensive investono l'affermazione di responsabilità per il capo H), essendosi i giudici di merito limitati a valorizzare il viaggio compiuto da NU dalla Calabria alla Puglia, senza specificare da quali elementi dovrebbe desumersi che il viaggio è stato finalizzato al reperimento di sostanza stupefacente, sostanza di cui non sono note né la qualità né la quantità. Con il quinto motivo, a essere criticata è la conferma del giudizio di colpevolezza riferito al capo I), non avendo al riguardo la Corte di appello fornito alcuna motivazione, nonostante la specifica devoluzione difensiva. Con il sesto motivo, la difesa eccepisce la violazione di legge rispetto alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità riferita al capo L), osservando che una mera interpretazione dei fatti da parte degli agenti di P.G. non può costituire un elemento di prova ai fini della dimostrazione della colpevolezza dell'imputato, il quale non ha fornito alcun contributo alla realizzazione del fatto contestato, la cui offensività in concreto non è stata adeguatamente valutata. Con il settimo motivo, ci si duole della conferma della condanna per il capo Q), rilevandosi che non vi sono elementi da cui poter affermare che è stato provato 12 FZ l'atto del passaggio dello stupefacente, risultando del tutto generico il richiamo da parte della Corte di appello alla conversazione ambientale intercettata. Con l'ottavo motivo, si contesta l'affermazione di colpevolezza dell'imputato rispetto al capo R), non essendo le poche parole intercettate, peraltro non riscontrate, idonee a giustificare il coinvolgimento di NU nella vicenda. Con il nono motivo, le doglianze difensive si concentrano sul giudizio di responsabilità riferito al capo S), essendo prive di riscontri esterni le conversazioni intercettate;
il materiale probatorio risulterebbe del tutto labile e incerto, non essendovi alcuna certezza su cosa stessero nascondendo i soggetti interessati. Il decimo motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità, che è stato fondato dai giudici di merito su elementi congetturali, senza alcuna verifica dell'offensività in concreto della condotta. Con l'undicesimo motivo, si contesta la violazione dell'art. 99 cod. pen. con riferimento all'aumento di pena operato a titolo di recidiva, non avendo i giudici di merito verificato se tra i fatti di causa e le pregresse condotte illecite dell'imputato vi fosse un legame tale da giustificare un intervento punitivo così rilevante. Con il dodicesimo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 81 cod. pen., avendo la Corte di appello omesso di indicare nel dettaglio i singoli aumenti operati a titolo di continuazione, nonostante la devoluzione difensiva sul punto. Con il tredicesimo motivo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello richiamato acriticamente dei precedenti penali, senza considerare che gli stessi risultano risalenti nel tempo. Con i quattordicesimo motivo, oggetto di critica è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della mancata applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, che ha determinato la reviviscenza dei limiti edittali previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella formulazione originaria ex lege n. 49 del 2006. La Corte di appello avrebbe dovuto dunque riformare il trattamento sanzionatorio, venendo in rilievo una questione di legalità della pena che prescinde dalla devoluzione del tema con i motivi di impugnazione. Con il quindicesimo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell'art. 133 cod. pen., osservando che la Corte territoriale si è discostata in maniera ampia dal minimo edittale, senza tuttavia fornire alcuna adeguata giustificazione al riguardo. Si osserva inoltre che i giudici di appello avrebbero dovuto ritenere più grave il reato contestato al capo E) rispetto a quello di cui al capo A), perché per il reato ex art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990 è prevista una pena più elevata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di SI AR e NA LE sono inammissibili, mentre gli altri ricorsi sono parzialmente fondati, nei limiti che saranno di seguito esposti. 13 1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei dieci ricorsi proposti, si ritiene utile una sintetica e preliminare ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio. Orbene, dalle due sentenze di merito, sostanzialmente conformi e destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, emerge che nel novembre del 2008 prendeva inizio un'articolata indagine avviata in primo luogo nei confronti di tale ND Di TT, sospettato di gestire un traffico di cocaina in concorso con SI AR, titolare della concessionaria di auto "Autoway", attività in seguito trasferita presso la "Garden Car" nella città di Chieti. Dalle intercettazioni, dagli incroci dei dati dei tabulati telefonici, oltre che dai servizi di appostamento e controllo della P.G., emergeva che SI AR era a capo di una struttura associativa dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante dall'aprile 2009 in Abruzzo, con ramificazioni in Calabria, Lombardia, Lazio e Puglia;
tale sodalizio si è rivelato capace sia di rifornirsi con periodicità da fornitori consolidati, sia di trasportare la droga acquistata altrove in Abruzzo per smerciarla sul territorio, con un notevole giro di affari, atteso che a ogni viaggio il quantitativo minimo di cocaina era pari ad almeno un panetto da un chilo. In forza del suo ruolo apicale, SI AR era colui che ideava e organizzava ogni viaggio nei minimi dettagli, procurava le auto, in ciò agevolato dalla gestione di varie concessionarie, impartiva istruzioni e direttive ai suoi collaboratori, monitorava ogni viaggio quasi minuto per minuto, preoccupandosi poi di ricevere lo stupefacente dal corriere di volta in volta incaricato per metterlo al sicuro. Tra i partecipi dell'associazione figurava innanzitutto NT SI, persona molto vicina a SI AR, di cui peraltro era cognato, avendone sposato la sorella, OS AR;
SI aveva in particolare il compito di custodire la sostanza che gli altri consociati gli portavano, nascondendola nella zona boschiva posta dinanzi alla sua abitazione, spacciando talora SI anche da casa. Altri partecipi del sodalizio sono stati individuati in PP NU, in ID LL e in PP ST, nipote di SI AR: i primi due sono risultati coinvolti in una significativa vicenda illecita, concernente l'acquisto e il trasporto di 8 chili di cocaina occultati nell'autovettura Peugeot 206 a disposizione dell'associazione (capo E), mentre il terzo, chiamato a rispondere dei reati fine di cui ai capi Se T, è stato ritenuto a sua volta partecipe del gruppo associato, in ragione del contributo fornito alle dinamiche illecite. Estranei alla compagine associativa, sebbene considerati partecipi secondo l'originaria imputazione, sono risultati invece AN NU, ritenuto concorrente del delitto di cui al capo E, ma assolto in appello dal reato associativo di cui al capo A, e LL ZZ, assolto già in primo grado dal capo A e ritenuto colpevole di un singolo episodio del reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo R, avente ad oggetto l'acquisto e il trasporto di un ingente quantitativo di cocaina, operazione compiuta in LA al Mare e SA PI IC in data 19 luglio 2009). 14 FZ Al di fuori del perimetro associativo, già secondo le contestazioni originarie, si collocano altresì le condotte, pur indirettamente correlate al sodalizio, di OS AR (sorella di SI AR), NA LE (convivente di SI AR) e ER IO (moglie di PP NU): costoro sono state infatti ritenute colpevoli del reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen. (capo z), reato a loro contestato per avere impiegato in un'attività commerciale, la "JRC s.r.l.", il provento del traffico illecito di stupefacente dell'organizzazione criminale.
2. Compiuto questo breve inquadramento generale, è ora possibile passare all'esame dei ricorsi, iniziando da quelli di SI AR e di NA LE, le cui posizioni sono suscettibili di essere trattate unitariamente, trattandosi di imputati che hanno definito la loro posizione mediante cd. concordato in appello e che hanno sollevato censure tra loro perfettamente sovrapponibili. Al riguardo occorre premettere che, come già precisato da questa Corte (Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788), a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato in relazione al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008; in definitiva, si determina, con la predetta rinuncia, connessa al concordato sulla pena in appello, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di responsabilità), sicché la relativa sentenza non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599 bis o quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di 15 FZ accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. Sotto tale profilo, deve essere altresì richiamato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, sono inammissibili non solo le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma anche quelle relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
2.1. Alla luce di tali premesse interpretative, i ricorsi degli imputati SI AR e NA LE devono essere ritenuti inammissibili, sia perché riferiti ad aspetti non deducibili in questa sede, come il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia perché in ogni caso generici e assertivi. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di AR e LE devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
3. Venendo alle posizioni degli altri ricorrenti, appare opportuno partire innanzitutto dalla doglianza processuale sollevata dalla difesa di OS AR, potenzialmente destinata a riverberarsi anche sulle altre posizioni. L'eccezione difensiva si fonda sulla mancata indicazione del nome del terzo componente del Collegio nel verbale del 18 ottobre 2016, ma al riguardo la Corte di appello, in maniera pertinente, ha evidenziato (pag. 19 della sentenza impugnata) che il Collegio era composto dalle stesse persone facenti parte del Collegio che aveva ammesso le prove (Presidente Spiniello, giudici a latere LE e Di NO); a tale conclusione si è pervenuti rilevandosi che questa era la composizione del Collegio sia all'udienza precedente (5 aprile 2016) che a quella successiva (7 marzo 2017), per cui la circostanza che all'udienza del 18 ottobre 2016 si sia svolta attività istruttoria senza che sia stata svolta alcuna contestazione circa il mutamento del Collegio era sintomatica del fatto che non ne erano variati i componenti, a ciò aggiungendosi l'ulteriore dato che i nomi dei giudici Spiniello, LE e Di NO erano stati riportati nella scheda dell'udienza del 18 ottobre 2016 prodotta dal P.M. e sottoscritta da un funzionario giudiziario. La ricostruzione della sentenza impugnata, in quanto sorretta da considerazioni razionali, appare immune da censure, dovendosi ribadire condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Rv. 255662 e 16 FZ Sez. 5, n. 6399 del 06/11/2009, dep. 2010, Rv. 246057), secondo cui, in tema di nullità del verbale, perché possa ritenersi sussistente un'incertezza assoluta sulle persone intervenute, è necessario che l'identità del soggetto partecipante all'atto non solo non sia documentata nella parte specificamente destinata a tale attestazione, ma altresì che non sia neppure desumibile da altri dati contenuti nello stesso, né da altri atti processuali in esso richiamati o a esso comunque riconducibili. Al di fuori di tali ipotesi, invero non ricorrenti nel caso di specie, eventuali carenze possono dare luogo a mere irritualità, ma non comportano nullità dell'atto, stante il principio di tassatività di cui all'art. 177 cod. proc. pen.. Di qui l'infondatezza della censura difensiva.
4. Ciò posto, è ora possibile passare alle doglianze in punto di responsabilità, partendo dalla posizione dei ricorrenti risultati estranei alla fattispecie associativa, ossia LL ZZ, ER IO, OS AR e AN NU.
5. Iniziando dal ricorso di ZZ, si deve innanzitutto rimarcare l'infondatezza del primo motivo, concernente la conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo R), avente ad oggetto un'operazione di acquisto e di trasporto di droga, posta in essere in data 19 luglio 2009. Al riguardo, infatti, sia il Tribunale (pag. 31-35 della sentenza di primo grado), sia la Corte di appello (pag. 29 della decisione impugnata) hanno operato un'adeguata ricostruzione della vicenda, valorizzando in particolare le conversazioni telefoniche e ambientali (tra cui quelle di cui ai progr. n. 238, 369, 381 e 384 del 19 luglio 2009, n. 391 e 392 del 20 luglio 2009 e 527 e 5087 del 25 luglio 2009), da cui è emerso che ZZ, insieme a PP NU, ha preso parte al viaggio, promosso e organizzato da SI AR, a SA PI IC;
tale viaggio, compiuto a bordo della Peugeot 206 a disposizione dei sodali, è avvenuto al fine di consegnare all'acquirente AN PO la sostanza stupefacente prelevata da NU presso un casolare sito a LA a Mare, sostanza consistita dal punto di vista quantitativo in due partite di cinque chilogrammi l'una; proprio tale elemento ha ragionevolmente indotto i giudici di merito a escludere la configurabilità della fattispecie di lieve entità, e ciò anche in ragione delle modalità non rudimentali della condotta, realizzata mediante l'utilizzo di sim diverse e l'impiego di un'autovettura appositamente congegnata per il trasporto di droga.
5.1. Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili, correttamente intese nel loro significato e correlate tra loro in maniera non illogica, il giudizio sulla sussistenza del reato e sulla sua ascrivibilità all'imputato non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un 17 FZ apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Al riguardo deve infatti ricordarsi che, come precisato da questa Corte (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), il principio dell' "oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito. Ne consegue che le doglianze difensive in punto di responsabilità vanno disattese.
5.1. Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo, dovendosi evidenziare che non ha trovato risposta nella sentenza impugnata la richiesta difensiva di inquadrare la condotta illecita nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in ragione dell'asserita incertezza sul tipo di sostanza oggetto dell'operazione di acquisto e vendita cui ha preso parte ZZ. La lacuna argomentativa sull'istanza difensiva contenuta in via subordinata nell'atto di appello impone l'annullamento della pronuncia gravata limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Devono ritenersi in ciò assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio articolate nel terzo motivo, non potendo peraltro sottacersi al riguardo che anche rispetto alla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche è comunque ravvisabile un silenzio motivazionale da parte della Corte di appello.
6. Venendo ai ricorsi di ER IO e OS AR, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, occorre evidenziare che il giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo Z) appare immune da censure. Ed invero sia il Tribunale (pag. 40-41 della decisione di primo grado) che la Corte di appello (pag. 32 della sentenza impugnata), nel ritenere configurabile il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. loro ascritto in concorso con NA LE, hanno valorizzato in primo luogo lo stretto legame interpersonale tra le imputate e due degli appartenenti del sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che 18 FZ OS AR e NA LE sono, rispettivamente, la sorella e la convivente di SI AR, mentre ER IO è la moglie di PP NU. Ciò premesso, è stato evidenziato che le tre donne, in data 16 ottobre 2009, hanno costituito una società, la J.R.C. s.r.l., conferendo la somma complessiva di 10.000 euro: tale iniziativa, in maniera non illogica, è stata ritenuta dai giudici di merito una forma di impiego dei proventi delle attività di spaccio per cui si è proceduto. A tale conclusione si è pervenuti sia alla luce degli stretti rapporti tra le imputate e i due qualificati esponenti del sodalizio, sia in considerazione del fatto che le ricorrenti non risultano aver percepito redditi adeguati, al pari peraltro di NU e di SI AR, la cui ultima dichiarazione dei redditi risale 2006, sia avuto riguardo alla circostanza che la società J.R.C. s.r.l. è rimasta sempre inattiva. Legittimamente è stata dunque affermata la sussistenza del reato contestato, che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Rv. 267693 e (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 25119), è volto a sanzionare il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti", rimandando il termine "impiego" a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi cioè intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie, nozione nella quale può farsi senz'altro rientrare la costituzione di una società di capitali. Ne consegue che, in merito al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 ter cod. pen., non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, tendenti a sollecitare un differente apprezzamento di merito, il che, come si è già anticipato (§ 5.1), esula dal perimetro del giudizio di legittimità. All'affermazione della responsabilità penale delle ricorrenti ha correttamente fatto seguito la confisca del prodotto e del profitto del reato, misura prevista come obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen., avendo peraltro la Corte di appello rimarcato al riguardo (pag. 33 della sentenza impugnata) la mancata prospettazione da parte della difesa di una ricostruzione alternativa rispetto alla provenienza delle somme con cui ha avuto luogo la costituzione della società.
6.1. Fondato invece è il secondo motivo del ricorso della IO, estensibile anche alla posizione della AR in ragione della natura non personale della doglianza, riguardante il difetto di motivazione circa l'istanza di rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 648 ter comma 4 cod. pen., istanza che era stata formulata nell'atto di appello avuto riguardo alla oggettiva esiguità della somma conferita a titolo di conferimento nella società JRC. (nella sua attuale formulazione, l'art. 648 ter comma 4 cod. pen. richiama l'art. 648 comma 4 cod. pen., che a sua volta prevede una riduzione di pena se il fatto è di particolare tenuità). Pur dando conto di tale richiesta subordinata (pag. 14 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha mancato di confrontarsi con tale istanza, per cui si impone 19 FZ in tal senso l'annullamento della pronuncia gravata limitatamente al giudizio sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 ter, comma 4, cod. pen., attenuante che peraltro sembrerebbe essere stata riconosciuta alla coimputata NA LE, la quale ha definito la sua posizione mediante concordato in appello. Devono ritenersi in ciò assorbite le doglianze delle ricorrenti sul trattamento sanzionatorio, dovendosi anche in tal caso rilevare che non vi è stata risposta pure rispetto alle richieste difensive di concessione delle attenuanti generiche.
7. Passando alla posizione di AN NU, deve innanzitutto rimarcarsi l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità (primi quattro motivi). Le doglianze difensive sono infatti accomunate dalla loro sostanziale tendenza a proporre differenti valutazioni di merito, non consentite in questa sede, a fronte della razionale ricostruzione dei giudici di merito, i quali (pag.
3-11 della sentenza del Tribunale e pag. 30 della pronuncia impugnata), nel ripercorrere la vicenda descritta nel capo E), hanno richiamato sia la deposizione del teste di P.G. RC De IA, sia le intercettazioni telefoniche (in particolare quella di cui al progr. 1280 dell'8 settembre 2009) attestanti il coinvolgimento del ricorrente nel fatto. È emerso invero che, in occasione del viaggio organizzato da SI AR e compiuto da ER De LE, vi è stato anche l'intervento dei fratelli NU, AN e PP, la cui voce è stata riconosciuta con certezza dal luogotenente De IA, il quale già conosceva gli imputati;
in particolare, due fratelli sono intervenuti insieme nel momento in cui l'auto utilizzata per il viaggio, una Peugeot 206, è giunta in Calabria e, tra Africo e Brancaleone, in via Marina di Ferruzzino, è stata lasciata in sosta presso un distributore di benzina Tamoil lungo la statale 106: qui i due fratelli aprivano e richiudevano l'intercapedine utilizzata per nascondere lo stupefacente e il denaro, commentando quanto fosse spazioso il vano, facendo chiaramente riferimento alla cavità dove poco dopo sono stati rinvenuti e sequestrati otto panetti da un chilo ciascuno di cocaina (con principio attivo pari al 54,75%, da cui potevano ricavarsi 29.184,3 dosi medie singole). Alla stregua di tali risultanze, che non hanno trovato adeguata smentita ex adverso, i giudici di merito sono pervenuti alla coerente e non illogica conclusione del coinvolgimento nella vicenda illecita anche di AN NU, dovendosi escludere profili di criticità rispetto alla correlazione tra accusa e sentenza, atteso che il capo E delinea in maniera sufficientemente chiara il ruolo del ricorrente, il quale "consegnava nelle mani del fratello PP la partita di stupefacente", condotta questa non distonica rispetto alle risultanze probatorie acquisite. Appare altresì corretto, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 e n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, avendo il Tribunale sottolineato (pag. 45 della sentenza di primo grado), in modo pertinente, sia che la sostanza sequestrata aveva un principio attivo di 4.377.646 20 شا FB mg., ben superiore al valore soglia di 1.500.000 mg., sia che il numero di dosi medie singole (come detto pari a 29.184,3) era comunque tale da soddisfare un numero amplissimo di consumatori, per un congruo periodo di tempo. Deve pertanto ribadirsi l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
7.1. Una conclusione diversa si impone invece per doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, dovendosi evidenziare che, nel fissare la pena in anni 8 di reclusione ed euro 40.000 di multa, dunque in misura, sia pur di non molto, superiore al minimo edittale, la Corte territoriale ha evocato "le modalità dell'episodio" e "la personalità dell'imputato", richiami questi che, per la loro genericità, non consentono di dare adeguata concretezza alla valutazione dei giudici di appello, che, per come formulata, risulta meramente assertiva, dovendosi altresì considerare che non è stata fornita esplicita risposta alla richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche e di mitigazione della pena. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AN NU limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
8. Venendo ora ai ricorsi degli imputati ritenuti partecipi dell'associazione di cui al capo A), occorre partire dalla posizione di PP ST, il quale con il secondo motivo ha contestato il giudizio sulla stessa sussistenza del sodalizio. Sul punto, tuttavia, non si ravvisa alcuna criticità, risultando ben argomentata nelle due conformi pronunce di merito (pag. 41-44 della decisione di primo grado e pag. 21-22 della sentenza impugnata) l'esistenza di un sodalizio che vedeva il suo vertice in SI AR, il quale ha definito la sua posizione con concordato in appello. Il gruppo, cementato anche dall'esistenza di legami familiari tra alcuni suoi componenti, si rivolgeva a canali di approvvigionamento di droga collaudati fra Puglia, Calabria e Lombardia, facendo ricorso a numerose sim card intestate con falsi documenti a soggetti ignari o a persone inesistenti, e si avvaleva per i trasporti dello stupefacente di diverse autovetture, tra cui la Peugeot 206 targata DB090KL, al cui interno era stata realizzata un'intercapedine capace di occultare droga e denaro durante i viaggi, potendo gli associati contare altresì su un casolare abbandonato per la custodia e il confezionamento dello stupefacente acquistato. Tali elementi sono stati ragionevolmente ritenuti sintomatici dell'esistenza di una struttura associativa, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008), secondo cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di 21 FZ un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, elementi questi senz'altro ravvisabili nel caso di specie.
8.1. Tanto premesso, devono invece ritenersi meritevoli di accoglimento le doglianze sul giudizio di appartenenza di ST al sodalizio di cui al capo A. Al riguardo occorre innanzitutto richiamare il principio elaborato da questa Corte (Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 e Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Rv. 25864), secondo cui, per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico, essendo dunque necessaria la prova della stabile adesione dell'agente a un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. È stato altresì precisato da questa Corte (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, Rv. 276692) che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.
8.2. Orbene, la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) non ha fatto buon governo di tali premesse interpretative, non risultando adeguatamente illustrato il ruolo nelle dinamiche associative di ST, il quale in appello è stato assolto dall'unico reato fine in materia di stupefacenti che gli era stato ascritto (capo B). Ora, se vero che, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Rv. 280703 - 02), è tuttavia innegabile che la condotta di partecipazione, per essere ritenuta sussistente, deve estrinsecarsi in un comportamento che, sebbene a forma libera, sia però causale rispetto all'evento tipico e apporti un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita della struttura e in vista del perseguimento del suo scopo. Ora, nella vicenda in esame, la Corte territoriale ha valorizzato il ruolo di ST di intermediario tra i sodali o di fornitore dell'auto preposta all'occultamento della droga da trasportare, senza tuttavia chiarire se tali condotte, non prive di pregnanza, pur se non hanno formato oggetto di autonoma imputazione (il capo E risulta riferito non a PP ST, ma a tale TO ST, non comprendendosi se si tratti di un mero refuso o di un altro soggetto), siano qualificabili come iniziative estemporanee a supporto di un singolo sodale, o se invece si siano collocabili in una stabile adesione alle attività illecite del sodalizio. 22 FZ Alla stregua di tali considerazioni, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al giudizio sulla partecipazione di ST all'associazione di cui al capo A, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, da compiere alla stregua dei criteri ermeneutici sopra indicati. Restano in ciò assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio.
9. Parimenti fondate sono le censure in punto di responsabilità articolate nei due ricorsi di ID LL, che è stato condannato in ordine ai capi A), D) ed E).
9.1. Deve premettersi in proposito che, nell'atto di appello, la difesa aveva sollevato censure specifiche in ordine a ciascuno dei predetti capi di imputazione. In particolare, quanto al capo A), era stato sottolineato che LL aveva avuto contatti telefonici soltanto con AR e non con gli altri sodali, che i contatti, peraltro assai limitati, con AR avvenivano su un'utenza telefonica di quest'ultimo diversa da quella destinata ai contatti con gli altri imputati, mentre LL si avvaleva di un'utenza che utilizzava ogni giorno anche per i contatti con amici e familiari, che esistevano ragioni lecite, collegate all'attività di concessionario di auto di AR, sottesi ai contatti tra questi e LL, il quale non aveva mai ricevuto una scheda telefonica da De LE o da altri presunti associati e che non aveva mai partecipato né era stato mai invitato a presunte riunioni organizzative dell'associazione, fermo restando che non era stato affatto provato il ruolo di LL di acquirente stabile di droga dal sodalizio. Quanto al capo E, la difesa aveva evidenziato che, nei giorni in cui l'operazione di acquisto dello stupefacente veniva decisa e attuata, ossia dal 6 all'8 settembre 2009, LL, a differenza degli altri concorrenti, aveva utilizzato solo l'utenza telefonica a lui intestata, e non le "schede citofono" attivate per l'operazione, avendo egli fornito una spiegazione circa le ragioni, ricollegabili a una lecita compravendita di autovetture, dei colloqui intercorsi tra il ricorrente e AR. Ancora, in ordine al capo D, era stata evidenziata la carenza di prove a carico di LL, risultando scarsamente attendibile il riconoscimento vocale dell'imputato da parte della P.G., in quanto avvenuto sulla scorta di un solo e breve frammento di parola, talmente breve e poco intellegibile, che neppure il perito nominato per procedere alla trascrizione della intercettazione era stato in grado di decifrare. Orbene, con tali deduzioni, invero non generiche e in ogni caso non tutte affrontate specificamente dal primo giudice, la Corte di appello ha mancato di confrontarsi, limitandosi ad affermare (pag. 28-29 della sentenza gravata) che LL era un'acquirente stabile dell'organizzazione, operativo nel pescarese, e a richiamare le risultanze investigative che erano state già valorizzate dal Tribunale. Ciò integra un'evidente lacuna argomentativa della decisione impugnata, la cui motivazione deve ritenersi apparente, perché priva di adeguato confronto con i temi difensivi, dovendosi richiamare in tal senso l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406, 23 FZ Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322), secondo cui, in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo altresì di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con l'impugnazione; in definitiva, in presenza di un atto di appello non inammissibile per carenza di specificità, il giudice di appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (cfr. in termini Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Rv. 274719 – 02). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al giudizio di colpevolezza di LL in ordine ai capi A, D ed E, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio, da compiere tenendo adeguatamente conto delle specifiche censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, restando anche in tal caso assorbite le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio.
9.2. Resta solo da precisare, in replica al primo motivo dei ricorsi di LL, che, rispetto al capo E, non si ravvisa un profilo di nullità della contestazione. Se è vero, infatti, che la contestazione, relativamente alla posizione del ricorrente, non brilla per chiarezza, in quanto il nominativo di LL non figura tra i soggetti posti nell'intestazione della rubrica, è tuttavia altrettanto vero che, leggendo il capo di imputazione per intero, si evince chiaramente che il fatto è addebitato anche a LL, che si assume abbia provveduto al pagamento dello stupefacente. Dunque, tenuto conto che l'imputato, anche in un procedimento a carico di più soggetti, è tenuto a leggere nella loro interezza le contestazioni elevate nell'atto di vocatio in iudicium, deve escludersi che, rispetto al contenuto complessivo del capo E, sia ravvisabile un difetto di imputazione, avendo questa Corte chiarito, con affermazione condivisa dal Collegio, che, in tema di citazione a giudizio, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (cfr. in termini Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, Rv. 286023, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455 e Sez. 2, n. 36438 del 21/07/2015, Rv. 264772). Ne consegue che l'eccezione difensiva non può ritenersi fondata. 4 FZ 242 10. Passando al ricorso di SI, occorre premettere che quest'ultimo è stato condannato per il reato associativo di cui al capo A) e con riferimento ai reati fine di cui ai capi B), C), F), H), I), L), Q). Orbene, con riferimento a ciascuna di tali imputazioni, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato presenta vizi di legittimità nei termini di seguito esposti. 10.1. Innanzitutto, quanto al capo F), avente ad oggetto la cessione, avvenuta in SA NI Teatrino il 28 aprile 2009, di un imprecisato quantitativo di cocaina a ND Di TT e BR NE, occorre evidenziare che le criticità investono non la ricostruzione del fatto, che è stata operata dai giudici di merito in maniera adeguata, tramite il richiamo alla conversazione ambientale n. 1320 del 28 aprile 2009 intercettata nell'auto di Di TT e alle stesse dichiarazioni di quest'ultimo, oltre del teste di P.G. De IA, ma la sola qualificazione giuridica, che invero rientra tra le questioni su cui la Corte di cassazione può decidere ai sensi dell'art. 609 cod. proc. pen. e che, pertanto, può essere dedotta per la prima volta anche in sede di giudizio di legittimità, purché l'impugnazione, come nel caso di specie, non sia inammissibile (cfr. in termini Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Rv. 272651 e Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rv. 259730). Si evince infatti dalle due conformi decisioni di merito che la cessione in esame aveva ad oggetto un piccolo quantitativo di stupefacente per un provino (gli interlocutori Di TT e NE nella conversazione richiamata parlano di "na cusarella", "nu grammo"), per cui, a fronte di una contestazione genericamente riferita alla cessione di un "imprecisato quantitativo" di stupefacente, doveva essere presa in considerazione dai giudici di appello, subito dopo la conferma sulla sussistenza del fatto, la possibilità di ravvisare nel caso di specie la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, la cui eventuale sussistenza peraltro appare destinata a incidere sull'estinzione del reato per prescrizione. Rispetto al capo F, pertanto, la sentenza deve essere annullata relativamente al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di lieve entità, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Perugia, che avrà cura di attenersi ai canoni ermeneutici fissati in materia dalla Suprema Corte (in particolare con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, Murolo). 10.2. Con riferimento al capo Q, avente ad oggetto la cessione, avvenuta in SA NI Teatrino e Roma il 6 settembre 2009, di un imprecisato quantitativo di cocaina a persona non identificata, la Corte di appello ha affermato (pag. 25 della sentenza impugnata) che tale imputazione non ha formato oggetto di contestazione, ma così non è, perché nell'atto di appello la difesa aveva censurato anche l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispetto al capo Q, per cui la sentenza della Corte territoriale deve essere annullata sul punto per difetto di motivazione, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. 25 Ff 10.3. Quanto ai restanti reati fine di cui ai capi B), C), H), I) e L), occorre evidenziare che il ragionamento dei giudici di secondo grado contiene un vizio logico desumibile dalla stessa motivazione della decisione oggetto di ricorso. La Corte di appello, infatti, nel pronunciarsi sull'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell'abitazione di SI, ha innanzitutto osservato (pag. 20 della sentenza gravata) che "sono pienamente utilizzabili le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del casolare disabitato, della scuola in disuso e dell'area boschiva nelle vicinanze dell'abitazione del SI-fotogrammi questi ultimi che riprendono da lontano parte di via Torricelli e delle mura perimetrali della dimora dell'imputato, aree esterne e oggettivamente visibili da più persone, con la conseguenza che l'uso della videocamera può considerarsi operazione di appostamento della PG che non necessita di un'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria (sul punto, v. Cass. pen. Sez. 6, 07.02.2020 n. 5253)". Ciò posto, la Corte territoriale ha subito dopo evidenziato: "lo stesso non può dirsi per le immagini delle telecamere che inquadrano l'area antistante l'abitazione del SI, in particolar modo l'ingresso, non essendo state autorizzate né dal P.M. né dal G.I.P., che in quella zona avevano disposto solo l'esecuzione di intercettazioni audio (v. decreto d'urgenza del Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Chieti del 26.06.2009 e convalida del G.I.P. del 27.06.2009)". Operata questa premessa generale, i giudici di appello hanno poi evidenziato (pag. 23 ss. della sentenza impugnata) che "quanto alla posizione rivestita da SI NT all'interno dell'associazione, dall'istruttoria dibattimentale, dalle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e dalle immagini di nei pressi dell'abitazione emerge in videosorveglianza installate modo incontrovertibile il ruolo di custode dello stupefacente, ciò in relazione ai capi B), C), H), I), L)". E infatti, nella disamina di ciascuna delle predette imputazioni, la Corte territoriale, nel passare in rassegna le fonti dimostrative, ha richiamato ogni volta le riprese video ritraenti il luogo della custodia dello stupefacente, senza tuttavia chiarire se si tratta di quelle ritenute utilizzabili o di quelle di cui è stata esclusa l'utilizzabilità per il difetto del necessario decreto autorizzativo. Ciò integra un vizio di motivazione della sentenza impugnata, cui occorrerà porre rimedio in sede di rinvio, dovendosi cioè chiarire se le riprese video indicate come fonti di prova dei singoli fatti contestati a SI rientrano tra quelle utilizzabili o tra quelle inutilizzabili;
ove si versi in questo secondo caso, occorrerà verificare se, prescindendo dalle immagini registrate dalle telecamere, possa desumersi il coinvolgimento dell'imputato in ciascuna vicenda illecita da altri elementi di prova. Tale valutazione è destinata a riverberarsi anche sul giudizio di appartenenza di SI al sodalizio di cui al capo A, rispetto al quale sarà necessario chiarire in base a quali elementi debba ritenersi comprovato, in forza dei criteri interpretativi ا 26 د prima richiamati (§ 8.1 e § 8.2), il ruolo attribuito al ricorrente di custode dello stupefacente del gruppo criminale e di stretto collaboratore di SI AR, vertice dell'associazione, ciò al di là dell'inutilizzabilità delle riprese non autorizzate e del numero dei reati fine in concreto ascrivibili all'imputato. Alla stregua di tali considerazioni, si impone quindi l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al giudizio di responsabilità di SI in ordine ai capi A), B), C), H), I) e L), con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Restano in ciò assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio, dovendosi unicamente precisare che, rispetto al reato associativo, il giudice del rinvio avrà cura di accertare la sussistenza dell'aggravante del numero di persone alla luce degli esiti delle valutazioni concernenti il giudizio di appartenenza al sodalizio dei singoli sodali per i quali è stata annullata in parte qua la sentenza impugnata. 11. Residua, infine, la posizione di PP NU, che è stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi A), D), E), H), I), L), Q), R) e S). 11.1. Ritiene il Collegio che, quanto alle censure in punto di responsabilità, siano fondate solo quelle riferite ai reati di cui ai capi I), L), S). In particolare, quanto ai capi I) e L), si ripresentano le medesime criticità già esposte nella disamina della posizione di SI (§ 10.3) circa il richiamo alle riprese visive di cui non è stato chiarito il regime di utilizzabilità, con l'aggiunta che la trattazione dedicata al capo I) risulta molto stringata e poco esplicativa, non comprendendosi dalle poche righe a ciò dedicate (cfr. pag. 24 della pronuncia gravata) quale sia stata in concreto la condotta tenuta nella vicenda dal ricorrente. Analogamente, quanto al capo S), la ricostruzione della sentenza impugnata risulta oggettivamente carente e priva di un adeguato confronto con le deduzioni difensive, non essendo stati sufficientemente illustrati i termini essenziali della vicenda, anche rispetto all'indicazione dei soggetti coinvolti e alla collocazione temporale degli episodi, essendo altresì rimasto generico il riferimento a non meglio precisate "conversazioni ambientali e telefoniche captate", da cui parrebbe desumersi il ruolo assunto da PP NU nell'operazione illecita. In ragione di tali lacune argomentative, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP NU, limitatamente ai capi I), L), S) dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, restando in ciò assorbite le censure riferite al trattamento sanzionatorio. 11.2. A conclusioni diverse deve pervenirsi rispetto alle doglianze riferite alla formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente in ordine ai residui reati di cui ai capi D, E, H, Q, R e A, risultando in tal caso la disamina dei giudici di appello sorretta da considerazioni specifiche e non manifestamente illogiche. In particolare, quanto al capo D, avente ad oggetto l'acquisto e il trasporto di una partita di cocaina (fatto commesso in Cantù e Pescara il 29 luglio 2009), la Corte di appello (pag. 26 della sentenza impugnata) ha messo in risalto il ruolo attivo 27 FZ assunto nella vicenda da NU, il quale non solo accompagnava SI AR, regista dell'operazione, a Castel SA PI Terme, al fine di consegnare una simcard da usare per le comunicazioni a NI CE, incaricato del ritiro della droga, ma era anche presente all'arrivo del corriere De LE a Spoltore, dove NU, con AR e De LE, commentava qualità e quantità dello stupefacente, come emerso dalla conversazione ambientale n. 679 del 30 luglio 2009. In ordine al capo E, come si è già anticipato (§ 7), la Corte territoriale ha ripercorso le tappe essenziali della vicenda, sottolineando, quanto alla posizione di PP NU, il pieno coinvolgimento del medesimo, come desumibile da alcuni dati fattuali di indubbia pregnanza, tra cui: 1) la presenza dell'imputato insieme a SI AR a bordo della Peugeot 206 localizzata presso l'abitazione sita in Pescara di LL, incontro finalizzato alla consegna del denaro da parte dell'acquirente pescarese (come dimostrato dalla conversazione n. 1186 del 7 settembre 2009 che attesta il conteggio del denaro); 2) il viaggio compiuto dal ricorrente con De LE verso SA PI IC, comprovato dalla localizzazione tramite GPS della Peugeot 206 presso la residenza di AN PO (persona poi deceduta in circostanze violente, ossia verosimilmente in un agguato), dove, come risulta dalla conversazione n. 1196 dell'8 settembre 2009, si procedeva al conteggio di altri soldi;
3) la conversazione (n. 1280 dell'8 settembre 2009) intercorsa tra i fratelli NU e De LE, nella quale gli interlocutori commentano la capienza della cavità dell'auto utilizzata per nascondere i panetti di cocaina. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, è sufficiente richiamare le considerazioni già esposte in relazione alla posizione di AN NU (§ 7). Per quanto concerne il capo H), riguardante un'operazione di acquisto e trasporto di cocaina (fatti commessi il 15 giugno 2009 in Calabria e a SA NI Teatino), la sentenza impugnata (pag. 27) ha richiamato gli accertamenti relativi agli spostamenti di PP NU tra Calabria e Puglia e all'incontro avvenuto a SA PI IC con AN PO, che aveva procurato la droga, per cui, per la ricostruzione del ruolo specifico dell'imputato, in tal caso può prescindersi dalle riprese operate dalle telecamere installate presso l'abitazione di SI. In relazione al capo Q, avente ad oggetto la cessione, avvenuta il 6 settembre 2009 in Roma, di un imprecisato quantitativo di cocaina a persona non identificata, la Corte di appello ha ragionevolmente valorizzato la conversazione n. 1129 del 6 settembre 2009, da cui risulta che PP NU prelevava da SI un quantitativo di droga a SA NI Teatrino, ciò prima di recarsi a Roma, dove verso la 16 avveniva la consegna della sostanza a un soggetto sconosciuto, come si evince dalle conversazioni ambientali n. 1138 e 1145 del 6 settembre 2009. In ordine poi al capo R, relativo a un'operazione di acquisto e trasporto di droga avvenuta tra LA al Mare e SA PI IC il 19 luglio 2009 (vicenda questa contestata anche a LL ZZ, come illustrato nei § 5 e 5.1), sono 28 FZ state invece richiamate le conversazioni ambientali n. 365, 369, 384 del 29 luglio 2009, n. 81 del 20 luglio 2009 e n. 442 del 22 luglio 2009, da cui è emerso che NU ritirava lo stupefacente presso la casa di campagna sita in LA al Mare, alla Contrada Coderuto, per poi recarsi in Puglia, a SA PI IC, dove avveniva la consegna della droga in favore di AN PO. Infine, quanto al capo A, va innanzitutto precisato che nella contestazione a PP NU è attribuito il ruolo di promotore, ma il Tribunale e la Corte di appello, pur senza una riqualificazione formale, hanno riconosciuto al ricorrente la veste di partecipe, evidenziando che lo stesso ricopriva comunque una posizione importante all'interno del sodalizio, agendo come una sorta di braccio destro di SI AR e svolgendo diversi compiti nei traffici illeciti del gruppo, come rivelato dal protagonismo manifestato nelle non poche iniziative illecite esaminate. Orbene, deve ribadirsi che, rispetto ai reati di cui ai capi A, D, E, H, Q e R, non vi è spazio per accogliere le censure difensive che, a fronte di un percorso motivazionale ancorato alle fonti dimostrative disponibili e scevro da profili di irrazionalità, sollecitano differenti considerazioni di merito, che tuttavia si pongono al di fuori dell'orizzonte valutativo proprio del sindacato di legittimità. 29
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI NT, relativamente ai capi d'imputazione A), B), C), H), I), L), Q) e, quanto al capo F), limitatamente al giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di SI NT. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LL ID e ST PP, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ LL, limitatamente al giudizio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di ZZ LL. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NU AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di NU AN. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NU PP, limitatamente ai capi I), L), S) dell'imputazione e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso di NU PP. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO ER e AR OS, limitatamente al giudizio sulla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648 ter comma 4 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto i ricorsi di IO ER e AR OS. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR SI e LE NA e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Jabio fumica Zunica GA DR Depositata in Cancelleria Oggi, 28 OTT. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AN OR 30