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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TO AL US VA, Presidente
DI NI US, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 335/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5031L01007 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Matera in esito alla sentenza di primo grado della Corte di Matera n. 219 del
2024, favorevole alla srl, in materia di operazioni inesistenti per l'anno di imposta 2019.
L'ufficio ritiene la sentenza come resa errata ed apparente nella motivazione per cui chiede riforma integrale e spese conseguenti.
La srl difende la propria posizione e sottolinea che i documenti sono vecchi e datati, non vi è prova dei costi non inerenti e delle stesse operazioni inesistenti.
Chiede il rigetto dell'appello e spese conseguenti.
All'udienza del 15.12.2025, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, disattesa ogni eccezione, l'appello dell'ufficio, come in atti, non merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza come resa in prime cure risulta corretta, conforme, sufficientemente motivata e confacente nell'escludere in toto operazioni a cartiera, inesistenti e costi non inerenti e non documentati a favore della srl per il sostegno alle imprese.
Nel caso concreto, manca la prova certa sui profili contestati, pur consacrati di rimando nel pvc in atti per il tipo di attività svolta a sostegno delle imprese, e i documenti inesistenti nei rapporti societari sono stati considerati giustamente vecchi e datati per cui gli elementi probanti a supporto dell'accertamento sono ritenuti deboli, marginali e generici, così come le presunzioni non sono assolutamente gravi, precise e concordanti sul piano concreto.
Tra l'altro, il comportamento fiscale, contabile, procedurale e processuale della srl risulta quantomeno non ostile ed è uno sforzo apprezzabile e collaborativo per questo caso, ovvero ancora in buona fede, nel fornire, al di là del deficit di sede per le tre società (anche società 1 e 2 2013, come in atti) e del rischio di impresa nella vendita di prodotti informatici, idonei e cospicui riscontri sostanziali già dal 2020 e in sede di accertamento con adesione, depositando utile documentazione e perizie tecniche sulle effettive operazioni contestate.
Le spese di lite, tuttavia, possono essere compensate stante la contendibilità, caso per caso, della complessa vicenda
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TO AL US VA, Presidente
DI NI US, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 335/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 219/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 06/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC5031L01007 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello l'ufficio di Matera in esito alla sentenza di primo grado della Corte di Matera n. 219 del
2024, favorevole alla srl, in materia di operazioni inesistenti per l'anno di imposta 2019.
L'ufficio ritiene la sentenza come resa errata ed apparente nella motivazione per cui chiede riforma integrale e spese conseguenti.
La srl difende la propria posizione e sottolinea che i documenti sono vecchi e datati, non vi è prova dei costi non inerenti e delle stesse operazioni inesistenti.
Chiede il rigetto dell'appello e spese conseguenti.
All'udienza del 15.12.2025, come da verbale in atti, la causa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, disattesa ogni eccezione, l'appello dell'ufficio, come in atti, non merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza come resa in prime cure risulta corretta, conforme, sufficientemente motivata e confacente nell'escludere in toto operazioni a cartiera, inesistenti e costi non inerenti e non documentati a favore della srl per il sostegno alle imprese.
Nel caso concreto, manca la prova certa sui profili contestati, pur consacrati di rimando nel pvc in atti per il tipo di attività svolta a sostegno delle imprese, e i documenti inesistenti nei rapporti societari sono stati considerati giustamente vecchi e datati per cui gli elementi probanti a supporto dell'accertamento sono ritenuti deboli, marginali e generici, così come le presunzioni non sono assolutamente gravi, precise e concordanti sul piano concreto.
Tra l'altro, il comportamento fiscale, contabile, procedurale e processuale della srl risulta quantomeno non ostile ed è uno sforzo apprezzabile e collaborativo per questo caso, ovvero ancora in buona fede, nel fornire, al di là del deficit di sede per le tre società (anche società 1 e 2 2013, come in atti) e del rischio di impresa nella vendita di prodotti informatici, idonei e cospicui riscontri sostanziali già dal 2020 e in sede di accertamento con adesione, depositando utile documentazione e perizie tecniche sulle effettive operazioni contestate.
Le spese di lite, tuttavia, possono essere compensate stante la contendibilità, caso per caso, della complessa vicenda
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.