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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 26084 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da ANAS S.p.A. (C.F.: 80208450587), in persona del rappre- sentante per procura CO BI rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Schinzari (C.F.: SCH LCU 71M02 E506K) -ricorrente- nei confronti di D’EL EP (C.F.: [...]) D’EL OL (C.F.: [...]) rappresentati e difesi dall’avvocato AF Di NZ (C.F.: [...]) UNICREDIT S.p.A. (C.F.: 00348170101), in persona del funzionario, rappresentante per procura, Gianluigi Fon- tana rappresentata e difesa dagli avvocati Leone LÈ (C.F.: PLL LNE 67L07 L049D) e UL LÈ (C.F.: [...]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, n. 296/2022, pubblicata in data 7 settembre 2022; Civile Sent. Sez. 3 Num. 1914 Anno 2026 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 28/01/2026 Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 6 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 gennaio 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Michele Cisterna, che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Francesco Ventura, per delega dell’avvocato Luca Schinzari, per la società ricorrente;
l’avvocato AF Di NZ, per i controricorrenti eredi D’LI. Fatti di causa L’Anas S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di € 135.514,51, nei confronti di FI D’LI, a titolo di restitu- zione di importi indebitamente corrisposti, in esecuzione di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva al paga- mento di una somma di danaro, successivamente riformata nel quantum. Nel giudizio di opposizione la società opposta ha chiamato in causa, per essere eventualmente manlevata, in caso di soccom- benza, Unicredit S.p.A., società terza pignorata in un processo esecutivo nel quale il D’LI aveva fatto valere l’originario titolo esecutivo. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, su ap- pello proposto dagli eredi dell’originario opponente, EP e OL D’LI, in riforma della decisione di primo grado, l’ha in- vece accolta ed ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo op- posto. Ricorre l’Anas S.p.A., sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) EP e OL D’LI; b) Unicredit S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. I controricorrenti eredi D’LI hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 6 Ragioni della decisione 1. Sia il ricorso che il controricorso di Unicredit S.p.A. sono inammissibili, il che rende superfluo illustrare i singoli motivi posti a base del ricorso. 2. In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili;
il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il po- tere di rappresentanza derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di ve- rificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte;
cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 - 2, n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie: a) la ricorrente Anas S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona «dell’Avv. CO BI nato a [...] il giorno 11 luglio 1967, in qualità di Diret- tore Legale e rappresentante p.t. giusta procura Rep. 27451 Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 6 Raccolta n. 11492 per atto del notaio Ester Giordano del 18 giugno 2021»; b) la controricorrente Unicredit S.p.A. risulta, a sua volta, costituita in giudizio in persona «del dott. Gianluigi NT nato a [...] il [...] il quale interviene al pre- sente atto in rappresentanza della UniCredit S.p.A. nella quali- fica di Quadro Direttivo con poteri di firma giusta procura rila- sciata dal procuratore speciale in rappresentanza di UniCredit S.p.A. dott. Alessandro Gianpaolo per notaio Angelo Busani di Milano del 27/4/2022 Rep.54179/25135 reg. a Milano il 29/4/2022 al n.34581 serie 1T». In entrambi i casi si tratta di funzionari dell’ente parte del giu- dizio (rispettivamente ricorrente e controricorrente), che si qualificano rappresentanti dello stesso in virtù di un determi- nato e specifico atto di conferimento del relativo potere (pro- cura); né risulta in alcun modo che detto potere eventualmente derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto e, come tale, sia stato oggetto di pubblicità: quindi, si tratta di rappre- sentanti volontari, per quanto emerge dagli atti, in virtù di pro- cura rilasciata in loro favore dal legale rappresentante della So- cietà o, comunque, da soggetto che dovrebbe a tanto presu- mersi autorizzato (rispettivamente: a) procura per atto del no- taio Ester Giordano del 18 giugno 2021, Rep. 27451, Raccolta n. 11492, per il BI;
b) procura rilasciata dal procuratore speciale in rappresentanza di UniCredit S.p.A. dott. Alessandro Gianpaolo per notaio Angelo Busani di Milano del 27 aprile 2022, Rep. 54179/25135 reg. a Milano il 29 aprile 2022 al n. 34581 serie 1T, per il NT). Nelle rispettive qualità di procuratori di Anas S.p.A. e Unicredit S.p.A., il BI ed il NT, hanno sottoscritto il mandato speciale difensivo, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., all’avvocato Luca Schinzari (per Anas S.p.A.) e agli avvocati Leone LÈ e UL LÈ (per Unicredit S.p.A.). Le indicate procure non sono state, però, prodotte in giudizio. Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 6 Di conseguenza, sia il ricorso di Anas S.p.A., sia il controricorso di Unicredit S.p.A. sono inammissibili. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, così come il controri- corso di Unicredit S.p.A.. Per le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi, a carico della società ricorrente, in favore dei soli controricorrenti Giu- PP e OL D’LI, con distrazione in favore del loro difen- sore, avvocato AF Di NZ, che ha reso la prescritta di- chiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso, nonché il controricorso di Unicredit S.p.A.; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti EP e OL D’LI, liquidandole in complessivi € 4.000,00 ol- tre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato AF Di NZ. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 6 cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 20 gennaio 2026. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 6 udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 gennaio 2026 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. Alberto Michele Cisterna, che ha concluso come da requisitoria scritta già in atti, per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Francesco Ventura, per delega dell’avvocato Luca Schinzari, per la società ricorrente;
l’avvocato AF Di NZ, per i controricorrenti eredi D’LI. Fatti di causa L’Anas S.p.A. ha ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di € 135.514,51, nei confronti di FI D’LI, a titolo di restitu- zione di importi indebitamente corrisposti, in esecuzione di una sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva al paga- mento di una somma di danaro, successivamente riformata nel quantum. Nel giudizio di opposizione la società opposta ha chiamato in causa, per essere eventualmente manlevata, in caso di soccom- benza, Unicredit S.p.A., società terza pignorata in un processo esecutivo nel quale il D’LI aveva fatto valere l’originario titolo esecutivo. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, su ap- pello proposto dagli eredi dell’originario opponente, EP e OL D’LI, in riforma della decisione di primo grado, l’ha in- vece accolta ed ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo op- posto. Ricorre l’Anas S.p.A., sulla base di tre motivi. Resistono con distinti controricorsi: a) EP e OL D’LI; b) Unicredit S.p.A.. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. I controricorrenti eredi D’LI hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 6 Ragioni della decisione 1. Sia il ricorso che il controricorso di Unicredit S.p.A. sono inammissibili, il che rende superfluo illustrare i singoli motivi posti a base del ricorso. 2. In caso di proposizione del ricorso e/o del controricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dello stesso art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso o il controricorso sono inammissibili;
il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il po- tere di rappresentanza derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di ve- rificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte;
cfr., ex multis: Cass., Sez. 5, n. 2033 del 25/01/2022; Sez. 3, n. 24893 del 15/09/2021; Sez. 5, n. 576 del 15/01/2021; Sez. 6 - 3, n. 11898 del 07/05/2019; Sez. 2, n. 4924 del 27/02/2017; Sez. 3, n. 21803 del 28/10/2016; Sez. 3, n. 16274 del 31/07/2015; Sez. L, n. 23786 del 21/10/2013; Sez. 1, n. 1345 del 21/01/2013; Sez. 6 - 2, n. 9091 del 05/06/2012; Sez. 3, n. 13207 del 26/07/2012; Sez. 1, n. 22009 del 19/10/2007; Sez. 1, n. 10122 del 02/05/2007; Sez. 3, n. 11285 del 27/05/2005; Sez. 3, n. 11188 del 26/05/2005). Nella specie: a) la ricorrente Anas S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona «dell’Avv. CO BI nato a [...] il giorno 11 luglio 1967, in qualità di Diret- tore Legale e rappresentante p.t. giusta procura Rep. 27451 Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 6 Raccolta n. 11492 per atto del notaio Ester Giordano del 18 giugno 2021»; b) la controricorrente Unicredit S.p.A. risulta, a sua volta, costituita in giudizio in persona «del dott. Gianluigi NT nato a [...] il [...] il quale interviene al pre- sente atto in rappresentanza della UniCredit S.p.A. nella quali- fica di Quadro Direttivo con poteri di firma giusta procura rila- sciata dal procuratore speciale in rappresentanza di UniCredit S.p.A. dott. Alessandro Gianpaolo per notaio Angelo Busani di Milano del 27/4/2022 Rep.54179/25135 reg. a Milano il 29/4/2022 al n.34581 serie 1T». In entrambi i casi si tratta di funzionari dell’ente parte del giu- dizio (rispettivamente ricorrente e controricorrente), che si qualificano rappresentanti dello stesso in virtù di un determi- nato e specifico atto di conferimento del relativo potere (pro- cura); né risulta in alcun modo che detto potere eventualmente derivi direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto e, come tale, sia stato oggetto di pubblicità: quindi, si tratta di rappre- sentanti volontari, per quanto emerge dagli atti, in virtù di pro- cura rilasciata in loro favore dal legale rappresentante della So- cietà o, comunque, da soggetto che dovrebbe a tanto presu- mersi autorizzato (rispettivamente: a) procura per atto del no- taio Ester Giordano del 18 giugno 2021, Rep. 27451, Raccolta n. 11492, per il BI;
b) procura rilasciata dal procuratore speciale in rappresentanza di UniCredit S.p.A. dott. Alessandro Gianpaolo per notaio Angelo Busani di Milano del 27 aprile 2022, Rep. 54179/25135 reg. a Milano il 29 aprile 2022 al n. 34581 serie 1T, per il NT). Nelle rispettive qualità di procuratori di Anas S.p.A. e Unicredit S.p.A., il BI ed il NT, hanno sottoscritto il mandato speciale difensivo, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., all’avvocato Luca Schinzari (per Anas S.p.A.) e agli avvocati Leone LÈ e UL LÈ (per Unicredit S.p.A.). Le indicate procure non sono state, però, prodotte in giudizio. Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 6 Di conseguenza, sia il ricorso di Anas S.p.A., sia il controricorso di Unicredit S.p.A. sono inammissibili. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, così come il controri- corso di Unicredit S.p.A.. Per le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi, a carico della società ricorrente, in favore dei soli controricorrenti Giu- PP e OL D’LI, con distrazione in favore del loro difen- sore, avvocato AF Di NZ, che ha reso la prescritta di- chiarazione di cui all’art. 93 c.p.c., si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso, nonché il controricorso di Unicredit S.p.A.; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dei controricorrenti EP e OL D’LI, liquidandole in complessivi € 4.000,00 ol- tre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avvocato AF Di NZ. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricor- rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in Ric. n. 26084/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 gennaio 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 6 cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 20 gennaio 2026. L’estensore Il presidente Augusto TATANGELO Franco DE STEFANO