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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 9681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9681 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. RT CI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38047, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_4 C.F._4
IA SI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a
Roma, in Viale delle Milizie n. 34; parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
1 2
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo chiamato in causa
FATTO
Gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della e il conseguente risarcimento di tutti i Controparte_1 danni derivanti dalla detenzione e morte del proprio congiunto, Parte_2 avvenuta il giorno 24 marzo 1944 per mano delle truppe occupanti della Germania
Nazista nell'eccidio delle Fosse AR. Le parti attrici premettevano che era nato a [...] il [...] da e Parte_2 Persona_1
e si era sposato con dalla loro unione erano nati Persona_2 Persona_3 tre figli: (nata a [...] il [...]), Parte_1 Persona_1
(nato a [...] nel Cimino il 13/7/1940) e (nato a [...] il Persona_4
5/9/1941), quest'ultimo prematuramente scomparso in data 11/2/1963 senza lasciare né coniugi né figli. Gli attori affermavano che il Sig. Persona_1 era deceduto in data 30 aprile 2022, lasciando come eredi legittimi ai sensi dell'art. 581 c.c. per la quota di 1/3 la moglie (nata a [...] il Parte_4
23/03/1943) e per la quota dei restanti 2/3 i due figli (nato a Parte_2
Roma il 20/10/1966) e (nato a [...] il [...]). Parte_3
Le parti attrici narravano che, nel mese di febbraio 1944, e la Parte_2 moglie avevano dato rifugio a tre militari americani e uno inglese, Persona_3 braccati dai soldati tedeschi, nascondendoli in una legnaia ubicata nelle vicinanze della propria abitazione dove quotidianamente si recavano per dare loro da mangiare e da bere. Trascorse alcune settimane il Sig. con l'aiuto del Pt_2 cugino e di un sacerdote di una vicina chiesa, aveva tentato di Persona_5 organizzare per il giorno 16 marzo 1944 il trasferimento dei quattro fuggitivi nella
Città del Vaticano per cercare di metterli al sicuro. Sempre le parti attrici narravano che, la mattina del 16 marzo 1944, a seguito della delazione di alcuni collaborazionisti, un intero plotone di soldati Nazisti aveva fatto irruzione nell'abitazione del Sig. che era stato arrestato insieme al cugino e al Pt_2 prelato. In seguito, davanti agli occhi di molti abitanti del quartiere e dei figli e (di appena sette, tre e due anni), i militari Parte_1 Per_1 Per_4
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tedeschi avevano fatto sfilare con le mani alzate in segno di resa i tre uomini catturati e poi, giunti nei pressi della vecchia “Fornace Veschi”, li avevano caricati a forza sui loro mezzi colpendoli ripetutamente con il calcio dei fucili e minacciando di aprire il fuoco sulla piccola (odierna attrice) Parte_1 alla quale il padre aveva rivolto un ultimo saluto con la mano. Il Sig. Pt_2 era stato dapprima condotto nel carcere di Via Tasso e poi in quello di Pt_2
GI LI a disposizione dell'Aussen-Kommando tedesco dove vi era rimasto fino al 24 marzo 1944 quando era stato fucilato, unitamente agli altri 334 martiri dell'eccidio delle Fosse AR. Le parti attrici narravano, inoltre, che la moglie e i fratelli del Sig. si erano spogliati di tutti i loro averi per tentare Pt_2 di “ricomprare” la libertà del proprio congiunto grazie all'intervento di un presunto mediatore che aveva paventato loro la possibilità, dietro congruo pagamento, di farlo uscire di prigione in tempi brevi. La famiglia era venuta a conoscenza della morte del congiunto solo nell'agosto del 1944 quando il corpo martoriato del Sig. con il cranio distrutto ed evidenti menomazioni alle Pt_2 mani, era stato identificato dalla moglie.
Le parti attrici narravano, inoltre, che la vedova rimasta sola, era Persona_3 stata costretta a lavorare giorno e notte ai Mercati Generali di Roma per cercare di guadagnare un minimo sostentamento e, non essendo più in grado di badare alla propria prole, aveva affidato i due figli maschi, e , ad una zia Per_1 Per_4 mentre la figlia più grande, era stata mandata in un collegio ad Parte_1
Affile. Le parti attrici riportavano che la vicenda di - oltre ad Parte_2 essere custodita grazie alle iniziative dell' Controparte_4
– era stata commemorata in una lapide che il Comune di
[...]
Roma aveva collocato al civico 386 di via Baldo degli Ubaldi e che così testualmente recita: “In questo luogo il 16 marzo alle ore 6 furono arrestati dalle
SS e colpevoli di aver cercato di sottrarre alla Parte_2 Persona_5 furia nazista un sacerdote e soldati inglesi e americani dando loro rifugio mentre tentavano di condurli verso il Vaticano furono successivamente trucidati alle fosse ardeatine il 24 marzo 1944 il loro esempio e il ricordo del loro sacrificio siano di sprone a difendere e ad amare la nostra libertà e a ripudiare qualsiasi forma di violenza e oppressione 24 marzo 1982 il Comune di Roma”.
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Le parti attrici quantificavano in via equitativa il risarcimento del danno non patrimoniale patito da in conseguenza delle torture e violenze Parte_2 praticate dai Nazisti, nell'importo di €100.000,00 da riconoscere iure hereditatis in loro favore nelle seguenti misure: 1/2 in favore della figlia Parte_1
1/6 in favore del nipote quale coerede del figlio
[...] Parte_2
(deceduto) 1/6 in favore del nipote quale Persona_1 Parte_3 coerede del figlio (deceduto) 1/6 in favore della nuora Persona_1 [...] quale coerede del figlio (deceduto) Pt_4 Persona_1
Le parti attrici chiedevano, altresì, il risarcimento del danno catastrofale patito in conseguenza delle sofferenze psichiche e fisiche discendenti dalla conduzione del de cuius presso il sito delle Fosse AR e dalla successiva fucilazione. Tale danno era quantificato in via equitativa nell'importo di €200.000,00 da riconoscere iure hereditatis in favore degli attori nelle seguenti misure: 1/2 in favore della figlia 1/6 in favore del nipote Parte_1 Parte_2 quale coerede del figlio (deceduto) 1/6 in favore del nipote Persona_1 quale coerede del figlio (deceduto) 1/6 in Parte_3 Persona_1 favore della nuora quale coerede del figlio (deceduto) Parte_4 Per_1
[...]
Infine, gli attori chiedevano il risarcimento dei seguenti danni da perdita parentale:
I) il danno subito dalla figlia, odierna attrice, per aver Parte_1 subito, all'età di sette anni, la perdita del padre (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato in favore della stessa nell'importo complessivo di €304.007,70;
II) il danno subito dalla moglie (deceduta in data 28/7/2012) Persona_3 per aver subito, all'età di ventotto anni, la perdita del marito (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato nell'importo complessivo di €313.814,40 da riconoscersi iure hereditatis in favore degli odierni attori nelle seguenti misure: 1/2 in favore della figlia 1/6 in favore del nipote Parte_1 Pt_2 quale coerede del figlio (deceduto) 1/6 in
[...] Persona_1 favore del nipote quale coerede del figlio (deceduto) Parte_3
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1/6 in favore della nuora quale coerede Persona_1 Parte_4 del figlio (deceduto) Persona_1
III) il danno subito dal figlio (deceduto in data 30/4/2022) Persona_1 per aver subito, all'età di tre anni, la perdita del padre (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato nell'importo complessivo di €304.007,70 da riconoscersi iure hereditatis ai suoi tre unici eredi nelle seguenti misure: 1/3 in favore del figlio 1/3 in favore del figlio 1/3 in Parte_2 Parte_3 favore della coniuge Parte_4
IV) il danno subito dal figlio (deceduto in data 11/2/1941) per Persona_4 aver subito, all'età di due anni, la perdita del padre (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato nell'importo complessivo di €304.007,70 da riconoscersi iure hereditatis in favore degli odierni attori nelle seguenti misure: 1/2 in favore della sorella 1/6 in favore di Parte_1 Parte_2 quale coerede del fratello (deceduto) 1/6 in favore di Persona_1 quale coerede del fratello (deceduto) Parte_3 Persona_1
1/6 in favore di quale coerede del fratello (deceduto) Parte_4
Persona_1
In conclusione, gli attori chiedevano di: dichiarare la Controparte_1 responsabile dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati in danno
[...] di per l'ingiusta detenzione e le torture dallo stesso subite nel Parte_2 periodo dal 16 al 24 marzo 1944 e per la sua uccisione nell'eccidio delle Fosse
AR e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1 solido con la Repubblica Italiana, al pagamento di tutti i danni subiti dagli odierni attori - in proprio e quali eredi dei Sig.ri Parte_2 Persona_3
e - così come quantificati e specificati o nella Persona_1 Persona_4 diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 osservava, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il con la Controparte_3 conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei confronti di quest'ultimo in quanto Ente gestore del
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Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. n.36/2022. L'Avvocatura chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
Parte convenuta eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione ex art.2947, comma 3 del Codice civile. A tale riguardo, l'Avvocatura precisava, inoltre, che nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso.
L'Avvocatura rilevava il presuntivo decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano al 1944. In subordine, parte convenuta rilevava che i sigg. e , diretti eredi del sig. Per_1 Per_4
non avevano esercitato in vita i propri diritti risarcitori e, pertanto, Pt_2 eccepiva l'estinzione del diritto per rinuncia tacita all'esercizio dello stesso manifestata per facta concludentia.
La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, il difetto di prova relativamente alla qualità di erede. Sempre nel merito, l'Avvocatura contestava la quantificazione dei danni operata evidenziando, inoltre, la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dai de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici,
l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
All'udienza del 9/05/2023, il Giudice autorizzava gli attori a chiamare in causa il
, il quale si costituiva in giudizio e si Controparte_3 riportava integralmente alle eccezioni e conclusioni esposte nella memoria di costituzione del 16/03/2023 proposta nell'interesse della Controparte_2 quale amministrazione originariamente convenuta in giudizio.
All'udienza del 14/11/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
. Controparte_1
All'udienza del 19/11/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini - decorrenti dal 1.2.2025 - di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La legittimazione passiva.
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della di Germania quale erede politico- CP_1 CP_1 istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania “si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa, il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia posto in essere una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1 costituzione del Fondo rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla CP_1
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento
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volto a rendere immune la dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a CP_1 quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è espressa la CP_1
Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al III comma dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la ) e non sarebbe proponibile una CP_1 nuova” (Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica di Germania, resa immune dal CP_1 subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il italiano. Da tali Controparte_3 considerazioni discende che l'azione avrebbe dovuto esser proposta nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio Controparte_3 originariamente contratto dallo Stato tedesco.
Dunque, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione ai fatti considerati, in luogo della Controparte_2 legittimazione del . Tale conclusione è Controparte_3 stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte di cassazione la quale – nella sentenza n.7371/2025 – ha affermato che: “Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al ”. Tuttavia, stante la Controparte_3 natura e le evidenze di cui all'art. 43 del DL n.36/2022 che ha previsto
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l'istituzione del Fondo, tale difetto non ha alcuna incidenza fattuale nella soluzione del presente giudizio.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità delle pretese avanzate dagli attori, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro
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combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Nel caso in esame, gli attori hanno agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Sig. a seguito del suo arresto e della Parte_2 fucilazione nell'eccidio delle Fosse AR nonché di quello subito dalla moglie e dai figli per la perdita parentale. L'eccidio delle Fosse AR rappresenta la più grande strage urbana della Seconda Guerra Mondiale posta in essere in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium. Tale fatto storico rientra incontrovertibilmente nella definizione di crimini di guerra o contro l'umanità per come sopra delineata, come confermato anche dalla Corte di Cassazione penale la quale ha affermato che “recava intrinsecamente ed ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti in conseguenza dell'attentato partigiano e per le efferate modalità di esecuzione collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e ictu oculi riconoscibile criminosità dello sterminio di massa” (cfr. Cassazione penale sez. I,
16/11/1998, ud. 16/11/1998, dep. 01/12/1998, n.12595). Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
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C) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
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Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Peraltro, si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo e, dunque, imprescrittibili anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli: “I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili”. A tale riguardo, la Cassazione nella sentenza n. 11047 del 07/02/2013 ha affermato che: “il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti”. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n.
251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo (cfr. Cass. Pen. n. 2856 del 1967; n.341 del 1969; n.41964 del 2009).
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Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione dell'irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, e che i convenuti indicano nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post- bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
D) La fattispecie in esame.
Gli attori hanno agito in qualità di eredi del sig. il quale, in data Parte_2
16 marzo 1944, era stato catturato a Roma e ucciso nella strage delle Fosse ardeatine il successivo 24 marzo. In particolare, le parti attrici hanno chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno patito dal de cuius per l'ingiusta detenzione e le torture subite nel periodo dal 16 al 24 marzo 1944 e per la sua uccisione nell'eccidio delle Fosse AR. Inoltre, gli stessi hanno chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno per le perdite parentali subite dalla moglie ( Per_3
e dai figli ( e , con l'eccezione di
[...] Persona_1 Persona_4 [...]
la quale ha agito iure proprio per il risarcimento del danno subito Parte_1 in seguito alla morte del padre.
In via istruttoria, le parti attrici hanno allegato i seguenti documenti: certificato di morte di estratto integrale dal registro atti di nascita di Persona_3 Per_1
certificato di matrimonio di e
[...] Persona_1 Parte_4 certificato di morte di dichiarazione sostitutiva eredi legittimi Persona_1 di certificato di morte del sig. estratto per Persona_1 Parte_2 riassunto dell'atto di morte del sig. estratto per riassunto dell'atto Parte_2 di nascita del sig. estratto per riassunto dell'atto di nascita della Parte_2 sig.ra atto di matrimonio della sig.ra e Persona_3 Persona_3 Pt_2
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estratto per riassunto dell'atto di nascita della sig.ra Pt_2 Parte_1
estratto per riassunto dell'atto di nascita del sig.
[...] Persona_1 estratto per riassunto dell'atto di nascita del sig. certificato di Persona_4 morte del sig. estratto per riassunto dell'atto di morte del sig. Persona_4
estratto per riassunto dell'atto di nascita del sig. Persona_4 Parte_2 figlio del sig. e;
estratto per riassunto atto di Persona_1 Parte_4 nascita del sig. figlio del sig. e;
Parte_3 Persona_1 Parte_4 dichiarazione di successione e voltura catastale del defunto In Persona_1 ragione della documentazione prodotta i suddetti rapporti parentali si ritengono provati.
E) Il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dalla vittima del crimine contro l'umanità.
Preliminarmente si osserva che l'arresto e la fucilazione del Sig. Parte_2 sono stati provati attraverso la produzione in giudizio dei seguenti documenti: riconoscimento ad del Comandante Supremo delle Forze Alleate Parte_2 del Mediterraneo;
foto della lapide commemorativa installata dal Comune di
Roma in via Baldo degli Ubaldi 386; estratto dall'opera “Le Fosse AR”, edito nel marzo 2019 da con il patrocinio della Regione Lazio e del CP_4
Ministero della Difesa;
estratto dall'opera “Le Fosse AR – geografia del dolore” del Prof. edito nel maggio 2006 da con il Persona_6 CP_4 patrocinio della Regione Lazio.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato. L'uccisione del Sig. configura un'ipotesi di crimine di Parte_2 guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso risarcibile ex art.2043 c.c. e occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
Anzitutto, avuto riguardo al risarcimento richiesto iure hereditatis per i danni non patrimoniali patiti dall' si rileva necessario operare una Parte_2 precisazione. La fucilazione nell'eccidio delle Fosse AR configura senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 della Costituzione. Tuttavia, il pregiudizio consistente nella perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
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10/09/2019, n. 22525). È, invece, trasmissibile iure hereditatis il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale) patito dal de cuius conseguentemente all'arresto e alla successiva conduzione presso le Fosse
AR consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. La sussistenza di tale danno è ravvisabile nella fattispecie in esame in quanto - stante la nota drammaticità del contesto nel quale è stato posto in essere il crimine contro l'umanità di cui è causa - è possibile dedurre in via presuntiva che il de cuius si trovasse in una condizione di lucidità agonica in relazione all'approssimarsi della propria morte. Il risarcimento di tale voce di danno può essere riconosciuto nonostante il breve lasso temporale intercorso tra l'arresto, avvenuto in data 16/03/1944, e la fucilazione del de cuius, risalente al successivo 24 marzo. A tale riguardo, si riporta quanto ribadito dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 7923 del 23/03/2024 secondo cui: ”In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. Alla luce di tali considerazioni, si riconosce il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale patito dal Sig. che si liquida in via equitativa ex artt. Parte_2
1226 e 2056 c.c. nella somma di euro 30.000,00, anche tenuto conto del lungo lasso temporale intercorso dai fatti di cui è causa.
Avuto riguardo, poi, al risarcimento del danno non patrimoniale patito da Pt_2
in conseguenza delle torture e violenze praticate dai Nazisti, richiesto
[...] dagli attori iure hereditatis, si osserva quanto segue. Tale voce di danno, sempre
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ricompresa nella categoria di danno non patrimoniale, può essere ricondotta al danno biologico terminale. Quest'ultimo – anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie – deve essere tenuto distinto da quello catastrofale. Il danno biologico terminale, invero, presuppone una lesione della salute che prescinde dalla consapevolezza dell'approssimarsi della morte. Quest'ultimo, invero, si riferisce alle lesioni dell'integrità psicofisica suscettibili di accertamento medico-legale.
Nel presente giudizio, non sono stati allegati dagli attori fatti né prodotti documenti idonei a ritenere provata una compromissione dell'integrità psicofisica del de cuius suscettibile di essere risarcita iure hereditatis.
Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda avanzata è accolta relativamente alla sola richiesta di risarcimento del danno catastrofale e rigettata limitatamente alla parte relativa al danno biologico terminale per difetto di allegazione e prova. L'importo liquidato, pari ad euro 30.000,00 è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Parte_2 siano altri eredi rimasti estranei al giudizio, agli attori spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma
è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
F) Il risarcimento dei danni da perdita parentale.
Avuto riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni patiti dai parenti di per la prematura perdita del proprio congiunto ucciso nell'eccidio Parte_2 delle Fosse AR, si rileva quanto segue.
In primo luogo, deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno iure proprio in favore di (odierna attrice) per aver subito la perdita del Parte_1 padre all'età di 7 anni. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato,
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la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Parte_1 un punteggio di 30,5 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela,
[...] punti 3,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della figlia al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 352.250,60.
Tuttavia, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €105.675,18. Tale somma deve essere liquidata in favore di la quale ha agito iure proprio per aver subito la Parte_1 perdita del padre.
Avuto riguardo, infine, alla richiesta di risarcimento proposta dagli attori iure hereditatis per i danni da perdita parentale subiti da (moglie della Persona_3 vittima) e dagli altri due figli, e in seguito alla Per_1 Persona_4 fucilazione di si osserva quanto segue. La Suprema Corte di Parte_2 cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente dal dante causa, è trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio del de cuius. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione dei predetti danni in via equitativa ex artt. 1226 e 2056
c.c., prendendo sempre come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025.
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Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno patito dalla moglie della vittima, (deceduta in data 28/7/2012) per Persona_3 aver subito, all'età di ventotto anni, la perdita del marito (ucciso all'età di 32 anni), si osserva quanto segue.
È calcolato per la perdita parentale subita da un punteggio di 31,5 Persona_3 punti totali di cui: punti 20 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 4 per l'età del coniuge al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 363.799,80.
Per le già indicate considerazioni circa il decorso del lungo lasso temporale dal fatto illecito, su tale somma è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €109.139,94.
Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di anche non costituiti nel presente giudizio. Persona_3
Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, agli odierni attori spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo, poi, alla richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno patito dal figlio della vittima, (deceduto in data 30/04/2022) per aver Persona_1 subito, all'età di 3 anni, la perdita del padre, si osserva quanto segue.
È calcolato per la perdita parentale subita da un punteggio di Persona_1
30,5 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 352.250,60.
Per le medesime considerazioni circa il lungo lasso temporale intercorso, su tale somma è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di € 105.675,18. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Persona_1 siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, agli odierni attori spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Infine, avuto riguardo alla richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno patito dal secondo figlio della vittima, - deceduto in data Persona_4
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11/2/1941 - per aver subito, all'età di due anni, la perdita del padre si osserva quanto segue. Tale posta risarcitoria, a differenza delle precedenti, è stata richiesta iure hereditatis dai parenti di in linea collaterale e, in particolare: Persona_4 da in qualità di sorella, e da Parte_1 Parte_4 Parte_2
e in qualità, rispettivamente, di moglie e figli, di Parte_3 Per_1
fratello del danneggiato. Si osserva che dal legame di parentela tra
[...]
e nonché da quello intercorrente tra Persona_1 Persona_4 quest'ultimo e (sorella) non può discendere automaticamente Parte_1 la qualità di erede in capo agli odierni attori. Invero, non si tratta di soggetti successibili ex lege in linea retta come i figli, bensì di fratelli. Gli attori hanno provato il decesso di attraverso il certificato di morte, e la Persona_4 parentela intercorrente con quest'ultimo attraverso i rispettivi certificati di nascita.
Tuttavia, il certificato di morte non è idoneo di per sé a dimostrare la qualità di erede. Il certificato di morte serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato né se i chiamati all'eredità
l'abbiano accettata. La qualità di erede, invero, si acquista unicamente attraverso l'accettazione dell'eredità che deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius. A tale riguardo, si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
In conclusione, posto che nel presente giudizio gli attori non hanno provato la asserita qualità di eredi di questo giudice rileva il difetto di prova Persona_4 di un elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis dagli attori per i danni non patrimoniali patiti da Persona_4
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Le somme liquidate nel presente giudizio sono già attualizzate e comprensive di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile SS.UU n.1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa degli attori nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020;
Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n.
2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
G) Compensatio lucri cum damno.
Infine, occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno eccepita dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022. Si osserva che il fondamento della compensatio lucri cum damno si rinviene nel principio di causalità giuridica che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso, l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso non solo svantaggiose ma anche vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento. L'individuazione del fondamento della regola nell'esigenza di tenere conto del risultato economico complessivo determinato dall'illecito sul patrimonio del danneggiato, è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la rilevanza del lucro alla sussistenza di due specifici presupposti: quello per cui il vantaggio deve essere causato dall'illecito e quello per cui esso deve essere inerente al bene o all'interesse leso (ex multis, Cass., 7.1.2000, n. 81;
Cass., 2.3.2010, n. 4950; Cass., 20.5.2013, n. 12248). A tale riguardo, si rileva quanto segue. Gli odierni attori hanno agito in giudizio iure hereditatis per il risarcimento dei danni patiti in prima persona da in seguito alla Parte_2 sua fucilazione nonché per le perdite parentali subite dalla moglie ( Per_3
e dai figli ( e , con l'eccezione di
[...] Persona_1 Persona_4 Pt_1
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la quale ha agito iure proprio per il risarcimento del danno subito Parte_1 in seguito alla morte del padre.
L'Avvocatura dello Stato ha prodotto la documentazione relativa alla pensione indiretta di guerra percepita dalla vedova di Parte_2 Persona_3
(pensione n. 380936). Tale somma deve essere decurtata dalla posta risarcitoria relativa al danno da perdita parentale subito da quest'ultima per la morte del marito e liquidato iure hereditatis, nell'ammontare di €109.139,94, in favore degli attori del presente giudizio.
Ne discende che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è accolta avuto riguardo alle somme percepite da in quanto si devono ritenere Persona_3 accertati i presupposti per la decurtazione (anche in sede esecutiva) - dagli importi liquidati con la presente sentenza - delle somme già liquidate (al valore attualizzato). Si specifica che tale decurtazione dovrà essere operata in sede esecutiva per tutte le somme erogate in favore dei de cuius degli odierni attori nonché degli stessi, anche relative a indennizzi o benefici non allegati nel presente giudizio.
Relativamente alla pensione di guerra percepita da si osserva che Persona_3 non è possibile per questo giudice procedere al calcolo della decurtazione da operare sulla somma liquidata all'interno del presente giudizio in quanto non tutti gli importi sono riportati nella documentazione prodotta e si rende necessaria una conversione degli stessi da lire in euro tenuto conto anche del tasso di inflazione.
A tale riguardo, con la sentenza n.7292 del 19/03/2024, la III sezione della Corte di cassazione ha ribadito che la compensatio lucri cum damno è un'eccezione rilevabile d'ufficio e che il debitore non è tenuto a provare il quantum, potendo il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti, rimettendo alla fase esecutiva il conteggio dell'importo effettivamente dovuto. Secondo la Corte, la quantificazione della somma dovuta, nel caso in cui non sia individuabile con esattezza e in concreto il beneficio-indennizzo percepito e da percepire in futuro,
“all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico”. Tale conclusione è ulteriormente corroborata nel caso di specie dalla previsione contenuta nel d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 relativo proprio alla
“Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il
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ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. In particolare, l'art.4 del predetto d.m. prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre
1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Alla luce di quanto esposto, questo giudice demanda alla fase esecutiva il computo dell'importo da scomputare dalla somma liquidata nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” - sono poste a carico del Fondo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dagli attori, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta CP_1 Controparte_1
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contumace, per il crimine contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa al risarcimento dei seguenti danni: danno catastrofale subito da in favore degli eredi legittimi di quest'ultimo, Parte_2 liquidato in €30.000,00; danno da perdita parentale subito da Parte_1
in favore di quest'ultima, liquidato in €105.675,18; danno da
[...] perdita parentale subito da in favore degli eredi legittimi Persona_3 di quest'ultima, liquidato in €109.139,94; danno da perdita parentale subito da in favore degli eredi legittimi di quest'ultimo, Persona_1 liquidato in €105.675,18. Tali somme si liquidano oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo, alla luce del principio della compesatio lucri cum danno di cui in motivazione;
tale condanna è valida per le intere predette somme solo qualora gli attori risultino gli unici aventi diritto in qualità di eredi legittimi/legittimari di e Parte_2 Persona_3 Persona_1
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 11.000,00, oltre spese generali (15%) e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del
D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
RT CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. RT CI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 38047, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pt_4 C.F._4
IA SI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito a
Roma, in Viale delle Milizie n. 34; parti attrici contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in persona Controparte_2 del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
1 2
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n.12, è domiciliato;
terzo chiamato in causa
FATTO
Gli attori agivano in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità della e il conseguente risarcimento di tutti i Controparte_1 danni derivanti dalla detenzione e morte del proprio congiunto, Parte_2 avvenuta il giorno 24 marzo 1944 per mano delle truppe occupanti della Germania
Nazista nell'eccidio delle Fosse AR. Le parti attrici premettevano che era nato a [...] il [...] da e Parte_2 Persona_1
e si era sposato con dalla loro unione erano nati Persona_2 Persona_3 tre figli: (nata a [...] il [...]), Parte_1 Persona_1
(nato a [...] nel Cimino il 13/7/1940) e (nato a [...] il Persona_4
5/9/1941), quest'ultimo prematuramente scomparso in data 11/2/1963 senza lasciare né coniugi né figli. Gli attori affermavano che il Sig. Persona_1 era deceduto in data 30 aprile 2022, lasciando come eredi legittimi ai sensi dell'art. 581 c.c. per la quota di 1/3 la moglie (nata a [...] il Parte_4
23/03/1943) e per la quota dei restanti 2/3 i due figli (nato a Parte_2
Roma il 20/10/1966) e (nato a [...] il [...]). Parte_3
Le parti attrici narravano che, nel mese di febbraio 1944, e la Parte_2 moglie avevano dato rifugio a tre militari americani e uno inglese, Persona_3 braccati dai soldati tedeschi, nascondendoli in una legnaia ubicata nelle vicinanze della propria abitazione dove quotidianamente si recavano per dare loro da mangiare e da bere. Trascorse alcune settimane il Sig. con l'aiuto del Pt_2 cugino e di un sacerdote di una vicina chiesa, aveva tentato di Persona_5 organizzare per il giorno 16 marzo 1944 il trasferimento dei quattro fuggitivi nella
Città del Vaticano per cercare di metterli al sicuro. Sempre le parti attrici narravano che, la mattina del 16 marzo 1944, a seguito della delazione di alcuni collaborazionisti, un intero plotone di soldati Nazisti aveva fatto irruzione nell'abitazione del Sig. che era stato arrestato insieme al cugino e al Pt_2 prelato. In seguito, davanti agli occhi di molti abitanti del quartiere e dei figli e (di appena sette, tre e due anni), i militari Parte_1 Per_1 Per_4
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tedeschi avevano fatto sfilare con le mani alzate in segno di resa i tre uomini catturati e poi, giunti nei pressi della vecchia “Fornace Veschi”, li avevano caricati a forza sui loro mezzi colpendoli ripetutamente con il calcio dei fucili e minacciando di aprire il fuoco sulla piccola (odierna attrice) Parte_1 alla quale il padre aveva rivolto un ultimo saluto con la mano. Il Sig. Pt_2 era stato dapprima condotto nel carcere di Via Tasso e poi in quello di Pt_2
GI LI a disposizione dell'Aussen-Kommando tedesco dove vi era rimasto fino al 24 marzo 1944 quando era stato fucilato, unitamente agli altri 334 martiri dell'eccidio delle Fosse AR. Le parti attrici narravano, inoltre, che la moglie e i fratelli del Sig. si erano spogliati di tutti i loro averi per tentare Pt_2 di “ricomprare” la libertà del proprio congiunto grazie all'intervento di un presunto mediatore che aveva paventato loro la possibilità, dietro congruo pagamento, di farlo uscire di prigione in tempi brevi. La famiglia era venuta a conoscenza della morte del congiunto solo nell'agosto del 1944 quando il corpo martoriato del Sig. con il cranio distrutto ed evidenti menomazioni alle Pt_2 mani, era stato identificato dalla moglie.
Le parti attrici narravano, inoltre, che la vedova rimasta sola, era Persona_3 stata costretta a lavorare giorno e notte ai Mercati Generali di Roma per cercare di guadagnare un minimo sostentamento e, non essendo più in grado di badare alla propria prole, aveva affidato i due figli maschi, e , ad una zia Per_1 Per_4 mentre la figlia più grande, era stata mandata in un collegio ad Parte_1
Affile. Le parti attrici riportavano che la vicenda di - oltre ad Parte_2 essere custodita grazie alle iniziative dell' Controparte_4
– era stata commemorata in una lapide che il Comune di
[...]
Roma aveva collocato al civico 386 di via Baldo degli Ubaldi e che così testualmente recita: “In questo luogo il 16 marzo alle ore 6 furono arrestati dalle
SS e colpevoli di aver cercato di sottrarre alla Parte_2 Persona_5 furia nazista un sacerdote e soldati inglesi e americani dando loro rifugio mentre tentavano di condurli verso il Vaticano furono successivamente trucidati alle fosse ardeatine il 24 marzo 1944 il loro esempio e il ricordo del loro sacrificio siano di sprone a difendere e ad amare la nostra libertà e a ripudiare qualsiasi forma di violenza e oppressione 24 marzo 1982 il Comune di Roma”.
3 4
Le parti attrici quantificavano in via equitativa il risarcimento del danno non patrimoniale patito da in conseguenza delle torture e violenze Parte_2 praticate dai Nazisti, nell'importo di €100.000,00 da riconoscere iure hereditatis in loro favore nelle seguenti misure: 1/2 in favore della figlia Parte_1
1/6 in favore del nipote quale coerede del figlio
[...] Parte_2
(deceduto) 1/6 in favore del nipote quale Persona_1 Parte_3 coerede del figlio (deceduto) 1/6 in favore della nuora Persona_1 [...] quale coerede del figlio (deceduto) Pt_4 Persona_1
Le parti attrici chiedevano, altresì, il risarcimento del danno catastrofale patito in conseguenza delle sofferenze psichiche e fisiche discendenti dalla conduzione del de cuius presso il sito delle Fosse AR e dalla successiva fucilazione. Tale danno era quantificato in via equitativa nell'importo di €200.000,00 da riconoscere iure hereditatis in favore degli attori nelle seguenti misure: 1/2 in favore della figlia 1/6 in favore del nipote Parte_1 Parte_2 quale coerede del figlio (deceduto) 1/6 in favore del nipote Persona_1 quale coerede del figlio (deceduto) 1/6 in Parte_3 Persona_1 favore della nuora quale coerede del figlio (deceduto) Parte_4 Per_1
[...]
Infine, gli attori chiedevano il risarcimento dei seguenti danni da perdita parentale:
I) il danno subito dalla figlia, odierna attrice, per aver Parte_1 subito, all'età di sette anni, la perdita del padre (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato in favore della stessa nell'importo complessivo di €304.007,70;
II) il danno subito dalla moglie (deceduta in data 28/7/2012) Persona_3 per aver subito, all'età di ventotto anni, la perdita del marito (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato nell'importo complessivo di €313.814,40 da riconoscersi iure hereditatis in favore degli odierni attori nelle seguenti misure: 1/2 in favore della figlia 1/6 in favore del nipote Parte_1 Pt_2 quale coerede del figlio (deceduto) 1/6 in
[...] Persona_1 favore del nipote quale coerede del figlio (deceduto) Parte_3
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1/6 in favore della nuora quale coerede Persona_1 Parte_4 del figlio (deceduto) Persona_1
III) il danno subito dal figlio (deceduto in data 30/4/2022) Persona_1 per aver subito, all'età di tre anni, la perdita del padre (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato nell'importo complessivo di €304.007,70 da riconoscersi iure hereditatis ai suoi tre unici eredi nelle seguenti misure: 1/3 in favore del figlio 1/3 in favore del figlio 1/3 in Parte_2 Parte_3 favore della coniuge Parte_4
IV) il danno subito dal figlio (deceduto in data 11/2/1941) per Persona_4 aver subito, all'età di due anni, la perdita del padre (ucciso all'età di 32 anni) che, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, era quantificato nell'importo complessivo di €304.007,70 da riconoscersi iure hereditatis in favore degli odierni attori nelle seguenti misure: 1/2 in favore della sorella 1/6 in favore di Parte_1 Parte_2 quale coerede del fratello (deceduto) 1/6 in favore di Persona_1 quale coerede del fratello (deceduto) Parte_3 Persona_1
1/6 in favore di quale coerede del fratello (deceduto) Parte_4
Persona_1
In conclusione, gli attori chiedevano di: dichiarare la Controparte_1 responsabile dei crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati in danno
[...] di per l'ingiusta detenzione e le torture dallo stesso subite nel Parte_2 periodo dal 16 al 24 marzo 1944 e per la sua uccisione nell'eccidio delle Fosse
AR e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1 solido con la Repubblica Italiana, al pagamento di tutti i danni subiti dagli odierni attori - in proprio e quali eredi dei Sig.ri Parte_2 Persona_3
e - così come quantificati e specificati o nella Persona_1 Persona_4 diversa somma ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2 osservava, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il con la Controparte_3 conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei confronti di quest'ultimo in quanto Ente gestore del
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Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. n.36/2022. L'Avvocatura chiedeva, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei suoi confronti per difetto di legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
Parte convenuta eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione ex art.2947, comma 3 del Codice civile. A tale riguardo, l'Avvocatura precisava, inoltre, che nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso.
L'Avvocatura rilevava il presuntivo decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano al 1944. In subordine, parte convenuta rilevava che i sigg. e , diretti eredi del sig. Per_1 Per_4
non avevano esercitato in vita i propri diritti risarcitori e, pertanto, Pt_2 eccepiva l'estinzione del diritto per rinuncia tacita all'esercizio dello stesso manifestata per facta concludentia.
La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, il difetto di prova relativamente alla qualità di erede. Sempre nel merito, l'Avvocatura contestava la quantificazione dei danni operata evidenziando, inoltre, la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dai de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici,
l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
All'udienza del 9/05/2023, il Giudice autorizzava gli attori a chiamare in causa il
, il quale si costituiva in giudizio e si Controparte_3 riportava integralmente alle eccezioni e conclusioni esposte nella memoria di costituzione del 16/03/2023 proposta nell'interesse della Controparte_2 quale amministrazione originariamente convenuta in giudizio.
All'udienza del 14/11/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
. Controparte_1
All'udienza del 19/11/2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini - decorrenti dal 1.2.2025 - di giorni
60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La legittimazione passiva.
Al fine di stabilire la legittimazione passiva del presente giudizio, è necessario richiamare i principi di diritto internazionale in materia di trasmissibilità dei rapporti giuridici tra Stati. In particolare, in base al principio di continuità dello
Stato, in caso di mutamento dell'assetto istituzionale sussiste una vera e propria presunzione di continuità della personalità statale con la conseguente successione della nuova entità in tutti i rapporti dell'Ente precedente, compresi quelli derivanti dagli illeciti eventualmente commessi. Nel caso di specie, si può affermare la titolarità passiva della di Germania quale erede politico- CP_1 CP_1 istituzionale del Terzo Reich in quanto quest'ultima ha riconosciuto la propria responsabilità per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale sia nei
Trattati internazionali stipulati con l'Italia sia in precedenti giudizi in materia (cfr. sentenza del Trib. Firenze, sez. II civile, 22 febbraio 2016 resa in un giudizio nel quale la Repubblica Federale di Germania “si costituiva affermando che i tremendi crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme, costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco e per la cui responsabilità la Germania chiede anche in questa sede il perdono delle vittime, dei loro parenti e del popolo italiano tutto”).
Alla luce di tali considerazioni, unico titolare dal lato passivo del rapporto giuridico in esame è la quale successore del Controparte_1
Terzo Reich, responsabile del crimine contro l'umanità di cui è causa, il quale costituisce elemento costitutivo della responsabilità civile oggetto del presente giudizio. Non può ritenersi che lo Stato italiano – attraverso l'istituzione del
Fondo di cui all'art.43 del D.L. 30 aprile 2022, n.36 – abbia posto in essere una successione dal lato passivo nel rapporto giuridico risarcitorio per i danni commessi dalla nei confronti dei cittadini italiani. Invero, la CP_1 costituzione del Fondo rappresenta unicamente uno strumento volto ad evitare ulteriori condanne da parte della Corte Internazionale di Giustizia sulla scorta di quella emessa in data 3 febbraio 2012 con la quale l'Italia era stata condannata a rendere inefficaci le sentenze esecutive emesse dai giudici italiani contro la in seguito alla proposizione di altro ricorso da parte di quest'ultima alla CP_1
Corte Internazionale di Giustizia. Il fondo rappresenta, dunque, uno strumento
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volto a rendere immune la dalla giurisdizione esecutiva. L'accesso a CP_1 quest'ultimo è subordinato all'ottenimento di “un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6” (art. 43, comma 2, D.L. 30 aprile 2022, n.36). In conseguenza di tale previsione, si realizza un'espromissione ex lege successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei confronti della In tal senso si è espressa la CP_1
Corte costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità relativa al III comma dell'art. 43, d.l. n.36/2022 ha affermato che: “si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la ) e non sarebbe proponibile una CP_1 nuova” (Corte Cost. sent. n.159/2023).
Quale naturale conseguenza ne discende che la presente sentenza, in riferimento alle statuizioni di accertamento e condanna in essa contenute, non potrà essere posta in esecuzione contro la Repubblica di Germania, resa immune dal CP_1 subire l'esecuzione forzata per effetto del sopravvenuto D.L. n. 36/2022 nonché della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale italiana. La presente statuizione, dopo il suo passaggio in giudicato, può costituire unicamente titolo per l'inoltro della domanda di accesso al Fondo di cui all'art.43 del D.L. 36/2022 istituito presso il italiano. Da tali Controparte_3 considerazioni discende che l'azione avrebbe dovuto esser proposta nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio Controparte_3 originariamente contratto dallo Stato tedesco.
Dunque, deve riconoscersi il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in relazione ai fatti considerati, in luogo della Controparte_2 legittimazione del . Tale conclusione è Controparte_3 stata da ultimo confermata dalla Suprema Corte di cassazione la quale – nella sentenza n.7371/2025 – ha affermato che: “Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al ”. Tuttavia, stante la Controparte_3 natura e le evidenze di cui all'art. 43 del DL n.36/2022 che ha previsto
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l'istituzione del Fondo, tale difetto non ha alcuna incidenza fattuale nella soluzione del presente giudizio.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità delle pretese avanzate dagli attori, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro
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combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Nel caso in esame, gli attori hanno agito per il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal Sig. a seguito del suo arresto e della Parte_2 fucilazione nell'eccidio delle Fosse AR nonché di quello subito dalla moglie e dai figli per la perdita parentale. L'eccidio delle Fosse AR rappresenta la più grande strage urbana della Seconda Guerra Mondiale posta in essere in violazione sia del diritto bellico che dei più elementari principi umanitari dello ius gentium. Tale fatto storico rientra incontrovertibilmente nella definizione di crimini di guerra o contro l'umanità per come sopra delineata, come confermato anche dalla Corte di Cassazione penale la quale ha affermato che “recava intrinsecamente ed ontologicamente, per la cinica selezione e sproporzione del numero delle vittime rispetto ai soldati tedeschi morti in conseguenza dell'attentato partigiano e per le efferate modalità di esecuzione collettiva delle uccisioni, le stimmate della manifesta, macroscopica, clamorosa e ictu oculi riconoscibile criminosità dello sterminio di massa” (cfr. Cassazione penale sez. I,
16/11/1998, ud. 16/11/1998, dep. 01/12/1998, n.12595). Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
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C) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici.
A tale riguardo, si fa riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi
Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione
ONU del 26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio
1974. All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023).
Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
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Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente a fini civili, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Peraltro, si tratta di reati puniti con la pena dell'ergastolo e, dunque, imprescrittibili anche secondo l'art. 157 c.p.c. ante legge Cirielli: “I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili”. A tale riguardo, la Cassazione nella sentenza n. 11047 del 07/02/2013 ha affermato che: “il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della L. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti”. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n.
251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo (cfr. Cass. Pen. n. 2856 del 1967; n.341 del 1969; n.41964 del 2009).
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Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione dell'irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, e che i convenuti indicano nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post- bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
D) La fattispecie in esame.
Gli attori hanno agito in qualità di eredi del sig. il quale, in data Parte_2
16 marzo 1944, era stato catturato a Roma e ucciso nella strage delle Fosse ardeatine il successivo 24 marzo. In particolare, le parti attrici hanno chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno patito dal de cuius per l'ingiusta detenzione e le torture subite nel periodo dal 16 al 24 marzo 1944 e per la sua uccisione nell'eccidio delle Fosse AR. Inoltre, gli stessi hanno chiesto iure hereditatis il risarcimento del danno per le perdite parentali subite dalla moglie ( Per_3
e dai figli ( e , con l'eccezione di
[...] Persona_1 Persona_4 [...]
la quale ha agito iure proprio per il risarcimento del danno subito Parte_1 in seguito alla morte del padre.
In via istruttoria, le parti attrici hanno allegato i seguenti documenti: certificato di morte di estratto integrale dal registro atti di nascita di Persona_3 Per_1
certificato di matrimonio di e
[...] Persona_1 Parte_4 certificato di morte di dichiarazione sostitutiva eredi legittimi Persona_1 di certificato di morte del sig. estratto per Persona_1 Parte_2 riassunto dell'atto di morte del sig. estratto per riassunto dell'atto Parte_2 di nascita del sig. estratto per riassunto dell'atto di nascita della Parte_2 sig.ra atto di matrimonio della sig.ra e Persona_3 Persona_3 Pt_2
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estratto per riassunto dell'atto di nascita della sig.ra Pt_2 Parte_1
estratto per riassunto dell'atto di nascita del sig.
[...] Persona_1 estratto per riassunto dell'atto di nascita del sig. certificato di Persona_4 morte del sig. estratto per riassunto dell'atto di morte del sig. Persona_4
estratto per riassunto dell'atto di nascita del sig. Persona_4 Parte_2 figlio del sig. e;
estratto per riassunto atto di Persona_1 Parte_4 nascita del sig. figlio del sig. e;
Parte_3 Persona_1 Parte_4 dichiarazione di successione e voltura catastale del defunto In Persona_1 ragione della documentazione prodotta i suddetti rapporti parentali si ritengono provati.
E) Il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale patito dalla vittima del crimine contro l'umanità.
Preliminarmente si osserva che l'arresto e la fucilazione del Sig. Parte_2 sono stati provati attraverso la produzione in giudizio dei seguenti documenti: riconoscimento ad del Comandante Supremo delle Forze Alleate Parte_2 del Mediterraneo;
foto della lapide commemorativa installata dal Comune di
Roma in via Baldo degli Ubaldi 386; estratto dall'opera “Le Fosse AR”, edito nel marzo 2019 da con il patrocinio della Regione Lazio e del CP_4
Ministero della Difesa;
estratto dall'opera “Le Fosse AR – geografia del dolore” del Prof. edito nel maggio 2006 da con il Persona_6 CP_4 patrocinio della Regione Lazio.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato. L'uccisione del Sig. configura un'ipotesi di crimine di Parte_2 guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso risarcibile ex art.2043 c.c. e occorre procedere alla determinazione del quantum debeatur.
Anzitutto, avuto riguardo al risarcimento richiesto iure hereditatis per i danni non patrimoniali patiti dall' si rileva necessario operare una Parte_2 precisazione. La fucilazione nell'eccidio delle Fosse AR configura senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 della Costituzione. Tuttavia, il pregiudizio consistente nella perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, è fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (cfr. Cass. civ., Sez. III,
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10/09/2019, n. 22525). È, invece, trasmissibile iure hereditatis il danno morale terminale (o danno da lucida agonia o danno catastrofale) patito dal de cuius conseguentemente all'arresto e alla successiva conduzione presso le Fosse
AR consistente nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine. La sussistenza di tale danno è ravvisabile nella fattispecie in esame in quanto - stante la nota drammaticità del contesto nel quale è stato posto in essere il crimine contro l'umanità di cui è causa - è possibile dedurre in via presuntiva che il de cuius si trovasse in una condizione di lucidità agonica in relazione all'approssimarsi della propria morte. Il risarcimento di tale voce di danno può essere riconosciuto nonostante il breve lasso temporale intercorso tra l'arresto, avvenuto in data 16/03/1944, e la fucilazione del de cuius, risalente al successivo 24 marzo. A tale riguardo, si riporta quanto ribadito dalla Suprema
Corte di Cassazione nella sentenza n. 7923 del 23/03/2024 secondo cui: ”In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”. Alla luce di tali considerazioni, si riconosce il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno catastrofale patito dal Sig. che si liquida in via equitativa ex artt. Parte_2
1226 e 2056 c.c. nella somma di euro 30.000,00, anche tenuto conto del lungo lasso temporale intercorso dai fatti di cui è causa.
Avuto riguardo, poi, al risarcimento del danno non patrimoniale patito da Pt_2
in conseguenza delle torture e violenze praticate dai Nazisti, richiesto
[...] dagli attori iure hereditatis, si osserva quanto segue. Tale voce di danno, sempre
15 16
ricompresa nella categoria di danno non patrimoniale, può essere ricondotta al danno biologico terminale. Quest'ultimo – anche al fine di evitare duplicazioni risarcitorie – deve essere tenuto distinto da quello catastrofale. Il danno biologico terminale, invero, presuppone una lesione della salute che prescinde dalla consapevolezza dell'approssimarsi della morte. Quest'ultimo, invero, si riferisce alle lesioni dell'integrità psicofisica suscettibili di accertamento medico-legale.
Nel presente giudizio, non sono stati allegati dagli attori fatti né prodotti documenti idonei a ritenere provata una compromissione dell'integrità psicofisica del de cuius suscettibile di essere risarcita iure hereditatis.
Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda avanzata è accolta relativamente alla sola richiesta di risarcimento del danno catastrofale e rigettata limitatamente alla parte relativa al danno biologico terminale per difetto di allegazione e prova. L'importo liquidato, pari ad euro 30.000,00 è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Parte_2 siano altri eredi rimasti estranei al giudizio, agli attori spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma. Tale somma
è già attualizzata e comprensiva di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
F) Il risarcimento dei danni da perdita parentale.
Avuto riguardo, invece, alla richiesta di risarcimento dei danni patiti dai parenti di per la prematura perdita del proprio congiunto ucciso nell'eccidio Parte_2 delle Fosse AR, si rileva quanto segue.
In primo luogo, deve riconoscersi il diritto al risarcimento del danno iure proprio in favore di (odierna attrice) per aver subito la perdita del Parte_1 padre all'età di 7 anni. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato,
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la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Parte_1 un punteggio di 30,5 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela,
[...] punti 3,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della figlia al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 352.250,60.
Tuttavia, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1944. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €105.675,18. Tale somma deve essere liquidata in favore di la quale ha agito iure proprio per aver subito la Parte_1 perdita del padre.
Avuto riguardo, infine, alla richiesta di risarcimento proposta dagli attori iure hereditatis per i danni da perdita parentale subiti da (moglie della Persona_3 vittima) e dagli altri due figli, e in seguito alla Per_1 Persona_4 fucilazione di si osserva quanto segue. La Suprema Corte di Parte_2 cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente dal dante causa, è trasmissibile agli eredi come credito ereditario perché entrata nel patrimonio del de cuius. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione dei predetti danni in via equitativa ex artt. 1226 e 2056
c.c., prendendo sempre come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025.
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Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno patito dalla moglie della vittima, (deceduta in data 28/7/2012) per Persona_3 aver subito, all'età di ventotto anni, la perdita del marito (ucciso all'età di 32 anni), si osserva quanto segue.
È calcolato per la perdita parentale subita da un punteggio di 31,5 Persona_3 punti totali di cui: punti 20 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 4 per l'età del coniuge al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 363.799,80.
Per le già indicate considerazioni circa il decorso del lungo lasso temporale dal fatto illecito, su tale somma è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €109.139,94.
Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di anche non costituiti nel presente giudizio. Persona_3
Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, agli odierni attori spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo, poi, alla richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno patito dal figlio della vittima, (deceduto in data 30/04/2022) per aver Persona_1 subito, all'età di 3 anni, la perdita del padre, si osserva quanto segue.
È calcolato per la perdita parentale subita da un punteggio di Persona_1
30,5 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 352.250,60.
Per le medesime considerazioni circa il lungo lasso temporale intercorso, su tale somma è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di € 105.675,18. Tale importo è da intendersi come complessivo e dovrà essere suddiviso tra tutti gli eredi legittimari di anche non costituiti nel presente giudizio. Nel caso in cui vi Persona_1 siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, agli odierni attori spetterà il risarcimento in base alla propria quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Infine, avuto riguardo alla richiesta di risarcimento iure hereditatis del danno patito dal secondo figlio della vittima, - deceduto in data Persona_4
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11/2/1941 - per aver subito, all'età di due anni, la perdita del padre si osserva quanto segue. Tale posta risarcitoria, a differenza delle precedenti, è stata richiesta iure hereditatis dai parenti di in linea collaterale e, in particolare: Persona_4 da in qualità di sorella, e da Parte_1 Parte_4 Parte_2
e in qualità, rispettivamente, di moglie e figli, di Parte_3 Per_1
fratello del danneggiato. Si osserva che dal legame di parentela tra
[...]
e nonché da quello intercorrente tra Persona_1 Persona_4 quest'ultimo e (sorella) non può discendere automaticamente Parte_1 la qualità di erede in capo agli odierni attori. Invero, non si tratta di soggetti successibili ex lege in linea retta come i figli, bensì di fratelli. Gli attori hanno provato il decesso di attraverso il certificato di morte, e la Persona_4 parentela intercorrente con quest'ultimo attraverso i rispettivi certificati di nascita.
Tuttavia, il certificato di morte non è idoneo di per sé a dimostrare la qualità di erede. Il certificato di morte serve, infatti, per provare l'avvenuto decesso, ma non accerta quali e quanti eredi il defunto abbia lasciato né se i chiamati all'eredità
l'abbiano accettata. La qualità di erede, invero, si acquista unicamente attraverso l'accettazione dell'eredità che deve avvenire nel termine di 10 anni dalla morte del de cuius. A tale riguardo, si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ., 18 aprile 2024, n. 10519).
In conclusione, posto che nel presente giudizio gli attori non hanno provato la asserita qualità di eredi di questo giudice rileva il difetto di prova Persona_4 di un elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto nel merito della domanda risarcitoria avanzata iure hereditatis dagli attori per i danni non patrimoniali patiti da Persona_4
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Le somme liquidate nel presente giudizio sono già attualizzate e comprensive di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Si precisa che sulle somme risarcitorie sopra determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della Cassazione civile SS.UU n.1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa degli attori nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib. Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020;
Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n.
2079 del 16/07/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
G) Compensatio lucri cum damno.
Infine, occorre vagliare l'eccezione di compensatio lucri cum damno eccepita dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022. Si osserva che il fondamento della compensatio lucri cum damno si rinviene nel principio di causalità giuridica che impone di tenere conto di tutte le conseguenze immediate e dirette (in tal senso, l'art. 1223 c.c.) dell'evento dannoso non solo svantaggiose ma anche vantaggiose, onde evitare che il risarcimento perda la sua funzione compensativa e determini un arricchimento. L'individuazione del fondamento della regola nell'esigenza di tenere conto del risultato economico complessivo determinato dall'illecito sul patrimonio del danneggiato, è alla base dell'orientamento giurisprudenziale che subordina la rilevanza del lucro alla sussistenza di due specifici presupposti: quello per cui il vantaggio deve essere causato dall'illecito e quello per cui esso deve essere inerente al bene o all'interesse leso (ex multis, Cass., 7.1.2000, n. 81;
Cass., 2.3.2010, n. 4950; Cass., 20.5.2013, n. 12248). A tale riguardo, si rileva quanto segue. Gli odierni attori hanno agito in giudizio iure hereditatis per il risarcimento dei danni patiti in prima persona da in seguito alla Parte_2 sua fucilazione nonché per le perdite parentali subite dalla moglie ( Per_3
e dai figli ( e , con l'eccezione di
[...] Persona_1 Persona_4 Pt_1
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la quale ha agito iure proprio per il risarcimento del danno subito Parte_1 in seguito alla morte del padre.
L'Avvocatura dello Stato ha prodotto la documentazione relativa alla pensione indiretta di guerra percepita dalla vedova di Parte_2 Persona_3
(pensione n. 380936). Tale somma deve essere decurtata dalla posta risarcitoria relativa al danno da perdita parentale subito da quest'ultima per la morte del marito e liquidato iure hereditatis, nell'ammontare di €109.139,94, in favore degli attori del presente giudizio.
Ne discende che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è accolta avuto riguardo alle somme percepite da in quanto si devono ritenere Persona_3 accertati i presupposti per la decurtazione (anche in sede esecutiva) - dagli importi liquidati con la presente sentenza - delle somme già liquidate (al valore attualizzato). Si specifica che tale decurtazione dovrà essere operata in sede esecutiva per tutte le somme erogate in favore dei de cuius degli odierni attori nonché degli stessi, anche relative a indennizzi o benefici non allegati nel presente giudizio.
Relativamente alla pensione di guerra percepita da si osserva che Persona_3 non è possibile per questo giudice procedere al calcolo della decurtazione da operare sulla somma liquidata all'interno del presente giudizio in quanto non tutti gli importi sono riportati nella documentazione prodotta e si rende necessaria una conversione degli stessi da lire in euro tenuto conto anche del tasso di inflazione.
A tale riguardo, con la sentenza n.7292 del 19/03/2024, la III sezione della Corte di cassazione ha ribadito che la compensatio lucri cum damno è un'eccezione rilevabile d'ufficio e che il debitore non è tenuto a provare il quantum, potendo il giudice limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti, rimettendo alla fase esecutiva il conteggio dell'importo effettivamente dovuto. Secondo la Corte, la quantificazione della somma dovuta, nel caso in cui non sia individuabile con esattezza e in concreto il beneficio-indennizzo percepito e da percepire in futuro,
“all'esito dell'applicazione del principio compensativo ben potrà essere effettuata in sede di esecuzione, consistendo in un mero calcolo aritmetico”. Tale conclusione è ulteriormente corroborata nel caso di specie dalla previsione contenuta nel d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 relativo proprio alla
“Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il
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ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”. In particolare, l'art.4 del predetto d.m. prevede espressamente che: “Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre
1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”.
Alla luce di quanto esposto, questo giudice demanda alla fase esecutiva il computo dell'importo da scomputare dalla somma liquidata nel presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo” - sono poste a carico del Fondo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dagli attori, dichiara sussistente la responsabilità della convenuta CP_1 Controparte_1
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contumace, per il crimine contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa al risarcimento dei seguenti danni: danno catastrofale subito da in favore degli eredi legittimi di quest'ultimo, Parte_2 liquidato in €30.000,00; danno da perdita parentale subito da Parte_1
in favore di quest'ultima, liquidato in €105.675,18; danno da
[...] perdita parentale subito da in favore degli eredi legittimi Persona_3 di quest'ultima, liquidato in €109.139,94; danno da perdita parentale subito da in favore degli eredi legittimi di quest'ultimo, Persona_1 liquidato in €105.675,18. Tali somme si liquidano oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo, alla luce del principio della compesatio lucri cum danno di cui in motivazione;
tale condanna è valida per le intere predette somme solo qualora gli attori risultino gli unici aventi diritto in qualità di eredi legittimi/legittimari di e Parte_2 Persona_3 Persona_1
b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 11.000,00, oltre spese generali (15%) e sono poste a carico del Fondo di cui all'art.43 del
D.L. 36/2022.
Roma, Il Giudice
RT CI
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