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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/09/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 393/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 9 settembre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Giovanni Biagi e per parte convenuta opposta l'avv. Leandro Bonacchi, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente depositato la società “ (P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Capannori (LU) spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1852/2022 emesso in forma provvisoriamente esecutiva da questo Tribunale nel procedimento monitorio di cui a R.G. n.
4631/2022 in favore del Dott. Enrico Buchignani (c.f. : e notificato assieme C.F._1 ad atto di precetto, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente di pagare la somma di € 10.748,80 oltre a interessi, spese e compenso del procedimento monitorio, in ragione di prestazioni professionali svolte in favore dell'odierna opponente quali definizione di contenziosi tributari con l'Agenzia , dichiarazioni fiscali, redazione di bilanci di esercizio Controparte_1
e assistenza nei confronti di istituti di credito.
Motivava l'opposizione in primo luogo sull'inesistenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto, asseritamente fondato soltanto su un prospetto di notula. Argomentava inoltre sulla genericità dei compensi richiesti per l'assistenza in materia di giurisdizione tributaria anche alla luce del mutamento dei rappresentanti della società. Riconoscendo di dovere la somma di €
3.200,00, già bonificate all'ingiungente, concludeva per la revoca del Decreto e della sua provvisoria esecutività nonché per la rideterminazione della somma dovuta per le prestazioni professionali, vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposto Dott. Buchignani, che rilevava come fosse onere dei nuovi amministratori e legali rappresentanti della società avere conoscenza di tutti gli aspetti amministrativi, patrimoniali e contabili della stessa società, anche pregressi, a nulla valendo pertanto l'eccezione di controparte sul punto. Rilevava quindi la regolarità e conformità al modello legale delle somme richieste per attività di assistenza tributaria e bancaria, producendo notula
1 dettagliata. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il processo si svolgeva dapprima presso altro Giudice, che concedeva alla prima udienza i termini di cui all'art. 183 c.p.c. In seguito lo stesso Giudice fissava udienza per il tentativo di conciliazione, che tuttavia non andava in porto. Erano quindi ammessi alcuni capitoli di prova testimoniale indicati dalle parti e si svolgevano le prove. La causa era infine rinviata ex art. 281-sexies all'udienza del 31/3/2025 e, dopo l'assegnazione della causa al sottoscritto, la stessa era nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Premesso che il Decreto andrà revocato in quanto nelle more è intervenuto il pagamento parziale di € 3.200,00, nel merito le questioni da affrontare sono essenzialmente due: se sia sufficiente la prova del proprio credito fornita da parte opposta nel corso del presente giudizio, a cognizione piena, e se per talune delle somme sia intervenuta la prescrizione, eccepita da parte attrice con la sua terza memoria.
Sul primo punto le circostanze poste alla base del credito dell'ingiunto appaiono sufficientemente provate dalla documentazione prodotta in giudizio da parte opposta, risultando provata l'attività svolta e non smentita dalle risultanze a seguito di prova testimoniale, laddove la prescrizione appare tardivamente sollevata, non essendovi traccia della stessa, neppure in forma generica, negli atti precedenti.
Di conseguenza dalla somma ingiunta andranno detratti i 3.200,00 Euro pagati dall'opponente, ottenendo così l'importo di € 7.548,80, somma al cui pagamento, oltre interessi legali come da dispositivo, l'opponente dovrà essere condannata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente “ a pagare all'opposto Dott. Enrico Buchignani la Parte_1 complessiva somma di € 7.548,80, oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 9 settembre 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Giovanni Biagi e per parte convenuta opposta l'avv. Leandro Bonacchi, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente depositato la società “ (P.I. con Parte_1 P.IVA_1 sede in Capannori (LU) spiegava opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1852/2022 emesso in forma provvisoriamente esecutiva da questo Tribunale nel procedimento monitorio di cui a R.G. n.
4631/2022 in favore del Dott. Enrico Buchignani (c.f. : e notificato assieme C.F._1 ad atto di precetto, con il quale si ingiungeva all'odierna opponente di pagare la somma di € 10.748,80 oltre a interessi, spese e compenso del procedimento monitorio, in ragione di prestazioni professionali svolte in favore dell'odierna opponente quali definizione di contenziosi tributari con l'Agenzia , dichiarazioni fiscali, redazione di bilanci di esercizio Controparte_1
e assistenza nei confronti di istituti di credito.
Motivava l'opposizione in primo luogo sull'inesistenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto, asseritamente fondato soltanto su un prospetto di notula. Argomentava inoltre sulla genericità dei compensi richiesti per l'assistenza in materia di giurisdizione tributaria anche alla luce del mutamento dei rappresentanti della società. Riconoscendo di dovere la somma di €
3.200,00, già bonificate all'ingiungente, concludeva per la revoca del Decreto e della sua provvisoria esecutività nonché per la rideterminazione della somma dovuta per le prestazioni professionali, vinte le spese e gli onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'opposto Dott. Buchignani, che rilevava come fosse onere dei nuovi amministratori e legali rappresentanti della società avere conoscenza di tutti gli aspetti amministrativi, patrimoniali e contabili della stessa società, anche pregressi, a nulla valendo pertanto l'eccezione di controparte sul punto. Rilevava quindi la regolarità e conformità al modello legale delle somme richieste per attività di assistenza tributaria e bancaria, producendo notula
1 dettagliata. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il processo si svolgeva dapprima presso altro Giudice, che concedeva alla prima udienza i termini di cui all'art. 183 c.p.c. In seguito lo stesso Giudice fissava udienza per il tentativo di conciliazione, che tuttavia non andava in porto. Erano quindi ammessi alcuni capitoli di prova testimoniale indicati dalle parti e si svolgevano le prove. La causa era infine rinviata ex art. 281-sexies all'udienza del 31/3/2025 e, dopo l'assegnazione della causa al sottoscritto, la stessa era nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza odierna, concessi i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Premesso che il Decreto andrà revocato in quanto nelle more è intervenuto il pagamento parziale di € 3.200,00, nel merito le questioni da affrontare sono essenzialmente due: se sia sufficiente la prova del proprio credito fornita da parte opposta nel corso del presente giudizio, a cognizione piena, e se per talune delle somme sia intervenuta la prescrizione, eccepita da parte attrice con la sua terza memoria.
Sul primo punto le circostanze poste alla base del credito dell'ingiunto appaiono sufficientemente provate dalla documentazione prodotta in giudizio da parte opposta, risultando provata l'attività svolta e non smentita dalle risultanze a seguito di prova testimoniale, laddove la prescrizione appare tardivamente sollevata, non essendovi traccia della stessa, neppure in forma generica, negli atti precedenti.
Di conseguenza dalla somma ingiunta andranno detratti i 3.200,00 Euro pagati dall'opponente, ottenendo così l'importo di € 7.548,80, somma al cui pagamento, oltre interessi legali come da dispositivo, l'opponente dovrà essere condannata.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente “ a pagare all'opposto Dott. Enrico Buchignani la Parte_1 complessiva somma di € 7.548,80, oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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