Art. 7. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante della presente legge, valutato in 40 miliardi di lire annui a decorrere dal 1991, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma della dirigenza statale", e, quanto a lire 14 miliardi, mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all' articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 .
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 12 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente:
"Art. 12. - Alle esigenze di cui all' art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 12 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) e' il seguente:
"Art. 12. - Alle esigenze di cui all' art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato".