Articolo 13 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 febbraio 1991
>
Versione
25 luglio 1995
Art. 13. 1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, e' concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.
Entrata in vigore il 25 luglio 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente