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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 482/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 10061/2016 depositato il 06/12/2016
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 581/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 19/04/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400429 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400429 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400429 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della CTP di
Latina, n. 581/06/2016 (dep. 19.04.2016), che accoglieva il ricorso della Resistente_1 s.r.l
A seguito dell'intervenuto fallimento della società Resistente_1 il giudizio, già sospeso ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 546/92, per la pendenza del giudizio sulla querela di falso dinanzi al Tribunale di Latina (sez. 1 –
RG 2633/2017) è stato interrotto ex art. 40 Dlgs 546/1992 e riassunto dall'appellante in data 20.2.2020.
- che la Curatela del fallimento si è costituita in giudizio;
- che ristabilito il contraddittorio tra le parti, codesto On. Collegio, in data 3.12.2020, rilevato che il giudizio relativo alla querela di falso era ancora in essere, con Ordinanza n. 2262/2020 depositata il 3.12.2020, ha disposto nuovamente la sospensione del processo ai sensi del citato 39 in attesa dell'esito del giudizio civile sulla querela di falso;
- che il predetto giudizio, si è concluso con sentenza n. 554/2025 pubblicata in data 21/03/2025 del
Tribunale di Latina I Sezione Civile, passata in giudicato il 22/10/2025, per cui il giudizio è stato riassunto.
L'Agenzia delle Entrate deduce l'erroneità della pronuncia sia sul profilo formale (delega di firma) sia sul merito (metodo analitico-induttivo e valutazione del quadro indiziario), chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
La società Resistente_1 srl in Fallimento, risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi nel doppio grado di giudizio.
Deposita ctu e sentenza del procedimento civile inerente la querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso di accertamento n. TKF0031400429 per l'anno d'imposta 2010, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Latina recuperava a tassazione:
€ 199.236,00 quali quote di ammortamento su beni strumentali ritenuti inesistenti (fatture Società_2 s.r.l.);
€ 427.222,00 di costi indeducibili e € 45.597,20 di IVA indetraibile, relativi a fatture emesse da soc. 4 s.r.l., Associazione_1 soc. coop., soc. 5 coop., Società_3 soc. coop., per operazioni oggettivamente/ soggettivamente inesistenti.
La sentenza appellata, accoglieva il ricorso della Resistente_1 s.r.l., ravvisando (i) invalidità della delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973 e (ii) insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti nel merito.
1) Sulla validità della sottoscrizione dell'avviso (art. 42 d.P.R. 600/1973) – Delega di firma
L'eccezione di nullità dell'avviso per asserita invalidità della delega è infondata. La più recente giurisprudenza di legittimità è univoca nel qualificare la delega di cui all'art. 42 d.P.R. 600/1973 come delega di firma (non di funzioni), ossia come mero decentramento burocratico interno, privo di rilevanza esterna.
Ne discende che non è richiesta:
l'indicazione nominativa del delegato,
una limitazione temporale della delega,
né una motivazione specifica tipica della delega di funzioni;
è sufficiente l'individuazione per qualifica e l'esistenza di ordine di servizio idoneo a documentarne il conferimento. È altresì valida la sottoscrizione meccanica/digitale dell'avviso, ove sia garantita la riferibilità dell'atto all'organo competente.
Questi principi sono stati ribaditi da Cass., ord. n. 31928/11.12.2024 (firma meccanica e natura interna della delega) e da Cass., ord. n. 1279/20.01.2025 (non necessarie nominatività e temporaneità; basta la qualifica e l'ordine di servizio), in continuità con Cass. n. 22803/2015 e Cass. n. 25017/2015.
Nel caso in esame, l'Ufficio ha prodotto l'ordine di servizio e la riconducibilità della firma al funzionario delegato (nomin. 2), con indicazione delle competenze e del periodo operativo. La CTP, pretendendo una delega
“nominativa e motivata”, ha confuso la delega di firma con la delega di funzioni, ponendosi in contrasto con i richiamati arresti di legittimità.
2) Sul metodo accertativo e sull'onere della prova – Presunzioni qualificate
L'accertamento impugnato è stato emesso in metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R.
600/1973, che consente di desumere passività inesistenti sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di dichiarare globalmente inattendibile la contabilità (ipotesi del comma 2).
La Cassazione nel 2025 ha esplicitamente confermato la legittimità del metodo anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove il quadro indiziario sia coerente (dichiarazioni di terzi, anomalie contabili, fatture non rinvenute presso i fornitori, assenza di struttura operativa) – cfr. Cass., sent. n. 9151/2025 e Cass., ord.
n. 7403/20.03.2025.
In tema di operazioni inesistenti, una volta che l'Ufficio fornisca riscontri indiziari apprezzabili, l'onere della prova dell'effettività delle prestazioni trasla sul contribuente;
tale prova non può ridursi alla mera esibizione delle fatture, alla regolarità formale delle scritture o alla tracciabilità dei pagamenti (strumenti che possono essere parte del meccanismo fraudolento): Cass. n. 24426/2013; Cass. n. 11155/2014.
In riferimento ai singoli rilievi
“Società_2 s.r.l.” – Beni strumentali e ammortamenti (anno 2010)
Il fascio di indizi (assenza di dipendenti;
conti correnti di transito;
trasferimento estero;
duplicazione/anomalia dei pagamenti su fatture del 2008; interconnessioni societarie) integra presunzioni “gravi, precise e concordanti”. Le difese (denuncia di furto;
errore di descrizione nella fattura n. 7/2008) non superano la ratio del rilievo, che resta corroborato dal compendio istruttorio (p.v.c. G.d.F. e analisi dei flussi). La quota di ammortamento 2010 è dunque indeducibile.
(Conformi i principi di Cass. 9151/2025; Cass. 7403/2025; Cass. 24426/2013; Cass. 11155/2014.)
“soc. 4” – Ingegneria/consulenza; “Associazione_1”, “soc. 5, “Società_3” – Guardiania/Pulizie La mancata rinvenibilità delle fatture presso i fornitori, le dichiarazioni degli amministratori che negano i rapporti, l'assenza di utenze/struttura e la inadeguatezza organizzativa rispetto ai servizi fatturati, compongono un quadro presuntivo coerente. La produzione di bonifici e contratti non dimostra l'effettività in concreto delle prestazioni;
la Suprema Corte esclude che pagamenti tracciati e regolarità formale bastino a provarla (v. Cass. 24426/2013; Cass. 11155/2014). I relativi costi sono pertanto indeducibili e l'IVA è indetraibile
Considerata l'oscillazione giurisprudenziale registrata negli anni precedenti e la stabilizzazione dell'indirizzo di legittimità solo con le pronunce del 2024–2025 sulla delega di firma e sulla firma meccanica (Cass.
31928/2024; Cass. 1279/2025), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO RA, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 10061/2016 depositato il 06/12/2016
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 581/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 19/04/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400429 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400429 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031400429 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza della CTP di
Latina, n. 581/06/2016 (dep. 19.04.2016), che accoglieva il ricorso della Resistente_1 s.r.l
A seguito dell'intervenuto fallimento della società Resistente_1 il giudizio, già sospeso ai sensi dell'art. 39 del Dlgs 546/92, per la pendenza del giudizio sulla querela di falso dinanzi al Tribunale di Latina (sez. 1 –
RG 2633/2017) è stato interrotto ex art. 40 Dlgs 546/1992 e riassunto dall'appellante in data 20.2.2020.
- che la Curatela del fallimento si è costituita in giudizio;
- che ristabilito il contraddittorio tra le parti, codesto On. Collegio, in data 3.12.2020, rilevato che il giudizio relativo alla querela di falso era ancora in essere, con Ordinanza n. 2262/2020 depositata il 3.12.2020, ha disposto nuovamente la sospensione del processo ai sensi del citato 39 in attesa dell'esito del giudizio civile sulla querela di falso;
- che il predetto giudizio, si è concluso con sentenza n. 554/2025 pubblicata in data 21/03/2025 del
Tribunale di Latina I Sezione Civile, passata in giudicato il 22/10/2025, per cui il giudizio è stato riassunto.
L'Agenzia delle Entrate deduce l'erroneità della pronuncia sia sul profilo formale (delega di firma) sia sul merito (metodo analitico-induttivo e valutazione del quadro indiziario), chiede l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
La società Resistente_1 srl in Fallimento, risponde alle eccezioni e chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese e compensi nel doppio grado di giudizio.
Deposita ctu e sentenza del procedimento civile inerente la querela di falso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con avviso di accertamento n. TKF0031400429 per l'anno d'imposta 2010, l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Latina recuperava a tassazione:
€ 199.236,00 quali quote di ammortamento su beni strumentali ritenuti inesistenti (fatture Società_2 s.r.l.);
€ 427.222,00 di costi indeducibili e € 45.597,20 di IVA indetraibile, relativi a fatture emesse da soc. 4 s.r.l., Associazione_1 soc. coop., soc. 5 coop., Società_3 soc. coop., per operazioni oggettivamente/ soggettivamente inesistenti.
La sentenza appellata, accoglieva il ricorso della Resistente_1 s.r.l., ravvisando (i) invalidità della delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973 e (ii) insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti nel merito.
1) Sulla validità della sottoscrizione dell'avviso (art. 42 d.P.R. 600/1973) – Delega di firma
L'eccezione di nullità dell'avviso per asserita invalidità della delega è infondata. La più recente giurisprudenza di legittimità è univoca nel qualificare la delega di cui all'art. 42 d.P.R. 600/1973 come delega di firma (non di funzioni), ossia come mero decentramento burocratico interno, privo di rilevanza esterna.
Ne discende che non è richiesta:
l'indicazione nominativa del delegato,
una limitazione temporale della delega,
né una motivazione specifica tipica della delega di funzioni;
è sufficiente l'individuazione per qualifica e l'esistenza di ordine di servizio idoneo a documentarne il conferimento. È altresì valida la sottoscrizione meccanica/digitale dell'avviso, ove sia garantita la riferibilità dell'atto all'organo competente.
Questi principi sono stati ribaditi da Cass., ord. n. 31928/11.12.2024 (firma meccanica e natura interna della delega) e da Cass., ord. n. 1279/20.01.2025 (non necessarie nominatività e temporaneità; basta la qualifica e l'ordine di servizio), in continuità con Cass. n. 22803/2015 e Cass. n. 25017/2015.
Nel caso in esame, l'Ufficio ha prodotto l'ordine di servizio e la riconducibilità della firma al funzionario delegato (nomin. 2), con indicazione delle competenze e del periodo operativo. La CTP, pretendendo una delega
“nominativa e motivata”, ha confuso la delega di firma con la delega di funzioni, ponendosi in contrasto con i richiamati arresti di legittimità.
2) Sul metodo accertativo e sull'onere della prova – Presunzioni qualificate
L'accertamento impugnato è stato emesso in metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R.
600/1973, che consente di desumere passività inesistenti sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di dichiarare globalmente inattendibile la contabilità (ipotesi del comma 2).
La Cassazione nel 2025 ha esplicitamente confermato la legittimità del metodo anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove il quadro indiziario sia coerente (dichiarazioni di terzi, anomalie contabili, fatture non rinvenute presso i fornitori, assenza di struttura operativa) – cfr. Cass., sent. n. 9151/2025 e Cass., ord.
n. 7403/20.03.2025.
In tema di operazioni inesistenti, una volta che l'Ufficio fornisca riscontri indiziari apprezzabili, l'onere della prova dell'effettività delle prestazioni trasla sul contribuente;
tale prova non può ridursi alla mera esibizione delle fatture, alla regolarità formale delle scritture o alla tracciabilità dei pagamenti (strumenti che possono essere parte del meccanismo fraudolento): Cass. n. 24426/2013; Cass. n. 11155/2014.
In riferimento ai singoli rilievi
“Società_2 s.r.l.” – Beni strumentali e ammortamenti (anno 2010)
Il fascio di indizi (assenza di dipendenti;
conti correnti di transito;
trasferimento estero;
duplicazione/anomalia dei pagamenti su fatture del 2008; interconnessioni societarie) integra presunzioni “gravi, precise e concordanti”. Le difese (denuncia di furto;
errore di descrizione nella fattura n. 7/2008) non superano la ratio del rilievo, che resta corroborato dal compendio istruttorio (p.v.c. G.d.F. e analisi dei flussi). La quota di ammortamento 2010 è dunque indeducibile.
(Conformi i principi di Cass. 9151/2025; Cass. 7403/2025; Cass. 24426/2013; Cass. 11155/2014.)
“soc. 4” – Ingegneria/consulenza; “Associazione_1”, “soc. 5, “Società_3” – Guardiania/Pulizie La mancata rinvenibilità delle fatture presso i fornitori, le dichiarazioni degli amministratori che negano i rapporti, l'assenza di utenze/struttura e la inadeguatezza organizzativa rispetto ai servizi fatturati, compongono un quadro presuntivo coerente. La produzione di bonifici e contratti non dimostra l'effettività in concreto delle prestazioni;
la Suprema Corte esclude che pagamenti tracciati e regolarità formale bastino a provarla (v. Cass. 24426/2013; Cass. 11155/2014). I relativi costi sono pertanto indeducibili e l'IVA è indetraibile
Considerata l'oscillazione giurisprudenziale registrata negli anni precedenti e la stabilizzazione dell'indirizzo di legittimità solo con le pronunce del 2024–2025 sulla delega di firma e sulla firma meccanica (Cass.
31928/2024; Cass. 1279/2025), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.