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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nelle cause civili Addì _____________
riunite ed iscritte ai nn° 2460/2023, 2461/2023 R.G.L., promosse Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Parte_1
Davì.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
, in persona
Parte_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Rizza
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Dichiara la contumacia dell' nel giudizio Controparte_2
portante R.G. n. 2460/2023.
In accoglimento dei ricorsi, dichiara la prescrizione dei crediti riportati negli avvisi di addebito n.
59620140004343044000 e n. 59620130005011954000, di ammontare rispettivamente pari ad € 2.636,30 e ad € 1.490,08, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000 nella parte relativa a tali avvisi.
Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.164,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e distrae in favore dell'avv. Salvatore Davì, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 28/02/2023, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000, notificatagli il
23/01/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620140004343044000, asseritamente notificato in data 6/11/2014, avente ad oggetto contributi I.V.S. anno
2013 di ammontare complessivo pari ad € 2.636,30, nonché all'avviso di addebito n.
59620130005011954000, afferente a contributi I.V.S. anno 2012 di ammontare complessivo pari ad € 1.490,08, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti appena citati e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità degli avvisi di addebito succitati o, in ogni caso, di dichiarare prescritte le somme ivi richieste e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa a tali atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l' eccependo la tardività dell'opposizione per decorso del termine di cui CP_1
all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/99, e contestando nel merito la fondatezza dei ricorsi, di cui chiedeva il rigetto.
2 L' , con memoria depositata il 5/06/2023, si Controparte_2
costituiva soltanto nel giudizio portante R.G. n. 2461/2023, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione e contestando, nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Le cause, in assenza di attività istruttoria, sono state decise.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
nel giudizio portante R.G. n. 2460/2023, la quale, nonostante la regolare
[...]
citazione, si è costituita soltanto nel procedimento portante R.G. n. 2461/2023.
Ancora preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell'
[...]
, la quale deve ritenersi legittimata a contraddire in ordine Controparte_2
agli aspetti legati alla fase di riscossione dei crediti riportati nell'avviso di addebito n.
59620130005011954000, i quali rientrano anch'essi nell'oggetto del presente giudizio, tenuto conto che è contestata l'avvenuta notifica, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, di atti interruttivi della prescrizione.
Del pari, va rigettata l'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la CP_1
tardività del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica dell'avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica dell'avviso di addebito , è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica dell'avviso di addebito e questo non sia stato tempestivamente opposto, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso
3 l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'omessa notifica degli avvisi di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1
Ciò posto, nel merito i ricorsi vanno accolti.
Ed invero, con specifico riferimento all'avviso di addebito n.
59620140004343044000, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi all'anno 2013, di ammontare pari ad € 2.636,30, deve rilevarsi come le parti convenute non abbiano versato in atti alcuna documentazione attestante la notifica del succitato avviso al ricorrente.
In particolare, la documentazione versata in atti dall' nel giudizio n.r.g. CP_1
2460/2023 fa riferimento ad un diverso avviso di addebito, ovvero l' atto 596 2013
00050119 54 000, opposto col giudizio n.r.g. 2461/2024.
Le pretese creditorie contenute nell'avviso di addebito 59620140004343044000 devono allora dichiararsi prescritte, atteso che il primo atto interruttivo (dato dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000 oggi impugnata) è stato posto in essere soltanto in data 23/01/2023, ossia ben oltre cinque anni dalla data di maturazione dei crediti stessi, risalente all'anno 2013.
In definitiva, le pretese contenute nell'avviso di addebito n.
59620140004343044000 vanno dichiarate prescritte e, per l'effetto, l'intimazione n.
29620229017685668000 va annullata nella parte relativa a siffatto avviso.
4 Passando all'avviso di addebito n. 59620130005011954000, anch'esso sotteso all'intimazione n. 29620229017685668000, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della censura dell'opponente avente ad oggetto l'inesistenza della notifica, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato, a mezzo CP_1
raccomandata A.R., l'avviso di addebito in questione.
In particolare, dall'avviso di ricevimento versato in atti dall'Ente Impositore, emerge che l'avviso di addebito n. 59620130005011954000 sia stato effettivamente recapitato al destinatario in data 20/01/2014 (cfr. “ricevuta ava” “.tiff”, all. in memoria , riconducibile al relativo avviso di addebito attraverso l'indicazione CP_1
del medesimo numero di raccomandata).
Acclarata l'infondatezza della censura attorea afferente alla mancata notifica del succitato avviso di addebito, deve quindi vagliarsi l'ulteriore censura formulata dall'opponente avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica dell'avviso di addebito sopra menzionato e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Dai documenti in atti, emerge che l' abbia Controparte_2
ritualmente notificato, quale atto successivo, solo l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29620229017685668000, notificata in data 23/01/2023, ovvero ben oltre 5 anni dopo la notifica dell'avviso in questione, cosicché a ben vedere la prescrizione del credito portato nel succitato avviso di addebito si è verificata in data
20/01/2019.
Del resto, in relazione ai crediti contenuti nel detto avviso di addebito non possono assumere valenza interruttiva della prescrizione le intimazioni di pagamento n. 29620179006583884000, n. 29620179022687646000 e n. 29620179038980943000 asseritamente notificate dall' rispettivamente in data Controparte_2
3/11/2017, 10/11/2017 e 23/02/2018, giacché in relazione in ai primi due atti l' non ha prodotto né gli avvisi né tantomeno la documentazione attestante CP_2
5 la relativa notifica;
mentre in ordine all'intimazione di pagamento n.
29620179038980943000, l' ha prodotto unicamente un avviso di ricevimento CP_2
consegnato il 23/02/2018 (cfr. all. “rel-29620179038980943000.zip” in memoria ma non anche la copia dell'intimazione di pagamento Controparte_2
recapitata al destinatario, cosicché non risulta possibile verificare se siffatta intimazione contenesse il riferimento anche ai crediti riportati nell'avviso di addebito n. 59620130005011954000.
Alla luce di tali considerazioni, le pretese contenute nell'avviso di addebito n.
59620130005011954000 vanno dichiarate prescritte e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000 va annullata anche nella parte relativa a siffatto avviso.
In ragione della soccombenza, le parti convenute, vanno condannate in solido fra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), tenuto conto anche della riunione dei giudizi, e distratte in favore dell'avv. Salvatore Davì, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/09/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
6
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nelle cause civili Addì _____________
riunite ed iscritte ai nn° 2460/2023, 2461/2023 R.G.L., promosse Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Parte_1
Davì.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
Il Cancelliere
, in persona
Parte_2
del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Rizza
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1 Dichiara la contumacia dell' nel giudizio Controparte_2
portante R.G. n. 2460/2023.
In accoglimento dei ricorsi, dichiara la prescrizione dei crediti riportati negli avvisi di addebito n.
59620140004343044000 e n. 59620130005011954000, di ammontare rispettivamente pari ad € 2.636,30 e ad € 1.490,08, e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000 nella parte relativa a tali avvisi.
Condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.164,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge e distrae in favore dell'avv. Salvatore Davì, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 28/02/2023, poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000, notificatagli il
23/01/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 59620140004343044000, asseritamente notificato in data 6/11/2014, avente ad oggetto contributi I.V.S. anno
2013 di ammontare complessivo pari ad € 2.636,30, nonché all'avviso di addebito n.
59620130005011954000, afferente a contributi I.V.S. anno 2012 di ammontare complessivo pari ad € 1.490,08, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti appena citati e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità degli avvisi di addebito succitati o, in ogni caso, di dichiarare prescritte le somme ivi richieste e, per l'effetto, di annullare l'intimazione di pagamento opposta nella parte relativa a tali atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in entrambi i giudizi l' eccependo la tardività dell'opposizione per decorso del termine di cui CP_1
all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/99, e contestando nel merito la fondatezza dei ricorsi, di cui chiedeva il rigetto.
2 L' , con memoria depositata il 5/06/2023, si Controparte_2
costituiva soltanto nel giudizio portante R.G. n. 2461/2023, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione e contestando, nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Le cause, in assenza di attività istruttoria, sono state decise.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
nel giudizio portante R.G. n. 2460/2023, la quale, nonostante la regolare
[...]
citazione, si è costituita soltanto nel procedimento portante R.G. n. 2461/2023.
Ancora preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva dell'
[...]
, la quale deve ritenersi legittimata a contraddire in ordine Controparte_2
agli aspetti legati alla fase di riscossione dei crediti riportati nell'avviso di addebito n.
59620130005011954000, i quali rientrano anch'essi nell'oggetto del presente giudizio, tenuto conto che è contestata l'avvenuta notifica, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito opposti, di atti interruttivi della prescrizione.
Del pari, va rigettata l'eccezione sollevata dall' avente ad oggetto la CP_1
tardività del ricorso per essere stato proposto oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5°, del D. Lgs. n. 46/99, decorrenti dalla notifica degli avvisi di addebito.
Ed invero, giova rammentare come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del D. Lgs. n.
46/99, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica dell'avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica dell'avviso di addebito , è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica dell'avviso di addebito e questo non sia stato tempestivamente opposto, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso
3 l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella o dell'avviso.
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente deduce, fra i motivi di opposizione,
l'omessa notifica degli avvisi di addebito su cui si fonda l'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie oggetto di causa per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di asserita notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi opposta, con conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall' CP_1
Ciò posto, nel merito i ricorsi vanno accolti.
Ed invero, con specifico riferimento all'avviso di addebito n.
59620140004343044000, avente ad oggetto contributi I.V.S. relativi all'anno 2013, di ammontare pari ad € 2.636,30, deve rilevarsi come le parti convenute non abbiano versato in atti alcuna documentazione attestante la notifica del succitato avviso al ricorrente.
In particolare, la documentazione versata in atti dall' nel giudizio n.r.g. CP_1
2460/2023 fa riferimento ad un diverso avviso di addebito, ovvero l' atto 596 2013
00050119 54 000, opposto col giudizio n.r.g. 2461/2024.
Le pretese creditorie contenute nell'avviso di addebito 59620140004343044000 devono allora dichiararsi prescritte, atteso che il primo atto interruttivo (dato dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000 oggi impugnata) è stato posto in essere soltanto in data 23/01/2023, ossia ben oltre cinque anni dalla data di maturazione dei crediti stessi, risalente all'anno 2013.
In definitiva, le pretese contenute nell'avviso di addebito n.
59620140004343044000 vanno dichiarate prescritte e, per l'effetto, l'intimazione n.
29620229017685668000 va annullata nella parte relativa a siffatto avviso.
4 Passando all'avviso di addebito n. 59620130005011954000, anch'esso sotteso all'intimazione n. 29620229017685668000, deve in primo luogo rilevarsi l'infondatezza della censura dell'opponente avente ad oggetto l'inesistenza della notifica, avendo l' dimostrato di avere ritualmente notificato, a mezzo CP_1
raccomandata A.R., l'avviso di addebito in questione.
In particolare, dall'avviso di ricevimento versato in atti dall'Ente Impositore, emerge che l'avviso di addebito n. 59620130005011954000 sia stato effettivamente recapitato al destinatario in data 20/01/2014 (cfr. “ricevuta ava” “.tiff”, all. in memoria , riconducibile al relativo avviso di addebito attraverso l'indicazione CP_1
del medesimo numero di raccomandata).
Acclarata l'infondatezza della censura attorea afferente alla mancata notifica del succitato avviso di addebito, deve quindi vagliarsi l'ulteriore censura formulata dall'opponente avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria avanzata dall'Ente impositore, per il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica dell'avviso di addebito sopra menzionato e la data di notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta.
Dai documenti in atti, emerge che l' abbia Controparte_2
ritualmente notificato, quale atto successivo, solo l'intimazione di pagamento oggi impugnata n. 29620229017685668000, notificata in data 23/01/2023, ovvero ben oltre 5 anni dopo la notifica dell'avviso in questione, cosicché a ben vedere la prescrizione del credito portato nel succitato avviso di addebito si è verificata in data
20/01/2019.
Del resto, in relazione ai crediti contenuti nel detto avviso di addebito non possono assumere valenza interruttiva della prescrizione le intimazioni di pagamento n. 29620179006583884000, n. 29620179022687646000 e n. 29620179038980943000 asseritamente notificate dall' rispettivamente in data Controparte_2
3/11/2017, 10/11/2017 e 23/02/2018, giacché in relazione in ai primi due atti l' non ha prodotto né gli avvisi né tantomeno la documentazione attestante CP_2
5 la relativa notifica;
mentre in ordine all'intimazione di pagamento n.
29620179038980943000, l' ha prodotto unicamente un avviso di ricevimento CP_2
consegnato il 23/02/2018 (cfr. all. “rel-29620179038980943000.zip” in memoria ma non anche la copia dell'intimazione di pagamento Controparte_2
recapitata al destinatario, cosicché non risulta possibile verificare se siffatta intimazione contenesse il riferimento anche ai crediti riportati nell'avviso di addebito n. 59620130005011954000.
Alla luce di tali considerazioni, le pretese contenute nell'avviso di addebito n.
59620130005011954000 vanno dichiarate prescritte e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento n. 29620229017685668000 va annullata anche nella parte relativa a siffatto avviso.
In ragione della soccombenza, le parti convenute, vanno condannate in solido fra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00), tenuto conto anche della riunione dei giudizi, e distratte in favore dell'avv. Salvatore Davì, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/09/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
6