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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 04/02/2026, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1707/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OR IL, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11644/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Artena - Artena 00031 Artena RM
elettivamente domiciliato presso comune.artena@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3684 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3684 del 20.03.2024, notificato in data 07.04.2025, con il quale il Comune di Artena gli ha richiesto il pagamento della somma di euro 415,00 per tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019. Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del tributo. Ha chiesto perciò l'annullamento dell'avviso.
Comune di Artena non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Nel caso di specie, cadendo il termine al
31-12-2024, e pur considerando la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, alla data della notifica (07.04.2025) erano già trascorsi cinque anni.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Comune di Artena alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 200,00, oltre CU, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Roma, 29 gennaio 2026 Il Giudice-est. Emilio Norelli
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
OR IL, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11644/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Artena - Artena 00031 Artena RM
elettivamente domiciliato presso comune.artena@pec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3684 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1042/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 3684 del 20.03.2024, notificato in data 07.04.2025, con il quale il Comune di Artena gli ha richiesto il pagamento della somma di euro 415,00 per tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019. Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del tributo. Ha chiesto perciò l'annullamento dell'avviso.
Comune di Artena non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 prevede che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Nel caso di specie, cadendo il termine al
31-12-2024, e pur considerando la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del Dl 18/2020, alla data della notifica (07.04.2025) erano già trascorsi cinque anni.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Comune di Artena alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 200,00, oltre CU, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Roma, 29 gennaio 2026 Il Giudice-est. Emilio Norelli