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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16708 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 43194/2022 RGAC + Nr. 43585/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti di primo grado, iscritti – rispettivamente - al nr. 43194 ed al nr. 43585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossi da
“ (P.IVA ) con sede legale in Roma, alla Via Jacopo Sannazzaro nr. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Sig. e Parte_2
Sig.ra rappresentata e difesa dall' Avv. Alessio Ciasco (C.F. Parte_3
ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in C.F._1
Roma, alla Via Ovidio nr. 20, il tutto in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
-Attrice- nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], in data [...], residente in Controparte_1 C.F._2
NT (RM), in Via Monte del Tiro nr. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Perugini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in C.F._3
Roma, in Viale Angelico nr. 301, il tutto in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-Convenuta (terza chiamante in garanzia) -
e con la chiamata in garanzia della
“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI” S.p.A. (C. F. - P.Iva ) in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, dott. munito dei poteri di rappresentanza Persona_1 legale in forza di procura speciale del 17.2.2023, in autentica Notaio Dott. di Persona_2
Bologna, ai nn. 97393/12531 di rep./fasc., corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata
1 e difesa dall'Avv. Lucia Marini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata nello e C.F._4 presso lo studio del difensore, sito in Roma, alla Via Carlo Dossi nr. 15, il tutto in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-Terza chiamata in garanzia-
***
Oggetto: responsabilità professionale del ragioniere: tardiva presentazione dichiarazione dei redditi
(cd. UNICO 2014) per l'anno di imposta 2013 e mancato riconoscimento dei crediti di imposta IVA e IRES per l'anno 2013, utilizzati in compensazione con i debiti di imposta per l'anno 2014; comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditi 2014 (cd.
UNICO 2015); conseguente sanzione e notifica della cartella esattoriale, poi culminata in pignoramento.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la prevista udienza cartolare del 05.02.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 17.06.2022, la “ Parte_4
– ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale della convenuta
[...] per avere quest'ultima, incaricata della gestione della contabilità e degli Controparte_1 adempimenti fiscali, presentato tardivamente, solo in data 30.12.2014, la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2013 (riportante un credito d'imposta IVA ed IRES) e per avere poi indebitamente utilizzato e scomputato tale credito nella dichiarazione successiva, relativa all'anno
2014, operazione questa non consentita a causa della tardiva presentazione della dichiarazione del
2013; per l'effetto, la Società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella misura di € 33.269,83, a titolo di sanzioni, interessi, maggiori oneri, costi del pignoramento, etc.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, la “ ha dedotto: Parte_1
1) che essa Società attrice aveva conferito incarico professionale alla convenuta CP_1
(ragioniere) per la gestione della propria contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali;
[...]
2) che la convenuta nella dichiarazione dei redditi del 2013, aveva esposto un Controparte_1 credito a titolo IVA e IRES, ma poi aveva presentato tale dichiarazione solo in data 30.12.2014, con un ritardo di oltre nr. 90 giorni rispetto alla scadenza prevista, ragione per cui si trattava di dichiarazione considerata omessa, ai sensi dell'art. 2 comma 7, del DPR 22 Luglio, 1998 n. 322,
2 secondo cui “le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo oltre i 90 giorni si considerano omesse”;
3) che, nella dichiarazione successiva (anno 2014), la convenuta aveva Controparte_1 computato l'importo in eccedenza del 2013 in detrazione con il debito fiscale del 2014;
4) che però tale detrazione era avvenuta in modo non legittimo, in violazione di quanto previsto dall'art. 30 del DPR 633 DEL 1972, secondo cui solo nel caso in cui la dichiarazione fiscale esponente il credito fosse stata presentata tempestivamente, era possibile effettuare la detrazione nell'anno successivo (“se dalla dichiarazione annuale risulta un' eccedenza di IVA, il contribuente ha diritto di computare l' importo di eccedenza in detrazione nell' anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nell' ipotesi in cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”): Dunque, sulla base di tale disposizione normativa, nel caso di omessa dichiarazione (così come avvenuto nel caso di specie, a fronte del ritardo superiore a 90 gg), non era possibile procedere a detrazione nella dichiarazione dell'anno successivo, ragione per cui l'Agenzia delle
Entrate aveva correttamente contestato la dichiarazione fiscale del 2014, ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR 633 del 1972, cui aveva fatto seguito la notifica, in data 15.03.2018, della cartella esattoriale nr. 09720180032700948000, dell'importo di € 11.182,03, relativa ai maggiori crediti anno 2014, oltre interessi e sanzioni, emessa a fronte del mancato riconoscimento della detrazione illegittimamente operata dalla convenuta;
5) che la convenuta avrebbe dovuto consigliare non tanto di contestare la Controparte_1 cartella esattoriale, quanto piuttosto pagare direttamente la comunicazione dell' irregolarità ex art. 54 bis DPR 633/1972; ed, infatti, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 546/1992, il contribuente poteva comunque richiedere il rimborso del credito maturato nell' annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa entro due anni dal predetto pagamento. Al contrario, la convenuta CP_1
di sua iniziativa e senza il conferimento di alcuna procura, aveva proceduto ad impugnare la
[...] cartella esattoriale in questione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (RG n.
13929/2018), giudizio che si era poi concluso, in data 19.03.2021, con sentenza di rigetto dell'opposizione e la compensazione delle spese (cfr. allegato 4);
6) che il rigetto del ricorso in questione aveva fatto scaturire, a sua volta, un avviso di intimazione
(nr. 0972021903209305000) e, quindi, un atto pignoramento presso terzi (nr.
09720213220001081008), con conseguente ulteriore aggravio dei costi e delle sanzioni;
in particolare, proprio a causa del pignoramento subito, essa Società attrice non aveva potuto ottenere i fondi derivanti dal cd. “Decreto Ristori”, pari ad € 7.673,00;
7) che, in definitiva, essa Società attrice, a causa della grave negligenza professionale posta in essere dalla convenuta (consistita nella tardiva presentazione della Controparte_1
3 dichiarazione dei redditi 2013 e nella conseguente illegittima detrazione del credito esposto in tale dichiarazione in quella successiva, relativa all'anno 2014), aveva subito un rilevante danno patrimoniale, pari all'importo complessivo di €33.269,83, di cui: - € 17.669,64 a titolo di sanzioni, oneri di riscossione e interessi;
- € 4.423,50 a titolo di azioni legali volte ad evitare il pignoramento;
- € 7.673,00 crediti perduti dal fondo covid per le imprese;
- € 2.303,69 a titolo di sanzioni ulteriori derivanti dalla cartella esattoriale;
- € 1.200,00 a titolo di maggiori oneri.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.09.2022, si è costituita regolarmente in giudizio la convenuta chiedendo – in via preliminare –:a) la Controparte_1 riunione della causa in oggetto R.G. 43194/2022 con quella avente R.G. 43585/2022, trattandosi della medesima controversia, iscritta a ruolo due volte per mero errore;
b) l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria Compagnia di Assicurazione “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI”
S.p.A., in virtù della polizza n. 1/54030/122/178796651, per poter essere manlevata e tenuta indenne da quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda.
Nel merito, la convenuta ha contestato l'avversa domanda in fatto e in Controparte_1 diritto, in particolare deducendo:
1) che, in primo luogo, il difensore della Società attrice risultava privo dello ius postulandi, in mancanza di una valida procura in atti;
2) che la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi 2013, effettivamente avvenuta, aveva in realtà rappresentato una circostanza irrilevante rispetto al pregiudizio lamentato dalla Società attrice, e ciò alla luce della circolare nr. 21/E del 25/6/2013 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui
- in sede precontenziosa ed in coerenza con i principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - in luogo del saldo del pagamento risultante dall'obbligazione tributaria e della successiva istanza di rimborso da formulare entro i due anni successivi ex art. 21 del Dlgs.
546/1992, – sarebbe stato possibile “scomputare” direttamente la somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente con i crediti di cui lo stesso risultava titolare, anche se non riconosciuti a causa della omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione dei redditi;
in particolare, al fine di porre in essere tale meccanismo di “scomputo”, era sufficiente che il contribuente, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, avesse attestato l'esistenza contabile del credito mediante la produzione all'Ufficio competente – entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n.
633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione) – di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri
IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità̀ omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile);
4 3) che la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito avrebbe posto il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione fiscale;
tuttavia, tale meccanismo di scomputo – previsto proprio per superare le criticità interne legate al più farraginoso meccanismo di rimborso delle eccedenze spettanti ai contribuenti che avevano omesso la dichiarazione – non aveva mai incontrato il pieno riconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria che, anche nel caso di specie, non era riuscita a farne applicazione;
in particolare, a seguito della comunicazione di irregolarità nr.
0023115415651 (datata 15.3.2017), essa aveva trasmesso all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate istanza di autotutela (in data 12.6.2017), corredata di tutti i documenti utili ad attestare la spettanza dei crediti in capo alla “ (in particolare, veniva consegnata:
1. Copia dei Parte_1 registri IVA degli acquisti e delle vendite dell'anno 2013 con copia delle relative fatture;
2. Copia della dichiarazione Unico 2014 completa di IVA);
4) che, in attesa della definizione della vicenda in sede precontenziosa (mai avvenuta) e nonostante numerosi solleciti, l'accertamento di irregolarità non era stato sospeso;
5) che, dunque, in ragione della incapacità dell'Amministrazione finanziaria di applicare il meccanismo di scomputo (creato proprio per ovviare a problematiche sorte in relazione al meccanismo di rimborso), in data 15.03.2018, era stata notificata alla Società attrice la cartella esattoriale nr. 09720180032700948000;
6) che, a fronte della notifica della cartella in oggetto, essa aveva predisposto Controparte_1 tempestivamente l'impugnazione, mediante istanza di reclamo-mediazione ex art. 17 bis d.lgs.
546/1992 dinanzi alla Commissione Tributaria, sottoscritta da uno dei legali rappresentanti della società attrice;
pertanto, l'assunto di Parte attrice secondo cui essa convenuta avrebbe agito senza procura era da ritenersi falso e gravemente diffamatorio;
peraltro, i legali rappresentanti della nel corso della corrispondenza intercorsa via mail, avevano dimostrato di essere Parte_1 pienamente consapevoli del ricorso e del procedimento pendente, affermando che lo stesso doveva essere portato avanti;
7) che, in ragione della circolare sopra citata nonché della copiosa giurisprudenza in materia, la sentenza nr. 3240/21 – con cui l'adita Commissione Tributaria aveva dichiarato infondato il ricorso e compensato le spese di lite – era da ritenersi errata e avrebbe dovuto essere appellata dalla Società attrice che, invece, aveva colpevolmente fatto passare la stessa in giudicato;
8) che, in merito ai “fondi ristori” non riconosciuti in virtù del pignoramento asseritamente subito a causa della responsabilità di essa convenuta, la “ aveva omesso di riferire che, Parte_1 all'epoca dei fatti e prima ancora degli stessi, era già debitrice del fisco per somme ulteriori a quelle riportate nella cartella esattoriale oggetto di tale giudizio (ossia la nr. 09720180032700948000); a
5 conferma di ciò, nell'atto di pignoramento erano state riportate ben nr. 12 cartelle esattoriali, tra cui anche (e non unicamente) quella oggetto di tale giudizio;
quindi, in ragione della posizione debitoria della “ nei confronti del fisco, il pignoramento subito dalla Società attrice Parte_1 era da ritenersi legittimo e non addebitabile alla responsabilità di essa convenuta;
9) che, in ogni caso, le somme richieste dalla Società attrice a titolo di risarcimento del danno erano da ritenersi prive di fondamento e di nesso causale.
Autorizzata la chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.06.2023, si è costituita regolarmente in giudizio la
“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI” S.p.A., contestando la domanda attorea e riportandosi alle argomentazioni difensive sostenute dalla propria assicurata nonché Controparte_1 evidenziando la possibilità di ricorrere alla c.d. rottamazione;
in subordine, ha chiesto accertarsi l'effettivo danno subito dalla Società attrice “ limitando la manleva a quanto Parte_1 previsto dall'art.
2.5. della polizza, secondo cui la garanzia contrattuale era prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00.
Alla prima udienza del 24.01.2023, su richiesta delle Parti, è stata disposta la riunione – ex art. 274 c.p.c. – della causa 43194/2022 RGAC con quella avente nr. 43585/2022 RGAC;
quindi, la causa è stata rinviata per consentire a Parte convenuta la chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazione.
All'udienza del 05.07.2023, su richiesta di entrambe le Parti, sono stati concessi i termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 12.01.2024, è stata rigettata la richiesta di Parte attrice di disporre la C.T.U. ed è stata, altresì, rigettata la richiesta avanzata dalla Società attrice di ammettere l'interrogatorio formale;
quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposto un breve rinvio per il carico del ruolo istruttorio, all'ultima udienza cartolare del
05.02.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dalla data di comunicazione della ordinanza resa fuori udienza.
* * *
Ribadita (per le ragioni già indicate) la validità della procura rilasciata al difensore della
Società attrice e venendo ad esaminare il merito della domanda risarcitoria, si deve osservare, in via
6 preliminare, che il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione;
che il professionista commercialista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario; che lo standard di diligenza richiesto al commercialista ricomprende il compimento di ogni attività, anche successiva, funzionalmente necessaria a rendere utile la prestazione resa nell'interesse del cliente;
che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista;
che tuttavia l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente;
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “non può affermarsi la responsabilità professionale per il solo fatto del suo non corretto adempimento, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021); che, infatti, la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte del professionista di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
Orbene, facendo puntuale applicazione dei suddetti consolidati principi, si deve rilevare come, nel caso in esame, non sia contestato l'inadempimento professionale (e, cioè, la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale del 2013, oltre il termine di cui all'art. 2 comma 7, del
DPR 22 Luglio, 1998 n. 322 e la conseguente illegittima detrazione del credito esposto in tale dichiarazione in quella successiva, relativa all'anno 2014) e, quindi, occorre solo valutare l'incidenza eziologica di tale inadempimento rispetto ai danni lamentati dalla Società attrice.
Al riguardo, si deve ribadire che il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale
7 conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista, ragione per cui – nel caso di specie – occorre innanzitutto escludere l'importo del credito IVA ed IRAP preteso dalla
Società attrice;
in particolare, il ritardo della convenuta nella presentazione della dichiarazione fiscale 2013 non ha certamente precluso la possibilità per la “ di ottenere (in sede Parte_1 pre-contenziosa ovvero contenziosa) il riconoscimento dell'asserita eccedenza IVA ed IRAP 2013.
In secondo luogo, quanto alle sanzioni ed interessi di cui alla cartella esattoriale nr.
09720180032700948000, dell'importo di € 11.182,03, relativa al maggior reddito anno 2014, oltre interessi e sanzioni (cartella emessa a fronte del mancato riconoscimento della detrazione illegittimamente operata dalla convenuta), si deve evidenziare come la Società attrice non abbia in alcun modo dimostrato (nel presente giudizio) il presupposto per poter procedere alla detrazione e, cioè, l'effettiva sussistenza del credito IVA/IRAP, non riconosciuto né in sede contenziosa né in sede di autotutela;
inoltre, la dimostrazione dell'effettiva esistenza contabile della pretesa eccedenza
IVA ed IRAP 2013, in forza del meccanismo dello scomputo di cui alla circolare nr. 21/E del
25/6/2013, avrebbe posto la Società attrice, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovata qualora la convenuta avesse presentato tempestivamente la dichiarazione fiscale del 2013, salvo gli interessi e la sanzione contestata ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, sulla parte di credito effettivamente utilizzata in compensazione: dunque, in mancanza della prova dell'esistenza e dell'entità del credito fiscale 2013 (neppure quantificato nell'atto di citazione), non è possibile determinare quali sarebbero stati i suddetti (minori) interessi e sanzione contestati ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni sopra indicate (relative alla corretta applicazione e quantificazione degli interessi e sanzioni), deve sottolinearsi come la Società attrice non abbia prodotto in atti alcun elemento relativo all'effettivo pagamento del debito tributario in questione (a fronte di una cartella esattoriale del 2018 e della sentenza della Corte Tributaria del
2021); in particolare, neppure emerge se, effettivamente, sia stato mai eseguito il pignoramento presso terzi e quali somme abbia eventualmente corrisposto il terzo (ed, infatti, agli atti di causa, è prodotto unicamente l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato dall' in data CP_2
24.12.2021, ma non se ne conoscono gli esiti;
al contrario, la Società attrice ha chiesto il risarcimento di € 4.423,50 a titolo di azioni legali volte ad evitare il pignoramento in questione).
In definitiva, non emerge neppure se la Società attrice abbia mai dovuto corrispondere effettivamente gli interessi e le sanzioni asseritamente ricollegabili all'inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta ovvero se abbia potuto estinguere la propria posizione debitoria tributaria, ricorrendo alle varie forme agevolative introdotte nel corso del tempo (le c.d. varie rottamazioni via via susseguitesi negli anni che escludono proprio le sanzioni e gli interessi).
8 Infine, con riferimento agli ulteriori danni lamentati dalla Società attrice, è sufficiente rilevare, da un lato, come non vi sia in atti alcun elemento in relazione all'asserita (ed indimostrata) spesa di € 4.423,50, richiesta a titolo di non meglio precisate azioni legali volte ad evitare il pignoramento;
dall'altro lato, quanto alla somma di € 7.673,00, pretesa per non avere potuto beneficiare del fondo covid per le imprese, non vi è in atti alcun elemento per poter ritenere che la avesse tutti i requisiti per poter eventualmente beneficiare di tale fondo ovvero per Parte_1 sostenere che lo abbia perso esclusivamente a carico del contestato inadempimento professionale.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui indicate (ed, in particolare, in mancanza della prova dell'esistenza di qualsivoglia danno concreto), la domanda risarcitoria proposta dalla Società attrice non può certamente trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Quanto alle spese di causa, considerato che risulta comunque configurabile un inadempimento professionale della convenuta (e, cioè, quella relativo alla tardiva presentazione della dichiarazione fiscale 2013 ed all'indebita detrazione del credito per l'anno successivo), appare corretto, ex art. 92
c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di causa. (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr.
3438/2016).
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da “ nei Parte_1 confronti di e con la chiamata in garanzia della “UNIPOLSAI Controparte_1
ASSICURAZIONI” S.p.A..- disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Società attrice “ Parte_1
2) dichiara integralmente compensate le spese di causa.
Roma 28.11.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione XIII^ Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti di primo grado, iscritti – rispettivamente - al nr. 43194 ed al nr. 43585 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossi da
“ (P.IVA ) con sede legale in Roma, alla Via Jacopo Sannazzaro nr. Parte_1 P.IVA_1
21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Amministratore Sig. e Parte_2
Sig.ra rappresentata e difesa dall' Avv. Alessio Ciasco (C.F. Parte_3
ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in C.F._1
Roma, alla Via Ovidio nr. 20, il tutto in forza di procura in calce all'atto introduttivo.
-Attrice- nei confronti di
(C.F. ), nata a [...], in data [...], residente in Controparte_1 C.F._2
NT (RM), in Via Monte del Tiro nr. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Perugini (C.F.
) ed elettivamente domiciliata nello e presso lo studio del difensore, sito in C.F._3
Roma, in Viale Angelico nr. 301, il tutto in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-Convenuta (terza chiamante in garanzia) -
e con la chiamata in garanzia della
“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI” S.p.A. (C. F. - P.Iva ) in persona P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro-tempore, dott. munito dei poteri di rappresentanza Persona_1 legale in forza di procura speciale del 17.2.2023, in autentica Notaio Dott. di Persona_2
Bologna, ai nn. 97393/12531 di rep./fasc., corrente in Bologna, Via Stalingrado n. 45, rappresentata
1 e difesa dall'Avv. Lucia Marini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata nello e C.F._4 presso lo studio del difensore, sito in Roma, alla Via Carlo Dossi nr. 15, il tutto in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
-Terza chiamata in garanzia-
***
Oggetto: responsabilità professionale del ragioniere: tardiva presentazione dichiarazione dei redditi
(cd. UNICO 2014) per l'anno di imposta 2013 e mancato riconoscimento dei crediti di imposta IVA e IRES per l'anno 2013, utilizzati in compensazione con i debiti di imposta per l'anno 2014; comunicazione di irregolarità della dichiarazione dei redditi 2014 (cd.
UNICO 2015); conseguente sanzione e notifica della cartella esattoriale, poi culminata in pignoramento.
Conclusioni: come da note a trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per la prevista udienza cartolare del 05.02.2025, conclusioni da intendersi qui integralmente trascritte e riportate.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 17.06.2022, la “ Parte_4
– ha chiesto accertarsi la responsabilità professionale della convenuta
[...] per avere quest'ultima, incaricata della gestione della contabilità e degli Controparte_1 adempimenti fiscali, presentato tardivamente, solo in data 30.12.2014, la dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2013 (riportante un credito d'imposta IVA ed IRES) e per avere poi indebitamente utilizzato e scomputato tale credito nella dichiarazione successiva, relativa all'anno
2014, operazione questa non consentita a causa della tardiva presentazione della dichiarazione del
2013; per l'effetto, la Società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati nella misura di € 33.269,83, a titolo di sanzioni, interessi, maggiori oneri, costi del pignoramento, etc.
A fondamento della propria domanda risarcitoria, la “ ha dedotto: Parte_1
1) che essa Società attrice aveva conferito incarico professionale alla convenuta CP_1
(ragioniere) per la gestione della propria contabilità e la redazione delle dichiarazioni fiscali;
[...]
2) che la convenuta nella dichiarazione dei redditi del 2013, aveva esposto un Controparte_1 credito a titolo IVA e IRES, ma poi aveva presentato tale dichiarazione solo in data 30.12.2014, con un ritardo di oltre nr. 90 giorni rispetto alla scadenza prevista, ragione per cui si trattava di dichiarazione considerata omessa, ai sensi dell'art. 2 comma 7, del DPR 22 Luglio, 1998 n. 322,
2 secondo cui “le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo oltre i 90 giorni si considerano omesse”;
3) che, nella dichiarazione successiva (anno 2014), la convenuta aveva Controparte_1 computato l'importo in eccedenza del 2013 in detrazione con il debito fiscale del 2014;
4) che però tale detrazione era avvenuta in modo non legittimo, in violazione di quanto previsto dall'art. 30 del DPR 633 DEL 1972, secondo cui solo nel caso in cui la dichiarazione fiscale esponente il credito fosse stata presentata tempestivamente, era possibile effettuare la detrazione nell'anno successivo (“se dalla dichiarazione annuale risulta un' eccedenza di IVA, il contribuente ha diritto di computare l' importo di eccedenza in detrazione nell' anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nell' ipotesi in cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività”): Dunque, sulla base di tale disposizione normativa, nel caso di omessa dichiarazione (così come avvenuto nel caso di specie, a fronte del ritardo superiore a 90 gg), non era possibile procedere a detrazione nella dichiarazione dell'anno successivo, ragione per cui l'Agenzia delle
Entrate aveva correttamente contestato la dichiarazione fiscale del 2014, ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR 633 del 1972, cui aveva fatto seguito la notifica, in data 15.03.2018, della cartella esattoriale nr. 09720180032700948000, dell'importo di € 11.182,03, relativa ai maggiori crediti anno 2014, oltre interessi e sanzioni, emessa a fronte del mancato riconoscimento della detrazione illegittimamente operata dalla convenuta;
5) che la convenuta avrebbe dovuto consigliare non tanto di contestare la Controparte_1 cartella esattoriale, quanto piuttosto pagare direttamente la comunicazione dell' irregolarità ex art. 54 bis DPR 633/1972; ed, infatti, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 546/1992, il contribuente poteva comunque richiedere il rimborso del credito maturato nell' annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa entro due anni dal predetto pagamento. Al contrario, la convenuta CP_1
di sua iniziativa e senza il conferimento di alcuna procura, aveva proceduto ad impugnare la
[...] cartella esattoriale in questione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (RG n.
13929/2018), giudizio che si era poi concluso, in data 19.03.2021, con sentenza di rigetto dell'opposizione e la compensazione delle spese (cfr. allegato 4);
6) che il rigetto del ricorso in questione aveva fatto scaturire, a sua volta, un avviso di intimazione
(nr. 0972021903209305000) e, quindi, un atto pignoramento presso terzi (nr.
09720213220001081008), con conseguente ulteriore aggravio dei costi e delle sanzioni;
in particolare, proprio a causa del pignoramento subito, essa Società attrice non aveva potuto ottenere i fondi derivanti dal cd. “Decreto Ristori”, pari ad € 7.673,00;
7) che, in definitiva, essa Società attrice, a causa della grave negligenza professionale posta in essere dalla convenuta (consistita nella tardiva presentazione della Controparte_1
3 dichiarazione dei redditi 2013 e nella conseguente illegittima detrazione del credito esposto in tale dichiarazione in quella successiva, relativa all'anno 2014), aveva subito un rilevante danno patrimoniale, pari all'importo complessivo di €33.269,83, di cui: - € 17.669,64 a titolo di sanzioni, oneri di riscossione e interessi;
- € 4.423,50 a titolo di azioni legali volte ad evitare il pignoramento;
- € 7.673,00 crediti perduti dal fondo covid per le imprese;
- € 2.303,69 a titolo di sanzioni ulteriori derivanti dalla cartella esattoriale;
- € 1.200,00 a titolo di maggiori oneri.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29.09.2022, si è costituita regolarmente in giudizio la convenuta chiedendo – in via preliminare –:a) la Controparte_1 riunione della causa in oggetto R.G. 43194/2022 con quella avente R.G. 43585/2022, trattandosi della medesima controversia, iscritta a ruolo due volte per mero errore;
b) l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della propria Compagnia di Assicurazione “UNIPOLSAI ASSICURAZIONI”
S.p.A., in virtù della polizza n. 1/54030/122/178796651, per poter essere manlevata e tenuta indenne da quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda.
Nel merito, la convenuta ha contestato l'avversa domanda in fatto e in Controparte_1 diritto, in particolare deducendo:
1) che, in primo luogo, il difensore della Società attrice risultava privo dello ius postulandi, in mancanza di una valida procura in atti;
2) che la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi 2013, effettivamente avvenuta, aveva in realtà rappresentato una circostanza irrilevante rispetto al pregiudizio lamentato dalla Società attrice, e ciò alla luce della circolare nr. 21/E del 25/6/2013 dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui
- in sede precontenziosa ed in coerenza con i principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - in luogo del saldo del pagamento risultante dall'obbligazione tributaria e della successiva istanza di rimborso da formulare entro i due anni successivi ex art. 21 del Dlgs.
546/1992, – sarebbe stato possibile “scomputare” direttamente la somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente con i crediti di cui lo stesso risultava titolare, anche se non riconosciuti a causa della omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione dei redditi;
in particolare, al fine di porre in essere tale meccanismo di “scomputo”, era sufficiente che il contribuente, a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità, avesse attestato l'esistenza contabile del credito mediante la produzione all'Ufficio competente – entro il termine previsto dagli articoli 36-bis, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, del DPR n.
633 del 1972 (trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione) – di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri
IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all'annualità̀ omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile);
4 3) che la dimostrazione dell'esistenza contabile del credito avrebbe posto il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione fiscale;
tuttavia, tale meccanismo di scomputo – previsto proprio per superare le criticità interne legate al più farraginoso meccanismo di rimborso delle eccedenze spettanti ai contribuenti che avevano omesso la dichiarazione – non aveva mai incontrato il pieno riconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria che, anche nel caso di specie, non era riuscita a farne applicazione;
in particolare, a seguito della comunicazione di irregolarità nr.
0023115415651 (datata 15.3.2017), essa aveva trasmesso all'Agenzia delle Controparte_1
Entrate istanza di autotutela (in data 12.6.2017), corredata di tutti i documenti utili ad attestare la spettanza dei crediti in capo alla “ (in particolare, veniva consegnata:
1. Copia dei Parte_1 registri IVA degli acquisti e delle vendite dell'anno 2013 con copia delle relative fatture;
2. Copia della dichiarazione Unico 2014 completa di IVA);
4) che, in attesa della definizione della vicenda in sede precontenziosa (mai avvenuta) e nonostante numerosi solleciti, l'accertamento di irregolarità non era stato sospeso;
5) che, dunque, in ragione della incapacità dell'Amministrazione finanziaria di applicare il meccanismo di scomputo (creato proprio per ovviare a problematiche sorte in relazione al meccanismo di rimborso), in data 15.03.2018, era stata notificata alla Società attrice la cartella esattoriale nr. 09720180032700948000;
6) che, a fronte della notifica della cartella in oggetto, essa aveva predisposto Controparte_1 tempestivamente l'impugnazione, mediante istanza di reclamo-mediazione ex art. 17 bis d.lgs.
546/1992 dinanzi alla Commissione Tributaria, sottoscritta da uno dei legali rappresentanti della società attrice;
pertanto, l'assunto di Parte attrice secondo cui essa convenuta avrebbe agito senza procura era da ritenersi falso e gravemente diffamatorio;
peraltro, i legali rappresentanti della nel corso della corrispondenza intercorsa via mail, avevano dimostrato di essere Parte_1 pienamente consapevoli del ricorso e del procedimento pendente, affermando che lo stesso doveva essere portato avanti;
7) che, in ragione della circolare sopra citata nonché della copiosa giurisprudenza in materia, la sentenza nr. 3240/21 – con cui l'adita Commissione Tributaria aveva dichiarato infondato il ricorso e compensato le spese di lite – era da ritenersi errata e avrebbe dovuto essere appellata dalla Società attrice che, invece, aveva colpevolmente fatto passare la stessa in giudicato;
8) che, in merito ai “fondi ristori” non riconosciuti in virtù del pignoramento asseritamente subito a causa della responsabilità di essa convenuta, la “ aveva omesso di riferire che, Parte_1 all'epoca dei fatti e prima ancora degli stessi, era già debitrice del fisco per somme ulteriori a quelle riportate nella cartella esattoriale oggetto di tale giudizio (ossia la nr. 09720180032700948000); a
5 conferma di ciò, nell'atto di pignoramento erano state riportate ben nr. 12 cartelle esattoriali, tra cui anche (e non unicamente) quella oggetto di tale giudizio;
quindi, in ragione della posizione debitoria della “ nei confronti del fisco, il pignoramento subito dalla Società attrice Parte_1 era da ritenersi legittimo e non addebitabile alla responsabilità di essa convenuta;
9) che, in ogni caso, le somme richieste dalla Società attrice a titolo di risarcimento del danno erano da ritenersi prive di fondamento e di nesso causale.
Autorizzata la chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09.06.2023, si è costituita regolarmente in giudizio la
“UNIPOLSAI ASSICURAZIONI” S.p.A., contestando la domanda attorea e riportandosi alle argomentazioni difensive sostenute dalla propria assicurata nonché Controparte_1 evidenziando la possibilità di ricorrere alla c.d. rottamazione;
in subordine, ha chiesto accertarsi l'effettivo danno subito dalla Società attrice “ limitando la manleva a quanto Parte_1 previsto dall'art.
2.5. della polizza, secondo cui la garanzia contrattuale era prestata con uno scoperto, per ogni sinistro, del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00.
Alla prima udienza del 24.01.2023, su richiesta delle Parti, è stata disposta la riunione – ex art. 274 c.p.c. – della causa 43194/2022 RGAC con quella avente nr. 43585/2022 RGAC;
quindi, la causa è stata rinviata per consentire a Parte convenuta la chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazione.
All'udienza del 05.07.2023, su richiesta di entrambe le Parti, sono stati concessi i termini di legge di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., con ordinanza del 12.01.2024, è stata rigettata la richiesta di Parte attrice di disporre la C.T.U. ed è stata, altresì, rigettata la richiesta avanzata dalla Società attrice di ammettere l'interrogatorio formale;
quindi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposto un breve rinvio per il carico del ruolo istruttorio, all'ultima udienza cartolare del
05.02.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le Parti hanno depositato le note a trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni, da aversi qui integralmente trascritte e riportate.
Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dalla data di comunicazione della ordinanza resa fuori udienza.
* * *
Ribadita (per le ragioni già indicate) la validità della procura rilasciata al difensore della
Società attrice e venendo ad esaminare il merito della domanda risarcitoria, si deve osservare, in via
6 preliminare, che il professionista ha l'obbligo di espletare l'incarico affidatogli con diligenza e secondo le regole della professione;
che il professionista commercialista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario; che lo standard di diligenza richiesto al commercialista ricomprende il compimento di ogni attività, anche successiva, funzionalmente necessaria a rendere utile la prestazione resa nell'interesse del cliente;
che, nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista;
che tuttavia l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare, oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente;
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “non può affermarsi la responsabilità professionale per il solo fatto del suo non corretto adempimento, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021); che, infatti, la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte del professionista di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
Orbene, facendo puntuale applicazione dei suddetti consolidati principi, si deve rilevare come, nel caso in esame, non sia contestato l'inadempimento professionale (e, cioè, la tardiva presentazione della dichiarazione fiscale del 2013, oltre il termine di cui all'art. 2 comma 7, del
DPR 22 Luglio, 1998 n. 322 e la conseguente illegittima detrazione del credito esposto in tale dichiarazione in quella successiva, relativa all'anno 2014) e, quindi, occorre solo valutare l'incidenza eziologica di tale inadempimento rispetto ai danni lamentati dalla Società attrice.
Al riguardo, si deve ribadire che il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale
7 conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista, ragione per cui – nel caso di specie – occorre innanzitutto escludere l'importo del credito IVA ed IRAP preteso dalla
Società attrice;
in particolare, il ritardo della convenuta nella presentazione della dichiarazione fiscale 2013 non ha certamente precluso la possibilità per la “ di ottenere (in sede Parte_1 pre-contenziosa ovvero contenziosa) il riconoscimento dell'asserita eccedenza IVA ed IRAP 2013.
In secondo luogo, quanto alle sanzioni ed interessi di cui alla cartella esattoriale nr.
09720180032700948000, dell'importo di € 11.182,03, relativa al maggior reddito anno 2014, oltre interessi e sanzioni (cartella emessa a fronte del mancato riconoscimento della detrazione illegittimamente operata dalla convenuta), si deve evidenziare come la Società attrice non abbia in alcun modo dimostrato (nel presente giudizio) il presupposto per poter procedere alla detrazione e, cioè, l'effettiva sussistenza del credito IVA/IRAP, non riconosciuto né in sede contenziosa né in sede di autotutela;
inoltre, la dimostrazione dell'effettiva esistenza contabile della pretesa eccedenza
IVA ed IRAP 2013, in forza del meccanismo dello scomputo di cui alla circolare nr. 21/E del
25/6/2013, avrebbe posto la Società attrice, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovata qualora la convenuta avesse presentato tempestivamente la dichiarazione fiscale del 2013, salvo gli interessi e la sanzione contestata ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, sulla parte di credito effettivamente utilizzata in compensazione: dunque, in mancanza della prova dell'esistenza e dell'entità del credito fiscale 2013 (neppure quantificato nell'atto di citazione), non è possibile determinare quali sarebbero stati i suddetti (minori) interessi e sanzione contestati ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni sopra indicate (relative alla corretta applicazione e quantificazione degli interessi e sanzioni), deve sottolinearsi come la Società attrice non abbia prodotto in atti alcun elemento relativo all'effettivo pagamento del debito tributario in questione (a fronte di una cartella esattoriale del 2018 e della sentenza della Corte Tributaria del
2021); in particolare, neppure emerge se, effettivamente, sia stato mai eseguito il pignoramento presso terzi e quali somme abbia eventualmente corrisposto il terzo (ed, infatti, agli atti di causa, è prodotto unicamente l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato dall' in data CP_2
24.12.2021, ma non se ne conoscono gli esiti;
al contrario, la Società attrice ha chiesto il risarcimento di € 4.423,50 a titolo di azioni legali volte ad evitare il pignoramento in questione).
In definitiva, non emerge neppure se la Società attrice abbia mai dovuto corrispondere effettivamente gli interessi e le sanzioni asseritamente ricollegabili all'inadempimento professionale posto in essere dalla convenuta ovvero se abbia potuto estinguere la propria posizione debitoria tributaria, ricorrendo alle varie forme agevolative introdotte nel corso del tempo (le c.d. varie rottamazioni via via susseguitesi negli anni che escludono proprio le sanzioni e gli interessi).
8 Infine, con riferimento agli ulteriori danni lamentati dalla Società attrice, è sufficiente rilevare, da un lato, come non vi sia in atti alcun elemento in relazione all'asserita (ed indimostrata) spesa di € 4.423,50, richiesta a titolo di non meglio precisate azioni legali volte ad evitare il pignoramento;
dall'altro lato, quanto alla somma di € 7.673,00, pretesa per non avere potuto beneficiare del fondo covid per le imprese, non vi è in atti alcun elemento per poter ritenere che la avesse tutti i requisiti per poter eventualmente beneficiare di tale fondo ovvero per Parte_1 sostenere che lo abbia perso esclusivamente a carico del contestato inadempimento professionale.
Ne consegue che, per tutte le ragioni fin qui indicate (ed, in particolare, in mancanza della prova dell'esistenza di qualsivoglia danno concreto), la domanda risarcitoria proposta dalla Società attrice non può certamente trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Quanto alle spese di causa, considerato che risulta comunque configurabile un inadempimento professionale della convenuta (e, cioè, quella relativo alla tardiva presentazione della dichiarazione fiscale 2013 ed all'indebita detrazione del credito per l'anno successivo), appare corretto, ex art. 92
c.p.c., disporre l'integrale compensazione delle spese di causa. (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr.
3438/2016).
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da “ nei Parte_1 confronti di e con la chiamata in garanzia della “UNIPOLSAI Controparte_1
ASSICURAZIONI” S.p.A..- disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione, così decide:
1) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Società attrice “ Parte_1
2) dichiara integralmente compensate le spese di causa.
Roma 28.11.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Il Giudice dott. Giorgio Egidi
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