Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 3213
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata e/o irregolare notificazione della cartella esattoriale prodromica

    La Corte ha ritenuto che la notifica degli atti interruttivi non sia avvenuta presso il corretto indirizzo di residenza del contribuente, rendendo inefficaci tali atti e portando all'estinzione del diritto alla riscossione per decorso del termine decennale di prescrizione.

  • Accolto
    Eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto che, a causa della mancata prova delle notificazioni degli atti interruttivi presso il corretto domicilio del contribuente, nessun effetto interruttivo del decorso prescrizionale si è validamente prodotto, portando all'estinzione del diritto alla riscossione.

  • Accolto
    Nullità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi principalmente sulla prescrizione e decadenza, assorbendo ogni altra questione subordinata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 3213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3213
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo