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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/12/2025, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 14144/2024 R.G. ; promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore dott. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella GIORDANO del Foro di Torino ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Santa Teresa n.3, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Simona RANDACCIO del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rivarolo Canavese al Corso Indipendenza n. 4, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nelle “note scritte” depositate in data 05.12.2025):
“NEL MERITO
In via principale, riformare, per i motivi in atti, la Sentenza n. 2061/2024 del Giudice di Pace di
Torino e per l'effetto, in accoglimento delle domande di merito proposte da nel giudizio di Pt_1 primo grado, respingere l'opposizione avversaria e confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.
8427/2020, con ogni pronunzia conseguente di legge e del caso anche in punto spese legali, ovvero comunque dichiarare tenuta e condannare a pagare a la somma capitale di euro CP_3 Pt_1
4.517,04 (IVA inclusa), oltre interessi moratori, dalla scadenza al saldo effettivo, in ogni caso con condanna di alla immediata restituzione della somma di euro 1.595,49, che l'appellante è CP_3 stata costretta a versare in forza della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata;
In subordine, riformare la Sentenza nella parte in cui ha liquidato il compenso tabellare per la “fase decisionale” e per l'effetto condannare alla immediata restituzione della somma di euro CP_3
425,00, oltre interessi legali, spese generali e accessori di legge, che l'appellante è stata costretta a versare in forza della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, comprensive della tassa di registro di euro 200,00, e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da ultimo con D.M. n. 147/2022”.
Per la parte appellata (nelle “note scritte” depositate in data 04.12.2025):
“Voglia il Tribunale ill.mo, respingere l'appello così come proposto da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 2061/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Torino nella causa Rg 2077/2021.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 13
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Su ricorso depositato dalla il Giudice di Pace di Torino, con decreto Parte_1
n. 8427/2020, datato 31.10.2020, ha ingiunto alla di pagare alla Controparte_2 ricorrente la somma di Euro 4.517,04, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.2. Con atto di citazione datato 31.12.2020 ritualmente notificato in data 04.01.2021, la
[...] ha convenuto in giudizio la proponendo Controparte_2 Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, la revoca o la nullità/inefficacia dello stesso.
1.3. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 2061/2024, datata 26.06.2024, depositata in data 01.07.2024, in accoglimento dell'opposizione proposta:
- ha accertato l'inadempimento della in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti della società in persona CP_2 Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore;
- ha dichiarato risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti;
- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 8427/2020 emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 31 ottobre-3 novembre 2020;
- ha condannato la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento in favore della società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in euro 1.265,00.
1.4. Con atto di citazione datato 30.07.2024 , ritualmente e tempestivamente notificato in data
31.07.2024, la ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Parte_1 Pt_1 società proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 13 1.5. Si è costituita la parte appellata in data 19.12.2024, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con decreto del 12.08.2024 il Giudice:
- ha differito ai sensi dell'art. 349-bis, comma 2, c.p.c., la data della prima udienza;
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la prima udienza sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 20 febbraio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte” avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive note scritte in data 19.02.2025 richiamando tutte le difese e le domande dei rispettivi atti introduttivi e chiedendo che la causa venisse rimessa a decisione.
1.8. Con Ordinanza del 27.02.2025 il Giudice:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal n. 216/2024) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (modificato, da ultimo dal D.Lgs. n.
216/2024). invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle alle parti termine perentorio fino al 16 ottobre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte. pagina 4 di 13 1.9. Con Ordinanza in data 27.10.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e rimessione della causa in decisione, ai sensi degli artt.
350, comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive pagina 5 di 13 “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.;
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sul primo motivo di appello.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., poiché dall'esame dei documenti esibiti e dalle deposizioni dei testimoni, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, risulterebbe provato l'accordo stipulato tra le parti con il quale, definita ogni questione relativa alla conformità e qualità di stampa delle etichette oggetto del decreto ingiuntivo, la vrebbe accettato di ritirare e pagare tutte le etichette Controparte_2 realizzate (difettose e non) ancora giacenti nei magazzini della ad un costo inferiore a quello Pt_1 originariamente concordato.
Il suddetto motivo di appello non risulta fondato.
2.2. Invero, come correttamente ricostruito dal Giudice di Primo grado, oggetto del giudizio “è il Cont contratto intercorso tra le parti nel quale aveva inoltrato due ordini in data 30.5.2018 per Cont realizzazione di etichette adesive, su campione della stessa , da applicarsi sulle proprie linee di prodotti destinati sia al mercato interno che all'estero. Cont Alla consegna delle etichette , resasi conto che le stesse non corrispondevano ai modelli forniti, comunicava l'esistenza dei vizi a seguiva una nutrita corrispondenza nonché un incontro nel Pt_1
Cont corso del quale chiese il rifacimento delle etichette in quanto quelle consegnate erano risultate inutilizzabili;
in data 3 ottobre 2018 in una mail a firma del signor comunicava Pt_1 Per_1 che la partita difettosa sarebbe stata ritirata e nella stessa data offrì una riduzione del prezzo Pt_1
Cont su tutta la partita di etichette difettose, ma non provvide poi al ritiro della restante parte degli ordini del 30.5.2018 in quanto facenti parte della medesima partita stampata con i vizi”.
pagina 6 di 13 La società infatti, ha documentalmente provato le seguenti Controparte_2 circostanze:
- in data 30.5.2018 la noltrava alla due distinti ordini Controparte_2 Parte_1 per la realizzazione di etichette adesive, sulla scorta di un campione precedentemente inviato, da applicarsi l'uno su una linea di prodotti BIO da vendersi sul mercato francese, l'altro sulle linee di prodotti destinate al mercato italiano (cfr. doc. 1 e doc.2 fascicolo di primo grado della parte appellata);
- con l'arrivo delle prime consegne delle etichette, avvenute tra il mese di luglio e il mese di settembre
2025, alcune dipendenti della rilevarono la non corrispondenza Controparte_2 delle etichette consegnate rispetto ai modelli inviati alla e, pertanto, con email del Parte_1
27.09.2018 inviata alla parte appellata, ne venivano evidenziate e contestate le difformità (cfr. doc. n. 3 della parte appellata);
- in data 02.10.2018 la sig.ra (dipendente della Per_2 Controparte_2 rilevava ulteriori vizi sulle etichette della partita consegnata e ne inviava comunicazione alla Sig.ra
(dipendente della (cfr. doc. n. 5 della parte appellata); Persona_3 Parte_1
- alla predetta email rispondeva direttamente il responsabile qualità della Sig. Parte_1 Per_1
in data 03.10.2018, il quale comunicava il ritiro della partita difettosa (cfr. doc. n. 6 della parte
[...] appellata);
- nella medesima data interveniva uno scambio di mail tra la sig.ra e la dr.ssa Persona_3
, nel corso della quale la offriva una riduzione del prezzo su tutta la partita di Pt_2 Parte_1 etichette difettose, mentre la dr.ssa ribadiva l'intenzione di di Pt_2 Controparte_2 ottenere la sostituzione senza ulteriori costi delle medesime, esplicitando nuovamente che le etichette viziate non erano utilizzabili sui loro prodotti (cfr. doc. n. 7 della parte appellata).
E' quindi circostanza pacifica che le etichette oggetto degli ordini del 30.5.2018 riportavano i vizi debitamente denunciati e, pertanto, non erano utilizzabili da nella Controparte_2 propria attività ed è altresì pacifico e non contestato che le predette etichette non erano state ristampate dall'appaltatore.
Per quanto riguarda la prova dell'intervenuto accordo tra le parti relativamente alla riduzione del prezzo con riferimento alle etichette difettose ed il ritiro delle stesse entro un anno dalla data dell'ordine, la parte appellante afferma tali circostanze sarebbero emerse dalle prove documentali allegate, nello specifico la e-mail del 12.10.2018 (cfr. doc n.15 della parte appellata) nonché dalle esperite prove testimoniali.
Invero, la email del 12.10.2018 inviata dalla alla ltro Parte_1 Controparte_2 non è che un report indicante il riepilogo della “situazione totale etichette a stock” con riferimento a pagina 7 di 13 quattro diversi ordini, dei quali solamente alcuni sono riferiti all'ordine del 30.05.2018 (senza oltremodo specificare se si tratti dell'ordine relativo alle etichette per i prodotti destinati alla Francia o alla linea Italiana) mentre altri sono riferiti ad ordini che non sono oggetto del presente giudizio. La comunicazione termina con il seguente fraseggio: “Come da accordi intercorsi con il Dott. e CP_1 la Dott.ssa il totale dovuto è pari a 4.900 euro (prezzo al mille: 14,848) sconto Persona_3 pari a 2020 euro. Le etichette dovranno essere ritirate entro l'anno dalla data dell'ordine” (cfr. doc. n.
15 della parte appellante).
Tuttavia i successivi documenti prodotti dalla con i numeri 16 e 17, che dovrebbero Parte_1 dimostrare l'esecuzione dell'asserito accordo sulla riduzione del prezzo delle etichette viziate, sono in realtà relativi a ordini diversi da quelli in contestazione e anche diversi dagli stessi ordini citati nella mail inviata da il 12.10.2018 e, pertanto, non sono idonei a dimostrare il raggiungimento Parte_1
e soprattutto l'esecuzione dell'asserito accordo;
tali documenti di trasporto dimostrano solo che tra il 18 ottobre ed il 19 novembre 2018 la aveva ritirato etichette relative Controparte_2 ad altri ordini effettuati prima e dopo il 30.05.2018, ma non quelli relativi all'ordine n. 2 del 30.5.2018.
Anche le esperite prove orali non provano l'intervenuto accordo tra le parti.
Se è vero, infatti, che sia la dipendente di sig.ra sia la Parte_1 Testimone_1 dipendente di sig.ra hanno entrambe confermato Controparte_2 CP_4 che durante l'incontro avvenuto l'11.10.2018 la parte appellante ha proposto alla
[...] di “ridurre il prezzo al mille (a euro 14.848) di tutte le etichette autoadesive a Controparte_2 stock incluse quelle difettose di cui al capo di prova sub 2)” (cfr. capo n. 4 della comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado della , tuttavia sullo specifico punto Parte_1 dell'avvenuto accordo, la teste ha riferito: “E' vero che la proposta Testimone_1 prevedeva il ritiro delle etichette entro la fine dell'anno 2018, verbalmente è stata accettata dalle parti, poi abbiamo mandato delle email e successivamente c'è stato un ritiro di parte della merce al prezzo scontato pattuito. Credo di ricordare che siano state ritirate le etichette non difettose, quelle difettose sono ancora presso di noi” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 27.04.2023), mentre la teste ha negato entrambe le circostanze affermando che “gli incontri si erano conclusi con CP_4
l'accordo che i responsabili ne avrebbero ancora parlato” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del
27.04.2023).
Tale ultima testimonianza, se letta unitamente alla circostanza confermata da entrambe le testimoni relativamente al fatto che le etichette viziate non erano mai state ritirate, nonché alle risultanze documentali sopra evidenziate, dalle quali si evince che la aveva Controparte_2 provveduto sì a ritirare delle etichette, ma relative ad ordini diversi sia da quello oggetto di pagina 8 di 13 contestazione, ovvero il n.2 del 30.05.2018 (cfr. doc. n. 16,17,18 della parte appellante), sia da quelli presenti all'interno della email inviata da in data 12.10.2018 dalla quale dovrebbe Parte_1 evincersi il raggiungimento dell'accordo, avvalora la deposizione della teste con la CP_4 conseguenza che, pertanto, la parte appellata non ha idoneamente dimostrato né mediante la documentazione prodotta né tramite la prova testimoniale esperita, che la Controparte_2 si sarebbe impegnata a ritirare e pagare entro l'anno anche le etichette riguardo alle quali erano
[...] sorte contestazioni sulla qualità di stampa.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, “è risultato pienamente provato l'inadempimento di non di scarsa importanza, posto che la grafica ed i colori delle Pt_1
Cont etichette di sono registrati e consentono un riconoscimento dell'azienda e dei prodotti da essa commercializzati, riconoscimento che non sarebbe risultato possibile con l'utilizzo della partita di etichette affette dai vizi di cui è causa.
Nel caso di specie, contratto di appalto per l'esecuzione di un prodotto, trova applicazione l'art. 1668 cc. e, in particolare, la facoltà concessa all'appaltante di scegliere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore; poiché non ha aderito a tale richiesta, proponendo uno sconto in alternativa, Pt_1
Cont
ha diritto a sentire dichiarare risolto per inadempimento il contratto intercorso.
La già citata corrispondenza intercorsa tra le parti costituisce ulteriore evidenza del comportamento inadempiente di e pertanto le richieste dell'opponente meritano accoglimento”. Pt_1
2.3. Infine, ad ulteriore riprova dell'infondatezza del motivo di appello, deve richiamarsi il condivisibile orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 23 dicembre 2005 n. 28498 che, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza in tema di ripartizione dell'onere probatorio in fase di gravame, escludono che l'onere dell'appellante debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in quel giudizio l'appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore.
Al contrario, le Sezioni Unite affermano che, essendo l'appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.
pagina 9 di 13 In altre parole, secondo le Sezioni Unite, nell'attuale sistema processuale l'appello non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae, con la conseguenza che l'appellante ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello, a nulla rilevando che in primo grado, in virtù del criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i medesimi fatti abbia gravato sulla controparte.
Tale posizione è stata ribadita e fatta propria dalla giurisprudenza successiva, che ha consolidato tale orientamento (cfr. sul punto Cass. civile, 17 dicembre 2021, n. 40606; Cass. civile, 3 settembre 2018, n.
21557; Cass. civile, 9 giugno 2016, n. 11797; Cass. civile, Sezioni Unite, 08 febbraio 2013 n. 3033).
3. Sul secondo motivo di appello.
3.1. Con il secondo motivo di appello la parte appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli art. 91 cpc e art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m., in quanto il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente
“riconosciuto in favore di controparte anche il compenso per la “fase decisionale” e ancorché il legale Cont di non avesse svolto alcuna attività con riguardo a tale fase, come emerge dal provvedimento
26/10/2023 in cui è scritto: “Il Giudice di Pace verificato il regolare deposito delle note scritte di parte convenuta opposta (SALES, ndr) trattiene la causa in decisione”.
Neppure il secondo motivo di appello risulta fondato.
Invero, il citato art. 4 D.M. n. 55/2014 citato dalla intitolato “parametri generali Parte_1 per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” al successivo art. 4 bis specifica espressamente quali attività debbano essere ricomprese all'interno di ogni singola fase di cui si compone il giudizio.
Con riferimento alla specifica fase decisionale, oggetto di motivo di appello, la norma stabilisce che all'interno della stessa, ai fini della liquidazione, sono ricomprese: “le precisazioni delle conclusioni e
l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
pagina 10 di 13 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Giudice di primo grado ha correttamente liquidato in favore della anche le spese per la fase decisionale in quanto la Controparte_2 stessa, indipendentemente dal fatto che abbia correttamente o meno inviato telematicamente le proprie note conclusive, ha sicuramente svolto attività di disamina delle conclusioni della controparte Pt_1
l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese
[...] le richieste di copie al cancelliere e il ritiro del fascicolo, attività che giustificano la condanna della anche al pagamento delle spese relative alla fase decisionale del giudizio in favore della Parte_1
Controparte_2
4. Conclusione.
In conclusione, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante
[...] dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese Parte_1 processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
pagina 11 di 13 Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 441,00 per la fase di attivazione;
Euro 882,00 per la fase di negoziazione.
Il totale dei compensi ammonta dunque a complessivi Euro 4.720,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
6. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
6.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 14144/2024 R.G. promosso da in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico pro tempore dott. , (parte appellante) contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (parte appellata), Controparte_2 nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n.
2061/2024 datata 26.06.2024, depositata in data 01.07.2024.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata le Controparte_2 spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi Euro 4.720,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 14144/2024 R.G. ; promossa da:
in persona dell'Amministratore Unico pro tempore dott. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella GIORDANO del Foro di Torino ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino alla Via Santa Teresa n.3, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in grado di appello;
-PARTE APPELLANTE-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Simona RANDACCIO del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rivarolo Canavese al Corso Indipendenza n. 4, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello;
-PARTE APPELLATA-
avente per oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace;
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte appellante (nelle “note scritte” depositate in data 05.12.2025):
“NEL MERITO
In via principale, riformare, per i motivi in atti, la Sentenza n. 2061/2024 del Giudice di Pace di
Torino e per l'effetto, in accoglimento delle domande di merito proposte da nel giudizio di Pt_1 primo grado, respingere l'opposizione avversaria e confermare l'opposto decreto ingiuntivo n.
8427/2020, con ogni pronunzia conseguente di legge e del caso anche in punto spese legali, ovvero comunque dichiarare tenuta e condannare a pagare a la somma capitale di euro CP_3 Pt_1
4.517,04 (IVA inclusa), oltre interessi moratori, dalla scadenza al saldo effettivo, in ogni caso con condanna di alla immediata restituzione della somma di euro 1.595,49, che l'appellante è CP_3 stata costretta a versare in forza della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata;
In subordine, riformare la Sentenza nella parte in cui ha liquidato il compenso tabellare per la “fase decisionale” e per l'effetto condannare alla immediata restituzione della somma di euro CP_3
425,00, oltre interessi legali, spese generali e accessori di legge, che l'appellante è stata costretta a versare in forza della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, comprensive della tassa di registro di euro 200,00, e degli onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario e oneri di legge ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., da ultimo con D.M. n. 147/2022”.
Per la parte appellata (nelle “note scritte” depositate in data 04.12.2025):
“Voglia il Tribunale ill.mo, respingere l'appello così come proposto da e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 2061/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Torino nella causa Rg 2077/2021.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
pagina 2 di 13
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1.1. Su ricorso depositato dalla il Giudice di Pace di Torino, con decreto Parte_1
n. 8427/2020, datato 31.10.2020, ha ingiunto alla di pagare alla Controparte_2 ricorrente la somma di Euro 4.517,04, oltre interessi come da domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
1.2. Con atto di citazione datato 31.12.2020 ritualmente notificato in data 04.01.2021, la
[...] ha convenuto in giudizio la proponendo Controparte_2 Parte_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo chiedendo, la revoca o la nullità/inefficacia dello stesso.
1.3. All'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace di Torino, con Sentenza n. 2061/2024, datata 26.06.2024, depositata in data 01.07.2024, in accoglimento dell'opposizione proposta:
- ha accertato l'inadempimento della in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, nei confronti della società in persona CP_2 Controparte_2 del suo legale rappresentante pro-tempore;
- ha dichiarato risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti;
- ha revocato il decreto ingiuntivo n. 8427/2020 emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 31 ottobre-3 novembre 2020;
- ha condannato la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 al pagamento in favore della società in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in euro 1.265,00.
1.4. Con atto di citazione datato 30.07.2024 , ritualmente e tempestivamente notificato in data
31.07.2024, la ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Parte_1 Pt_1 società proponendo appello avverso la predetta Sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Torino, sulla base dei motivi di impugnazione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 3 di 13 1.5. Si è costituita la parte appellata in data 19.12.2024, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando i motivi di appello e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.6. Con decreto del 12.08.2024 il Giudice:
- ha differito ai sensi dell'art. 349-bis, comma 2, c.p.c., la data della prima udienza;
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la prima udienza sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 20 febbraio 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte” avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.7. Le parti hanno depositato le rispettive note scritte in data 19.02.2025 richiamando tutte le difese e le domande dei rispettivi atti introduttivi e chiedendo che la causa venisse rimessa a decisione.
1.8. Con Ordinanza del 27.02.2025 il Giudice:
- ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs. n.
28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal n. 216/2024) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (modificato, da ultimo dal D.Lgs. n.
216/2024). invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto che ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle alle parti termine perentorio fino al 16 ottobre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte. pagina 4 di 13 1.9. Con Ordinanza in data 27.10.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni, discussione orale della causa e rimessione della causa in decisione, ai sensi degli artt.
350, comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili
(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ del resto, nel caso di specie, l'udienza non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” e, inoltre, la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice”;
➢ pertanto, in forza del citato art. 127 ter c.p.c. la Sentenza potrà essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 09.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive pagina 5 di 13 “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.;
1.10. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe.
2. Sul primo motivo di appello.
2.1. Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., poiché dall'esame dei documenti esibiti e dalle deposizioni dei testimoni, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, risulterebbe provato l'accordo stipulato tra le parti con il quale, definita ogni questione relativa alla conformità e qualità di stampa delle etichette oggetto del decreto ingiuntivo, la vrebbe accettato di ritirare e pagare tutte le etichette Controparte_2 realizzate (difettose e non) ancora giacenti nei magazzini della ad un costo inferiore a quello Pt_1 originariamente concordato.
Il suddetto motivo di appello non risulta fondato.
2.2. Invero, come correttamente ricostruito dal Giudice di Primo grado, oggetto del giudizio “è il Cont contratto intercorso tra le parti nel quale aveva inoltrato due ordini in data 30.5.2018 per Cont realizzazione di etichette adesive, su campione della stessa , da applicarsi sulle proprie linee di prodotti destinati sia al mercato interno che all'estero. Cont Alla consegna delle etichette , resasi conto che le stesse non corrispondevano ai modelli forniti, comunicava l'esistenza dei vizi a seguiva una nutrita corrispondenza nonché un incontro nel Pt_1
Cont corso del quale chiese il rifacimento delle etichette in quanto quelle consegnate erano risultate inutilizzabili;
in data 3 ottobre 2018 in una mail a firma del signor comunicava Pt_1 Per_1 che la partita difettosa sarebbe stata ritirata e nella stessa data offrì una riduzione del prezzo Pt_1
Cont su tutta la partita di etichette difettose, ma non provvide poi al ritiro della restante parte degli ordini del 30.5.2018 in quanto facenti parte della medesima partita stampata con i vizi”.
pagina 6 di 13 La società infatti, ha documentalmente provato le seguenti Controparte_2 circostanze:
- in data 30.5.2018 la noltrava alla due distinti ordini Controparte_2 Parte_1 per la realizzazione di etichette adesive, sulla scorta di un campione precedentemente inviato, da applicarsi l'uno su una linea di prodotti BIO da vendersi sul mercato francese, l'altro sulle linee di prodotti destinate al mercato italiano (cfr. doc. 1 e doc.2 fascicolo di primo grado della parte appellata);
- con l'arrivo delle prime consegne delle etichette, avvenute tra il mese di luglio e il mese di settembre
2025, alcune dipendenti della rilevarono la non corrispondenza Controparte_2 delle etichette consegnate rispetto ai modelli inviati alla e, pertanto, con email del Parte_1
27.09.2018 inviata alla parte appellata, ne venivano evidenziate e contestate le difformità (cfr. doc. n. 3 della parte appellata);
- in data 02.10.2018 la sig.ra (dipendente della Per_2 Controparte_2 rilevava ulteriori vizi sulle etichette della partita consegnata e ne inviava comunicazione alla Sig.ra
(dipendente della (cfr. doc. n. 5 della parte appellata); Persona_3 Parte_1
- alla predetta email rispondeva direttamente il responsabile qualità della Sig. Parte_1 Per_1
in data 03.10.2018, il quale comunicava il ritiro della partita difettosa (cfr. doc. n. 6 della parte
[...] appellata);
- nella medesima data interveniva uno scambio di mail tra la sig.ra e la dr.ssa Persona_3
, nel corso della quale la offriva una riduzione del prezzo su tutta la partita di Pt_2 Parte_1 etichette difettose, mentre la dr.ssa ribadiva l'intenzione di di Pt_2 Controparte_2 ottenere la sostituzione senza ulteriori costi delle medesime, esplicitando nuovamente che le etichette viziate non erano utilizzabili sui loro prodotti (cfr. doc. n. 7 della parte appellata).
E' quindi circostanza pacifica che le etichette oggetto degli ordini del 30.5.2018 riportavano i vizi debitamente denunciati e, pertanto, non erano utilizzabili da nella Controparte_2 propria attività ed è altresì pacifico e non contestato che le predette etichette non erano state ristampate dall'appaltatore.
Per quanto riguarda la prova dell'intervenuto accordo tra le parti relativamente alla riduzione del prezzo con riferimento alle etichette difettose ed il ritiro delle stesse entro un anno dalla data dell'ordine, la parte appellante afferma tali circostanze sarebbero emerse dalle prove documentali allegate, nello specifico la e-mail del 12.10.2018 (cfr. doc n.15 della parte appellata) nonché dalle esperite prove testimoniali.
Invero, la email del 12.10.2018 inviata dalla alla ltro Parte_1 Controparte_2 non è che un report indicante il riepilogo della “situazione totale etichette a stock” con riferimento a pagina 7 di 13 quattro diversi ordini, dei quali solamente alcuni sono riferiti all'ordine del 30.05.2018 (senza oltremodo specificare se si tratti dell'ordine relativo alle etichette per i prodotti destinati alla Francia o alla linea Italiana) mentre altri sono riferiti ad ordini che non sono oggetto del presente giudizio. La comunicazione termina con il seguente fraseggio: “Come da accordi intercorsi con il Dott. e CP_1 la Dott.ssa il totale dovuto è pari a 4.900 euro (prezzo al mille: 14,848) sconto Persona_3 pari a 2020 euro. Le etichette dovranno essere ritirate entro l'anno dalla data dell'ordine” (cfr. doc. n.
15 della parte appellante).
Tuttavia i successivi documenti prodotti dalla con i numeri 16 e 17, che dovrebbero Parte_1 dimostrare l'esecuzione dell'asserito accordo sulla riduzione del prezzo delle etichette viziate, sono in realtà relativi a ordini diversi da quelli in contestazione e anche diversi dagli stessi ordini citati nella mail inviata da il 12.10.2018 e, pertanto, non sono idonei a dimostrare il raggiungimento Parte_1
e soprattutto l'esecuzione dell'asserito accordo;
tali documenti di trasporto dimostrano solo che tra il 18 ottobre ed il 19 novembre 2018 la aveva ritirato etichette relative Controparte_2 ad altri ordini effettuati prima e dopo il 30.05.2018, ma non quelli relativi all'ordine n. 2 del 30.5.2018.
Anche le esperite prove orali non provano l'intervenuto accordo tra le parti.
Se è vero, infatti, che sia la dipendente di sig.ra sia la Parte_1 Testimone_1 dipendente di sig.ra hanno entrambe confermato Controparte_2 CP_4 che durante l'incontro avvenuto l'11.10.2018 la parte appellante ha proposto alla
[...] di “ridurre il prezzo al mille (a euro 14.848) di tutte le etichette autoadesive a Controparte_2 stock incluse quelle difettose di cui al capo di prova sub 2)” (cfr. capo n. 4 della comparsa di costituzione e risposta fascicolo di primo grado della , tuttavia sullo specifico punto Parte_1 dell'avvenuto accordo, la teste ha riferito: “E' vero che la proposta Testimone_1 prevedeva il ritiro delle etichette entro la fine dell'anno 2018, verbalmente è stata accettata dalle parti, poi abbiamo mandato delle email e successivamente c'è stato un ritiro di parte della merce al prezzo scontato pattuito. Credo di ricordare che siano state ritirate le etichette non difettose, quelle difettose sono ancora presso di noi” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del 27.04.2023), mentre la teste ha negato entrambe le circostanze affermando che “gli incontri si erano conclusi con CP_4
l'accordo che i responsabili ne avrebbero ancora parlato” (cfr. pag. 2 del verbale di udienza del
27.04.2023).
Tale ultima testimonianza, se letta unitamente alla circostanza confermata da entrambe le testimoni relativamente al fatto che le etichette viziate non erano mai state ritirate, nonché alle risultanze documentali sopra evidenziate, dalle quali si evince che la aveva Controparte_2 provveduto sì a ritirare delle etichette, ma relative ad ordini diversi sia da quello oggetto di pagina 8 di 13 contestazione, ovvero il n.2 del 30.05.2018 (cfr. doc. n. 16,17,18 della parte appellante), sia da quelli presenti all'interno della email inviata da in data 12.10.2018 dalla quale dovrebbe Parte_1 evincersi il raggiungimento dell'accordo, avvalora la deposizione della teste con la CP_4 conseguenza che, pertanto, la parte appellata non ha idoneamente dimostrato né mediante la documentazione prodotta né tramite la prova testimoniale esperita, che la Controparte_2 si sarebbe impegnata a ritirare e pagare entro l'anno anche le etichette riguardo alle quali erano
[...] sorte contestazioni sulla qualità di stampa.
Pertanto, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, “è risultato pienamente provato l'inadempimento di non di scarsa importanza, posto che la grafica ed i colori delle Pt_1
Cont etichette di sono registrati e consentono un riconoscimento dell'azienda e dei prodotti da essa commercializzati, riconoscimento che non sarebbe risultato possibile con l'utilizzo della partita di etichette affette dai vizi di cui è causa.
Nel caso di specie, contratto di appalto per l'esecuzione di un prodotto, trova applicazione l'art. 1668 cc. e, in particolare, la facoltà concessa all'appaltante di scegliere l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore; poiché non ha aderito a tale richiesta, proponendo uno sconto in alternativa, Pt_1
Cont
ha diritto a sentire dichiarare risolto per inadempimento il contratto intercorso.
La già citata corrispondenza intercorsa tra le parti costituisce ulteriore evidenza del comportamento inadempiente di e pertanto le richieste dell'opponente meritano accoglimento”. Pt_1
2.3. Infine, ad ulteriore riprova dell'infondatezza del motivo di appello, deve richiamarsi il condivisibile orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 23 dicembre 2005 n. 28498 che, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza in tema di ripartizione dell'onere probatorio in fase di gravame, escludono che l'onere dell'appellante debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in quel giudizio l'appellante aveva assunto la qualità di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore.
Al contrario, le Sezioni Unite affermano che, essendo l'appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l'appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.
pagina 9 di 13 In altre parole, secondo le Sezioni Unite, nell'attuale sistema processuale l'appello non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae, con la conseguenza che l'appellante ha l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello, a nulla rilevando che in primo grado, in virtù del criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i medesimi fatti abbia gravato sulla controparte.
Tale posizione è stata ribadita e fatta propria dalla giurisprudenza successiva, che ha consolidato tale orientamento (cfr. sul punto Cass. civile, 17 dicembre 2021, n. 40606; Cass. civile, 3 settembre 2018, n.
21557; Cass. civile, 9 giugno 2016, n. 11797; Cass. civile, Sezioni Unite, 08 febbraio 2013 n. 3033).
3. Sul secondo motivo di appello.
3.1. Con il secondo motivo di appello la parte appellante lamenta l'erronea liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli art. 91 cpc e art. 4 D.M. n. 55/2014 e s.m., in quanto il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente
“riconosciuto in favore di controparte anche il compenso per la “fase decisionale” e ancorché il legale Cont di non avesse svolto alcuna attività con riguardo a tale fase, come emerge dal provvedimento
26/10/2023 in cui è scritto: “Il Giudice di Pace verificato il regolare deposito delle note scritte di parte convenuta opposta (SALES, ndr) trattiene la causa in decisione”.
Neppure il secondo motivo di appello risulta fondato.
Invero, il citato art. 4 D.M. n. 55/2014 citato dalla intitolato “parametri generali Parte_1 per la determinazione dei compensi in sede giudiziale” al successivo art. 4 bis specifica espressamente quali attività debbano essere ricomprese all'interno di ogni singola fase di cui si compone il giudizio.
Con riferimento alla specifica fase decisionale, oggetto di motivo di appello, la norma stabilisce che all'interno della stessa, ai fini della liquidazione, sono ricomprese: “le precisazioni delle conclusioni e
l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e)”.
pagina 10 di 13 Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il Giudice di primo grado ha correttamente liquidato in favore della anche le spese per la fase decisionale in quanto la Controparte_2 stessa, indipendentemente dal fatto che abbia correttamente o meno inviato telematicamente le proprie note conclusive, ha sicuramente svolto attività di disamina delle conclusioni della controparte Pt_1
l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese
[...] le richieste di copie al cancelliere e il ritiro del fascicolo, attività che giustificano la condanna della anche al pagamento delle spese relative alla fase decisionale del giudizio in favore della Parte_1
Controparte_2
4. Conclusione.
In conclusione, l'appello e le domande proposte dalla parte appellante devono essere rigettate.
5. Sulle spese processuali del presente giudizio in grado d'appello.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte appellante
[...] dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese Parte_1 processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura, della difficoltà - quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 919,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.701,00 per la fase decisionale.
pagina 11 di 13 Si deve anche richiamare l'art. 20, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai sensi del quale: “
1- bis. L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.”
Pertanto, i compensi per tale attività vengono liquidati sulla base della Tabella 25-bis) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro
5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 441,00 per la fase di attivazione;
Euro 882,00 per la fase di negoziazione.
Il totale dei compensi ammonta dunque a complessivi Euro 4.720,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
6. Sul raddoppio del contributo unificato per il soccombente in appello previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6.1. L'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013”) prevede quanto segue:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
6.2. Pertanto, tenuto conto del rigetto dell'appello, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 14144/2024 R.G. promosso da in persona Parte_1 dell'Amministratore Unico pro tempore dott. , (parte appellante) contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (parte appellata), Controparte_2 nel contraddittorio delle parti:
1) Rigetta l'appello e le domande proposte dalla parte appellante in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n.
2061/2024 datata 26.06.2024, depositata in data 01.07.2024.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla parte appellata le Controparte_2 spese processuali del presente giudizio in grado di appello, liquidate in complessivi Euro 4.720,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il pagamento, a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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