CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, il processo di merito, entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice procedente la misura cautelare reale a norma dell'art. 316, comma 1, cod. proc. pen., deve considerarsi concluso con il deposito della motivazione della sentenza di appello, in quanto appartiene al relativo grado anche il tempo necessario per tale adempimento che completa, ad ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante, essendo di contro irrilevante, dopo tale limite temporale, che gli atti non siano stati ancora trasmessi alla Corte di cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 37159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37159 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA UR, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni delle parti civili, avv. Davide Grasso Castagnetta e avv. Enrico Sanseverino, che hanno chiesto la conferma della ordinanza impugnata, depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, confermava il decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 6 febbraio 2023 con il quale era stato disposto il sequestro c:onservativo di beni intestati a UR VA, su richiesta delle parti civili. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37159 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 11/07/2023 Dal provvedimento del Tribunale emerge che UI TA e GI TA con sentenza del Tribunale di Gela del 16 settembre 2021 erano stati condannati per patrocinio infedele e truffa alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno alle parti civili, con provvisionale immediatamente esecutiva di 90mila euro;
che in appello con sentenza del 13 luglio 2022 era stata dichiarata la prescrizione dei reati con la conferma delle statuizioni civili;
che la stessa Corte di appello con il provvedimento di sequestro ha stimato il danno in misura prossima ai 700mila euro e ha ritenuto il pericolo di dispersione patrimoniale da parte degli imputati sulla base dell'inadempimento della misura della provvisionale e di una serie di operazioni finanziarie volte a disfarsi del patrimonio accumulato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per la terza interessa, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell'art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc:. pen. (rectius 125, comma 3, cod. proc. pen.); motivazione omessa. Il Tribunale ha omesso di rispondere al primo motivo di riesame relativo alla violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. Il provvedimento di sequestro conservativo è stato richiesto ed emesso dopo il deposito della sentenza di appello e quindi una volta esaurito il procedimento di merito. A tal fine la difesa aveva richiamato gli arresti di legittimità che individuano nel deposito della motivazione della sentenza di appello la fase conclusiva di tale giudizio. Il Tribunale si è soltanto soffermato sull'art. 317 cod. proc:. pen. che riguarda il diverso profilo della competenza funzionale. 2.2. Violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. Si deduce la violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. che limita al processo di merito la possibilità di chiedere e di adottare il provvedimento di sequestro conservativo. 2.3. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha inoltre correttamente interpretato il criterio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, che è stata ancorata alla cifra di circa 700mila euro e non a quella della provvisionale complessivamente liquidata a tutte le parti civili (90nnila euro). Soltanto la seconda era stata giudizialmente accertata, mentre la prima risulta arbitrariamente e unilateralmente indicata dalle parti civili (che pur non av no impugnato il punto delle statuizioni civili). 2 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Le parti civili, VA EG, MA MA NC e EL UC, a mezzo dei loro difensori, hanno presentato una memoria conclusionale. con cui nel fare presente che i ricorsi sono stati presentati dopo che la Cor:e di cassazione con sentenza del 5 maggio 2023 ha dichiarato inammissibili le impugnazioni degli imputati avverso la sentenza con cui gli stessi sono stati condannati agli effetti civili, chiedono che i ricorsi siano dichiarati inammissibili (per la conversione del sequestro in pignoramento e la competenza del giudice civile) e rigettati perché comunque infondati (al momento della richiesta di sequestro era ancora pendente il termine per il deposito della motivazione). Le stesse parti hanno presentato anche una nota, chiedendo la rifusione delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che seguono. 2. Sono da accogliere i primi due assorbenti motivi di annullamento. 2.1. L'art. 316 cod. proc. pen. limita il momento in cui è possibile richiedere l'adozione del provvedimento ("in ogni stato e grado del processo di merito"), che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato in termini rigorosi, escludendo che tale locuzione riguardi la fase delle indagini preliminari dell'esecuzione, quella del giudizio di legittimità e quella dell'esecuzione (Sez. 5, n. 886 del 16/02/1994, Rv. 197290; Sez. 3, n. 31453 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 267538). La Suprema Corte a tal fine ha precisato che il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il P.m. può chiedere al giudice che procede il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, cod. proc. pen., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo al relativo grado anche il tempo previsto e necessario per il deposito della motivazione della sentenza, che completa, a ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 1322 del 09/04/1998, Rv. 211789; Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005, Rv. 231795). Termine che evidentemente si esaurisce una volta depositata la motivazione (Sez. 1, n. 42446 del 26/09/2013, non mass., in un caso n cui la parte civile aveva chiesto l'emissione del provvedimento dopo il deposito della motivazione della senei1za di appello). 3 Peraltro, una volta che sia intervenuta tempestivamente la richiesta al giudice di merito, si è anche precisato che questo giudice può emettere il provvedimento fintanto che gli atti sia trasmessi al giudice dell'impugnazione (art. 317, comma 2, cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005, in motivazione). 2.2. Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha erroneamente sovrapposto le due questioni, ritenendo legittimo il sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello sol perché gli atti non erano stati ancora trasmessi al giudice di legittimità, senza dar rilievo alla circostanza che la richiesta delle parti civili era intervenuta il 13 settembre 2022, ovvero dopo il deposito della motivazione della sentenza del 17 luglio 2022 (26 agosto 2022). 3. Va peraltro precisato che il suddetto vizio, che precludeva l'adozione del provvedimento di sequestro conservativo, può essere rilevato in sede penale fintanto che non sia intervenuta la conclusione del processo penale, in quanto con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene le statuizioni in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, il sequestro conservativo si converte "automaticamente" in pignoramento (art. 319 cod. proc. Con la conseguenza che la competenza a giudicare le domande intese a contestare il vincolo imposto sul bene sono funzionalmente devolute al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (tra tante, Sez. 1, n. 34251 del 22/09/2020, Rv. 279999). Va aggiunto che la conversione ope legris del sequestro conservativo opera soltanto a fronte di una pronuncia in sede penale che costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un "credito certo, liquido ed esigibile", sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno (Sez. 1, n. 6751 del 25/10/2022, dep. 2023, Rv. 284064) o nei limiti della provvisionale (Sez. 1, n. 45343 del 10/09/201.9, Rv. 277916). Nel caso in esame, la sentenza della Corte di appello, che , aveva confermato le statuizioni in favore delle parti civili - segnatamente la condanna degli imputati al risarcimento del danno da liquidare in sede civile e al pagamento di una provvisionale di 90mila euro - è divenuta irrevocabile (tra l'altro ancor prima della proposizione dei presenti ricorsi) il 5 maggio 2023. Determinando, quindi, l'effetto della conversione in pignoramento del sequestro conservativo limitatamente alla somma di 90mila euro. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto con l'annullamento senza r vio dell'ordinanza impugnata e del decreto genetico, disponendo la restituzi e agli 4 Così deciso il 1/07/2023 aventi diritto di quanto in sequestro, ad esclusione della somma relativa alla provvisionale. Stante il complessivo esito del presente giudizio, il Collegio ritiene di non disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti civili. La Cancellaria provvederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta del 6 febbraio 2023 e dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro coni esclusione della somma relativa alla provvisionale. Manda alla Cance - oer gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimnnino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni delle parti civili, avv. Davide Grasso Castagnetta e avv. Enrico Sanseverino, che hanno chiesto la conferma della ordinanza impugnata, depositando nota spese. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del riesame, confermava il decreto della Corte di appello di Caltanissetta del 6 febbraio 2023 con il quale era stato disposto il sequestro c:onservativo di beni intestati a UR VA, su richiesta delle parti civili. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37159 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 11/07/2023 Dal provvedimento del Tribunale emerge che UI TA e GI TA con sentenza del Tribunale di Gela del 16 settembre 2021 erano stati condannati per patrocinio infedele e truffa alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno alle parti civili, con provvisionale immediatamente esecutiva di 90mila euro;
che in appello con sentenza del 13 luglio 2022 era stata dichiarata la prescrizione dei reati con la conferma delle statuizioni civili;
che la stessa Corte di appello con il provvedimento di sequestro ha stimato il danno in misura prossima ai 700mila euro e ha ritenuto il pericolo di dispersione patrimoniale da parte degli imputati sulla base dell'inadempimento della misura della provvisionale e di una serie di operazioni finanziarie volte a disfarsi del patrimonio accumulato. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per la terza interessa, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell'art. 125, comma 3, disp. att. cod. proc:. pen. (rectius 125, comma 3, cod. proc. pen.); motivazione omessa. Il Tribunale ha omesso di rispondere al primo motivo di riesame relativo alla violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. Il provvedimento di sequestro conservativo è stato richiesto ed emesso dopo il deposito della sentenza di appello e quindi una volta esaurito il procedimento di merito. A tal fine la difesa aveva richiamato gli arresti di legittimità che individuano nel deposito della motivazione della sentenza di appello la fase conclusiva di tale giudizio. Il Tribunale si è soltanto soffermato sull'art. 317 cod. proc:. pen. che riguarda il diverso profilo della competenza funzionale. 2.2. Violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. Si deduce la violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. che limita al processo di merito la possibilità di chiedere e di adottare il provvedimento di sequestro conservativo. 2.3. Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale non ha inoltre correttamente interpretato il criterio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare, che è stata ancorata alla cifra di circa 700mila euro e non a quella della provvisionale complessivamente liquidata a tutte le parti civili (90nnila euro). Soltanto la seconda era stata giudizialmente accertata, mentre la prima risulta arbitrariamente e unilateralmente indicata dalle parti civili (che pur non av no impugnato il punto delle statuizioni civili). 2 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Le parti civili, VA EG, MA MA NC e EL UC, a mezzo dei loro difensori, hanno presentato una memoria conclusionale. con cui nel fare presente che i ricorsi sono stati presentati dopo che la Cor:e di cassazione con sentenza del 5 maggio 2023 ha dichiarato inammissibili le impugnazioni degli imputati avverso la sentenza con cui gli stessi sono stati condannati agli effetti civili, chiedono che i ricorsi siano dichiarati inammissibili (per la conversione del sequestro in pignoramento e la competenza del giudice civile) e rigettati perché comunque infondati (al momento della richiesta di sequestro era ancora pendente il termine per il deposito della motivazione). Le stesse parti hanno presentato anche una nota, chiedendo la rifusione delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti che seguono. 2. Sono da accogliere i primi due assorbenti motivi di annullamento. 2.1. L'art. 316 cod. proc. pen. limita il momento in cui è possibile richiedere l'adozione del provvedimento ("in ogni stato e grado del processo di merito"), che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato in termini rigorosi, escludendo che tale locuzione riguardi la fase delle indagini preliminari dell'esecuzione, quella del giudizio di legittimità e quella dell'esecuzione (Sez. 5, n. 886 del 16/02/1994, Rv. 197290; Sez. 3, n. 31453 del 04/11/2015, dep. 2016, Rv. 267538). La Suprema Corte a tal fine ha precisato che il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il P.m. può chiedere al giudice che procede il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, cod. proc. pen., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, appartenendo al relativo grado anche il tempo previsto e necessario per il deposito della motivazione della sentenza, che completa, a ogni effetto, il provvedimento dell'organo giudicante (Sez. 6, n. 1322 del 09/04/1998, Rv. 211789; Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005, Rv. 231795). Termine che evidentemente si esaurisce una volta depositata la motivazione (Sez. 1, n. 42446 del 26/09/2013, non mass., in un caso n cui la parte civile aveva chiesto l'emissione del provvedimento dopo il deposito della motivazione della senei1za di appello). 3 Peraltro, una volta che sia intervenuta tempestivamente la richiesta al giudice di merito, si è anche precisato che questo giudice può emettere il provvedimento fintanto che gli atti sia trasmessi al giudice dell'impugnazione (art. 317, comma 2, cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 22656 del 19/05/2005, in motivazione). 2.2. Nel caso in esame il Tribunale del riesame ha erroneamente sovrapposto le due questioni, ritenendo legittimo il sequestro conservativo disposto dalla Corte di appello sol perché gli atti non erano stati ancora trasmessi al giudice di legittimità, senza dar rilievo alla circostanza che la richiesta delle parti civili era intervenuta il 13 settembre 2022, ovvero dopo il deposito della motivazione della sentenza del 17 luglio 2022 (26 agosto 2022). 3. Va peraltro precisato che il suddetto vizio, che precludeva l'adozione del provvedimento di sequestro conservativo, può essere rilevato in sede penale fintanto che non sia intervenuta la conclusione del processo penale, in quanto con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene le statuizioni in ordine al credito garantito dalla misura cautelare, il sequestro conservativo si converte "automaticamente" in pignoramento (art. 319 cod. proc. Con la conseguenza che la competenza a giudicare le domande intese a contestare il vincolo imposto sul bene sono funzionalmente devolute al giudice civile, dinnanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi (tra tante, Sez. 1, n. 34251 del 22/09/2020, Rv. 279999). Va aggiunto che la conversione ope legris del sequestro conservativo opera soltanto a fronte di una pronuncia in sede penale che costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un "credito certo, liquido ed esigibile", sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno (Sez. 1, n. 6751 del 25/10/2022, dep. 2023, Rv. 284064) o nei limiti della provvisionale (Sez. 1, n. 45343 del 10/09/201.9, Rv. 277916). Nel caso in esame, la sentenza della Corte di appello, che , aveva confermato le statuizioni in favore delle parti civili - segnatamente la condanna degli imputati al risarcimento del danno da liquidare in sede civile e al pagamento di una provvisionale di 90mila euro - è divenuta irrevocabile (tra l'altro ancor prima della proposizione dei presenti ricorsi) il 5 maggio 2023. Determinando, quindi, l'effetto della conversione in pignoramento del sequestro conservativo limitatamente alla somma di 90mila euro. 4. Conclusivamente il ricorso va accolto con l'annullamento senza r vio dell'ordinanza impugnata e del decreto genetico, disponendo la restituzi e agli 4 Così deciso il 1/07/2023 aventi diritto di quanto in sequestro, ad esclusione della somma relativa alla provvisionale. Stante il complessivo esito del presente giudizio, il Collegio ritiene di non disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti civili. La Cancellaria provvederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Caltanissetta del 6 febbraio 2023 e dispone la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro coni esclusione della somma relativa alla provvisionale. Manda alla Cance - oer gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.