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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. MA GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11113/2022 promossa da:
(C.F. Parte_1
e C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentanti e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
EO TT, RI OD e LA MA
ATTORI
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. BERNUCCI MASSIMILIANO
CONVENUTO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._4
CO GO
CONVENUTA
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._5 dall'avv. Francesco Ghisiglieri
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“NEL MERITO: revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e comunque inopponibile agli attori, l'atto di Cessione in adempimento di accordi di separazione del
16/02/2021 (a rogito Notaio di Genova, repertorio n. 99.716 – numero 30.651), Persona_1
1 trascritto il 10.03.2021 (Nota di trascrizione R.gen. 8443 R.part. 6429) con cui
[...] ha ceduto e trasferito a gli immobili censiti al Catasto dei Controparte_1 CP_2
Fabbricati del Comune di Genova - Foglio 102, mappale 232, subalterno 12 (categoria A/2, vani
9,5), subalterno 27 (categoria C/6, 12 mq) e subalterno 39 (categoria C/6, 13 mq).
Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Spese e competenze professionali interamente rifuse.
ANCORA NEL MERITO: revocare ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inefficace e comunque inopponibile agli attori l'atto di donazione (a rogito Notaio di Genova, Persona_1 repertorio n. 100.461 – numero 31.265) trascritto il 27.12.2021 (Nota di trascrizione
R.gen.14324 R. part. 11474) del 29/10/2021 con cui Controparte_1 ha donato a la quota indivisa di comproprietà di ½ degli immobili censiti al Controparte_3
Catasto dei Fabbricati del Comune di AG (GE) - Foglio 11, mappale 214, subalterno 4
(categoria A/2, vani 10,5), mappale 214, subalterno 5 (categoria A/2, vani 11), mappale 1976, subalterno 1 (categoria C/2, 37 mq), mappale 1976, subalterno 2 (categoria C/2, 35 mq), mappale 1977, subalterno 2 (categoria C/2, 18 mq), mappale 1977, subalterno 3 (categoria C/2,
17 mq), mappale 1977, subalterno 4 (categoria F/1, 177 mq), mappale 1977, subalterno 5
(categoria F/5, 59 mq); Catasto Terreni di AG (GE) - foglio 11, mappale 680 (40 centiare), mappale 1726 (1 ara 40 centiare), mappale 1725 (2 are 10 centiare), mappale 1975 (36 are 14 centiare), foglio 11, mappale 214 (ente urbano, 2 are 77 centiare).
Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità. Spese e competenze professionali interamente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie ex adverso formulate.”
Per parte convenuta CP_1
“Piaccia a codesto illustrissimo tribunale, contrariis reiectis respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto in diritto e non provate, e, conseguentemente, ordinare d'ufficio, ai sensi e per l'effetto della norma di cui all'articolo 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio presentata in data 13.12.2022 presso
l'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Genova – Ufficio provinciale territorio- servizio di pubblicità immobiliare di Chiavari e ivi trascritta in data 23.01.23 al registro generale 651 registro particolare 539; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui
2 sussistessero i presupposti per la richiesta di revoca, limitare la stessa ad un solo atto dispositivo. - Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Per parte convenuta CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, se del caso anche in via riconvenzionale, previe le declaratorie del caso e concessione dei termini per conclusionali e repliche,
1. respingere la domanda revocatoria formulata da parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2. in subordine, salvo gravame, nel non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria, limitare la revocatoria al solo trasferimento dell'immobile sito in AG, Via Cornice di
Sant'Ambrogio 52/53;
3. vinte le spese (anche tenuto conto del diniego implicito alla proposta transattiva formulata a verbale dell'11.4.2024).
In via istruttoria si insiste nelle domande, eccezioni già formulate e per l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. da intendersi qui per trascritte integralmente.
Per parte convenuta Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio ritenute:
- dichiarare inammissibile e improcedibile l'azione e le domande svolte dagli attori avverso per carenza di interesse ad agire;
Controparte_3
- disporre la sospensione necessaria del presente giudizio in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente in Svizzera;
- respingere le domande ex adverso proposte in quanto totalmente infondate in fatto e diritto.
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda revocatoria limitare la pronuncia di inefficacia ad uno solo degli atti impugnati e a quello di minor valore se capiente rispetto al credito posto a fondamento dell'azione revocatoria;
- ordinare d'ufficio ai sensi e per effetto della norma di cui all'art 2668 c.c. la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva il presente giudizio effettuata presso l'Ufficio
Provinciale di Genova registro generale 651 registro particolare 539 presentazione n. 12 del
23.1.2023 di cui è prodotta la nota- doc. 2.
Vinte le spese di lite oltre spese generali, cpa ed Iva”
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
e Parte_3 Parte_4 di hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
e avanti il Tribunale di Genova, al fine di sentir Controparte_3 CP_2 revocare ex art. 2901 c.c. i seguenti atti dispositivi compiuti da CP_1
- l'atto del 16 febbraio 2021, con cui il ha trasferito alla moglie, la convenuta CP_3
la proprietà di un'abitazione sita in Genova, Via Assarotti;
Controparte_4
- l'atto del 29 ottobre 2021, con cui il ha donato al figlio, il convenuto CP_3 CP_3
la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) su due appartamenti con
[...] annesso uliveto nel Comune di AG.
In fatto gli attori hanno allegato:
- di aver sporto querela nel 2018 nei confronti di il quale è stato CP_1 successivamente sottoposto a misure cautelari, inclusa la carcerazione preventiva dal 28 settembre 2018 al 17 dicembre 2018, e poi rinviato a giudizio il 27 novembre 2019;
- di essere creditori del convenuto in Controparte_1 forza della sentenza emessa in data 19 ottobre 2021 dalla Corte delle Assise criminali del Tribunale di Lugano (Svizzera) (prod. 1 attori);
- che il richiamato provvedimento penale di condanna aveva dichiarato il colpevole dei reati di truffa, appropriazione indebita e falsità in CP_3 documenti, condannandolo a corrispondere agli odierni attori, a titolo di risarcimento del danno, capitale, interessi e spese, una somma complessiva superiore a 340.000,00 euro;
- che, nel corso del procedimento penale, aveva posto in essere CP_1 una serie di atti dispositivi con il chiaro intento di pregiudicare le ragioni creditorie;
- che il convenuto consapevole della pendenza del giudizio e CP_1 della concreta possibilità di una condanna risarcitoria, si era sistematicamente spogliato di tutti i suoi beni immobiliari situati in Italia.
In diritto gli attori hanno dedotto:
4 - la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria;
- il palese pregiudizio alle loro ragioni (l'eventus damni) che consiste non necessariamente in una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma anche nella mera variazione, quantitativa o qualitativa, che renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito;
- che gli atti dispositivi erano successivi al sorgere della ragione di credito
(identificabile già con la commissione degli illeciti e la successiva querela del
2018);
- che, pertanto, è sufficiente provare la semplice conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori;
tale consapevolezza (scientia damni) è ritenuta in re ipsa, data la pendenza del procedimento penale, la carcerazione preventiva subita e l'imminenza della condanna;
- che la cronologia degli eventi dimostra una deliberata strategia finalizzata a rendere irrecuperabile il credito;
- la sussistenza del consilium fraudis in capo ai terzi acquirenti, rispettivamente la moglie del (alla quale è stata trasferita l'abitazione di Genova) e il CP_3 figlio al quale è stato donato l'appartamento di AG); CP_3
- che entrambi gli atti dispositivi impugnati avevano natura gratuita.
Con comparsa di costituzione del 19.07.2023 il convenuto ha contestato CP_1 la sussistenza stessa della "ragione di credito" che legittimerebbe gli attori ad agire.
La difesa del convenuto ha eccepito:
- che la sentenza penale svizzera, su cui si fonda il credito, non è riconosciuta nell'ordinamento italiano e che la decisione non è definitiva, essendo stata oggetto di appello in Svizzera;
- che un provvedimento penale straniero non definitivo e non riconosciuto in
Italia è privo della forza giuridica necessaria per costituire il presupposto di un'azione revocatoria;
di conseguenza, manca una delle condizioni essenziali dell'azione;
5 - che gli atti di disposizione degli immobili italiani non avevano in alcun modo diminuito la garanzia patrimoniale a disposizione dei creditori, rendendo l'azione revocatoria priva di fondamento per assenza di un danno concreto;
- che non si era reso insolvente, atteso che questi possiede un CP_1 cospicuo patrimonio in Svizzera, che include un immobile a Lugano e 22 cassette di monete d'argento, già sottoposto a sequestro conservativo nell'ambito del procedimento elvetico;
- che il valore di questi beni sequestrati era sufficiente a soddisfare le pretese degli attori, qualora l'appello dovesse avere esito negativo;
- che, pertanto, mancava il c.d. eventus damni, ossia il pregiudizio effettivo alle ragioni creditorie.
La convenuta nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che la cessione CP_2 dell'appartamento di Genova non era stato un atto a titolo gratuito, ma un atto a titolo oneroso, poiché tale trasferimento si inseriva nell'ambito di un accordo di separazione coniugale, omologato dal Tribunale.
Nel dettaglio ha argomentato che:
- il trasferimento dell'abitazione di Genova rappresentava l'adempimento una tantum dell'obbligo di mantenimento dovuto dal marito, in sostituzione di un assegno periodico;
- la giurisprudenza riconosce che tali attribuzioni patrimoniali in sede di separazione, avendo una funzione solutorio-compensativa dei rapporti economici maturati durante il matrimonio, sono da considerarsi onerose;
- per l'atto oneroso è necessario provare anche la partecipazione fraudolenta del terzo acquirente (participatio fraudis), ossia la sua consapevolezza che l'atto avrebbe danneggiato i creditori;
CP_
- la totale assenza di consapevolezza da parte della signora in merito alle specifiche attività lavorative e ai debiti del marito in Svizzera;
- la crisi coniugale, sfociata nella separazione, era stata una conseguenza diretta e genuina dell'arresto del coniuge, e non uno stratagemma per sottrarre beni ai creditori.
6 La difesa del convenuto ha sostenuto che la donazione della quota Controparte_3 della villa di AG non era stato un atto di mera liberalità, ma aveva avuto natura remuneratoria, rappresentando una sorta di compensazione per gli undici anni di lavoro che aveva prestato a favore del padre nella società di quest'ultimo in CP_3
Svizzera, percependo una retribuzione asseritamente inferiore a quella dovuta.
In secondo luogo, ha eccepito la carenza di "interesse ad agire" da parte degli attori, evidenziando che gli attori avevano agito contro in Svizzera, sulla Controparte_3 base di una presunta responsabilità solidale con il padre, avendo ottenuto un sequestro sui suoi beni.
Ha, inoltre, sostenuto che l'azione revocatoria in Italia sarebbe superflua e denoterebbe un ingiustificato accanimento poiché i creditori disponevano già di uno strumento per soddisfare le proprie ragioni direttamente sul patrimonio di in Controparte_3
Svizzera.
Ha infine chiesto la sospensione del giudizio, in attesa di una pronuncia definitiva nel procedimento penale pendente all'epoca presso la Corte di Appello e revisione penale del Tribunale di Appello.
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Le parti hanno depositato ritualmente le rispettive memorie, con le quali hanno articolato ulteriormente le proprie difese, producendo documenti e formulando le proprie istanze istruttorie.
Con prima memoria integrativa, la difesa degli attori ha evidenziato che
- per giurisprudenza consolidata, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente una
"ragione di credito" anche eventuale o litigiosa (Cass. Civ. n. 12975/2020 e n.
11755/2018);
- la sentenza di primo grado del Tribunale di Lugano, sebbene impugnata, costituisce un fondamento per qualificare gli attori come creditori legittimati ad agire per la conservazione della garanzia patrimoniale;
- l'eventuale necessità di riconoscimento della sentenza straniera attiene alla successiva fase esecutiva, ma non impedisce l'esperibilità dell'azione revocatoria, la cui funzione è meramente cautelare e conservativa;
7 - il debitore convenuto, spogliandosi di tutti i beni immobili in Italia, ha costretto i creditori a dover agire su un patrimonio sito all'estero, peraltro già gravato – come confermato dagli stessi convenuti – da sequestri a favore di altri creditori;
- tale circostanza, di per sé, integra il requisito dell'eventus damni, atteso che il recupero del credito è divenuto incerto e indubbiamente più gravoso.
Respinte le istanze istruttorie la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
In considerazione della formulazione di proposta transattiva da parte del convenuto all'udienza dell'11.4.2024, nei seguenti termini: CP_1
“L'avv. Bernucci (…) dichiara la disponibilità del proprio cliente ad acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria, per la garantita somma di euro 340.000,00 in favore degli attori, su immobile in Italia di valore commerciale superiore al credito sub iudice, da escutere soltanto in caso di sentenza di condanna di passata in giudicato ed eseguibile in Italia nel CP_1 giudizio penale oggi pendente in Svizzera nanti la Corte d'appello ed avente oggetto
l'impugnazione della Sentenza della Corte delle Assisse Criminali del 19.10.21, fatto salvo
l'adempimento spontaneo, con rinuncia da parte degli attori alla presente azione e alle domande in essa contenute, immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa e rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti.”
i convenuti hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ed hanno richiesto che, comunque, in caso di accoglimento della domanda attorea, tale proposta non accettata fosse considera ai fini della liquidazione delle spese di lite, escludendo le spese relative alla fase decisionale.
***
In via preliminare deve essere respinta l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa di una pronuncia definitiva in ordine al credito legittimante fatto valere da parte attrice, dovendo condividersi l'orientamento prevalente della Suprema Corte, in base al quale:
“Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento
8 dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito. (Cass. n. 3369 del 05/02/2019)
Sempre in via preliminare va respinta l'eccezione di sopravvenuto difetto di interessa ad agire sollevata dalle parti convenute, in considerazione della proposta transattiva formulata da in corso di causa. CP_1
Il fatto che la proposta non sia stata accettata determina il permanere dell'interesse ad ottenere la richiesta pronuncia di inefficacia degli atti per cui è causa, ferma restando la necessità della valutazione di tale condotta, ai fini della liquidazione delle spese di lite, in caso di esito vittorioso della causa per parte attrice.
Nel merito
▪ Atto di cessione in data 16 febbraio 2021, con cui il in adempimento di CP_3 accordi di separazione, ha trasferito alla convenuta la Controparte_4 proprietà di un'abitazione sita in Genova, Via Assarotti
Con riferimento all' atto di cessione in esame non sussiste il requisito dell'eventus damni.
Per giurisprudenza constante, tale requisito deve essere valutato con riferimento al momento dell'atto dispositivo, tenendo conto delle residue disponibilità patrimoniali a quell'epoca esistenti (cfr. Cass. Ordinanza n. 3538 del 06/02/2019:
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le
9 ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione.” (conf. Cass. n. 23743 del 2011)
Al momento della cessione dell'immobile in esame, residuava in capo a parte debitrice la titolarità in Italia delle quota del 50% dei due appartamento in AG (oggetto del secondo atto di cui si chiede la revoca), il cui valore unitario di mercato, per affermazione di parte attrice oscilla fra euro 650.000 e euro 1.300.000.
La domanda di revoca dell'atto dispositivo in esame deve essere, pertanto, respinta risultando superflua la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
▪ Atto del 29 ottobre 2021, con cui il ha donato al figlio, il convenuto CP_3
la propria quota di comproprietà (pari a 1/2) su due Controparte_3 appartamenti con annesso uliveto nel Comune di AG
➢ Credito legittimante
La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, per quanto non definitivamente accertata (cfr. Cass. n. 18291 del 03/09/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il credito legittimante allegato da parte attrice riveste i requisiti in esame, considerato che si tratta di credito risarcitorio derivante da reato di truffa, appropriazione indebita e falso documentale che, sebbene ancora sub iudice, non appare prima facie infondato essendo stato positivamente delibato in due gradi di giudizio.
Non rileva il fatto che la sentenza straniera non sia stata resa esecutiva in Italia non essendo state dedotte ragioni che ne escludano i requisiti di compatibilità con l'ordinamento italiano o che comportino la sua contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume.
➢ Eventus damni
È pacifico che con l'atto di disposizione in esame non siano residuate in capo al debitore beni in Italia (fatta eccezione per una quota infinitesimale di un'area urbana a
Novi Ligure, pacificamente priva di valore).
La giurisprudenza è univoca nell'affermare che il requisito oggettivo dell'"eventus damni", “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la
10 consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito” (cfr Cass. n. 20232 del 14/07/2023 e giurisprudenza ivi richiamata)
La collocazione dei beni residui esclusivamente all'estero rappresenta una modifica qualitativa rilevante del patrimonio del debitore, in quanto rende più difficoltosa per gli attori, residenti in Italia, l'esecuzione forzata a soddisfacimento del proprio credito.
Il requisito in esame non è escluso dal fatto che l'atto di disposizione sia stato compiuto in favore di soggetto che è da parte attrice ritenuto condebitore solidale, in quanto tale qualità è contestata e non è stata accertata - neppure in via non definitiva - in sede giudiziale. Pertanto, non è certa la possibilità di parte attrice ottenere soddisfacimento del proprio credito agendo in via esecutiva sui beni in questione nei confronti di
Controparte_3
Va inoltre considerato il fatto che l'atto di donazione in esame ha riservato a parte donante il diritto di abitazione e quindi l'esecuzione nei confronti del donatario, avendo ad oggetto la quota di comproprietà, gravata da diritto reale di un terzo, avrebbe esiti meno vantaggiosi per il creditore procedente rispetto a quella condotta nei confronti del donante, per l'ovvia considerazione che nel primo caso il bene espropriato avrebbe valore minore.
➢ Scientia damni
Il requisito in esame deve ritenersi sussistente, in quanto il debitore aveva consapevolezza al momento dell'atto di disposizione della pronuncia di condanna a favore degli attori e della inesistenza di ulteriori beni a sé intestati in Italia.
Non è necessaria la consapevolezza del terzo trattandosi di atto a titolo gratuito.
A tal fine è irrilevante – oltre che non provata - da dedotta natura di donazione remuneratoria.
La Suprema Corte, infatti, in analoga fattispecie relativa a revocatoria fallimentare, in cui era rilevante stabilire se l'atto da revocare fosse a titolo gratuito ha affermato:
“L'inefficacia nei confronti dei creditori degli atti a titolo gratuito, prevista dall'art. 64 della legge fallimentare, riguarda tutte le attribuzioni che implichino un depauperamento del patrimonio del fallito senza corrispettivo, con la sola esclusione di quelle compiute in adempimento di
11 doveri morali od a scopo di pubblica utilità, ovvero dei regali d'uso. Nella suddetta previsione, pertanto, rientra la donazione remuneratoria contemplata dall'art. 770 cod. civ., la quale, pur se diretta a compensare servizi in precedenza resi dal beneficiario, integra un'elargizione di natura discrezionale, non essendovi il donante tenuto né in base a vincolo giuridico, né per dovere morale o consuetudine sociale.” (cfr. Cass.
n. 4394 del 13/05/1987).
Non può essere accolta la domanda di parte convenuta di escludere dalla revocatoria la quota del 50% di una dei due appartamenti, in quanto il valore attribuito da parte attrice a ciascuno dei due appartamenti (fra 650.000 e 1.300,00 euro) è riferito all'intero e pertanto la quota del 50% oggetto di atto di disposizione, prendendo a riferimento il valore minimo, non copre l'ammontare del credito legittimante.
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria dell'atto di donazione.
▪ Spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di CP_2
e a carico di parte attrice e in favore di parte attrice e a carico dei convenuti
[...] [...]
e come da seguente tabella (avuto riguardo al valore del CP_1 Controparte_3 credito a tutela del quale è stata proposta la domanda revocatoria) oltre agli esborsi liquidati come in dispositivo.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
12 Quanto all'istanza di parte convenuta di liquidare le spese di lite, tenendo conto del rifiuto – in tesi immotivato - da parte degli attori della proposta conciliativa formulata in corso di causa, va osservato quanto segue.
La proposta è stata formulate nei seguenti termini : “L'avv. Bernucci (…) dichiara la disponibilità del proprio cliente ad acconsentire all'iscrizione di ipoteca volontaria, per la garantita somma di euro 340.000,00 in favore degli attori, su immobile in Italia di valore commerciale superiore al credito sub iudice, da escutere soltanto in caso di sentenza di condanna di passata in giudicato ed eseguibile in Italia nel giudizio penale oggi pendente CP_1 in Svizzera nanti la Corte d'appello ed avente oggetto l'impugnazione della Sentenza della Corte delle Assisse Criminali del 19.10.21, fatto salvo l'adempimento spontaneo, con rinuncia da parte degli attori alla presente azione e alle domande in essa contenute, immediata cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale sugli immobili oggetto di causa e rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti.”
Parte attrice ha motivato il rifiuto di tale proposta in quanto “prevedeva la “rinuncia ad ogni altra pretesa nei confronti dei convenuti” e quindi la definizione di rapporti estranei al presente giudizio”.
Il convenuto ha ritenuto ingiustificato tale rifiuto, osservando che CP_1
“l'assenza di tale clausola non lo avrebbe in alcun modo tutelato in quanto si sarebbe esposto al rischio di concedere una garanzia reale vincolandosi ad altre, mai menzionate e mai avanzate fino ad ora, pretese degli odierni attori, i quali, per contro, in assenza di altri crediti tra le parti, hanno immotivatamente rifiutato la “miglior” garanzia proposta a tutela dell'unico preteso credito vantato.”
L'assunto non è condivisibile: la garanzia ipotecaria poteva essere costituita a specifica garanzia del credito legittimante fatto valere nel presente giudizio, con ciò escludendo che la stessa potesse essere azionata per crediti diversi finora mai fatti valere.
Per contro la clausola in contestazione imponeva agli attori la rinuncia, ad esempio, al credito in via solidale azionato nei confronti del convenuto Controparte_3
Il rifiuto della proposta appare pertanto giustificato e quindi non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 c. 1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice,
13 respinta ogni diversa istanza
1. respinge la domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di Cessione in adempimento di accordi di separazione del 16/02/2021 (a rogito Notaio Per_1 di Genova, repertorio n. 99.716 – numero 30.651), trascritto il 10.03.2021
[...]
(Nota di trascrizione R.gen. 8443 R.part. 6429) con cui CP_1 [...] ha ceduto e trasferito a gli immobili censiti al CP_1 CP_2
Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova - Foglio 102, mappale 232, subalterno 12 (categoria A/2, vani 9,5), subalterno 27 (categoria C/6, 12 mq) e subalterno 39 (categoria C/6, 13 mq);
2. ordina la cancellazione della domanda giudiziale di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di cui al precedente punto 1.;
3. dichiara inefficace nei confronti degli attori
[...]
e Parte_1 [...]
l'atto di donazione (a rogito Notaio Parte_2 di Genova, repertorio n. 100.461 – numero 31.265) trascritto il Persona_1
27.12.2021 (Nota di trascrizione R.gen.14324 R. part. 11474) del 29/10/2021 con cui ha donato a la Controparte_1 Controparte_3 quota indivisa di comproprietà di ½ degli immobili censiti al Catasto dei
Fabbricati del Comune di AG (GE) - Foglio 11, mappale 214, subalterno 4
(categoria A/2, vani 10,5), mappale 214, subalterno 5 (categoria A/2, vani 11), mappale 1976, subalterno 1 (categoria C/2, 37 mq), mappale 1976, subalterno 2
(categoria C/2, 35 mq), mappale 1977, subalterno 2 (categoria C/2, 18 mq), mappale 1977, subalterno 3 (categoria C/2, 17 mq), mappale 1977, subalterno 4
(categoria F/1, 177 mq), mappale 1977, subalterno 5 (categoria F/5, 59 mq);
Catasto Terreni di AG (GE) - foglio 11, mappale 680 (40 centiare), mappale
1726 (1 ara 40 centiare), mappale 1725 (2 are 10 centiare), mappale 1975 (36 are
14 centiare), foglio 11, mappale 214 (ente urbano, 2 are 77 centiare);
4. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di donazione di cui al precedente capo 3.;
14 5. condanna gli attori al pagamento delle spesse di giudizio sostenute da CP_2 che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed
[...] oneri di legge.
6. condanna i convenuti e Controparte_1 CP_3 in solido fra loro al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €
[...]
545,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 21.10.2025
Il Giudice
MA GI
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