Art. 41.
L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non e' ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall' articolo 2859, primo comma, del codice civile ".
L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente:
"Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non e' ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall' articolo 2859, primo comma, del codice civile ".