Articolo 14 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 maggio 1968
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Versione
23 giugno 1969
Art. 14. (Insegnanti della scuola materna statale)

Le insegnanti hanno la responsabilita' educativa della sezione che ad esse e' affidata.
Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 23 giugno 1969
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