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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11508 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 17467/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 03.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17463 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to Emanuela Buffettino, presso il cui studio, sito a Napoli alla piazza Garibaldi n. 80, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Con decreto n. 205 del 18.03.2023, notificato alla ricorrente il 27.07.2023, il
Questore della Provincia di Napoli rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 30.03.2022, sulla base del parere contrario espresso il 06.09.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di Napoli.
Con ricorso depositato il 23.08.2022, la richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità, evidenziando di essere in Italia dal 2020, di essersi integrata sul territorio nazionale e lamentando l'omessa considerazione da parte della p.a. delle condizioni generali di insicurezza del suo paese di origine. Chiedeva di accertare il suo diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98, così come modificato dal D.L. n. 130/20220, e per l'effetto, di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, il convenuto si costituiva il 21.09.2023 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale dell'1.11.2023 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, alla luce dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente sul territorio nazionale dal 18.07.2022; fissava, quindi, al 20.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
La ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale, e depositando documenti.
Il convenuto chiedeva il rigetto del ricorso.
Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies
c.p.c., l'udienza del 05.11.2025 per discutere la causa, poi rinviata al 03.12.2025 stante l'illeggibilità della ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente.
All'udienza del 03.12.2025, presente il difensore della ricorrente, all'esito della pagina 2 di 7 sua discussione, prodotti documenti, il giudice designato si riservava di riferire al
Collegio, al quale rimetteva la decisione della lite.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
pagina 3 di 7 internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
pagina 4 di 7 Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, Cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una pagina 5 di 7 persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva che la ricorrente ha provato di avere consolidato il suo percorso d'integrazione sul territorio nazionale, già avviato al momento del rigetto della sua istanza di permesso di protezione speciale.
Ella, infatti, ha dimostrato di aver lavorato come assistente familiare alle dipendenze di in forza di un contratto di lavoro domestico a tempo CP_3
indeterminato dal 18.07.2022 quanto meno fino alla fine del mese di settembre 2023
(cfr. contratto e denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all'Inps dal datore di lavoro il 20.07.2022; estratto INPS da cui emerge il pagamento dei contributi previdenziali fino al terzo trimestre 2022) e di aver poi costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come badante alle dipendenze di dal 23.05.2024 (cfr. Parte_2
contratto e denuncia di lavoro domestico inoltrata dalla datrice di lavoro all'Inps il
22.05.2024; buste paga da maggio a settembre 2024 e buste paga di febbraio e marzo
2025)
Tali elementi si aggiungono, consolidandone la rilevanza, a quelli dai quali si pagina 6 di 7 desume che l'istante abita stabilmente ed effettivamente in un immobile, sito ad Ala,
Viale 4 Novembre, ospite di una connazionale (cfr dichiarazione di ospitalità depositata al Comune di Ala il 25.01.2024)
Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriata, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2,3 e 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'integrazione dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 03.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 03.12.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17463 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nata in [...] il [...], Parte_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to Emanuela Buffettino, presso il cui studio, sito a Napoli alla piazza Garibaldi n. 80, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 CP_2
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 Con decreto n. 205 del 18.03.2023, notificato alla ricorrente il 27.07.2023, il
Questore della Provincia di Napoli rigettava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, formalizzata il 30.03.2022, sulla base del parere contrario espresso il 06.09.2022 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, Sezione di Napoli.
Con ricorso depositato il 23.08.2022, la richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità, evidenziando di essere in Italia dal 2020, di essersi integrata sul territorio nazionale e lamentando l'omessa considerazione da parte della p.a. delle condizioni generali di insicurezza del suo paese di origine. Chiedeva di accertare il suo diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98, così come modificato dal D.L. n. 130/20220, e per l'effetto, di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Integrato il contraddittorio sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento in questione, il convenuto si costituiva il 21.09.2023 e chiedeva il rigetto della domanda.
Con ordinanza collegiale dell'1.11.2023 il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare, alla luce dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente sul territorio nazionale dal 18.07.2022; fissava, quindi, al 20.10.2024 l'udienza di comparizione delle parti per la trattazione del merito della causa, sostituita dallo scambio di note di parte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
La ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda, evidenziando il prosieguo del suo percorso d'integrazione, svoltosi sul territorio nazionale, e depositando documenti.
Il convenuto chiedeva il rigetto del ricorso.
Scaduto il termine, il giudice designato fissava dinanzi a sé, ex art. 281terdecies
c.p.c., l'udienza del 05.11.2025 per discutere la causa, poi rinviata al 03.12.2025 stante l'illeggibilità della ulteriore documentazione depositata dalla ricorrente.
All'udienza del 03.12.2025, presente il difensore della ricorrente, all'esito della pagina 2 di 7 sua discussione, prodotti documenti, il giudice designato si riservava di riferire al
Collegio, al quale rimetteva la decisione della lite.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Ad essa bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione
pagina 3 di 7 internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
pagina 4 di 7 Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, Cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una pagina 5 di 7 persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, si osserva che la ricorrente ha provato di avere consolidato il suo percorso d'integrazione sul territorio nazionale, già avviato al momento del rigetto della sua istanza di permesso di protezione speciale.
Ella, infatti, ha dimostrato di aver lavorato come assistente familiare alle dipendenze di in forza di un contratto di lavoro domestico a tempo CP_3
indeterminato dal 18.07.2022 quanto meno fino alla fine del mese di settembre 2023
(cfr. contratto e denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all'Inps dal datore di lavoro il 20.07.2022; estratto INPS da cui emerge il pagamento dei contributi previdenziali fino al terzo trimestre 2022) e di aver poi costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come badante alle dipendenze di dal 23.05.2024 (cfr. Parte_2
contratto e denuncia di lavoro domestico inoltrata dalla datrice di lavoro all'Inps il
22.05.2024; buste paga da maggio a settembre 2024 e buste paga di febbraio e marzo
2025)
Tali elementi si aggiungono, consolidandone la rilevanza, a quelli dai quali si pagina 6 di 7 desume che l'istante abita stabilmente ed effettivamente in un immobile, sito ad Ala,
Viale 4 Novembre, ospite di una connazionale (cfr dichiarazione di ospitalità depositata al Comune di Ala il 25.01.2024)
Pertanto, stanti gli elementi su considerati, l'istante, se fosse rimpatriata, verrebbe a patire una grave violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 2,3 e 117 C e 8 CEDU, subendo la forzosa interruzione dell'integrazione lavorativa e la lacerazione di tutti i legami sociali che da essa derivano, costruiti sul territorio nazionale.
Nulla di specifico, d'altra parte, il convenuto ha opposto in contrario e provato.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'integrazione dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020, ed ordina al convenuto e, per esso, al Questore il rilascio del relativo permesso;
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 03.12.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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