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Ordinanza collegiale 15 luglio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24127 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24127/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06973/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio di non idoneità espresso dalla Sottocommissione per la visita medica di revisione della Guardia di Finanza, datato 11.04.2024 e notificato il 16.04.2024, del Bando di concorso per 1673 Allievi Finanzieri anno 2023, det. n. 274292/2023, Comando Generale della Guardia di Finanza e del Decreto n. 61772, datato 25.02.2016, del Comandante Generale della Guardia di Finanza, nonché ogni atto presupposto, collegato e/o conseguente;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo psico-fisico ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l’assunzione di 1673 Allievi Finanzieri anno 2023 (determina. n. 274292, datato 21.09.2023 del Comandante Generale della Guardia di Finanza).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza Comando Generale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. EP GR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui è stata giudicata “non idonea” ed esclusa dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 Allievi Finanzieri - anno 2023, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
1. VIZIO PER CARENZA DI ISTRUTTORIA ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 61772 DEL 25.02.2016. VIOLAZIONE DELL’ART. 14 DEL BANDO DI CONCORSO.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE MEDICO-SCIENTIFICA VIZIO DI MOTIVAZIONE PER OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO SVIAMENTO, VIOLAZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ MANIFESTA INGIUSTIZIA.
2. Resistono in giudizio la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza istruttoria del 15 gennaio 2025, n. -OMISSIS-, la Sezione ha disposto verificazione, affidata al Collegio Medico Legale della Difesa, intesa ad accertare la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dalla Commissione medica concorsuale.
4. All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In punto di fatto, l’odierno istante espone di aver presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1673 Allievi Finanzieri per l’anno 2023, indetto con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 274292 del 21 settembre 2023. Il ricorrente riferisce di aver affrontato con profitto le fasi iniziali della procedura selettiva, superando sia le prove di efficienza fisica che i successivi accertamenti attitudinali (test di personalità, questionari e colloqui), venendo inizialmente giudicato idoneo e in linea con il profilo professionale richiesto dal bando.
Tuttavia, nel prosieguo dell’iter concorsuale, segnatamente in sede di visita medica di incorporamento espletata in data 8 marzo 2024, la competente Sottocommissione ha espresso un giudizio di “non idoneità” al servizio nel Corpo, rilevando a carico del candidato la condizione di “piastrinopenia”. Avverso tale esito, l’interessato ha tempestivamente attivato la procedura di riesame, producendo documentazione sanitaria specialistica a supporto della propria idoneità; cionondimeno, la Sottocommissione medica di revisione, con provvedimento dell’11 aprile 2024, ha confermato il giudizio negativo, diagnosticando una “piastrinopenia primitiva documentata ” (riferita al titolo IV, lettera a, nn. 36 e 38 dell’Allegato 1 al Decreto n. 61772/2016) e disponendo, per l’effetto, la definitiva esclusione del ricorrente dal concorso.
In particolare, il ricorrente, già arruolato nella Marina Militare Italiana e in servizio come componente di equipaggio di volo, ha contestato che la diagnosi di “piastrinopenia primitiva documentata” posta a base dell’esclusione sarebbe frutto di una valutazione acritica e superficiale, sostenendo, supportato da documentazione di parte, che la propria condizione, pur se caratterizzata da un numero di piastrine inferiore alla norma, sia di natura costituzionale/ereditaria, asintomatica e priva di manifestazioni emorragiche, tale da non inficiare l’idoneità al servizio, come peraltro dimostrato dalla sua attuale attività operativa in altra Forza Armata.
Pertanto, il gravato giudizio di inidoneità sarebbe viziato poiché l’Amministrazione non avrebbe considerato che la “piastrinopenia” riscontrata non costituisce una patologia invalidante, bensì una condizione benigna che non richiede terapie e non comporta rischi emorragici, come attestato anche dai giudizi di idoneità ottenuti presso la Marina Militare e l’Aeronautica Militare per il servizio di volo.
6. I motivi non sono meritevoli di favorevole considerazione.
Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni effettuate dalle Commissioni mediche in sede di accertamento dei requisiti psicofisici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, al fine di vagliare la fondatezza delle censure mediche, il Collegio ha disposto apposita verificazione tecnica.
Orbene, l’organismo verificatore, all’esito degli accertamenti eseguiti in contraddittorio tra le parti, ha confermato la correttezza dell’operato dell’Amministrazione resistente.
La relazione di verificazione depositata in giudizio afferma testualmente che: “ Passando ora all’inquadramento medico-legale del caso, nell’ambito della procedura di selezione e reclutamento, devoluta al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza occorre far riferimento al bando di concorso che, all’art. 13 Accertamento dell’idoneità psico-fisica richiama le modalità stabilite dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, nonché le discendenti Norme Tecniche adottate con decreto n. 61772, del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tale decreto riporta le condizioni patologiche di maggior interesse statistico, censite nell’annesso Allegato e individuate da apposita numerazione identificativa, che sono da intendersi quali cause espresse di non idoneità.
Al titolo IV - EMATOLOGIA, Lett. A risultano indicate “Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici”, tra cui al n. 36 “Le malattie ematologiche primitive”, al n. 38 “Le alterazioni significative e persistenti della crasi ematica anche in assenza di splenomegalia”.
Conclude quindi la relazione di verificazione, affermando testualmente come il ricorrente sia affetto da una condizione diagnosticabile come: “Verosimile piastrinopenia familiare di grado lieve moderato”, inquadrabile in un profilo che rientra tra le cause di esclusione previste dalla normativa specifica al titolo IV lettera a) n. 38 [Le alterazioni significative e persistenti della crasi ematica anche in assenza di splenomegalia] dell’allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza […].
In sintesi, nella cornice giuridica in cui il Collegio è stato chiamato a esprimersi, il quadro clinico anamnestico emerso a seguito valutazione specialistica a cui è stato sottoposto il [ricorrente], è diagnosticabile come: “Piastrinopenia di natura da determinare” ed è classificabile con un profilo che rientra tra le cause di esclusione previste dalla normativa specifica al titolo IV lettera a) n. 38 [Le alterazioni significative e persistenti della crasi ematica anche in assenza di splenomegalia] dell’allegato 1 al Decreto n. 61772 del 25.02.2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza. Pertanto, si ritiene che ai sensi della richiamata normativa, il [ricorrente] non possa essere giudicato idoneo al reclutamento quale Allievo finanziere ”.
Al riguardo, occorre precisare l’esatta portata della previsione normativa che prevede le “alterazioni significative” della crasi ematica come cause di inidoneità. Tale locuzione non implica necessariamente la presenza di stati morbosi conclamati o invalidanti, atteso che, secondo il criterio discrezionale che presiede al reclutamento, per alterazioni significative devono intendersi sufficienti alterazioni riscontrate in sede di accertamento – idonee a segnalare un’anomalia costituzionale – e non necessariamente alterazioni che superano i limiti massimi patologici o che comportano dei rischi funzionali.
Le conclusioni rassegnate dal verificatore appaiono pertanto immuni da vizi logici e supportate da un’approfondita analisi clinica e documentale, avendo l’organismo tecnico evidenziato che, per quanto il soggetto possa essere asintomatico, il dato obiettivo della conta piastrinica configura l’imperfezione sanitaria tassativamente prevista dal bando e dalla normativa tecnica di settore come causa di non idoneità.
Non possono pertanto assumere rilievo dirimente le argomentazioni di parte ricorrente relative all’idoneità al servizio militare posseduta in altra Forza Armata (Marina Militare).
Come correttamente osservato anche in sede di verificazione, l’elenco delle imperfezioni che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza fornisce indicazioni di « tassativa applicazione in fase concorsuale di arruolamento », distinguendosi dalle norme che regolano la posizione del personale già in servizio o appartenente ad altri Corpi dello Stato, i quali rispondono a specifici e distinti quadri normativi e regolamentari. La circostanza che il ricorrente sia idoneo al servizio nella Marina Militare non vincola, pertanto, la Guardia di Finanza, la quale è tenuta ad accertare il possesso dei requisiti psico-fisici in base alla propria specifica normativa di reclutamento: “ A titolo di completezza si specifica che in analogia alla norma afferente l’arruolamento del personale militare in riferimento al Decreto del 4 giugno 2014 di cui all’Elenco imperfezioni ed infermità previsto all’articolo 582, c.1, DPR n. 90 del 2010, anche l’allegato Elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio nella Guardia di Finanza, fornisce indicazioni di tassativa applicazione in fase concorsuale di arruolamento, costituendo altresì per il personale militare di carriera già in servizio solo una guida di orientamento, in quanto per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all’età, al grado, alla categoria e agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico.
Per quanto sopra, anche in considerazione che il [ricorrente] non è portatore di alterazioni patologiche ematologiche che comportino incidenza funzionale o alterazioni della coagulazione nessun dubbio può essere posto riguardo l’idoneità al servizio quale Comune Scelto Marinaio Radarista Operatore di Volo del militare in oggetto ”.
In conclusione, il ricorso va respinto, atteso l’esito negativo della verificazione e l’infondatezza dei motivi di doglianza proposti.
7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di verificazione da liquidare al Collegio Medico della Difesa nella misura di 400,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO ME, Presidente
MA Scali, Primo Referendario
EP GR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP GR | CO ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.