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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/12/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2356/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
e , entrambi col patrocinio dell'avv. MARA GUSAI Parte_1 Parte_2
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: separazione e divorzio CONCLUSIONI delle PARTI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. - I coniugi rinunciano reciprocamente sia all'assegno di mantenimento che all'assegno divorzile in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti. - I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente. - I coniugi chiedono sin d'ora che successivamente alla dichiarazione di separazione personale dei coniugi, trascorsi i termini di legge, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51, c.p.c. e Parte_1 Pt_2
chiedevano dichiararsi la separazione e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del
[...] matrimonio contratto in Breganze (VI) il 15 settembre 2018, unione dalla quale non erano nati figli. Esponevano che la loro convivenza matrimoniale era da tempo divenuta intollerabile, di essere entrambi provvisti di adeguati redditi propri e di non vantare quindi alcuna reciproca pretesa economica. Proponevano quindi la domanda cumulativa come riportata in epigrafe, e dichiaravano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte, confermando di non volersi riconciliare. Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025.
*** Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di legge per la pronuncia di separazione, avendo le parti concordemente prospettato la ricorrenza di un'obiettiva situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ritiene il collegio di recepire gli accordi cui le parti sono pervenute, non emergendone la contrarietà a norme imperative e non essendovi prole da tutelare. Ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi
- trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte,
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Breganze (VI), atto 11, parte I, anno 2018, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. spese di lite al definitivo;
4. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Sassari 18 dicembre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
e , entrambi col patrocinio dell'avv. MARA GUSAI Parte_1 Parte_2
RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede Oggetto: separazione e divorzio CONCLUSIONI delle PARTI
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. - I coniugi rinunciano reciprocamente sia all'assegno di mantenimento che all'assegno divorzile in quanto economicamente indipendenti ed autosufficienti. - I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente. - I coniugi chiedono sin d'ora che successivamente alla dichiarazione di separazione personale dei coniugi, trascorsi i termini di legge, venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51, c.p.c. e Parte_1 Pt_2
chiedevano dichiararsi la separazione e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del
[...] matrimonio contratto in Breganze (VI) il 15 settembre 2018, unione dalla quale non erano nati figli. Esponevano che la loro convivenza matrimoniale era da tempo divenuta intollerabile, di essere entrambi provvisti di adeguati redditi propri e di non vantare quindi alcuna reciproca pretesa economica. Proponevano quindi la domanda cumulativa come riportata in epigrafe, e dichiaravano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza col deposito di note scritte, confermando di non volersi riconciliare. Intervenuto il Pubblico Ministero, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025.
*** Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di legge per la pronuncia di separazione, avendo le parti concordemente prospettato la ricorrenza di un'obiettiva situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ritiene il collegio di recepire gli accordi cui le parti sono pervenute, non emergendone la contrarietà a norme imperative e non essendovi prole da tutelare. Ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi
- trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le spese di lite saranno regolate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte,
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Breganze (VI), atto 11, parte I, anno 2018, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. spese di lite al definitivo;
4. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo.
Sassari 18 dicembre 2025 Il Presidente est. Stefania Deiana