Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.