Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 74
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Sentenza 30 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio

    I Giudici hanno ritenuto che nessuna violazione del diritto di difesa e del diritto effettivo al contraddittorio preventivo è stata rilevata. L'atto presupposto nei confronti della società si è reso definitivo per mancata impugnazione. L'attribuzione dei relativi utili ai soci delle società a ristretta base è incontroversa nel diritto tributario, salvo prova contraria da fornirsi da parte del socio. Gli invocati vizi del contraddittorio sono inesistenti. L'avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis DPR n. 600/1973 trova giustificazione di legge per il mancato contraddittorio nell'art. 5-ter D. Lgs. N. 218/97.

  • Rigettato
    Definitività dell'accertamento societario

    L'atto presupposto nei confronti della società si è reso definitivo per mancata impugnazione. Ove il reddito nei confronti della società risulti accertato in maniera definitiva, il giudizio nei confronti del socio, per quanto attiene all'esistenza degli utili extra contabili realizzati dalla società, è pregiudicato dall'esito dell'accertamento effettuato nei confronti della società stessa.

  • Rigettato
    Archiviazione

    La presenza di archiviazione è insuscettibile di costituire giudicato esterno. L'archiviazione non travolge il recupero per costi ingiustamente detratti dal reddito, in assenza di fattispecie di rilievo penale. Persino l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, può essere assoggettato all'accertamento.

  • Rigettato
    Presunzione di distribuzione degli utili

    La presunzione di distribuzione degli utili ai soci è vincibile, ma occorrono prove. L'onere della prova spetta al socio, non all'Agenzia delle Entrate, la quale deve solo invocare l'evasione della società e la presunzione che l'accompagna.

  • Rigettato
    Doppia imposizione

    Il richiamo alla doppia imposizione è peregrino stante la circostanza che la società non ha pagato alcunché a titolo di imposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 74
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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