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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 11/02/2026, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1231/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica: PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601861-2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 dicembre 2023 il dott. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di socio dell'associazione professionale Consulenti Associati Quattrocchi, Montalto, Nominativo_1 e Ricorrente_1 (nel prosieguo, Studio associato), rappresentato e difeso da se stesso, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, avverso l'avviso d'accertamento emesso da quest'ultima e meglio indicato in epigrafe, notificato il 21 novembre 2023 e relativo ad IRPEF, Addizionali regionale e comunale all'Irpef; esponeva al riguardo che, nell'ambito di un procedimento di accertamento per l'anno d'imposta 2017, nei confronti dello studio associato di cui sopra erano stati rilevati "compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale per Euro 82.612,00", tra cui era compreso l'importo di Euro 40.050,00 sostenuto per la liquidazione parziale del socio Nominativo_2, receduto dall'associazione in data 30 settembre 2017, a fronte dell'ammontare allo stesso complessivamente dovuto di Euro 104.950,76, come riportato nell'atto pubblico di recesso del 25 ottobre 2017, e che l'Ufficio, mentre affermava di avere riscontrato il corretto sostenimento della spesa per l'importo di Euro 40.050,00, integralmente pagato dallo studio associato nel corso dell'anno 2017 a mezzo di appositi bonifici bancari, assumeva l'indeducibilità della somma di € 19.950,00, versata antecedentemente alla data del recesso, ancorché compresa nell'importo complessivamente determinato a titolo di quota di recesso peri ad Euro
104.950,76, assumendo in proposito che "l'associazione ha determinato il valore della quota di recesso in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa e prassi di riferimento, rendendo, di fatto, difficile individuare la c.d. differenza da recesso e di conseguenza l'afferente spesa deducibile”, per cui "alla luce di quanto sopra esposto (...) si ritiene indeducibile il valore di 19.950,00 in quanto afferente elementi meramente patrimoniali ed in quanto erogato al sig. Nominativo_2, in un momento antecedente la comunicazione del recesso e ad altro titolo"; specificava che, dopo l'instaurato contraddittorio, l'Ufficio aveva notificato all'associazione e ai singoli soci un avviso d'accertamento con cui accertava un maggiore reddito da tassare in capo ai soci per Euro 19.950,00 e una maggiore IRAP per Euro 961,00, irrogando anche sanzioni, e, conseguentemente, in data 21 novembre 2023, aveva notificato ai singoli soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, separati avvisi di accertamento ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali;
lamentava così
l'illegittimità ed infondatezza dell'accertamento per carenza di prova, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n.546 del 1992, nonché, nel merito, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2289 c.c.; concludeva di conseguenza.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate deduceva l'infondatezza dei motivi d'impugnazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame, avente ad oggetto un accertamento derivato dalla controversa deducibilità fiscale (di parte) di un'indennità di recesso corrisposta a socio receduto dall'associazione professionale di cui è socio il ricorrente, è fondato.
Al riguardo va premesso che per le società semplici, al cui regime fiscale è equiparata l'associazione professionale (cfr. l'art.5, terzo comma, del d.P.R. n.917 del 1986), l'art. 2289 c.c. dispone nel senso che "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime".
Nella prassi applicativa, la Risoluzione n.64/2008 invocata dall'Ufficio finanziario (pag.8 delle controdeduzioni) ha illustrato che "il socio che recede dal rapporto societario ha diritto "ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota" determinato in base ad una situazione patrimoniale redatta al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
(...)
In sostanza, l'importo corrisposto al socio in occasione del recesso risulta costituito da due componenti:
-la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti;
-la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta "differenza da recesso".
A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società procederà quindi per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione all'annullamento della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili che di capitale spettanti al socio.
Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non avranno alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla seconda componente della quota da corrispondere al socio receduto corrispondente alla cosiddetta "differenza da recesso" in quanto tale importo concretizza, a parere della scrivente, un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società.
Occorre, infatti considerare che tale differenza, come detto, origina da plusvalenze latenti del complesso aziendale, che rimangono insite nel patrimonio sociale anche dopo il recesso del socio.
In particolare,
-le plusvalenze e l'avviamento (derivante dalla effettiva valorizzazione economica della società rispetto ai valori storici indicati in bilancio), quando realizzati, costituiranno componenti positivi di reddito e saranno assoggettati a tassazione, in base al principio di trasparenza, in capo ai soci rimanenti;
-gli utili in corso di formazione alla data del recesso, unitamente a quelli conseguiti nella restante parte dell'esercizio, saranno invece, tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla fine dell'esercizio stesso.
Considerato che l'importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione
(costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, e che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene che la "differenza da recesso" -come sopra definita- sia deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota".
E, in una risposta ad interpello maggiormente aderente al caso a mano, trattandosi della fattispecie di recesso di un professionista già associato ad un'associazione professionale, la Risoluzione n.142/E del 10 aprile
2008 della Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che "quando nel corso del periodo d'imposta si verifichi la cessazione del rapporto associativo, per recesso, esclusione o morte, all'associato o ai suoi eredi viene corrisposta, tra l'altro, fatte salve diverse pattuizioni tra i soci, una quota corrispondente al conferimento inizialmente effettuato ed una quota aggiuntiva idonea a tenere conto dell'apporto dato dal socio recedente all'acquisizione della clientela" (allegato n.8 al fascicolo telematico del ricorrente).
Nel caso a mano nessun conferimento iniziale è stato effettuato dal socio receduto (cfr. l'atto costitutivo dell'associazione, depositato al fascicolo telematico di parte ricorrente), nessun avviamento è stato preso in considerazione per pregressa pattuizione espressa degli associati (cfr. sempre l'atto costitutivo, all'art. 10), nessun utile è stato conteggiato nell'indennità riconosciuta all'associato receduto (cfr. l'atto pubblico di recesso di socio, depositato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
L'indennità riconosciuta allo Nominativo_2 costituisce quindi "differenza da recesso", deducibile da parte dello Stud associato ricorrente, al fine di evitare doppie imposizioni.
Ne danno comprova l'incontestata deducibilità delle altre somme di denaro corrisposte al socio receduto nello stesso anno 2017 e la comunicazione d'irregolarità inoltrata al socio receduto per redditi soggetti a tassazione separata nell'intero importo di Euro 104.950,00 (cfr. al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Quanto alla contestata imputazione della somma di Euro 19.500,00, quella iniziale di "acconto utili❞ ha preceduto il recesso dell'associato, avvenuto solo in data 30 settembre 2017, per essere poi tale somma compresa in compensazione nella riconosciuta indennità da recesso (cfr. l'atto pubblico di recesso di socio, depositato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
In tale senso conforta anche quanto si ritrova nella pure richiamata Circolare del Ministero delle Finanze
n.98/E del 17 maggio 2000 ove si legge, nel paragrafo dedicato proprio al "prelievo di acconti di utili da parte del socio di uno studio professionale in seguito receduto”, che "tenuto conto che gli utili si determinano soltanto alla fine del periodo d'imposta, i prelievi effettuati nel corso dell'anno non costituiscono acconti di utili ma anticipazioni finanziarie fra l'associazione e i singoli partecipanti, che non hanno rilievo ai fini della determinazione del reddito prodotto dall'associazione, nel senso che non costituiscono componente negativo" e, più oltre, che "le eventuali somme liquidate all'associato nei cui confronti si scioglie il rapporto associativo, a titolo di indennità di recesso, costituiscono, invece, un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito prodotto dall'associazione e, per il percipiente, indennità da assoggettare a tassazione separata" (cfr. allegato n.10 al fascicolo del ricorrente).
In definitiva, il ricorso in esame, riguardante la posizione reddituale di uno dei restanti soci dello Studio associato, va accolto e l'atto impugnato annullato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 compensando le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica: PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 607/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A601861-2023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 dicembre 2023 il dott. Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di socio dell'associazione professionale Consulenti Associati Quattrocchi, Montalto, Nominativo_1 e Ricorrente_1 (nel prosieguo, Studio associato), rappresentato e difeso da se stesso, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, avverso l'avviso d'accertamento emesso da quest'ultima e meglio indicato in epigrafe, notificato il 21 novembre 2023 e relativo ad IRPEF, Addizionali regionale e comunale all'Irpef; esponeva al riguardo che, nell'ambito di un procedimento di accertamento per l'anno d'imposta 2017, nei confronti dello studio associato di cui sopra erano stati rilevati "compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale per Euro 82.612,00", tra cui era compreso l'importo di Euro 40.050,00 sostenuto per la liquidazione parziale del socio Nominativo_2, receduto dall'associazione in data 30 settembre 2017, a fronte dell'ammontare allo stesso complessivamente dovuto di Euro 104.950,76, come riportato nell'atto pubblico di recesso del 25 ottobre 2017, e che l'Ufficio, mentre affermava di avere riscontrato il corretto sostenimento della spesa per l'importo di Euro 40.050,00, integralmente pagato dallo studio associato nel corso dell'anno 2017 a mezzo di appositi bonifici bancari, assumeva l'indeducibilità della somma di € 19.950,00, versata antecedentemente alla data del recesso, ancorché compresa nell'importo complessivamente determinato a titolo di quota di recesso peri ad Euro
104.950,76, assumendo in proposito che "l'associazione ha determinato il valore della quota di recesso in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa e prassi di riferimento, rendendo, di fatto, difficile individuare la c.d. differenza da recesso e di conseguenza l'afferente spesa deducibile”, per cui "alla luce di quanto sopra esposto (...) si ritiene indeducibile il valore di 19.950,00 in quanto afferente elementi meramente patrimoniali ed in quanto erogato al sig. Nominativo_2, in un momento antecedente la comunicazione del recesso e ad altro titolo"; specificava che, dopo l'instaurato contraddittorio, l'Ufficio aveva notificato all'associazione e ai singoli soci un avviso d'accertamento con cui accertava un maggiore reddito da tassare in capo ai soci per Euro 19.950,00 e una maggiore IRAP per Euro 961,00, irrogando anche sanzioni, e, conseguentemente, in data 21 novembre 2023, aveva notificato ai singoli soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, separati avvisi di accertamento ai fini dell'Irpef e delle relative addizionali;
lamentava così
l'illegittimità ed infondatezza dell'accertamento per carenza di prova, violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n.546 del 1992, nonché, nel merito, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2289 c.c.; concludeva di conseguenza.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate deduceva l'infondatezza dei motivi d'impugnazione e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 12 gennaio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame, avente ad oggetto un accertamento derivato dalla controversa deducibilità fiscale (di parte) di un'indennità di recesso corrisposta a socio receduto dall'associazione professionale di cui è socio il ricorrente, è fondato.
Al riguardo va premesso che per le società semplici, al cui regime fiscale è equiparata l'associazione professionale (cfr. l'art.5, terzo comma, del d.P.R. n.917 del 1986), l'art. 2289 c.c. dispone nel senso che "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime".
Nella prassi applicativa, la Risoluzione n.64/2008 invocata dall'Ufficio finanziario (pag.8 delle controdeduzioni) ha illustrato che "il socio che recede dal rapporto societario ha diritto "ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota" determinato in base ad una situazione patrimoniale redatta al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
(...)
In sostanza, l'importo corrisposto al socio in occasione del recesso risulta costituito da due componenti:
-la prima (afferente alla quota di patrimonio netto spettante al socio in proporzione alla quota di partecipazione detenuta) risulta costituita dal rimborso della quota di capitale sociale versato dal socio e dalla distribuzione delle riserve sia di utili che di capitale eventualmente esistenti;
-la seconda relativa, invece, al riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio e che costituisce la cosiddetta "differenza da recesso".
A seguito della liquidazione della quota detenuta dal socio uscente, la società procederà quindi per la parte afferente al rimborso del valore nominale della partecipazione all'annullamento della quota di capitale sociale detenuta dal socio ed alla corrispondente riduzione delle eventuali riserve sia di utili che di capitale spettanti al socio.
Tali operazioni, di natura esclusivamente patrimoniale, non avranno alcuna rilevanza sulla determinazione del reddito imponibile della società.
A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento alla seconda componente della quota da corrispondere al socio receduto corrispondente alla cosiddetta "differenza da recesso" in quanto tale importo concretizza, a parere della scrivente, un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società.
Occorre, infatti considerare che tale differenza, come detto, origina da plusvalenze latenti del complesso aziendale, che rimangono insite nel patrimonio sociale anche dopo il recesso del socio.
In particolare,
-le plusvalenze e l'avviamento (derivante dalla effettiva valorizzazione economica della società rispetto ai valori storici indicati in bilancio), quando realizzati, costituiranno componenti positivi di reddito e saranno assoggettati a tassazione, in base al principio di trasparenza, in capo ai soci rimanenti;
-gli utili in corso di formazione alla data del recesso, unitamente a quelli conseguiti nella restante parte dell'esercizio, saranno invece, tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla fine dell'esercizio stesso.
Considerato che l'importo liquidato al socio per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione
(costituito ordinariamente dai conferimenti e dalle riserve di utili tassati per trasparenza, e che, in linea di principio, coincide con la differenza da recesso) costituisce in capo allo stesso reddito imponibile, al fine di evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, una prima volta in capo al socio recedente e successivamente in capo ai soci restanti, si ritiene che la "differenza da recesso" -come sopra definita- sia deducibile in capo alla società nell'esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota".
E, in una risposta ad interpello maggiormente aderente al caso a mano, trattandosi della fattispecie di recesso di un professionista già associato ad un'associazione professionale, la Risoluzione n.142/E del 10 aprile
2008 della Direzione Centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che "quando nel corso del periodo d'imposta si verifichi la cessazione del rapporto associativo, per recesso, esclusione o morte, all'associato o ai suoi eredi viene corrisposta, tra l'altro, fatte salve diverse pattuizioni tra i soci, una quota corrispondente al conferimento inizialmente effettuato ed una quota aggiuntiva idonea a tenere conto dell'apporto dato dal socio recedente all'acquisizione della clientela" (allegato n.8 al fascicolo telematico del ricorrente).
Nel caso a mano nessun conferimento iniziale è stato effettuato dal socio receduto (cfr. l'atto costitutivo dell'associazione, depositato al fascicolo telematico di parte ricorrente), nessun avviamento è stato preso in considerazione per pregressa pattuizione espressa degli associati (cfr. sempre l'atto costitutivo, all'art. 10), nessun utile è stato conteggiato nell'indennità riconosciuta all'associato receduto (cfr. l'atto pubblico di recesso di socio, depositato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
L'indennità riconosciuta allo Nominativo_2 costituisce quindi "differenza da recesso", deducibile da parte dello Stud associato ricorrente, al fine di evitare doppie imposizioni.
Ne danno comprova l'incontestata deducibilità delle altre somme di denaro corrisposte al socio receduto nello stesso anno 2017 e la comunicazione d'irregolarità inoltrata al socio receduto per redditi soggetti a tassazione separata nell'intero importo di Euro 104.950,00 (cfr. al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Quanto alla contestata imputazione della somma di Euro 19.500,00, quella iniziale di "acconto utili❞ ha preceduto il recesso dell'associato, avvenuto solo in data 30 settembre 2017, per essere poi tale somma compresa in compensazione nella riconosciuta indennità da recesso (cfr. l'atto pubblico di recesso di socio, depositato al fascicolo telematico di parte ricorrente).
In tale senso conforta anche quanto si ritrova nella pure richiamata Circolare del Ministero delle Finanze
n.98/E del 17 maggio 2000 ove si legge, nel paragrafo dedicato proprio al "prelievo di acconti di utili da parte del socio di uno studio professionale in seguito receduto”, che "tenuto conto che gli utili si determinano soltanto alla fine del periodo d'imposta, i prelievi effettuati nel corso dell'anno non costituiscono acconti di utili ma anticipazioni finanziarie fra l'associazione e i singoli partecipanti, che non hanno rilievo ai fini della determinazione del reddito prodotto dall'associazione, nel senso che non costituiscono componente negativo" e, più oltre, che "le eventuali somme liquidate all'associato nei cui confronti si scioglie il rapporto associativo, a titolo di indennità di recesso, costituiscono, invece, un componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito prodotto dall'associazione e, per il percipiente, indennità da assoggettare a tassazione separata" (cfr. allegato n.10 al fascicolo del ricorrente).
In definitiva, il ricorso in esame, riguardante la posizione reddituale di uno dei restanti soci dello Studio associato, va accolto e l'atto impugnato annullato.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 compensando le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi