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Articolo 3 della Legge 17 maggio 1991, n. 160
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Legge 17 maggio 1991, n. 160
Articolo 3 della Legge 17 maggio 1991, n. 160
Versione
24 maggio 1991
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 maggio 1991
Vedi fonte istituzionale
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