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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
IO ES, OR
D'AMATO MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1411/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 70/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00980 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00980 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00980 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00979 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00979 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00979 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante si doleva della Sentenza impugnata n. 70/03/22 depositata il 28/02/2022 dalla
Commissione tributaria provinciale di Modena relativo ad un avviso di ACCERTAMENTO (PF
THH01TH00979-2020, notificato in data 10/06/2021 Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.DD. + I.V.A. Atto impugnato: AA04 AVV. ACCERTAMENTO PF THH01TH00980-2020, Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.
DD. + I.V.A.).
L'avviso di accertamento societario presupposto si è reso definitivo per omessa impugnazione.
La compagine sociale della società Società_1 S.R.L. al 31/12/2016 era costituita dai seguenti soci: - Ricorrente_2 c.f.: CF_Ricorrente_2 quota 75% - Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1 quota 25%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va certamente confermata la Sentenza impugnata n. 70/03/22 depositata il 28/02/2022 dalla
Commissione tributaria provinciale di Modena relativa ad un avviso di ACCERTAMENTO (PF
THH01TH00979-2020, notificato in data 10/06/2021 Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.DD. + I.V.A. Atto impugnato: AA04 AVV. ACCERTAMENTO PF THH01TH00980-2020, Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.
DD. + I.V.A.).
La vicenda nasce da un recupero di costi indeducibili per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed altri costi non deducibili.
L'avviso di accertamento societario non è stato impugnato.
La compagine sociale della società Società_1 S.R.L. al 31/12/2016 era costituita dai seguenti soci: - Ricorrente_2 c.f.: CF_Ricorrente_2 quota 75% - Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1 quota 25% per cui si presume -vista la ristretta compagine sociale – l'attribuzione per trasparenza.
Correttamente il giudice di prime cure ha respinto i ricorsi riuniti (sentenza n. 70/03/2022: “rigetta i riuniti ricorsi;
liquida unitariamente le spese in € 1.500”).
Del pari va rigettato l'Appello.
I Giudici hanno fatto corretta applicazione delle norme atteso che nessuna violazione del diritto di difesa e del diritto effettivo al contraddittorio preventivo è stato rilevato.
L'atto presupposto - nei confronti della società- si è reso definitivo per mancata impugnazione. La conseguente attribuzione dei relativi utili ai soci delle società a ristretta base è incontroversa nel diritto tributario, salvo prova contraria da fornirsi da parte del socio.
Gli invocati vizi del contraddittorio sono con tutta evidenza inesistenti. Peraltro l' avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis DPR n. 600/1973, trova nel comma 2, dell'art.
5-ter D. Lgs. N. 218/97, la giustificazione di legge per il mancato contraddittorio.
Ogni altra argomentazione appare ultronea.
Comunque sia la Cassazione, con ordinanza n. 18392 del 04-09-2020, ha avuto modo di dire: "l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dal D.P.
R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra CO e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario…”. Sulla definitività dell'accertamento in capo alla società non impugnato si rimanda - anche ex art.118 disp.att.c.
p.c. - alla Cassazione sent. n. 441 del 10/01/2013 in cui si afferma che “ove il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extra contabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa”. Orientamento giurisprudenziale – questo – che risulta pacifico e consolidato.
Peregrina anche la seguente doglianza. La presenza di archiviazione è – per costante e pacifica giurisprudenza – insuscettibile di costituire giudicato esterno.
Giammai l'archiviazione travolge il recupero per costi ingiustamente detratti dal reddito, in assenza di fattispecie di rilievo penale.
Persino l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, può essere assoggettato all'accertamento (v. ex multis Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19931 del 23.09.2020). Figuriamoci una semplice archiviazione (cfr. Cass. 18 aprile 2014, n. 8999; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21089).
Un' ultima considerazione per la presunzione di distribuzione degli utili in capo ai soci. Certo la presunzione è vincibile, ma occorrono prove, come da regola generale in tema di presunzioni iuris tantum.-
Erra quindi l'appellante nel pretendere detta prova dall'Agenzia essendone egli stesso onerato. L'Agenzia deve solo invocare l'evasione della società nonché la presunzione che l'accompagna, il socio deve – invece - provare la circostanza opposta (v. l'Ordinanza n. 25501/2020 e Cassazione sentenza n.
20721/10 - Cass. 20/12/2018, n. 32959; conf.: 22/11/2017, n. 27778; 19/12/2019, n. 33976 nonchè
Ordinanza n. 2081 del 29 gennaio 2021).
Peregrino infine il richiamo dell'appellante alla doppia imposizione (società socio) stante la circostanza – allo stato incontestata – che la società non abbia pagato alcunché a titolo di imposta. Spese ex lege.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese quantificate in euro 2.000
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
IO ES, OR
D'AMATO MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1411/2022 depositato il 25/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 70/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00980 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00980 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00980 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00979 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00979 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01TH00979 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante si doleva della Sentenza impugnata n. 70/03/22 depositata il 28/02/2022 dalla
Commissione tributaria provinciale di Modena relativo ad un avviso di ACCERTAMENTO (PF
THH01TH00979-2020, notificato in data 10/06/2021 Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.DD. + I.V.A. Atto impugnato: AA04 AVV. ACCERTAMENTO PF THH01TH00980-2020, Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.
DD. + I.V.A.).
L'avviso di accertamento societario presupposto si è reso definitivo per omessa impugnazione.
La compagine sociale della società Società_1 S.R.L. al 31/12/2016 era costituita dai seguenti soci: - Ricorrente_2 c.f.: CF_Ricorrente_2 quota 75% - Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1 quota 25%.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va certamente confermata la Sentenza impugnata n. 70/03/22 depositata il 28/02/2022 dalla
Commissione tributaria provinciale di Modena relativa ad un avviso di ACCERTAMENTO (PF
THH01TH00979-2020, notificato in data 10/06/2021 Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.DD. + I.V.A. Atto impugnato: AA04 AVV. ACCERTAMENTO PF THH01TH00980-2020, Periodo d'imposta: 2016 Tributo: II.
DD. + I.V.A.).
La vicenda nasce da un recupero di costi indeducibili per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed altri costi non deducibili.
L'avviso di accertamento societario non è stato impugnato.
La compagine sociale della società Società_1 S.R.L. al 31/12/2016 era costituita dai seguenti soci: - Ricorrente_2 c.f.: CF_Ricorrente_2 quota 75% - Ricorrente_1 c.f.: CF_Ricorrente_1 quota 25% per cui si presume -vista la ristretta compagine sociale – l'attribuzione per trasparenza.
Correttamente il giudice di prime cure ha respinto i ricorsi riuniti (sentenza n. 70/03/2022: “rigetta i riuniti ricorsi;
liquida unitariamente le spese in € 1.500”).
Del pari va rigettato l'Appello.
I Giudici hanno fatto corretta applicazione delle norme atteso che nessuna violazione del diritto di difesa e del diritto effettivo al contraddittorio preventivo è stato rilevato.
L'atto presupposto - nei confronti della società- si è reso definitivo per mancata impugnazione. La conseguente attribuzione dei relativi utili ai soci delle società a ristretta base è incontroversa nel diritto tributario, salvo prova contraria da fornirsi da parte del socio.
Gli invocati vizi del contraddittorio sono con tutta evidenza inesistenti. Peraltro l' avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis DPR n. 600/1973, trova nel comma 2, dell'art.
5-ter D. Lgs. N. 218/97, la giustificazione di legge per il mancato contraddittorio.
Ogni altra argomentazione appare ultronea.
Comunque sia la Cassazione, con ordinanza n. 18392 del 04-09-2020, ha avuto modo di dire: "l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dal D.P.
R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra CO e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario…”. Sulla definitività dell'accertamento in capo alla società non impugnato si rimanda - anche ex art.118 disp.att.c.
p.c. - alla Cassazione sent. n. 441 del 10/01/2013 in cui si afferma che “ove il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extra contabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa”. Orientamento giurisprudenziale – questo – che risulta pacifico e consolidato.
Peregrina anche la seguente doglianza. La presenza di archiviazione è – per costante e pacifica giurisprudenza – insuscettibile di costituire giudicato esterno.
Giammai l'archiviazione travolge il recupero per costi ingiustamente detratti dal reddito, in assenza di fattispecie di rilievo penale.
Persino l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, può essere assoggettato all'accertamento (v. ex multis Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19931 del 23.09.2020). Figuriamoci una semplice archiviazione (cfr. Cass. 18 aprile 2014, n. 8999; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21089).
Un' ultima considerazione per la presunzione di distribuzione degli utili in capo ai soci. Certo la presunzione è vincibile, ma occorrono prove, come da regola generale in tema di presunzioni iuris tantum.-
Erra quindi l'appellante nel pretendere detta prova dall'Agenzia essendone egli stesso onerato. L'Agenzia deve solo invocare l'evasione della società nonché la presunzione che l'accompagna, il socio deve – invece - provare la circostanza opposta (v. l'Ordinanza n. 25501/2020 e Cassazione sentenza n.
20721/10 - Cass. 20/12/2018, n. 32959; conf.: 22/11/2017, n. 27778; 19/12/2019, n. 33976 nonchè
Ordinanza n. 2081 del 29 gennaio 2021).
Peregrino infine il richiamo dell'appellante alla doppia imposizione (società socio) stante la circostanza – allo stato incontestata – che la società non abbia pagato alcunché a titolo di imposta. Spese ex lege.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese quantificate in euro 2.000