CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da AR RE ZO - Relatore - CC - 07/11/2025 GIOVANBATTISTA TONA ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: avverso l'ordinanza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino che chiedeva il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di MA EN e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con due sentenze di condanna, una emessa dalla Corte di Assise di appello di Milano il 18 gennaio 2001, per fatti commessi fra il 1987 e il 1990 e altra emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 28 novembre 2006. Il ricorrente lamenta come la valutazione espressa dalla Corte si sia limitata al dato cronologico, valorizzando l’assoluzione intervenuta per l’ipotesi associativa, senza dare compiuto riscontro a tutte le argomentazioni espresse dalla difesa. Quindi la partecipazione all’associazione per delinquere di cui alla prima sentenza non Penale Sent. Sez. 1 Num. 1328 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZO AR RE Data Udienza: 07/11/2025 In secondo luogo, la Corte non avrebbe valutato l’aspetto della connessione soggettiva che vede i fratelli MA coinvolti in entrambi i procedimenti. MA, infine, venne colpito da titolo custodiale a decorrere dal 1993 e scarcerato nel 1994 e la brevità di tale periodo custodiale non ha certamente interrotto la programmazione unitaria.
3. Il Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La mancata valutazione di tutte le argomentazioni difensive non costituisce, di per sé, un vizio della motivazione: in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo Nessuno degli elementi disattesi ha il carattere della decisività; anzi, gli elementi evidenziati dal ricorrente rafforzano la valutazione di correttezza della decisione della Corte, poiché, di fatto, sono dimostrativi non già dell’esistenza di un unico disegno criminoso, bensì di una scelta di vita deviante;
anche il dato della carcerazione intermedia è elemento che milita nel senso di escludere l’invocato vincolo in difetto di elementi positivi contrari, l’onere dimostrativo dei quali incombeva sulla difesa. In definitiva, l’argomento fondante il provvedimento impugnato e, cioè, la mancanza di prova, in presenza di una cesura temporale così importante, del fatto che già nel 1990 l’istante avesse programmato - quanto meno nei suoi tratti essenziali - un reato che avrebbe poi concretamente commesso nel 1998, rimane intonso e non scalfito da alcuna affermazione difensiva.
2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. MA GR NC IA RO
3. Il Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Sul piano probatorio, per il riconoscimento della continuazione è sempre necessaria «una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, í successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La mancata valutazione di tutte le argomentazioni difensive non costituisce, di per sé, un vizio della motivazione: in tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cui è denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto nel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività, sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo Nessuno degli elementi disattesi ha il carattere della decisività; anzi, gli elementi evidenziati dal ricorrente rafforzano la valutazione di correttezza della decisione della Corte, poiché, di fatto, sono dimostrativi non già dell’esistenza di un unico disegno criminoso, bensì di una scelta di vita deviante;
anche il dato della carcerazione intermedia è elemento che milita nel senso di escludere l’invocato vincolo in difetto di elementi positivi contrari, l’onere dimostrativo dei quali incombeva sulla difesa. In definitiva, l’argomento fondante il provvedimento impugnato e, cioè, la mancanza di prova, in presenza di una cesura temporale così importante, del fatto che già nel 1990 l’istante avesse programmato - quanto meno nei suoi tratti essenziali - un reato che avrebbe poi concretamente commesso nel 1998, rimane intonso e non scalfito da alcuna affermazione difensiva.
2. Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso in quanto infondato deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. MA GR NC IA RO