Art. 14. (Insegnanti della scuola materna statale)
Le insegnanti hanno la responsabilita' educativa della sezione che ad esse e' affidata.
Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Le insegnanti hanno la responsabilita' educativa della sezione che ad esse e' affidata.
Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".