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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 28/01/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1345/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10832/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057750962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 1 a seguito di udienza in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1185/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. ha proposto innanzi alla Corte di primo grado di Napoli ricorso, con atto notificato alla Regione Campania ed ad Agenzia delle entrate riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 07120250057750962000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 234,65 comprensivo di interessi, sanzioni, per l'omesso versamento
Targa_1della Tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 relativa all'annualità 2019, auto tg , eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa.
Si conclude per l'annullamento, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
2. Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Analoga conclusione va accolta in ordine alla prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, come anche rispetto alla carenza motivazionale della cartella.
3. La Regione Campania non si è costituita
4. All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, esaurita la discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
La Regione è rimasta contumace e l'Agenzia delle Entrate riscossione, pur richiamando la notifica nella memoria di costituzione, non ha fornito la relativa prova.
2. L'omessa notifica ha determinato il maturare della prescrizione.
3. È assolutamente pacifico che la prescrizione del tributo è triennale.
4. In conclusione il ricorso va accolto, con compensazione delle spese, considerato il valore della lite. 2
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
3
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LIGNOLA FERDINANDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10832/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via S. Lucia 81 80132 Napoli NA
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250057750962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 1 a seguito di udienza in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1185/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. ha proposto innanzi alla Corte di primo grado di Napoli ricorso, con atto notificato alla Regione Campania ed ad Agenzia delle entrate riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 07120250057750962000 con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 234,65 comprensivo di interessi, sanzioni, per l'omesso versamento
Targa_1della Tassa automobilistica ex art. 17 legge 449/97 relativa all'annualità 2019, auto tg , eccependo la mancata notifica dell'avviso prodromico e la conseguente prescrizione della pretesa.
Si conclude per l'annullamento, con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge, da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
2. Agenzia delle Entrate riscossione si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'ente impositore, essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione. Analoga conclusione va accolta in ordine alla prescrizione, rilevato che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'ente di riscossione, come anche rispetto alla carenza motivazionale della cartella.
3. La Regione Campania non si è costituita
4. All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, esaurita la discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
La Regione è rimasta contumace e l'Agenzia delle Entrate riscossione, pur richiamando la notifica nella memoria di costituzione, non ha fornito la relativa prova.
2. L'omessa notifica ha determinato il maturare della prescrizione.
3. È assolutamente pacifico che la prescrizione del tributo è triennale.
4. In conclusione il ricorso va accolto, con compensazione delle spese, considerato il valore della lite. 2
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli il 26 gennaio 2026
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