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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3345/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) in data 21.12.2024, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ALOE RITA Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria- art.2901 c.c.-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e esponendo, per quanto Parte_1 CP_1 Controparte_2
di interesse: di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale YOGO di dal Controparte_1
25.06.2014 al 12.12.2016; che con sentenza n. 597/2021 del Tribunale di Crotone il datore di lavoro era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 36.866,13 a titolo di differenze retributive per ore effettivamente lavorate, mensilità aggiuntive, indennità ferie non godute, ROL non pagina 1 di 6 goduto, indennità di mancato preavviso e TFR, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo pagamento;
di avere vanamente notificato atto di precetto in data
15.07.2022 per l'importo di €. 42.178,79, unitamente alla sentenza, munita di formula esecutiva;
di avere quindi appurato che con atto di donazione per Notar Rep. n. 49288, Racc. n. Persona_1
26742 (registrato a Cosenza il 25 settembre 2017 e trascritto a Cosenza ed a Crotone in pari data - rispettivamente al n. 25476 RG e n. 20974 RS, nonché n. 5523 RG e n. 4503 RS); il debitore aveva trasferito al figlio un appartamento per civile abitazione posto al terzo piano di Controparte_2
fabbricato sito in Mendicino, alla C/da Pasquali, sottotetto, vani 6,5 (in catasto foglio 7, particella 505, sub 6, cat. A/2, superficie catastale mq 179, rendita €. 503,55), un locale magazzino ivi ubicato posto al piano terra di mq 88 (in catasto al foglio 7, particella 505, sub 10, cat. C/1, cl 3, superficie catastale mq
96, rendita €. 1.277,09), un magazzino ad uso commerciale sito in Corso Mazzini n.5 del Comune di
Cosenza composto da un unico vano con retrostante lavandino e bagno e contigua porzione di cortile per una profondità di circa metri 1 (in catasto al foglio 14, particella 18, sub 1, cat. C/1, cl 10, superficie catastale mq. 46, rendita €. 1.504,59), un appartamento ubicato alla Via Crotonei del
Comune di Crotone n. 9, posto al piano secondo (in catasto al foglio 43, particella 638, sub 8, cat. A/3, cl 2, vani 5, superficie catastale mq 108, rendita €. 271,14) e locale commerciale sito alla Via Roma del
Comune di Crotone n. 3, posto al piano terra (in catasto al foglio 35, particella 720, sub 8, cat. C/1, cl 6, superficie catastale mq 60, rendita €. 2.078,64), per un valore complessivo dichiarato, ai soli fini fiscali, di €. 304.050,00.
Su tali basi assumendo la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. ha chiesto “revocare l'atto di donazione Notaio Rep. n. 49288, Racc. n. 26742 (registrato a Cosenza il 25 Persona_1
settembre 2017 e trascritto a Cosenza ed a Crotone in pari data - rispettivamente al n. 25476 RG e n.
20974 RS, nonché n. 5523 RG e n. 4503 RS) e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti del
Sig. , al fine di consentire che, sui beni trasferiti col menzionato atto di donazione, Parte_1 venga soddisfatto il credito di cui all'odierno attore è titolare, oltre interessi e rivalutazione, giusta sentenza n. 597/2021 del 13.07.2021 del Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro;
con vittoria di spese e competenze di giudizio tutte distraende”.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, dichiarandosi pertanto la loro contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione. pagina 2 di 6 **********************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2901, I co., c.c. dispone che il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o atermine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ciò posto, l'istante ha riscontrato l'assunto credito in confronto di a titolo di Controparte_1
differenze retributive, mensilità aggiuntive, indennità ferie non godute, ROL non goduto, indennità di mancato preavviso e TFR per il periodo lavorativo dal 25.6.2014 al 12.12.2016, oltre interessi e rivalutazioni producendo agli atti la richiamata sentenza esecutiva del Tribunale di Crotone n. 597/2021
(doc. all.n.1 e 3 fasc. parte attrice).
Al riguardo va peraltro osservato che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè una pretesa creditoria certa, determinata ed esigibile, ovvero assistita da titolo giudiziale esecutivo;
il che in coerenza con la funzione dell'azione di revoca, che non persegue scopi restitutori ma mira alla conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, anche eventuali (cfr. Cass.nn.
1893/2012, 5359/2009, 24757/2008, 12144/99, tra le molte). Né in generale rileva che il credito risulti ancora sub iudice, considerato che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è di per sé idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (ed il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso dichiari inefficace l'atto di disposizione e la pagina 3 di 6 sentenza negativa sull'esistenza del credito: cfr. da ultimo Cass.n. 3369/2019).
L'attore ha altresì prodotto agli atti copia dell'atto pubblico di donazione stipulato dai convenuti in data
29.8.2017 (doc. all.n. 4).
Occorre quindi verificare se lo stesso abbia arrecato oggettivo pregiudizio alle ragioni dei creditori nel senso voluto dal legislatore e se ricorrano le ulteriori condizioni di ordine soggettivo cui l'art.2901 c.c. subordina l'esercizio dell'actio pauliana.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che, attesa l'esposta finalità conservativa dell'azione, la prescritta lesività della disposizione non implica necessariamente la produzione di un danno concreto ed effettivo, bastando invece un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta ovvero più difficile od onerosa l'esazione coattiva, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass.n. 7767/2007). In particolare l'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti gli effetti sopra esposti di maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 16221/2019).
Orbene, non v'è dubbio che l'atto di donazione impugnato integri lesione revocabile, poiché ha sottratto una ingente quantità di beni di rilevante valore dal patrimonio del donante ed ha comportato una significativa variazione quali-quantitativa dello stesso, con conseguente maggiore difficoltà od incertezza degli esiti della futura azione esecutiva, specie in considerazione del valore del credito vantato. Con l'atto impugnato il donante ha infatti trasferito la piena proprietà di due appartamenti per civile abitazione, di un locale magazzino, di altro magazzino ad uso commerciale, e di locale commerciale, per un valore complessivo dichiarato ai fini fiscali di €. 304.050,00.
A fronte di tale riscontro il convenuto disponente, restando contumace, non ha inteso assolvere all'onere di provare la sussistenza di beni residui atti a rendere ininfluente la modifica operata con la donazione ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.
Quanto al profilo soggettivo, nella specie, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2901 c.c., deve esclusivamente verificarsi la ricorrenza di scientia damni in capo al debitore disponente.
pagina 4 di 6 Ciò in ragione della inequivoca gratuità dell'atto dispositivo impugnato e dovendo ritenersi il suo perfezionamento in epoca successiva all'insorgenza del credito.
Premesso che in merito a tale ultimo aspetto occorre avere esclusivo riguardo all'obbligazione nella sua essenza, e dunque al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza (cfr. Cass. 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. 8 maggio 1984, n. 280; Cass. 16 luglio 1973, n. 2060), va nella specie rilevate che trattasi di credito afferente corrispettivi ed indennità maturate in costanza di rapporto lavorativo insorto e conclusosi (rispettivamente in data 25.6.2014 e
12.12.2016) in epoca precedente alla donazione (del 29.8.2017).
Ciò posto, conformemente al costante indirizzo della Suprema Corte in materia, ai fini della scientia damni è sufficiente la semplice conoscenza, ovvero anche l'agevole conoscibilità, del pregiudizio connesso alla disposizione (a prescindere anche dalla specifica conoscenza del determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta) essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985, n. 5824) e non occorrendo animus nocendi, vale a dire dell'intenzione di nuocere al creditore (cfr. Cass. 26 febbraio 2002 n. 2792).
Alla stregua dei principi enunciati, l'obiettiva estensione ed entità della donazione ed il rilievo che essa
è stata effettuata di favore di stretto congiunto (figlio, per come attestato nell'art. 1 dell'atto di donazione), peraltro a breve distanza temporale dalla cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro intercorrente con l' conducono a ritenere inevitabile la rappresentazione della Parte_1
menomazione della garanzia patrimoniale operata.
Da tutto quanto osservato discende l'accoglimento della domanda.
Ogni altra istanza e questione resta assorbita.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, secondo vigente tariffa professionale, applicato il valore corrispondente al credito per il quale si agisce (cfr. Cass.n.
10089/2014 e 3697/2020).
Essendo l'attore ammesso a gratuito patrocinio segue l'ordine di pagamento delle spese in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore l'atto di donazione per Notaio
Rep. n. 49288, Racc. n. 26742 (registrato a Cosenza il 25 settembre 2017 e trascritto a Persona_1
Cosenza ed a Crotone in pari data - rispettivamente al n. 25476 RG e n. 20974 RS, nonché n. 5523 RG
e n. 4503 RS);
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., disponendo il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Cosenza, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3345/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) in data 21.12.2024, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE ALOE RITA Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._3
CONVENUTI contumaci
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria- art.2901 c.c.-
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e esponendo, per quanto Parte_1 CP_1 Controparte_2
di interesse: di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale YOGO di dal Controparte_1
25.06.2014 al 12.12.2016; che con sentenza n. 597/2021 del Tribunale di Crotone il datore di lavoro era stato condannato al pagamento in suo favore della somma di €. 36.866,13 a titolo di differenze retributive per ore effettivamente lavorate, mensilità aggiuntive, indennità ferie non godute, ROL non pagina 1 di 6 goduto, indennità di mancato preavviso e TFR, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo pagamento;
di avere vanamente notificato atto di precetto in data
15.07.2022 per l'importo di €. 42.178,79, unitamente alla sentenza, munita di formula esecutiva;
di avere quindi appurato che con atto di donazione per Notar Rep. n. 49288, Racc. n. Persona_1
26742 (registrato a Cosenza il 25 settembre 2017 e trascritto a Cosenza ed a Crotone in pari data - rispettivamente al n. 25476 RG e n. 20974 RS, nonché n. 5523 RG e n. 4503 RS); il debitore aveva trasferito al figlio un appartamento per civile abitazione posto al terzo piano di Controparte_2
fabbricato sito in Mendicino, alla C/da Pasquali, sottotetto, vani 6,5 (in catasto foglio 7, particella 505, sub 6, cat. A/2, superficie catastale mq 179, rendita €. 503,55), un locale magazzino ivi ubicato posto al piano terra di mq 88 (in catasto al foglio 7, particella 505, sub 10, cat. C/1, cl 3, superficie catastale mq
96, rendita €. 1.277,09), un magazzino ad uso commerciale sito in Corso Mazzini n.5 del Comune di
Cosenza composto da un unico vano con retrostante lavandino e bagno e contigua porzione di cortile per una profondità di circa metri 1 (in catasto al foglio 14, particella 18, sub 1, cat. C/1, cl 10, superficie catastale mq. 46, rendita €. 1.504,59), un appartamento ubicato alla Via Crotonei del
Comune di Crotone n. 9, posto al piano secondo (in catasto al foglio 43, particella 638, sub 8, cat. A/3, cl 2, vani 5, superficie catastale mq 108, rendita €. 271,14) e locale commerciale sito alla Via Roma del
Comune di Crotone n. 3, posto al piano terra (in catasto al foglio 35, particella 720, sub 8, cat. C/1, cl 6, superficie catastale mq 60, rendita €. 2.078,64), per un valore complessivo dichiarato, ai soli fini fiscali, di €. 304.050,00.
Su tali basi assumendo la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c. ha chiesto “revocare l'atto di donazione Notaio Rep. n. 49288, Racc. n. 26742 (registrato a Cosenza il 25 Persona_1
settembre 2017 e trascritto a Cosenza ed a Crotone in pari data - rispettivamente al n. 25476 RG e n.
20974 RS, nonché n. 5523 RG e n. 4503 RS) e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti del
Sig. , al fine di consentire che, sui beni trasferiti col menzionato atto di donazione, Parte_1 venga soddisfatto il credito di cui all'odierno attore è titolare, oltre interessi e rivalutazione, giusta sentenza n. 597/2021 del 13.07.2021 del Tribunale di Crotone - Sezione Lavoro;
con vittoria di spese e competenze di giudizio tutte distraende”.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, dichiarandosi pertanto la loro contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione. pagina 2 di 6 **********************
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 2901, I co., c.c. dispone che il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o atermine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ciò posto, l'istante ha riscontrato l'assunto credito in confronto di a titolo di Controparte_1
differenze retributive, mensilità aggiuntive, indennità ferie non godute, ROL non goduto, indennità di mancato preavviso e TFR per il periodo lavorativo dal 25.6.2014 al 12.12.2016, oltre interessi e rivalutazioni producendo agli atti la richiamata sentenza esecutiva del Tribunale di Crotone n. 597/2021
(doc. all.n.1 e 3 fasc. parte attrice).
Al riguardo va peraltro osservato che ai fini della proposizione dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione od aspettativa di credito, anche eventuale, non occorrendo cioè una pretesa creditoria certa, determinata ed esigibile, ovvero assistita da titolo giudiziale esecutivo;
il che in coerenza con la funzione dell'azione di revoca, che non persegue scopi restitutori ma mira alla conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, anche eventuali (cfr. Cass.nn.
1893/2012, 5359/2009, 24757/2008, 12144/99, tra le molte). Né in generale rileva che il credito risulti ancora sub iudice, considerato che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è di per sé idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore (ed il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso dichiari inefficace l'atto di disposizione e la pagina 3 di 6 sentenza negativa sull'esistenza del credito: cfr. da ultimo Cass.n. 3369/2019).
L'attore ha altresì prodotto agli atti copia dell'atto pubblico di donazione stipulato dai convenuti in data
29.8.2017 (doc. all.n. 4).
Occorre quindi verificare se lo stesso abbia arrecato oggettivo pregiudizio alle ragioni dei creditori nel senso voluto dal legislatore e se ricorrano le ulteriori condizioni di ordine soggettivo cui l'art.2901 c.c. subordina l'esercizio dell'actio pauliana.
Quanto al primo profilo, deve osservarsi che, attesa l'esposta finalità conservativa dell'azione, la prescritta lesività della disposizione non implica necessariamente la produzione di un danno concreto ed effettivo, bastando invece un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta ovvero più difficile od onerosa l'esazione coattiva, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass.n. 7767/2007). In particolare l'"eventus damni" ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti gli effetti sopra esposti di maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 16221/2019).
Orbene, non v'è dubbio che l'atto di donazione impugnato integri lesione revocabile, poiché ha sottratto una ingente quantità di beni di rilevante valore dal patrimonio del donante ed ha comportato una significativa variazione quali-quantitativa dello stesso, con conseguente maggiore difficoltà od incertezza degli esiti della futura azione esecutiva, specie in considerazione del valore del credito vantato. Con l'atto impugnato il donante ha infatti trasferito la piena proprietà di due appartamenti per civile abitazione, di un locale magazzino, di altro magazzino ad uso commerciale, e di locale commerciale, per un valore complessivo dichiarato ai fini fiscali di €. 304.050,00.
A fronte di tale riscontro il convenuto disponente, restando contumace, non ha inteso assolvere all'onere di provare la sussistenza di beni residui atti a rendere ininfluente la modifica operata con la donazione ai fini del soddisfacimento della pretesa creditoria.
Quanto al profilo soggettivo, nella specie, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2901 c.c., deve esclusivamente verificarsi la ricorrenza di scientia damni in capo al debitore disponente.
pagina 4 di 6 Ciò in ragione della inequivoca gratuità dell'atto dispositivo impugnato e dovendo ritenersi il suo perfezionamento in epoca successiva all'insorgenza del credito.
Premesso che in merito a tale ultimo aspetto occorre avere esclusivo riguardo all'obbligazione nella sua essenza, e dunque al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne ha determinato l'effettiva insorgenza (cfr. Cass. 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. 8 maggio 1984, n. 280; Cass. 16 luglio 1973, n. 2060), va nella specie rilevate che trattasi di credito afferente corrispettivi ed indennità maturate in costanza di rapporto lavorativo insorto e conclusosi (rispettivamente in data 25.6.2014 e
12.12.2016) in epoca precedente alla donazione (del 29.8.2017).
Ciò posto, conformemente al costante indirizzo della Suprema Corte in materia, ai fini della scientia damni è sufficiente la semplice conoscenza, ovvero anche l'agevole conoscibilità, del pregiudizio connesso alla disposizione (a prescindere anche dalla specifica conoscenza del determinato credito per la cui tutela l'azione revocatoria viene proposta) essendo sufficiente che la consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio dello stesso debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. 23 novembre 1985, n. 5824) e non occorrendo animus nocendi, vale a dire dell'intenzione di nuocere al creditore (cfr. Cass. 26 febbraio 2002 n. 2792).
Alla stregua dei principi enunciati, l'obiettiva estensione ed entità della donazione ed il rilievo che essa
è stata effettuata di favore di stretto congiunto (figlio, per come attestato nell'art. 1 dell'atto di donazione), peraltro a breve distanza temporale dalla cessazione per licenziamento del rapporto di lavoro intercorrente con l' conducono a ritenere inevitabile la rappresentazione della Parte_1
menomazione della garanzia patrimoniale operata.
Da tutto quanto osservato discende l'accoglimento della domanda.
Ogni altra istanza e questione resta assorbita.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, secondo vigente tariffa professionale, applicato il valore corrispondente al credito per il quale si agisce (cfr. Cass.n.
10089/2014 e 3697/2020).
Essendo l'attore ammesso a gratuito patrocinio segue l'ordine di pagamento delle spese in favore dell'Erario ex art. 133 DPR 115/2002.
pagina 5 di 6
P. Q. M.
definitivamente decidendo,
dichiara inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attore l'atto di donazione per Notaio
Rep. n. 49288, Racc. n. 26742 (registrato a Cosenza il 25 settembre 2017 e trascritto a Persona_1
Cosenza ed a Crotone in pari data - rispettivamente al n. 25476 RG e n. 20974 RS, nonché n. 5523 RG
e n. 4503 RS);
condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 545,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., disponendo il pagamento a favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Cosenza, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 6 di 6