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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3213/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13512/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239046176336000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22052/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – OS, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239046176336/000, notificata in data 22 aprile 2025, con la quale aveva ingiunto il pagamento della somma di € 21.007,16. La pretesa creditoria, scaturiva dal mancato pagamento di somme dovute in forza della sottesa cartella di pagamento n. 07120070194729780000, che risultava essere stata notificata in data
19 dicembre 2007 per il recupero di II.DD. e I.V.A. relativi all'anno d'imposta 2004, originate da controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la mancata e/o irregolare notificazione della cartella esattoriale prodromica, deducendone la giuridica inesistenza in assenza di una notifica a mani proprie e la conseguente nullità assoluta della pretesa creditoria per mancanza di un titolo legittimo all'iscrizione a ruolo. Ha, conseguentemente, sollevato l'eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria, segnatamente quella decennale, asserendo l'assenza della regolare notifica di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione tra la notifica della cartella (19/12/2007) e quella dell'intimazione (22/04/2025). Ha dedotto, inoltre, la nullità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione e omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, in violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione ex art. 7 della L. n. 212/2000.
Si è costituita in giudizio la sola l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e
21 del D.Lgs. n. 546/92.
L'Amministrazione Finanziaria ha argomentato che l'atto impugnato non costituisce il primo con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria a suo carico, risultando la cartella sottesa regolarmente notificata a mani della madre in data 19 dicembre 2007. È stato evidenziato come la pretesa fosse ormai irrimediabilmente cristallizzata, non avendo il contribuente impugnato la cartella divenuta definitiva, né gli ulteriori avvisi di intimazione notificati successivamente ad essa e interruttivi dei termini di prescrizione, i quali erano rimasti inoppugnati. È stato altresì dedotto che il contribuente aveva avuto piena conoscenza della pretesa, come comprovato da un precedente ricorso (Istanza n. M009679-TF5) proposto ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, rigettato dall'Ufficio nel 2015, e dal fatto che lo stesso ricorrente aveva richiesto una rateazione del debito nel 2008 ed effettuato pagamenti a far data dal 26 novembre 2008. Ne
è conseguito che tutte le eccezioni sollevate in ordine alla pretesa sostanziale, ivi inclusa quella di decadenza e prescrizione, dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto precluse. In ogni caso, è stata eccepita l'infondatezza della prescrizione successiva, poiché tra la notifica della cartella (19/12/2007) e l'intimazione
(22/04/2025) non era decorso il termine decennale di prescrizione applicabile ai crediti IRPEF, anche in considerazione degli atti interruttivi notificati nel medio tempore. Infine, l'Ufficio ha confutato il difetto di motivazione, in quanto l'intimazione di pagamento, equiparata all'atto di precetto, non richiede l'allegazione dell'atto presupposto (non essendo il primo atto notificato al contribuente), e ha ritenuto infondata la richiesta di sospensione in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita integrale accoglimento, assorbita ogni altra questione subordinata dedotta in giudizio.
La controversia in esame impone, in via pregiudiziale e dirimente, lo scrutinio dell'eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria sollevata da parte ricorrente. La ratio decidendi della presente pronuncia si fonda sull'inequivocabile quadro probatorio emergente dalla documentazione anagrafica prodotta, la quale inficia radicalmente la validità del procedimento notificatorio posto in essere dall'Agente della OS.
In punto di fatto, emerge inoppugnabilmente dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
Nocera Terinese che NT RE, a far data dal 07 novembre 2002, ha trasferito la propria residenza in Indirizzo_1. Fino al 06 novembre 2002, il contribuente risultava risiedere sulla medesima Indirizzo_1, ma al diverso civico Nr. 82.
In stretta applicazione dei rigorosi principi normativi e giurisprudenziali che governano il procedimento notificatorio degli atti tributari, costituisce ius receptum che la notifica, per potersi dire ritualmente perfezionata e idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, debba essere eseguita presso l'effettivo domicilio fiscale o la residenza anagrafica del destinatario. Ne consegue in via logica e giuridica che, a decorrere dal
07 novembre 2002, qualsivoglia atto impositivo o della riscossione avrebbe dovuto non solo essere obbligatoriamente indirizzato al civico 58 ma anche notificato a questo indirizzo.
Dall'esame delle relate di notifica e della documentazione versata in atti dalle parti resistenti, finalizzata a paralizzare l'eccezione di prescrizione, non emerge alcuna prova dell'avvenuta e regolare notificazione di atti interruttivi presso il corretto indirizzo di residenza sito al civico 58 prima del decorso del termine decennale di prescrizione, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento n. 07120070194729780000.
Al contrario, risulta per tabulas che l'Amministrazione ha tentato di incardinare il procedimento notificatorio di atti asseritamente interruttivi (quale, a titolo esemplificativo, l'avviso di intimazione n.
07120179027160370000) indirizzandoli erroneamente alla pregressa residenza del contribuente, sita al civico 82. Tale grave negligenza nell'individuazione del corretto recapito anagrafico ha viziato insanabilmente il procedimento, esitato non a caso in una declaratoria di "sconosciuto" e di "irreperibilità assoluta". Le ulteriori evidenze di relata prodotte dall'Ufficio non recano prova di alcun perfezionamento di consegna al reale domicilio del ricorrente prescritto per legge.
Stante la mancata produzione della prova delle notificazioni degli atti interruttivi, in quanto indirizzati a un luogo ove il contribuente non risiedeva più dal 06/11/2002, nessun effetto interruttivo del decorso prescrizionale può essersi validamente prodotto. La stessa “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973, non ha sostanzialmente effetto interruttivo della prescrizione perché notificata il 10/06/2025, circa un mese dopo l'atto impugnato. Essendo ampiamente spirato il termine decennale di prescrizione tra l'insorgenza della pretesa (o dai pagamenti parziali terminati nel 2011) e l'odierna intimazione di pagamento notificata nell'aprile 2025, il diritto alla riscossione del credito erariale deve dichiararsi estinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico solidale delle parti resistenti, tenuto conto dei parametri forensi vigenti e del valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e l'Agenzia delle Entrate – OS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Difensore_1.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13512/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239046176336000 IRPEF-ALIQUOTE 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22052/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – OS, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120239046176336/000, notificata in data 22 aprile 2025, con la quale aveva ingiunto il pagamento della somma di € 21.007,16. La pretesa creditoria, scaturiva dal mancato pagamento di somme dovute in forza della sottesa cartella di pagamento n. 07120070194729780000, che risultava essere stata notificata in data
19 dicembre 2007 per il recupero di II.DD. e I.V.A. relativi all'anno d'imposta 2004, originate da controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la mancata e/o irregolare notificazione della cartella esattoriale prodromica, deducendone la giuridica inesistenza in assenza di una notifica a mani proprie e la conseguente nullità assoluta della pretesa creditoria per mancanza di un titolo legittimo all'iscrizione a ruolo. Ha, conseguentemente, sollevato l'eccezione di intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa creditoria, segnatamente quella decennale, asserendo l'assenza della regolare notifica di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione tra la notifica della cartella (19/12/2007) e quella dell'intimazione (22/04/2025). Ha dedotto, inoltre, la nullità dell'intimazione impugnata per difetto di motivazione e omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni, in violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione ex art. 7 della L. n. 212/2000.
Si è costituita in giudizio la sola l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e
21 del D.Lgs. n. 546/92.
L'Amministrazione Finanziaria ha argomentato che l'atto impugnato non costituisce il primo con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria a suo carico, risultando la cartella sottesa regolarmente notificata a mani della madre in data 19 dicembre 2007. È stato evidenziato come la pretesa fosse ormai irrimediabilmente cristallizzata, non avendo il contribuente impugnato la cartella divenuta definitiva, né gli ulteriori avvisi di intimazione notificati successivamente ad essa e interruttivi dei termini di prescrizione, i quali erano rimasti inoppugnati. È stato altresì dedotto che il contribuente aveva avuto piena conoscenza della pretesa, come comprovato da un precedente ricorso (Istanza n. M009679-TF5) proposto ex art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, rigettato dall'Ufficio nel 2015, e dal fatto che lo stesso ricorrente aveva richiesto una rateazione del debito nel 2008 ed effettuato pagamenti a far data dal 26 novembre 2008. Ne
è conseguito che tutte le eccezioni sollevate in ordine alla pretesa sostanziale, ivi inclusa quella di decadenza e prescrizione, dovevano essere dichiarate inammissibili in quanto precluse. In ogni caso, è stata eccepita l'infondatezza della prescrizione successiva, poiché tra la notifica della cartella (19/12/2007) e l'intimazione
(22/04/2025) non era decorso il termine decennale di prescrizione applicabile ai crediti IRPEF, anche in considerazione degli atti interruttivi notificati nel medio tempore. Infine, l'Ufficio ha confutato il difetto di motivazione, in quanto l'intimazione di pagamento, equiparata all'atto di precetto, non richiede l'allegazione dell'atto presupposto (non essendo il primo atto notificato al contribuente), e ha ritenuto infondata la richiesta di sospensione in assenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita integrale accoglimento, assorbita ogni altra questione subordinata dedotta in giudizio.
La controversia in esame impone, in via pregiudiziale e dirimente, lo scrutinio dell'eccezione di intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa creditoria sollevata da parte ricorrente. La ratio decidendi della presente pronuncia si fonda sull'inequivocabile quadro probatorio emergente dalla documentazione anagrafica prodotta, la quale inficia radicalmente la validità del procedimento notificatorio posto in essere dall'Agente della OS.
In punto di fatto, emerge inoppugnabilmente dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
Nocera Terinese che NT RE, a far data dal 07 novembre 2002, ha trasferito la propria residenza in Indirizzo_1. Fino al 06 novembre 2002, il contribuente risultava risiedere sulla medesima Indirizzo_1, ma al diverso civico Nr. 82.
In stretta applicazione dei rigorosi principi normativi e giurisprudenziali che governano il procedimento notificatorio degli atti tributari, costituisce ius receptum che la notifica, per potersi dire ritualmente perfezionata e idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, debba essere eseguita presso l'effettivo domicilio fiscale o la residenza anagrafica del destinatario. Ne consegue in via logica e giuridica che, a decorrere dal
07 novembre 2002, qualsivoglia atto impositivo o della riscossione avrebbe dovuto non solo essere obbligatoriamente indirizzato al civico 58 ma anche notificato a questo indirizzo.
Dall'esame delle relate di notifica e della documentazione versata in atti dalle parti resistenti, finalizzata a paralizzare l'eccezione di prescrizione, non emerge alcuna prova dell'avvenuta e regolare notificazione di atti interruttivi presso il corretto indirizzo di residenza sito al civico 58 prima del decorso del termine decennale di prescrizione, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento n. 07120070194729780000.
Al contrario, risulta per tabulas che l'Amministrazione ha tentato di incardinare il procedimento notificatorio di atti asseritamente interruttivi (quale, a titolo esemplificativo, l'avviso di intimazione n.
07120179027160370000) indirizzandoli erroneamente alla pregressa residenza del contribuente, sita al civico 82. Tale grave negligenza nell'individuazione del corretto recapito anagrafico ha viziato insanabilmente il procedimento, esitato non a caso in una declaratoria di "sconosciuto" e di "irreperibilità assoluta". Le ulteriori evidenze di relata prodotte dall'Ufficio non recano prova di alcun perfezionamento di consegna al reale domicilio del ricorrente prescritto per legge.
Stante la mancata produzione della prova delle notificazioni degli atti interruttivi, in quanto indirizzati a un luogo ove il contribuente non risiedeva più dal 06/11/2002, nessun effetto interruttivo del decorso prescrizionale può essersi validamente prodotto. La stessa “notifica di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR n. 602/1973, non ha sostanzialmente effetto interruttivo della prescrizione perché notificata il 10/06/2025, circa un mese dopo l'atto impugnato. Essendo ampiamente spirato il termine decennale di prescrizione tra l'insorgenza della pretesa (o dai pagamenti parziali terminati nel 2011) e l'odierna intimazione di pagamento notificata nell'aprile 2025, il diritto alla riscossione del credito erariale deve dichiararsi estinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico solidale delle parti resistenti, tenuto conto dei parametri forensi vigenti e del valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Condanna in solido l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli e l'Agenzia delle Entrate – OS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Difensore_1.