Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 13594/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. CRACOLICI VINCENZO e dell'avv. Parte_1
CRACOLICI GABRIELLA, elettivamente domiciliato in VIA SALESIO BALSANO, 19
PALERMO contro
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
MANLIO E GIOACCHINO SAVARE', 1 20123 MILANO
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 21-11-
24, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
CP_ 36820240016388606000, con il quale l le ha chiesto il pagamento del complessivo importo di € 12.692,12 a titolo di contributi IVS, interessi e sanzioni relativi al 2016, 2017 e
2018.
L'opponente ha dedotto l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti e la prescrizione del credito contributivo.
CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
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Motivi della decisione.
Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.
Oggetto della presente controversia e' l'iscrizione dell'opponente alla gestione per l'assicurazione degli esercenti attivita' commerciali (gestione commercianti).
L'opponente e' stata iscritta d'ufficio alla gestione commercianti con provvedimento notificato in data 11-8-21, quale socia accomandataria della AN & C., gia' Parte_2
e . Parte_3 Parte_1 Parte_4
Come si ricava dalla visura camerale prodotta la & C. e' stata Parte_2 Parte_1 cancellata in data 28-8-18 e in data 28-10-15 l'azienda risulta trasferita alla di Parte_2
. CP_2
Da tale ultima data non risulta pertanto alcuna partecipazione dell'opponente all'attivita' aziendale e viene meno il dichiarato presupposto dell'iscrizione alla gestione commercianti. CP_ L' ha chiesto, con l'avviso di addebito opposto, il pagamento dei contributi relativi al periodo 2016,2017 e 2018, oltre interessi e sanzioni.
L'opponente deduce l'insussistenza dell'obbligo contributivo per mancanza dei requisiti di legge.
La sentenza delle S.U. n. 3240/2010 ha specificato che “…la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attivita' della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attivita' prestata da altri soggetti al suo interno”.
Poiche' l'obbligo contributivo e' collegato all'esistenza della situazione di fatto che lo CP_ determina, incombe sull' l'onere di provare la presenza ed effettivita' di tali circostanze.
Non spetta, invece, all'opponente dimostrare la mancata partecipazione alla conduzione dell'impresa. CP_ L sottolinea che “Dalla compilazione in seno al quadro RO del dichiarativo fiscale per
l'anno d'imposta 2016 (modello Redditi Società di persone 2017), risulta essere stata barrata la casella «occupazione prevalente» (cfr. rigo RO10, colonna 7)”.
In ogni caso i crediti contributivi relativi al 2016 risultano ampiamente prescritti, ne' si puo' ritenere che i termini prescrizionali siano stati interrotti dall'atto di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti, che non contiene la richiesta di specifici importi.
pagina 2 di 4 CP_ Per il resto l non ha offerto alcuna prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti e non ha avanzato istanze istruttorie.
Al fine di valutare l'esistenza dei requisiti dell'abitualita' e prevalenza, infatti, non puo' ritenersi sufficiente la mera qualita' di socio, ma in ogni caso deve risultare dimostrata l'effettiva partecipazione del socio medesimo al lavoro aziendale.
Tale prova e' del tutto carente nel caso di specie.
Nell'ordinanza n. 10426/2018 la Cassazione ha precisato;
“secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. 8474/2017) - che ha riconsiderato in senso estensivo il punto già esaminato dalla sentenza della Sez. Unite 3240 del 12.2.2010- il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente
Pa l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa; … in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda
pagina 3 di 4 attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione della direzione); si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260 c.c.; e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza;
laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi;
” .
Per tutte le considerazioni che precedono, le domande avanzate dall'opponente devono trovare accoglimento.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, annulla l'avviso di addebito impugnato;
CP_ condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.800,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 29/01/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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