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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/12/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11013/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. COMAND EMANUELA
E
TUTTINO RENATO con il proc. e dom. avv. DI PIAZZA ANTONIO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie e Persona_1 Per_2
(entrambe il 10.10.2011), minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04/10/2008 in MERETO DI TOMBA (UD), con atto trascritto al n. 3 nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2008, tra e RENATO TUTTINO, alle Parte_1 seguenti condizioni:
1) dispone che la casa coniugale sita in ET di TO (UD), Via
Cristoforo Colombo n 4, di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
, catastalmente censita al catasto fabbricati del Comune di
[...]
ET di TO (UD) al fg 19, particella 87, sub 1 cat. A3, classe 3 consistenza 8 vani, rendita 383,66 ed al fg 19 particella 87, sub 2, cat.
C/6, classe 8, mq 28, rendita 44,83, rimanga assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti. Parte_1
Dà atto che il sig. IN risiede attualmente a Basiliano (UD), Via Isonzo
n. 32.
2) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
, con mantenimento della loro residenza anagrafica nel luogo di Per_3 residenza della madre presso la casa familiare a lei assegnata. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano, impegnandosi a rispettare comunque le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie e collaborando per garantire loro il rispetto del principio di bigenitorialità.
Dovranno comunque sempre assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla salute, educazione, stile di vita, istruzione delle figlie, mantenimento, modifica della residenza nonché tutti gli atti ai sensi dell'art. 320 c.c.
3) dispone che le figlie stiano presso l'abitazione del padre nella giornata di lunedì e mercoledì al termine degli impegni scolastici con relativo pernotto, nonché nei fine settimana in via alternata con la madre da venerdì pomeriggio a lunedì mattina quando le minori, mediante la fruizione del servizio di trasporto scolastico, si recheranno a scuola.
Dispone che stiano, altresì, con la madre durante tutte le settimane il martedì e il giovedì sempre dall'uscita della scuola e fino alla mattina successiva, con relativi pernotti e nei fine settimana in via alternata con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando le minori mediante la fruizione del servizio di trasporto scolastico si recheranno a scuola.
Dà atto che i genitori stanno applicando detto regime e che non vi è discussione alcuna sulla calendarizzazione.
4) Dispone che durante le vacanze estive le figlie trascorrano con ciascun genitore un periodo non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi.
Dispone che le vacanze Natalizie siano divise come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
mentre quelle
Pasquali saranno divise a metà da Giovedì Santo a Pasqua e da
Pasquetta a rientro a scuola.
Dispone che i genitori alternino di anno in anno le singole giornate della
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; questi accordi saranno comunque commisurati alle necessità lavorative e personali dei coniugi, ma soprattutto alle necessità scolastiche ed ai desideri delle figlie;
e, comunque, salvo diverso accordo tra di loro.
Dà atto che i genitori dovranno concordare le festività estive entro il 31 maggio di ogni anno e quelle di Natale, Pasqua ed in generale quelle civili e religiose entro il 31 ottobre di ogni anno.
Dà atto che l'accordo verrà assunto senza particolari formalità, ma dovrà comunque essere individuabile con certezza (sms, mail, whatsapp ecc) .
Dà atto che in caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà la madre e per gli anni dispari il padre e così via.
5) In ragione del collocamento paritario delle figlie, dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento delle minori in via diretta ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; dispone che siano assunte in via diretta le spese di tetto e di mensa delle figlie durante il periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni dei genitori.
Le spese straordinarie incluse, inerenti all'acquisto di vestiario e alla mensa scolastica e comunque individuate come dal Protocollo del
Tribunale di Udine n. 3477 del 2015 sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che anche le relative detrazioni fiscali saranno sostenute nella misura pari al 50% come pure l'assegno unico universale sempre suddiviso pro quota al 50% tra di loro.
6) Nulla a titolo di assegno divorzile essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Dà atto che ciascuna parte sosterrà le spese del legale dalla stessa incaricato.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MERETO DI TOMBA
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.3, Parte 2, Serie
A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 03.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 11013/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2025 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. COMAND EMANUELA
E
TUTTINO RENATO con il proc. e dom. avv. DI PIAZZA ANTONIO avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie e Persona_1 Per_2
(entrambe il 10.10.2011), minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi delle figlie minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
04/10/2008 in MERETO DI TOMBA (UD), con atto trascritto al n. 3 nel
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2008, tra e RENATO TUTTINO, alle Parte_1 seguenti condizioni:
1) dispone che la casa coniugale sita in ET di TO (UD), Via
Cristoforo Colombo n 4, di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
, catastalmente censita al catasto fabbricati del Comune di
[...]
ET di TO (UD) al fg 19, particella 87, sub 1 cat. A3, classe 3 consistenza 8 vani, rendita 383,66 ed al fg 19 particella 87, sub 2, cat.
C/6, classe 8, mq 28, rendita 44,83, rimanga assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti. Parte_1
Dà atto che il sig. IN risiede attualmente a Basiliano (UD), Via Isonzo
n. 32.
2) Dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
, con mantenimento della loro residenza anagrafica nel luogo di Per_3 residenza della madre presso la casa familiare a lei assegnata. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per quanto attiene alle decisioni di ordine quotidiano, impegnandosi a rispettare comunque le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle figlie e collaborando per garantire loro il rispetto del principio di bigenitorialità.
Dovranno comunque sempre assumere congiuntamente tutte le decisioni relative alla salute, educazione, stile di vita, istruzione delle figlie, mantenimento, modifica della residenza nonché tutti gli atti ai sensi dell'art. 320 c.c.
3) dispone che le figlie stiano presso l'abitazione del padre nella giornata di lunedì e mercoledì al termine degli impegni scolastici con relativo pernotto, nonché nei fine settimana in via alternata con la madre da venerdì pomeriggio a lunedì mattina quando le minori, mediante la fruizione del servizio di trasporto scolastico, si recheranno a scuola.
Dispone che stiano, altresì, con la madre durante tutte le settimane il martedì e il giovedì sempre dall'uscita della scuola e fino alla mattina successiva, con relativi pernotti e nei fine settimana in via alternata con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando le minori mediante la fruizione del servizio di trasporto scolastico si recheranno a scuola.
Dà atto che i genitori stanno applicando detto regime e che non vi è discussione alcuna sulla calendarizzazione.
4) Dispone che durante le vacanze estive le figlie trascorrano con ciascun genitore un periodo non inferiore a 15 giorni anche non consecutivi.
Dispone che le vacanze Natalizie siano divise come segue: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
mentre quelle
Pasquali saranno divise a metà da Giovedì Santo a Pasqua e da
Pasquetta a rientro a scuola.
Dispone che i genitori alternino di anno in anno le singole giornate della
Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, San Silvestro e Capodanno,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo; questi accordi saranno comunque commisurati alle necessità lavorative e personali dei coniugi, ma soprattutto alle necessità scolastiche ed ai desideri delle figlie;
e, comunque, salvo diverso accordo tra di loro.
Dà atto che i genitori dovranno concordare le festività estive entro il 31 maggio di ogni anno e quelle di Natale, Pasqua ed in generale quelle civili e religiose entro il 31 ottobre di ogni anno.
Dà atto che l'accordo verrà assunto senza particolari formalità, ma dovrà comunque essere individuabile con certezza (sms, mail, whatsapp ecc) .
Dà atto che in caso di mancato accordo per gli anni pari deciderà la madre e per gli anni dispari il padre e così via.
5) In ragione del collocamento paritario delle figlie, dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento delle minori in via diretta ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; dispone che siano assunte in via diretta le spese di tetto e di mensa delle figlie durante il periodo di permanenza presso le rispettive abitazioni dei genitori.
Le spese straordinarie incluse, inerenti all'acquisto di vestiario e alla mensa scolastica e comunque individuate come dal Protocollo del
Tribunale di Udine n. 3477 del 2015 sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
dà atto che anche le relative detrazioni fiscali saranno sostenute nella misura pari al 50% come pure l'assegno unico universale sempre suddiviso pro quota al 50% tra di loro.
6) Nulla a titolo di assegno divorzile essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti.
7) Dà atto che ciascuna parte sosterrà le spese del legale dalla stessa incaricato.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MERETO DI TOMBA
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.3, Parte 2, Serie
A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 03.12.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini