Articolo 7 della Legge 8 agosto 1991, n. 261
Articolo 6
Versione
3 settembre 1991
Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante della presente legge, valutato in 40 miliardi di lire annui a decorrere dal 1991, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale", e, quanto a lire 14 miliardi, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 12 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente:
"Art. 12. - Alle esigenze di cui all' art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato".
Entrata in vigore il 3 settembre 1991
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