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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE
Il giudice del lavoro, dott.ssa Adriana Mari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 857 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 TRA
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato Parte_1 a Firenze in Piazza Pietro Mascagni num. 21, presso e nello studio dell'avvocato Lucilla Misuri dalla quale è rappresentato, assistito e difeso nel presente giudizio come per atto di procura allegato al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avvocati Giosafat Riganò e Vera D'Auria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Martucci, in Firenze, Via Pasquale Villari n. 39, in forza di mandato allegato in atto;
Resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Resistente-contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di avere avuto contatti nei primi giorni di maggio 2023 con l'ufficio personale della
[...]
, presso il magazzino di quest'ultima sito in Campi Bisenzio, Firenze, via di Controparte_3 san Quirico num. 280, ove aveva parlato con la signora ed il signor , entrambi Parte_2 Per_1 addetti al magazzino della cooperativa convenuta , con i quali aveva concordato la propria futura assunzione quale dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno e mansioni di facchino, addetto alla consegna e montaggio di elettrodomestici e mobili nell'intera regione Toscana;
-che qualche giorno dopo è stato ricontattato dalla signora per iniziare a lavorare,; Parte_2 -che alcuni giorni dopo l'inizio della prestazione lavorativa è stato nuovamente convocato presso il magazzino di Campi Bisenzio dalla signora per sottoscrivere il contratto di Parte_2 lavoro;
-che in tale occasione gli è stato sottoposto alla firma la lettera di assunzione a tempo determinato part time, predisposta da società, fino al momento del tutto Controparte_1 sconosciuta, nella quale si dava atto di un contratto di somministrazione in essere fra la stessa e l'utilizzatrice ; Controparte_1 Controparte_3
-di avere iniziato in data 22 maggio 2023 a lavorare presso la cooperativa con CP_3 mansioni di operaio/facchino ed inquadramento nel 7° livello di cui al ccnl settore commercio, terziario e servizi applicato al rapporto di lavoro e qui richiamato anche ex art. 36 Costituzione;
-di avere sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 circa alle ore 18,30/19,00, anche se talvolta è capitato che abbia lavorato anche fino alle 20/21, effettuando il lavoro di consegna in tutta la Toscana, ivi comprese anche le provincie più distanti da Firenze, ovvero Grosseto, Arezzo, Massa Carrara etc…;
-che le mansioni svolte, consistevano nella consegna di elettrodomestici per conto di Comet Elettrodomestici nonché di mobili, (sovente con relativo montaggio) per conto di Maison Du Monde;
-che il rapporto di lavoro, inizialmente con scadenza prevista al 30 giugno 2023, è invece proseguito fino al 30 settembre 2023;
-che dell'obbligazione di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 2 D. Lgs 81/2015, ne risponde anche l'utilizzatore, obbligato in solido .. Tanto premesso ha chiesto di “- previo accertamento che il signor ha Parte_1 svolto attività di lavoratore subordinato alle dipendenze della presso la società Controparte_1 utilizzatrice a tempo pieno e svolto altresì lavoro supplementare Controparte_3 e straordinario, per l'effetto condannare le convenute e Controparte_1 Controparte_3
, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a
[...] pagare al ricorrente, per i titoli di cui in premessa, la complessiva somma di € 4.951,07 o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia. - Con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
con sentenza provvisoriamente esecutiva;
con vittoria dei compensi”. La si è costituita con memoria depositata il 25.11.2024 contestando la Controparte_1 sussistenza dell'obbligo di solidarietà non avendo l'utilizzatore informato la società delle modifiche apportate. La , regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3 All' udienza del 4 giugno 2025 sono stati escussi i testi. La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. è stato assunto dalla con contratto di somministrazione Parte_1 Controparte_1 a tempo determinato part time 20 ore settimanali con decorrenza dal 22.5.2023 al 30.6.2023, presso l'Azienda Archimede società cooperativa, ed inquadrato nel VII livello del CCNL Accordo Quadro di contratto sindacale aziendale- II livello facente capo al CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese, anche cooperative, ed enti pubblici operanti nel settore commercio , terziario e servizi (all.3 produzione ricorrente). Il contratto veniva successivamente prorogato al 30.9.2023 (all.5 produzione ricorrente).
3. Parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del lavoro supplementare e straordinario deducendo di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 circa alle ore 18,30/19,00 senza pausa pranzo. Si osserva che è onere del lavoratore provare rigorosamente la prestazione di lavoro supplementare e straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. ex multis Cass. n. 19299 del 12.09.2014; Cass. n.3714/2009; Cass. 21.4.1993 n.4668, 1.9.1995 n.9231,). Dalla prova orale è emerso quanto segue.
dipendente della per circa 1 anno, ha riferito: Testimone_1 Controparte_3
“ il ricorrente ha lavorato con me, io ero autista, il ricorrente era il mio aiutante, facevamo i giri insieme per la Toscana, eravamo insieme noi due. Non ho contenziosi contro le resistenti
…Il mezzo di trasporto era preso a Campi Bisenzio davanti al deposito di . Controparte_4 Io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato in coppia in quel periodo. Noi partivamo dal magazzino di Campi alle 6,30/7,00, facevamo i giri, anche lunghi, e tornavamo al magazzino verso le 19,00, alcune volte anche in orario più tardo. Mangiavamo un panino alla guida, non avevamo pause pranzo, l'orario di cui ho detto è stato tutto di lavoro. L'orario di cui ho detto io e il ricorrente lo abbiamo avuto dal lunedì al venerdì. Tra le destinazioni, avevamo Siena, Arezzo, Grosseto, Elba, Livorno, Pisa, Lucca, queste erano destinazione che si raggiungevano in giornata con rientro a Campi”. CP
all'epoca dei fatti dipendente di . addetto Controparte_5 Parte_3 all'amministrazione nel reparto paghe ha dichiarato: “Non ho mai conosciuto di persona il ricorrente, ma ricordo il suo nominativo perché era uno dei ragazzi di cui registravo le presenze...Ricordo che il soggetto utilizzatore del ricorrente era non so il luogo ove CP_3 il ricorrente abbia lavorato, né che attività abbia ivi fatto;
non so che orari abbia fatto, per me gli orari erano quelli che ricevevamo dall'amministrazione di Non ricordo quanto CP_3 personale di fosse al tempo in missione presso . Controparte_1 CP_3
, compagna del ricorrente ha riferito: “So che il ricorrente ha lavorato Persona_2 presso la caricando e trasportando mobili ed elettrodomestici;
egli ha Controparte_3 lavorato lì nel 2023 per meno di un anno, se non ricordo male. Il ricorrente usciva di casa alle 6,00 per iniziare il lavoro alle 7,00, lo accompagnavo io quasi tutti i giorni e lo lasciavo dietro ai egli terminava il lavoro verso le 19,30/20,00, alcune volte lo sono andato a prendere Pt_4 alle 21,30/,22,00, quando aveva destinazioni più lontane;
ricordo che, quando doveva andare all'Elba, partiva da casa alle 5,00. Al ritorno, alcune volte era lasciato alla stazione e tornava con il pullman, altre volte sono andata a prenderlo io. Per come riferito, il ricorrente non aveva pausa pranzo e mangiava sul mezzo”. Orbene dalle dichiarazioni dei testi ed in particolare del teste emerge che Tes_1 effettivamente il ricorrente, benché assunto con contratto di lavoro part- time ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.30/7 alle 19 circa. Le dichiarazioni rese dal teste risultano pienamente attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti ed indifferente alle parti. D'altronde le sue dichiarazioni non risultano in alcun modo smentite dagli altri testi escussi (il teste CP_5 nulla ha saputo riferire sugli orari di lavoro del ricorrente). D'altronde l' società utilizzatrice, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto CP_3 in merito.
In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante.
Va anche evidenziato che la non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto CP_3 alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c.. Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso. Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato svolto la somma di € 4.951,07, secondo i calcoli operati dalla parte precisi, analitici ed immuni da vizi. La ha contestato genericamente i conteggi e ha rappresentato che il calcolo Controparte_1 doveva essere operato sulla base delle previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore. In primo luogo si osserva che i conteggi sono stati effettuati applicando le previsioni del CCNL Terziario, espressamente richiamato nel contratto di assunzione. Nel resto le contestazioni appaiono del tutto generiche. Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile"). Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento di tali somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
4. Parte ricorrente ha chiesto la condanna in solido delle convenute ai sensi dell'art. . 35 comma 2 D. Lgs 81/2015. La doglianza è fondata. L'art.35 dispone : “1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore…..5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.”.
La statuizione di condanna deve essere emessa nei confronti delle parti resistenti, in via solidale tra loro, giusta la disposizione di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 81/2015. L'art. 35 comma 5, del d.lgs. n. 81/2015, sopra richiamato limitare l'ipotesi di risposta in via esclusiva della società utilizzatrice solo al caso in cui quest'ultima non informi compiutamente l'agenzia per il lavoro di avere adibito i lavoratori a mansioni di rango superiore o inferiore, e non anche nel caso in cui il difetto di informazione riguardi le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori. Non essendo dunque previsto diversamente, le ore di lavoro straordinario, in quanto parte della retribuzione dovuta durante la normale esecuzione del contratto di lavoro, come originariamente pattuito tra le parti (attenendo l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle pattuite ad una indebita modifica delle condizioni contrattuali, ipotesi queste che giustifica la diversa disciplina legislativa) devono essere considerate alla stregua delle ore di lavoro ordinario, con la necessaria conseguenza che, in caso di azione del lavoratore volta all'accertamento di ore di lavoro ulteriore, si applica il citato art. 35, comma. Ne consegue che tutte le società convenute risponderanno in solido nei confronti del lavoratore.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori medi per lo scaglione di valore della causa .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione della somma € 4.951,07 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna la e l' , Controparte_1 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pp.tt., al pagamento in solido in favore del ricorrente delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
3. condanna la e l' , Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.626,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, , IVA e CPA come per legge con distrazione.
Firenze, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari
Il giudice del lavoro, dott.ssa Adriana Mari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 857 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 TRA
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato Parte_1 a Firenze in Piazza Pietro Mascagni num. 21, presso e nello studio dell'avvocato Lucilla Misuri dalla quale è rappresentato, assistito e difeso nel presente giudizio come per atto di procura allegato al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avvocati Giosafat Riganò e Vera D'Auria, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Teresa Martucci, in Firenze, Via Pasquale Villari n. 39, in forza di mandato allegato in atto;
Resistente
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Resistente-contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.3.2024 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto:
-di avere avuto contatti nei primi giorni di maggio 2023 con l'ufficio personale della
[...]
, presso il magazzino di quest'ultima sito in Campi Bisenzio, Firenze, via di Controparte_3 san Quirico num. 280, ove aveva parlato con la signora ed il signor , entrambi Parte_2 Per_1 addetti al magazzino della cooperativa convenuta , con i quali aveva concordato la propria futura assunzione quale dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno e mansioni di facchino, addetto alla consegna e montaggio di elettrodomestici e mobili nell'intera regione Toscana;
-che qualche giorno dopo è stato ricontattato dalla signora per iniziare a lavorare,; Parte_2 -che alcuni giorni dopo l'inizio della prestazione lavorativa è stato nuovamente convocato presso il magazzino di Campi Bisenzio dalla signora per sottoscrivere il contratto di Parte_2 lavoro;
-che in tale occasione gli è stato sottoposto alla firma la lettera di assunzione a tempo determinato part time, predisposta da società, fino al momento del tutto Controparte_1 sconosciuta, nella quale si dava atto di un contratto di somministrazione in essere fra la stessa e l'utilizzatrice ; Controparte_1 Controparte_3
-di avere iniziato in data 22 maggio 2023 a lavorare presso la cooperativa con CP_3 mansioni di operaio/facchino ed inquadramento nel 7° livello di cui al ccnl settore commercio, terziario e servizi applicato al rapporto di lavoro e qui richiamato anche ex art. 36 Costituzione;
-di avere sempre osservato un orario di lavoro a tempo pieno così articolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 circa alle ore 18,30/19,00, anche se talvolta è capitato che abbia lavorato anche fino alle 20/21, effettuando il lavoro di consegna in tutta la Toscana, ivi comprese anche le provincie più distanti da Firenze, ovvero Grosseto, Arezzo, Massa Carrara etc…;
-che le mansioni svolte, consistevano nella consegna di elettrodomestici per conto di Comet Elettrodomestici nonché di mobili, (sovente con relativo montaggio) per conto di Maison Du Monde;
-che il rapporto di lavoro, inizialmente con scadenza prevista al 30 giugno 2023, è invece proseguito fino al 30 settembre 2023;
-che dell'obbligazione di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 35 comma 2 D. Lgs 81/2015, ne risponde anche l'utilizzatore, obbligato in solido .. Tanto premesso ha chiesto di “- previo accertamento che il signor ha Parte_1 svolto attività di lavoratore subordinato alle dipendenze della presso la società Controparte_1 utilizzatrice a tempo pieno e svolto altresì lavoro supplementare Controparte_3 e straordinario, per l'effetto condannare le convenute e Controparte_1 Controparte_3
, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a
[...] pagare al ricorrente, per i titoli di cui in premessa, la complessiva somma di € 4.951,07 o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia. - Con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
con sentenza provvisoriamente esecutiva;
con vittoria dei compensi”. La si è costituita con memoria depositata il 25.11.2024 contestando la Controparte_1 sussistenza dell'obbligo di solidarietà non avendo l'utilizzatore informato la società delle modifiche apportate. La , regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3 All' udienza del 4 giugno 2025 sono stati escussi i testi. La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. è stato assunto dalla con contratto di somministrazione Parte_1 Controparte_1 a tempo determinato part time 20 ore settimanali con decorrenza dal 22.5.2023 al 30.6.2023, presso l'Azienda Archimede società cooperativa, ed inquadrato nel VII livello del CCNL Accordo Quadro di contratto sindacale aziendale- II livello facente capo al CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese, anche cooperative, ed enti pubblici operanti nel settore commercio , terziario e servizi (all.3 produzione ricorrente). Il contratto veniva successivamente prorogato al 30.9.2023 (all.5 produzione ricorrente).
3. Parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del lavoro supplementare e straordinario deducendo di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 circa alle ore 18,30/19,00 senza pausa pranzo. Si osserva che è onere del lavoratore provare rigorosamente la prestazione di lavoro supplementare e straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. ex multis Cass. n. 19299 del 12.09.2014; Cass. n.3714/2009; Cass. 21.4.1993 n.4668, 1.9.1995 n.9231,). Dalla prova orale è emerso quanto segue.
dipendente della per circa 1 anno, ha riferito: Testimone_1 Controparte_3
“ il ricorrente ha lavorato con me, io ero autista, il ricorrente era il mio aiutante, facevamo i giri insieme per la Toscana, eravamo insieme noi due. Non ho contenziosi contro le resistenti
…Il mezzo di trasporto era preso a Campi Bisenzio davanti al deposito di . Controparte_4 Io e il ricorrente abbiamo sempre lavorato in coppia in quel periodo. Noi partivamo dal magazzino di Campi alle 6,30/7,00, facevamo i giri, anche lunghi, e tornavamo al magazzino verso le 19,00, alcune volte anche in orario più tardo. Mangiavamo un panino alla guida, non avevamo pause pranzo, l'orario di cui ho detto è stato tutto di lavoro. L'orario di cui ho detto io e il ricorrente lo abbiamo avuto dal lunedì al venerdì. Tra le destinazioni, avevamo Siena, Arezzo, Grosseto, Elba, Livorno, Pisa, Lucca, queste erano destinazione che si raggiungevano in giornata con rientro a Campi”. CP
all'epoca dei fatti dipendente di . addetto Controparte_5 Parte_3 all'amministrazione nel reparto paghe ha dichiarato: “Non ho mai conosciuto di persona il ricorrente, ma ricordo il suo nominativo perché era uno dei ragazzi di cui registravo le presenze...Ricordo che il soggetto utilizzatore del ricorrente era non so il luogo ove CP_3 il ricorrente abbia lavorato, né che attività abbia ivi fatto;
non so che orari abbia fatto, per me gli orari erano quelli che ricevevamo dall'amministrazione di Non ricordo quanto CP_3 personale di fosse al tempo in missione presso . Controparte_1 CP_3
, compagna del ricorrente ha riferito: “So che il ricorrente ha lavorato Persona_2 presso la caricando e trasportando mobili ed elettrodomestici;
egli ha Controparte_3 lavorato lì nel 2023 per meno di un anno, se non ricordo male. Il ricorrente usciva di casa alle 6,00 per iniziare il lavoro alle 7,00, lo accompagnavo io quasi tutti i giorni e lo lasciavo dietro ai egli terminava il lavoro verso le 19,30/20,00, alcune volte lo sono andato a prendere Pt_4 alle 21,30/,22,00, quando aveva destinazioni più lontane;
ricordo che, quando doveva andare all'Elba, partiva da casa alle 5,00. Al ritorno, alcune volte era lasciato alla stazione e tornava con il pullman, altre volte sono andata a prenderlo io. Per come riferito, il ricorrente non aveva pausa pranzo e mangiava sul mezzo”. Orbene dalle dichiarazioni dei testi ed in particolare del teste emerge che Tes_1 effettivamente il ricorrente, benché assunto con contratto di lavoro part- time ha lavorato dal lunedì al venerdì dalle 6.30/7 alle 19 circa. Le dichiarazioni rese dal teste risultano pienamente attendibili in quanto a conoscenza diretta dei fatti ed indifferente alle parti. D'altronde le sue dichiarazioni non risultano in alcun modo smentite dagli altri testi escussi (il teste CP_5 nulla ha saputo riferire sugli orari di lavoro del ricorrente). D'altronde l' società utilizzatrice, in ragione della sua contumacia, nulla ha dedotto CP_3 in merito.
In mancanza di qualsiasi prova in tal senso, non può che affermarsi il diritto del ricorrente a percepire quanto spettante.
Va anche evidenziato che la non ha fornito altri conteggi né, infine, ha dedotto CP_3 alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della domanda, preferendo rimanere contumace;
di tale comportamento è dato tenere conto quanto meno ai sensi del combinato disposto degli artt.116 e 420 c.p.c.. Non può che essere valutata, infatti, come la legge consente, il comportamento processuale di convenuta, la quale, non ha mai partecipato alle udienze istruttorie preferendo rimanere contumace. E' pur vero che nel rito del lavoro, come del resto in quello ordinario, la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, poiché la stessa costituisce solamente un elemento valutabile (ovviamente nel contesto di ogni altro acquisito) dallo stesso giudice, ai fini della decisione. (cfr. tra le tante Cass.
7.3.1987 n.2427), ma è altrettanto vero che tale comportamento si inserisce “in un contesto” probatorio sufficientemente preciso. Tanto premesso, spetta alla parte ricorrente per il lavoro subordinato svolto la somma di € 4.951,07, secondo i calcoli operati dalla parte precisi, analitici ed immuni da vizi. La ha contestato genericamente i conteggi e ha rappresentato che il calcolo Controparte_1 doveva essere operato sulla base delle previsioni del CCNL applicato dall'utilizzatore. In primo luogo si osserva che i conteggi sono stati effettuati applicando le previsioni del CCNL Terziario, espressamente richiamato nel contratto di assunzione. Nel resto le contestazioni appaiono del tutto generiche. Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile"). Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento di tali somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
4. Parte ricorrente ha chiesto la condanna in solido delle convenute ai sensi dell'art. . 35 comma 2 D. Lgs 81/2015. La doglianza è fondata. L'art.35 dispone : “1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore.
2. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore…..5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori.”.
La statuizione di condanna deve essere emessa nei confronti delle parti resistenti, in via solidale tra loro, giusta la disposizione di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 81/2015. L'art. 35 comma 5, del d.lgs. n. 81/2015, sopra richiamato limitare l'ipotesi di risposta in via esclusiva della società utilizzatrice solo al caso in cui quest'ultima non informi compiutamente l'agenzia per il lavoro di avere adibito i lavoratori a mansioni di rango superiore o inferiore, e non anche nel caso in cui il difetto di informazione riguardi le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori. Non essendo dunque previsto diversamente, le ore di lavoro straordinario, in quanto parte della retribuzione dovuta durante la normale esecuzione del contratto di lavoro, come originariamente pattuito tra le parti (attenendo l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse rispetto a quelle pattuite ad una indebita modifica delle condizioni contrattuali, ipotesi queste che giustifica la diversa disciplina legislativa) devono essere considerate alla stregua delle ore di lavoro ordinario, con la necessaria conseguenza che, in caso di azione del lavoratore volta all'accertamento di ore di lavoro ulteriore, si applica il citato art. 35, comma. Ne consegue che tutte le società convenute risponderanno in solido nei confronti del lavoratore.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori medi per lo scaglione di valore della causa .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione della somma € 4.951,07 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. condanna la e l' , Controparte_1 Controparte_2 in persona dei legali rappresentanti pp.tt., al pagamento in solido in favore del ricorrente delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
3. condanna la e l' , Controparte_1 Controparte_2 in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.626,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, , IVA e CPA come per legge con distrazione.
Firenze, 11.12.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari