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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 11/02/2026, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1412/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5229/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2171/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703100018-2024 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703100018-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703100018-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. TF7030100018/2024 di complessivi € 932.767,00, notificato in data 17 gennaio 2024.
La società, esercente l'attività di recupero di cascami e rottami metallici da riciclare, fu sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Caserta conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione in data 26 ottobre 2023. Sulla scorta delle risultanze ivi contenute, l'Amministrazione finanziaria emise l'atto impugnato, con il quale accertò, per l'anno d'imposta 2017, maggiori imposte ai fini
IRES (€ 288.884,00), IRAP (€ 59.823,00) e IVA (€ 193.395,00) ed irrogò sanzioni per complessivi
€ 390.665,03.
L'avviso conteneva le seguenti contestazioni:
a) costi non di competenza per € 112.228,00;
b) costi non documentati per € 41.684,00;
c) costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti per € 803.839,30;
d) costi non inerenti per € 157.945,00;
e) ricavi non dichiarati per € 87.976,88.
La ricorrente eccepì i seguenti vizi:
violazione e falsa applicazione art. 12 legge n. 212 del 2000;
illegittimità del PVC ed illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato;
violazione dell'art. 12 c. 7 legge 212/20000;
difetto di motivazione;
illegittimità delle contestazioni sub 1), 2) , 4) e 5) per difetto di motivazione e falsa applicazione di legge;
illegittimità delle contestazioni di cui al punto 4, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione DPR
633/72 art. 16, art. 109, commi 1 e 5, del TUIR e dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 446/97;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 74 del Dpr 633/72, articolo 6, comma 9 bis, 3 e 6 Dlgs 471/97.
L'agenzia delle entrate si costituì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 2171 emessa all'udienza del 7.4.2025 e depositata il 7.5.2025 in parziale accoglimento del ricorso, determinò l'importo accertabile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito ed IRAP in euro 333.803,44 e ai fini IVA in euro 5.991,41. Su tali importi l'agenzia avrebbe dovuto calcolare le imposte e applicare le relative sanzioni. Compensò le spese.
La decisione è stata appellata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma nelle parti in cui era stato annullato l'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
La società costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso impugnato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e la loro distrazione al difensore antistatario.
Il 29 gennaio 2026 ha depositato memoria illustrativa con la quale ha ribadito l'infondatezza di quanto sostenuto dall'agenzia delle entrate.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata con il primo motivo ha chiesto che fosse dichiarata la inammissibilità dell'appello perché l'agenzia non avrebbe mosso alcuna specifica censura alla decisione.
L'eccezione non è fondata in quanto, anche con il, consentito, richiamo agli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio, l'agenzia ha indicato le ragioni in fatto ed in diritto per le quali la decisione era da riformare nella parte ad essa appellante sfavorevole.
L'agenzia delle entrate con il primo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili i costi di euro 803.839,30 relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Dal controllo del fatturato passivo era emerso che la società aveva imputato dodici fatture emesse nel corso del mese di dicembre dell'anno 2017 dalla srl Società_1 con sede a Napoli, Indirizzo_1, che l'agenzia ritenne essere state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti sulla base dei seguenti elementi:
il legale rappresentante della Società_1, Nominativo_1, sentito dalla GdF, dichiarò di non ricordare chi fossero i clienti ed i fornitori della società, il nome del soggetto che teneva le scritture contabili, di non conoscere la Resistente_1, di non ricordare chi fossero i proprietari della società da lui rappresentata, di non essere a conoscenza dei fatti gestionali della Società_1;
i verificatori estesero il controllo anche alla società Società_2, fornitrice principale della società Società_1, il cui legale rappresentante, Nominativo_2, dichiarò di non aver svolto alcuna attività amministrativa nella Società_2, la quale, evidenziarono, non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale;
i verificatori estesero il controllo anche al vettore che risultava dai documenti trasporto, la Società_9, il cui rappresentante legale, Nominativo_3, dichiarò di non ricordare i clienti e i fornitori della società da lei rappresentata e di non essere in grado di fornire la documentazione amministrativo-contabile della società.
La società ricorrente a sostegno delle proprie ragioni depositò documentazione a dimostrazione dell'effettività delle operazioni: copia delle fatture, dei bonifici, degli ordini di merce, dei DDT, delle certificazioni di qualità e delle autorizzazioni regionali rilasciate alla Società_1, oltre a dichiarazioni dei trasportatori e del proprio personale, attestanti la ricezione effettiva della merce presso lo stabilimento di Teverola.
I giudici di primo grado accolsero il ricorso sul rilievo che alla Società_1 era stato rilasciato dalla regione Campania il provvedimento n. 77 del 14.9.2017 per la “realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, precedente l'emissione delle fatture.
Il collegio ritiene rilevante, ai fini della decisione, i documenti prodotti dalla società. Essi sono:
il decreto dirigenziale n.77 del 14/09/2017 con la quale il dr. Nominativo_4, Dirigente della direzione generale n. 6, dipartimento 50, unità O.D. 13 della Giunta Regionale della Campania, ha autorizzato la Società_1 alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in Gricignano di Aversa.
E' pur vero, come evidenziato dall'agenzia, che questa autorizzazione non potrebbe essere risolutiva ai fini della fondatezza del rilievo, perché non proverebbe che l'impianto, del quale era stata autorizzata la realizzazione, fosse stato poi costruito.
Tale incertezza è esclusa dal contenuto del provvedimento n. 763390 del 20.11.2017 con il quale la Regione, sulla base della comunicazione della Società_1, diede atto dell'effettivo avvio di esercizio dell'impianto di Gricignano.
L'inizio dell'attività si ricava anche dalla dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla Società_10, organismo di certificazione accreditato, con riferimento a rottami di rame, dalla dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla RC EE
Certifying organismo di certificazione accreditato, con riferimento a rottami di ferro ed acciaio.
Questi ultimi documenti sono stati rilasciati a seguito di verifiche effettuate sull'impianto, il che esclude qualsiasi dubbio sulla sua realizzazione.
A ulteriore conferma va segnalato il decreto dirigenziale della Regione Campania nr 36 del 27.2.2019, la cui esistenza è stata ricavata dal collegio attraverso fonti aperte, con il quale veniva preso atto del cambiamento del responsabile tecnico dell'impianto.
Concordando con i giudici di primo grado, il collegio ritiene che non siano ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti sul fatto che la Società_1 sia una società cartiera.
Le dichiarazioni del legale rappresentante in questo quadro probatorio possono al più dimostrare la sua estraneità alla gestione della società, ma non metterne in dubbio la esistenza ed operatività della Società_1.
Pertanto non vi sono elementi certi, precisi e concordanti per ritenere provato che le fatture emesse dalla
Società_1 abbiano ad oggetto operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Altro motivo dell'appello dell'agenzia delle entrate attiene al recupero a tassazione dei costi per € 48.000 costituiti dal pagamento del canone per la locazione stipulata con la srl Società_8 in qualità di sub locatrice
- contratti nn. 3034 e 3040 - disconosciuti per mancata esibizione del versamento dell'imposta di registro a seguito di rinnovo ex lege.
I contratti, erano stati registrati il 31 marzo, avevano durata di sei mesi più sei a partire dal mese di marzo
2016 e con prima scadenza nel mese di settembre 2016. L'omesso pagamento dell'imposta di registro, secondo l'agenzia, non consentiva di detrarre i costi.
L'appello va rigettato.
Il disconoscimento del costo si fonda su un dato meramente formale, costituito dall'omesso pagamento dell'imposta di registro per il rinnovo, ma nessun elemento consente di affermare che la locazione non fosse proseguita.
La Resistente_1 ha proposto appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma dei capi della sentenza ad essa sfavorevoli.
L'appellante incidentale aveva eccepito nel ricorso la nullità dell'atto per la violazione dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui impone l'obbligo di preventiva comunicazione delle ragioni che giustificano l'avvio della verifica fiscale, lamentando che i militari della Guardia di Finanza si erano limitati ad esibire un generico ordine di accesso, privo di dettagli concreti circa le effettive motivazioni dell'intervento, facendo riferimento a presunte esigenze infoinvestigative non meglio specificate.
Il rigetto dell'eccezione in primo grado va confermato in questo grado di giudizio, in quanto alla pagina 3 del pvc, consegnato al legale rappresentante della società, erano riportate le informazioni previste dalla normativa, tra cui i motivi del controllo.
Infondato è anche l'altro motivo di ricorso con il quale era stato eccepito il difetto di motivazione.
Il contenuto dell'avviso di accertamento, infatti, non era costituito da un acritico rinvio alle indagini effettuate dalla GdF, ma era frutto della valutazione delle stesse, sicché non presentava vizi sotto il profilo della motivazione.
Altro motivo dell'appello incidentale riguarda il recupero a tassazione dei costi, ritenuti non non di competenza, per un importo imponibile complessivo di € 112.228,00 ai sensi dell'art. 109, comma 1 del
TUIR, ai fini Ires e art. 5 comma 1 del D.Lgs 446/97 ai fini Irap.
L'Ufficio aveva sostenuto che dal conto “spese di trasporto” (saldo contabile al 31/12/2017 di € 471.499,86), la società aveva dedotto la fattura n. 1 della Società_3 s.r.l. per € 36.200,00 riferita a trasporti effettuati nel 2016. Analogamente, con riguardo al conto “spese di noleggio” (saldo al 31/12/2017 di
€ 200.247,00), la fattura n. 2 della medesima società, pari a € 45.000,00, era stata emessa per prestazioni effettuate in parte nel 2016 (€ 30.000,00) e in parte nel 2017 (€ 15.000,00); in relazione alla fattura n. 3624 della società Società_4 e Società_5 a r.l. per € 50,00 e alla fattura n. 77 della Società_11 s.r.l.s. per € 500,00 (di cui € 443,80 riferiti a consulenze da imputarsi all'annualità 2018). Anche la fattura della Società_6 srl, per un totale imponibile di € 45.534,26 si riferiva all'anno 2016.
La società nell'atto di appello ritiene che la decisione non sia corretta in quanto le fatture, emesse nel 2017, raggruppano prestazioni svolte sia nel 2016 che nel 2017, per cui erano state imputate all'annualità in cui era avvenuta la fatturazione, cioè nel 2017.
Il motivo di impugnazione è infondato in quanto il criterio della imputazione è quello di competenza che, trattandosi, in parte, di prestazioni effettuate nell'anno 2016, non potevano essere imputate al 2017, a nulla rilevando l'anno nel quale le fatture erano state emesse.
Altro motivo dell'appello incidentale riguarda il recupero di costi non documentati per un importo totale imponibile di € 41.684,00 recuperati a tassazione ai sensi dell'art. 109, comma 1 e 5 del TUIR, ai fini Ires,
e dell'art. 5 del D.Lgs, comma 1, 446/97 ai fini Irap.
L'agenzia aveva ritenuto che la descrizione delle prestazioni fosse generica, affermazione contestata dalla società che fondava la sua opposizione sul fatto che le fatture erano state regolarmente pagate con bonifici bancari, accompagnate da documenti di trasporto e riscontri documentali idonei a dimostrare che la fornitura era stata effettiva.
Le fatture in discussione sono quelle emesse dalla Società_7 e dalla Società_12.
Ritiene il collegio che la descrizione delle prestazioni, ad esempio la fattura della Società_12 reca la causale
“cessione a corpo per il periodo da dicembre 2016 a ottobre 2018”, non consente di individuare con la necessaria precisione tempo, luogo oggetto delle prestazioni, elementi che non possono essere surrogati dalla documentazione prodotta dalla società relativa ai pagamenti delle prestazioni.
Con altro motivo la società contesta la decisione di conferma dell'avviso di accertamento in merito al recupero di costi non inerenti per un importo totale imponibile di € 157.954,00 recuperati a tassazione ai sensi dell'art. 109, comma 1 e 5 del TUIR, ai fini Ires, e dell'art. 5 del D.Lgs, comma 1, 446/97 ai fini Irap.
Si tratta, nel dettaglio:
- della fattura n. 22 del 27/12/2017 emessa dalla Società_12 s.r.l. per l'acquisto di una macchina operatrice Gru Fuchs, pari a € 90.000,00 di imponibile.
In merito all'acquisto del macchinario riportato tra i materiali acquistati la società aveva dichiarato di averlo contabilizzato tra gli acquisti di rottami in quanto lo stesso macchinario doveva essere successivamente rottamato e venduto come tale. Tuttavia è stato rilevato che il prezzo di acquisto della gru risulta congruo con quello del mercato e quindi la sua cessione come rottame ferroso risulta poco probabile o quanto meno antieconomica oltre che non documentata. Relativamente all'acquisto del bene in questione la società Resistente_1 srl avrebbe dovuto annotarlo sul Registro dei Cespiti ammortizzabili e gravare sul Conto Economico di ciascun esercizio solo per la relativa quota di ammortamento spettante.
La decisione di primo grado deve essere confermata in quanto la documentazione prova in modo inequivocabile che il macchinario acquistato non poteva essere un rottame ma era strumentale alla attività
e, dunque, ritiene detraibile la sola quota di ammortamento pari al 20% dell'importo pagato;
- delle fatture emesse dalla Associazione_2 per un totale di € 6.000,00, ritenute non documentate quanto all'effettiva prestazione e inefficaci per incrementare i ricavi dell'impresa, che non commercializza beni pubblicizzabili.
La società sostiene che le fatture si fondano non solo su un valido rapporto contrattuale ma anche su prestazioni effettivamente svolte , quali ad esempio, l'uso di divise sportive e borse di allenamento da parte della società sponsorizzata recanti il logo Resistente_1.
La decisione di primo grado deve essere confermata, condividendo il collegio la motivazione dell'avviso di accertamento sul punto ed il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione – da ultimo Ordinanza n.
30036/2025, depositata il 13 novembre 2025 - secondo la quale è necessaria la dimostrazione della presenza di un nesso logico tra l'attività esercitata dallo sponsor e la spesa sostenuta, in modo tale che si possa ingenerare un incremento dei ricavi e, ancora, con riferimento al tema del riparto dell'onere probatorio, ha precisato che spetta allo sponsor dimostrare la sussistenza di un nesso inferenziale fra l'attività esercitata dallo stesso e quella svolta dal soggetto sponsorizzato, al fine di documentare l'esistenza di un rapporto sinallagmatico finalizzato al conseguimento di prevedibili ritorni economici.
Questa prova in questo caso difetta, atteso che la Resistente_1 non produce e non commercializza prodotti che possano essere oggetto di pubblicizzazione.
Erano stati ripresi a tassazione:
€ 1.248,18 per partecipazione a eventi fieristici, come la Società_13 di Rimini, per i quali le fatture avevano contenuto generico;
spese di manutenzione per € 924,62 per l'assenza di indicazione delle targhe dei veicoli, elemento ritenuto essenziale per dimostrarne l'inerenza.
La società sostiene che le spese alberghiere e di ristorazione siano riferibili all'attività imprenditoriale, essendo state sostenute per la partecipazione ad eventi fieristici di esponenti dell'azienda, ed in particolare alla Società_13, quanto al soggiorno presso Società_14. Le spese relative a pezzi di ricambio si riferiscono ai veicoli aziendali, ed il mero fatto che non sia stata inserita la targa non costituirebbe elemento sufficiente per negare la detraibilità. La decisione di primo grado va confermata, non avendo il ricorrente fornito prova documentale sufficiente a provare l'inerenza delle spese.
Altro recupero riguardava euro 5.741,76, derivanti da fatture della Società_8 s.r.l., riferite ad accolli di finanziamenti, la cui connessione con l'attività esercitata non risultava chiara, essendo il contratto di cessione di ramo d'azienda prevalentemente riferito ad avviamento e beni non soggetti a vincoli.
La conferma dell'avviso di accertamento è corretta perché difetta la dimostrazione, da parte della società, della inerenza economica e, dunque, dalla detrazione dal reddito societario.
Nel corso del controllo fu rilevata la fattura n. 3 emessa in data 31 gennaio 2017 dalla USD Società_15
, recante la descrizione "contributo visivo e sonoro presso lo stadio E.Ricci di Pratola Peligna stagione
2016/2017 mese di gennaio 2017".
La spesa non fu riconosciuta perché non fu trovato il contratto tra le parti, non vi era prova della pubblicità fatta alla Resistente_1 e non v'era un riscontro circa l'eventuale incremento dei ricavi per effetto delle somme erogate e dei servizi ottenuti, tenendo anche conto che la Resistente_1 non produce e non commercializza prodotti che possano essere oggetto di pubblicizzazione.
La società contesta la decisione di primo grado, che quel recupero ha confermato, sostenendo che erano stati messi dei cartelloni pubblicitari sul campo di calcio.
La decisione di primo grado va confermata per le ragioni indicate in precedenza con riferimento all'altra sponsorizzazione della Associazione_2.
L'agenzia ha proceduto al recupero di ricavi accertati induttivamente per € 87.976,88. Secondo l'Agenzia, la differenza tra il saldo del conto “merce/servizi c/vendita” (€ 10.638.827,88) e quanto riportato nella sottovoce del Conto Economico (€ 10.550.851,00) configurava una mancata imputazione di ricavi.
La società ha giustificato lo scostamento richiamando tre note di credito annotate nei mastrini: la n. 1 del
25/01/2017 (€ 17.080,00), la n. 2 del 07/11/2017 (€ 49.777,20) e la n. 3 del 20/11/2017 (€ 24.200,00), emesse rispettivamente nei confronti di Consorzio_1, Società_16 s.r.l. e Associazione_3. L'Ufficio, tuttavia, eccepiva che tali note non erano state esibite né in sede di verifica né nell'istruttoria precontenziosa, e che la Guardia di Finanza non ne aveva dato contezza. Secondo l'Amministrazione, l'asserita annotazione non risultava, dunque, documentata né provata. I primi giudici hanno confermato il recupero sostenendo che le note di credito non erano state prodotte.
La società nell'appello fa rilevare che il mastrino e le note di credito in questione sono state regolarmente esibite in sede di precontenzioso all'Agenzia delle Entrate, come si rileva dal verbale di contraddittorio del
15 aprile 2024. Il verbale in questione, con il mastrino e la copia delle tre note di credito in questione, sono state depositate nel giudizio di primo grado, e precisamente in data 21.11.2024.
Il motivo è fondato in quanto le note di credito sono state depositate nella fase precotenziosa.
In conclusione:
l'appello principale dell'agenzia va respinto;
l'appello incidentale va in parte accolto e per l'effetto l'accertamento va confermato esclusivamente per la somma di € 421.780,32 ai fini reddituali e Irap ed € 5.991.41 ai fini iva. Su tali importi dovranno essere calcolate le imposte e applicate le relative sanzioni. L'esito solo in parte favorevole all'appellante incidentale e la complessità delle questioni comporta la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'accertamento esclusivamente per la somma di € 421.780,32 ai fini reddituali e Irap ed € 5.991.41 ai fini iva. Su tali importi dovranno essere calcolate le imposte e applicate le relative sanzioni
Spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5229/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2171/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703100018-2024 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703100018-2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF703100018-2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti si riportano alle conclusioni in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La srl Resistente_1 impugnò l'avviso di accertamento n. TF7030100018/2024 di complessivi € 932.767,00, notificato in data 17 gennaio 2024.
La società, esercente l'attività di recupero di cascami e rottami metallici da riciclare, fu sottoposta a verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza di Caserta conclusasi con la redazione di un processo verbale di constatazione in data 26 ottobre 2023. Sulla scorta delle risultanze ivi contenute, l'Amministrazione finanziaria emise l'atto impugnato, con il quale accertò, per l'anno d'imposta 2017, maggiori imposte ai fini
IRES (€ 288.884,00), IRAP (€ 59.823,00) e IVA (€ 193.395,00) ed irrogò sanzioni per complessivi
€ 390.665,03.
L'avviso conteneva le seguenti contestazioni:
a) costi non di competenza per € 112.228,00;
b) costi non documentati per € 41.684,00;
c) costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti per € 803.839,30;
d) costi non inerenti per € 157.945,00;
e) ricavi non dichiarati per € 87.976,88.
La ricorrente eccepì i seguenti vizi:
violazione e falsa applicazione art. 12 legge n. 212 del 2000;
illegittimità del PVC ed illegittimità derivata dell'avviso di accertamento impugnato;
violazione dell'art. 12 c. 7 legge 212/20000;
difetto di motivazione;
illegittimità delle contestazioni sub 1), 2) , 4) e 5) per difetto di motivazione e falsa applicazione di legge;
illegittimità delle contestazioni di cui al punto 4, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione DPR
633/72 art. 16, art. 109, commi 1 e 5, del TUIR e dell'art. 5, comma 1, del Dlgs 446/97;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 74 del Dpr 633/72, articolo 6, comma 9 bis, 3 e 6 Dlgs 471/97.
L'agenzia delle entrate si costituì in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La CGT con sentenza n. 2171 emessa all'udienza del 7.4.2025 e depositata il 7.5.2025 in parziale accoglimento del ricorso, determinò l'importo accertabile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito ed IRAP in euro 333.803,44 e ai fini IVA in euro 5.991,41. Su tali importi l'agenzia avrebbe dovuto calcolare le imposte e applicare le relative sanzioni. Compensò le spese.
La decisione è stata appellata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la riforma nelle parti in cui era stato annullato l'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
La società costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto appello incidentale chiedendo l'annullamento integrale dell'avviso impugnato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e la loro distrazione al difensore antistatario.
Il 29 gennaio 2026 ha depositato memoria illustrativa con la quale ha ribadito l'infondatezza di quanto sostenuto dall'agenzia delle entrate.
Nella seduta del 9 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellata con il primo motivo ha chiesto che fosse dichiarata la inammissibilità dell'appello perché l'agenzia non avrebbe mosso alcuna specifica censura alla decisione.
L'eccezione non è fondata in quanto, anche con il, consentito, richiamo agli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio, l'agenzia ha indicato le ragioni in fatto ed in diritto per le quali la decisione era da riformare nella parte ad essa appellante sfavorevole.
L'agenzia delle entrate con il primo motivo critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili i costi di euro 803.839,30 relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Dal controllo del fatturato passivo era emerso che la società aveva imputato dodici fatture emesse nel corso del mese di dicembre dell'anno 2017 dalla srl Società_1 con sede a Napoli, Indirizzo_1, che l'agenzia ritenne essere state emesse per operazioni oggettivamente inesistenti sulla base dei seguenti elementi:
il legale rappresentante della Società_1, Nominativo_1, sentito dalla GdF, dichiarò di non ricordare chi fossero i clienti ed i fornitori della società, il nome del soggetto che teneva le scritture contabili, di non conoscere la Resistente_1, di non ricordare chi fossero i proprietari della società da lui rappresentata, di non essere a conoscenza dei fatti gestionali della Società_1;
i verificatori estesero il controllo anche alla società Società_2, fornitrice principale della società Società_1, il cui legale rappresentante, Nominativo_2, dichiarò di non aver svolto alcuna attività amministrativa nella Società_2, la quale, evidenziarono, non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale;
i verificatori estesero il controllo anche al vettore che risultava dai documenti trasporto, la Società_9, il cui rappresentante legale, Nominativo_3, dichiarò di non ricordare i clienti e i fornitori della società da lei rappresentata e di non essere in grado di fornire la documentazione amministrativo-contabile della società.
La società ricorrente a sostegno delle proprie ragioni depositò documentazione a dimostrazione dell'effettività delle operazioni: copia delle fatture, dei bonifici, degli ordini di merce, dei DDT, delle certificazioni di qualità e delle autorizzazioni regionali rilasciate alla Società_1, oltre a dichiarazioni dei trasportatori e del proprio personale, attestanti la ricezione effettiva della merce presso lo stabilimento di Teverola.
I giudici di primo grado accolsero il ricorso sul rilievo che alla Società_1 era stato rilasciato dalla regione Campania il provvedimento n. 77 del 14.9.2017 per la “realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, precedente l'emissione delle fatture.
Il collegio ritiene rilevante, ai fini della decisione, i documenti prodotti dalla società. Essi sono:
il decreto dirigenziale n.77 del 14/09/2017 con la quale il dr. Nominativo_4, Dirigente della direzione generale n. 6, dipartimento 50, unità O.D. 13 della Giunta Regionale della Campania, ha autorizzato la Società_1 alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in Gricignano di Aversa.
E' pur vero, come evidenziato dall'agenzia, che questa autorizzazione non potrebbe essere risolutiva ai fini della fondatezza del rilievo, perché non proverebbe che l'impianto, del quale era stata autorizzata la realizzazione, fosse stato poi costruito.
Tale incertezza è esclusa dal contenuto del provvedimento n. 763390 del 20.11.2017 con il quale la Regione, sulla base della comunicazione della Società_1, diede atto dell'effettivo avvio di esercizio dell'impianto di Gricignano.
L'inizio dell'attività si ricava anche dalla dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla Società_10, organismo di certificazione accreditato, con riferimento a rottami di rame, dalla dichiarazione di conformità del sistema gestione qualità rilasciata dalla RC EE
Certifying organismo di certificazione accreditato, con riferimento a rottami di ferro ed acciaio.
Questi ultimi documenti sono stati rilasciati a seguito di verifiche effettuate sull'impianto, il che esclude qualsiasi dubbio sulla sua realizzazione.
A ulteriore conferma va segnalato il decreto dirigenziale della Regione Campania nr 36 del 27.2.2019, la cui esistenza è stata ricavata dal collegio attraverso fonti aperte, con il quale veniva preso atto del cambiamento del responsabile tecnico dell'impianto.
Concordando con i giudici di primo grado, il collegio ritiene che non siano ravvisabili presunzioni gravi, precise e concordanti sul fatto che la Società_1 sia una società cartiera.
Le dichiarazioni del legale rappresentante in questo quadro probatorio possono al più dimostrare la sua estraneità alla gestione della società, ma non metterne in dubbio la esistenza ed operatività della Società_1.
Pertanto non vi sono elementi certi, precisi e concordanti per ritenere provato che le fatture emesse dalla
Società_1 abbiano ad oggetto operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Altro motivo dell'appello dell'agenzia delle entrate attiene al recupero a tassazione dei costi per € 48.000 costituiti dal pagamento del canone per la locazione stipulata con la srl Società_8 in qualità di sub locatrice
- contratti nn. 3034 e 3040 - disconosciuti per mancata esibizione del versamento dell'imposta di registro a seguito di rinnovo ex lege.
I contratti, erano stati registrati il 31 marzo, avevano durata di sei mesi più sei a partire dal mese di marzo
2016 e con prima scadenza nel mese di settembre 2016. L'omesso pagamento dell'imposta di registro, secondo l'agenzia, non consentiva di detrarre i costi.
L'appello va rigettato.
Il disconoscimento del costo si fonda su un dato meramente formale, costituito dall'omesso pagamento dell'imposta di registro per il rinnovo, ma nessun elemento consente di affermare che la locazione non fosse proseguita.
La Resistente_1 ha proposto appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma dei capi della sentenza ad essa sfavorevoli.
L'appellante incidentale aveva eccepito nel ricorso la nullità dell'atto per la violazione dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000, nella parte in cui impone l'obbligo di preventiva comunicazione delle ragioni che giustificano l'avvio della verifica fiscale, lamentando che i militari della Guardia di Finanza si erano limitati ad esibire un generico ordine di accesso, privo di dettagli concreti circa le effettive motivazioni dell'intervento, facendo riferimento a presunte esigenze infoinvestigative non meglio specificate.
Il rigetto dell'eccezione in primo grado va confermato in questo grado di giudizio, in quanto alla pagina 3 del pvc, consegnato al legale rappresentante della società, erano riportate le informazioni previste dalla normativa, tra cui i motivi del controllo.
Infondato è anche l'altro motivo di ricorso con il quale era stato eccepito il difetto di motivazione.
Il contenuto dell'avviso di accertamento, infatti, non era costituito da un acritico rinvio alle indagini effettuate dalla GdF, ma era frutto della valutazione delle stesse, sicché non presentava vizi sotto il profilo della motivazione.
Altro motivo dell'appello incidentale riguarda il recupero a tassazione dei costi, ritenuti non non di competenza, per un importo imponibile complessivo di € 112.228,00 ai sensi dell'art. 109, comma 1 del
TUIR, ai fini Ires e art. 5 comma 1 del D.Lgs 446/97 ai fini Irap.
L'Ufficio aveva sostenuto che dal conto “spese di trasporto” (saldo contabile al 31/12/2017 di € 471.499,86), la società aveva dedotto la fattura n. 1 della Società_3 s.r.l. per € 36.200,00 riferita a trasporti effettuati nel 2016. Analogamente, con riguardo al conto “spese di noleggio” (saldo al 31/12/2017 di
€ 200.247,00), la fattura n. 2 della medesima società, pari a € 45.000,00, era stata emessa per prestazioni effettuate in parte nel 2016 (€ 30.000,00) e in parte nel 2017 (€ 15.000,00); in relazione alla fattura n. 3624 della società Società_4 e Società_5 a r.l. per € 50,00 e alla fattura n. 77 della Società_11 s.r.l.s. per € 500,00 (di cui € 443,80 riferiti a consulenze da imputarsi all'annualità 2018). Anche la fattura della Società_6 srl, per un totale imponibile di € 45.534,26 si riferiva all'anno 2016.
La società nell'atto di appello ritiene che la decisione non sia corretta in quanto le fatture, emesse nel 2017, raggruppano prestazioni svolte sia nel 2016 che nel 2017, per cui erano state imputate all'annualità in cui era avvenuta la fatturazione, cioè nel 2017.
Il motivo di impugnazione è infondato in quanto il criterio della imputazione è quello di competenza che, trattandosi, in parte, di prestazioni effettuate nell'anno 2016, non potevano essere imputate al 2017, a nulla rilevando l'anno nel quale le fatture erano state emesse.
Altro motivo dell'appello incidentale riguarda il recupero di costi non documentati per un importo totale imponibile di € 41.684,00 recuperati a tassazione ai sensi dell'art. 109, comma 1 e 5 del TUIR, ai fini Ires,
e dell'art. 5 del D.Lgs, comma 1, 446/97 ai fini Irap.
L'agenzia aveva ritenuto che la descrizione delle prestazioni fosse generica, affermazione contestata dalla società che fondava la sua opposizione sul fatto che le fatture erano state regolarmente pagate con bonifici bancari, accompagnate da documenti di trasporto e riscontri documentali idonei a dimostrare che la fornitura era stata effettiva.
Le fatture in discussione sono quelle emesse dalla Società_7 e dalla Società_12.
Ritiene il collegio che la descrizione delle prestazioni, ad esempio la fattura della Società_12 reca la causale
“cessione a corpo per il periodo da dicembre 2016 a ottobre 2018”, non consente di individuare con la necessaria precisione tempo, luogo oggetto delle prestazioni, elementi che non possono essere surrogati dalla documentazione prodotta dalla società relativa ai pagamenti delle prestazioni.
Con altro motivo la società contesta la decisione di conferma dell'avviso di accertamento in merito al recupero di costi non inerenti per un importo totale imponibile di € 157.954,00 recuperati a tassazione ai sensi dell'art. 109, comma 1 e 5 del TUIR, ai fini Ires, e dell'art. 5 del D.Lgs, comma 1, 446/97 ai fini Irap.
Si tratta, nel dettaglio:
- della fattura n. 22 del 27/12/2017 emessa dalla Società_12 s.r.l. per l'acquisto di una macchina operatrice Gru Fuchs, pari a € 90.000,00 di imponibile.
In merito all'acquisto del macchinario riportato tra i materiali acquistati la società aveva dichiarato di averlo contabilizzato tra gli acquisti di rottami in quanto lo stesso macchinario doveva essere successivamente rottamato e venduto come tale. Tuttavia è stato rilevato che il prezzo di acquisto della gru risulta congruo con quello del mercato e quindi la sua cessione come rottame ferroso risulta poco probabile o quanto meno antieconomica oltre che non documentata. Relativamente all'acquisto del bene in questione la società Resistente_1 srl avrebbe dovuto annotarlo sul Registro dei Cespiti ammortizzabili e gravare sul Conto Economico di ciascun esercizio solo per la relativa quota di ammortamento spettante.
La decisione di primo grado deve essere confermata in quanto la documentazione prova in modo inequivocabile che il macchinario acquistato non poteva essere un rottame ma era strumentale alla attività
e, dunque, ritiene detraibile la sola quota di ammortamento pari al 20% dell'importo pagato;
- delle fatture emesse dalla Associazione_2 per un totale di € 6.000,00, ritenute non documentate quanto all'effettiva prestazione e inefficaci per incrementare i ricavi dell'impresa, che non commercializza beni pubblicizzabili.
La società sostiene che le fatture si fondano non solo su un valido rapporto contrattuale ma anche su prestazioni effettivamente svolte , quali ad esempio, l'uso di divise sportive e borse di allenamento da parte della società sponsorizzata recanti il logo Resistente_1.
La decisione di primo grado deve essere confermata, condividendo il collegio la motivazione dell'avviso di accertamento sul punto ed il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione – da ultimo Ordinanza n.
30036/2025, depositata il 13 novembre 2025 - secondo la quale è necessaria la dimostrazione della presenza di un nesso logico tra l'attività esercitata dallo sponsor e la spesa sostenuta, in modo tale che si possa ingenerare un incremento dei ricavi e, ancora, con riferimento al tema del riparto dell'onere probatorio, ha precisato che spetta allo sponsor dimostrare la sussistenza di un nesso inferenziale fra l'attività esercitata dallo stesso e quella svolta dal soggetto sponsorizzato, al fine di documentare l'esistenza di un rapporto sinallagmatico finalizzato al conseguimento di prevedibili ritorni economici.
Questa prova in questo caso difetta, atteso che la Resistente_1 non produce e non commercializza prodotti che possano essere oggetto di pubblicizzazione.
Erano stati ripresi a tassazione:
€ 1.248,18 per partecipazione a eventi fieristici, come la Società_13 di Rimini, per i quali le fatture avevano contenuto generico;
spese di manutenzione per € 924,62 per l'assenza di indicazione delle targhe dei veicoli, elemento ritenuto essenziale per dimostrarne l'inerenza.
La società sostiene che le spese alberghiere e di ristorazione siano riferibili all'attività imprenditoriale, essendo state sostenute per la partecipazione ad eventi fieristici di esponenti dell'azienda, ed in particolare alla Società_13, quanto al soggiorno presso Società_14. Le spese relative a pezzi di ricambio si riferiscono ai veicoli aziendali, ed il mero fatto che non sia stata inserita la targa non costituirebbe elemento sufficiente per negare la detraibilità. La decisione di primo grado va confermata, non avendo il ricorrente fornito prova documentale sufficiente a provare l'inerenza delle spese.
Altro recupero riguardava euro 5.741,76, derivanti da fatture della Società_8 s.r.l., riferite ad accolli di finanziamenti, la cui connessione con l'attività esercitata non risultava chiara, essendo il contratto di cessione di ramo d'azienda prevalentemente riferito ad avviamento e beni non soggetti a vincoli.
La conferma dell'avviso di accertamento è corretta perché difetta la dimostrazione, da parte della società, della inerenza economica e, dunque, dalla detrazione dal reddito societario.
Nel corso del controllo fu rilevata la fattura n. 3 emessa in data 31 gennaio 2017 dalla USD Società_15
, recante la descrizione "contributo visivo e sonoro presso lo stadio E.Ricci di Pratola Peligna stagione
2016/2017 mese di gennaio 2017".
La spesa non fu riconosciuta perché non fu trovato il contratto tra le parti, non vi era prova della pubblicità fatta alla Resistente_1 e non v'era un riscontro circa l'eventuale incremento dei ricavi per effetto delle somme erogate e dei servizi ottenuti, tenendo anche conto che la Resistente_1 non produce e non commercializza prodotti che possano essere oggetto di pubblicizzazione.
La società contesta la decisione di primo grado, che quel recupero ha confermato, sostenendo che erano stati messi dei cartelloni pubblicitari sul campo di calcio.
La decisione di primo grado va confermata per le ragioni indicate in precedenza con riferimento all'altra sponsorizzazione della Associazione_2.
L'agenzia ha proceduto al recupero di ricavi accertati induttivamente per € 87.976,88. Secondo l'Agenzia, la differenza tra il saldo del conto “merce/servizi c/vendita” (€ 10.638.827,88) e quanto riportato nella sottovoce del Conto Economico (€ 10.550.851,00) configurava una mancata imputazione di ricavi.
La società ha giustificato lo scostamento richiamando tre note di credito annotate nei mastrini: la n. 1 del
25/01/2017 (€ 17.080,00), la n. 2 del 07/11/2017 (€ 49.777,20) e la n. 3 del 20/11/2017 (€ 24.200,00), emesse rispettivamente nei confronti di Consorzio_1, Società_16 s.r.l. e Associazione_3. L'Ufficio, tuttavia, eccepiva che tali note non erano state esibite né in sede di verifica né nell'istruttoria precontenziosa, e che la Guardia di Finanza non ne aveva dato contezza. Secondo l'Amministrazione, l'asserita annotazione non risultava, dunque, documentata né provata. I primi giudici hanno confermato il recupero sostenendo che le note di credito non erano state prodotte.
La società nell'appello fa rilevare che il mastrino e le note di credito in questione sono state regolarmente esibite in sede di precontenzioso all'Agenzia delle Entrate, come si rileva dal verbale di contraddittorio del
15 aprile 2024. Il verbale in questione, con il mastrino e la copia delle tre note di credito in questione, sono state depositate nel giudizio di primo grado, e precisamente in data 21.11.2024.
Il motivo è fondato in quanto le note di credito sono state depositate nella fase precotenziosa.
In conclusione:
l'appello principale dell'agenzia va respinto;
l'appello incidentale va in parte accolto e per l'effetto l'accertamento va confermato esclusivamente per la somma di € 421.780,32 ai fini reddituali e Irap ed € 5.991.41 ai fini iva. Su tali importi dovranno essere calcolate le imposte e applicate le relative sanzioni. L'esito solo in parte favorevole all'appellante incidentale e la complessità delle questioni comporta la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello principale;
accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto conferma l'accertamento esclusivamente per la somma di € 421.780,32 ai fini reddituali e Irap ed € 5.991.41 ai fini iva. Su tali importi dovranno essere calcolate le imposte e applicate le relative sanzioni
Spese compensate