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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8311/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 03.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, a seguito della sostituzione della trattazione in presenza del 03.12.25 con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8311 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente t r a
, nato a [...] il [...] (C.F: e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Salerno il 08.03.1954 (C.F: ), entrambi residenti in [...] rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco della Ventura (C.F: ), C.F._3 presso il cui studio sono domiciliati in Battipaglia alla Via Plava n.6
- attori - contro nato a [...] il [...] (Cf. ) e residente in Eboli Controparte_1 C.F._4 alla via Litoranea delle Medaglie D'Oro n.94, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
OM ZU ( presso il cui studio è domiciliato in Bellizzi alla via Roma CodiceFiscale_5
175
e pagina 1 di 5 , nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi residente a[...] C.F._6
Idrovora 2, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale ZU ( ), presso il cui studio CodiceFiscale_7
è domiciliato in Bellizzi alla via Roma 177
- convenuti -
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22/10/24, gli attori convenivano in giudizio e Parte_1
per ottenere la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di donazione del 15/4/2015 Controparte_1 rep.n.440, per notar relativamente alla cessione delle p.lle n.140 e n.141 del F 11 del Comune di Per_1
Battipaglia in favore del sig. . Controparte_1
Invero, gli attori riferivano che nell'anno 1961 al fu , l'allora Parte_3 Controparte_2 assegnava un podere con patto di riservato dominio mentre con atto integrativo del 1963 anche i fabbricati.
Nell'anno 1968 la avrebbe espropriato parte di detto terreno al fine del riordino Controparte_3 irriguo della zona e precisamente mq 470 della p.lla 84/a e mq 15 della p.lla 84/b. Al decesso dell'originario assegnatario, subentrava, in data 18/4/78, CA CO senior il quale donava in data 18/7/2012, parte del podere ad esso e a mentre con atto per notar Parte_4 Parte_2 del 15/4/15, donava al comparente altra porzione di podere, tra cui le p.lle 140 Per_1 Controparte_1 di are 5.00 e la 141 di are 1.40, intersecanti le proprietà precedentemente donate ad essi attori. Stante quanto sopra ed acclarato che la p.lla 140 sarebbe stata derivata dalla p.lla 84/b mentre la p.lla 141 dalla p.lla 84/c, ne sarebbe scaturita la nullità della donazione fatta da in favore di Parte_5
per tali parti di terreno, vale a dire quelle contraddistinte con il numero di p.lle 140 e Controparte_1
141 in quanto appartenenti al demanio.
In ragione di quanto sopra, parti attrici chiedevano la nomina di un consulente tecnico di ufficio al fine di ottenere la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di donazione del 15/4/2015 rep.n.440, per notar relativamente alla cessione delle p.lle n.140 e n.141 e, per tale effetto, ordinare al Conservatore dei Per_1
RR.II. di le necessarie iscrizioni e trascrizioni. con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Con CP_3 vittoria di spese e onorari di giudizio
Si costituivano in giudizio e , i quali impugnavano in fatto Parte_1 Controparte_1
e in diritto l'avversa domanda e contestavano che le particelle di cui parti attrici chiedevano la nullità della relativa donazione fossero di proprietà demaniale in quanto, come risulta dai documenti in atti, la sola p.lla
140 era gravata da una servitù di acquedotto - servitù che non abolisce il diritto di proprietà privata ma lo limita semplicemente - mentre la p.lla 141 era libera da pesi. Lo pseudo decreto di esproprio - mai pagina 2 di 5 trascritto – riguardava altre porzioni di terreno e precisamente la p.lla 84/a per are 4.70 e la p.lla 84/b per soli 15 mq.
A conferma di quanto sopra, lo stesso in destra del fiume Sele, nella sua nota Controparte_4 del 12/09/24, precisava che all'attualità la sola p.lla 140 risultava gravata da una semplice servitù, in virtù di trascrizione dell'1/03/2010. Parti convenute, inoltre, eccepivano l'inammissibilità della domanda per mancanza di un legittimo interesse in quanto trattasi di diritti di cui sarebbe titolare il Consorzio di Bonifica in Dx del Fiume Sele.
Per le ragioni di cui sopra, parti convenute chiedevano il rigetto della domanda di parti attrici. Con
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai rispettivi procuratori antistatari.
CA , inoltre, con riconvenzionale chiedeva la condanna di parti attrici al rilascio in CP_1 suo favore delle parti di fondo dai medesimi occupate, site in Battipaglia alla loc. Spineta, riportate in catasto al foglio 11 p.lla 140 di are 5.00 e p.lla 141 di are 1.40, con ordine alla rimozione di tutti gli accessori, cose e pertinenze di loro proprietà.
Eseguita l'istruttoria, la causa, presentando natura documentale, veniva rinviata all'udienza del
03.12.25 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. autorizzandosi le parti al deposito di note conclusionali.
Tanto premesso, relativamente all'eccezione preliminare sollevata da parti convenute, si osserva che parti attrici agiscono per far valere la nullità della donazione in favore di;
sebbene la Controparte_1 nullità di un contratto possa essere richiesta da chiunque vi abbia interesse (art 1421 c.c,), difetta nel caso di specie proprio un reale e concreto interesse degli attori in quanto si fa riferimento ad una “espropriazione” delle particelle oggetto di giudizio con relativa appartenenza al demanio. Dunque, trattandosi di bene demaniale, la dichiarazione di nullità della predetta donazione non porterebbe ad alcun vantaggio né soddisferebbe un concreto interesse degli attori, ma avvantaggerebbe semmai il demanio statale.
Sul punto si richiama un precedente della Cassazione civile, Sez. II, reso con sentenza n. 2670 del 5 febbraio 2020 secondo cui “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”. Ed ancora molto più icasticamente gli con sentenza n. 338/2001 hanno precisato che CP_5
“La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite”.
Parti attrici relativamente all'interesse ad agire hanno mutato continuamente posizione. In citazione hanno riferito di avere interesse alla pronuncia di nullità della donazione in quanto essa pregiudica la pagina 3 di 5 proprietà dei rispettivi fondi;
ma il Tribunale non comprende quale pregiudizio possa derivare alla loro proprietà se i fondi contestati invece di essere di proprietà del convenuto donatario risultassero di proprietà del demanio.
Con la prima memoria istruttoria gli attori hanno motivato l'interesse ad agire in altro modo, adducendo che le loro rispettive proprietà, attraverso la illegittima donazione delle particelle ove grava le servitù demaniale, in favore del CA , resteranno incommerciabili;
ma non si intende come CP_1 la dichiarazione di nullità di una donazione tra privati, con conseguente riconoscimento della proprietà del demanio statale sulle particelle, vada ad incidere sulla commerciabilità dei fondi degli attori. Anzi, la presenza del demanio sulle particelle, di cui una è per giunta gravata da servitù di acquedotto, renderebbe ancor più difficilmente appetibili i fondi degli attori a terzi.
Nelle note conclusionali, gli attori hanno rettificato nuovamente la propria posizione adducendo che l'interesse specifico all'azione è rappresentato dalla circostanza di non vedersi impedita la coltivazione della striscia di terreno su cui insiste la condotta sotterranea per come autorizzata dall'Ente proprietario e, ancora più pregnante, a non dover subire addirittura un rilascio delle particelle, a cura di terzi non proprietari, che potrebbero recintare le stesse dividendo la proprietà in modo irreversibile. Questa circostanza di fatto, del tutto nuova esposta per la prima volta nelle note conclusionali, appare meramente astratta ed ipotetica, non essendo stato provato che il convenuto sia in procinto di alienare le proprietà a terzi.
Ritiene il Tribunale in definitiva che difetta un interesse ad agire serio, concreto ed attuale, ex art 100
c.p.c. degli attori per cui la domanda di nullità è inammissibile, costituendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione (ex pluribus Cass. civ. sent. n. 4270/2001).
Ad ogni buon conto, la domanda parrebbe altresì infondata;
infatti dalla documentazione allegata da parte convenuta alla memoria del 26.02.2025, si evince che la particella 140 è gravata da una semplice servitù pubblica che non incide sul trasferimento avvenuto in favore di . La presenza Controparte_1 di una servitù, infatti, non impedisce il trasferimento della proprietà ma limita solo le facoltà dominicali dell'avente causa.
Va accolta invece la domanda riconvenzionale di parte convenuta – CA – di CP_1 condanna degli attori alla rimozione di tutti gli accessori, cose e pertinenze di loro proprietà che ostacolano il libero esercizio del suo diritto di proprietà sui fondi in oggetto.
Infatti detta domanda non è stata contestata da parte attrice ed è da ritenersi pacifica ex art 115 cpc.
Più in dettaglio gli attori testualmente, nel motivare sull'interesse ad agire, riferiscono che la azione di nullità della donazione da loro promossa è finalizzata ad “ … evitare che i convenuti, come già interposto con la spiegata domanda riconvenzionale, ottengano il rilascio, in loro favore, delle particelle di che trattasi, nonostante la destinazione demaniale delle stesse, impedendone la coltivazione, ancorché gli attori, aventi causa dal CA , Pt_3 pagina 4 di 5 abbiano la legittima autorizzazione a possederle da parte dell'Ente proprietario;
… impedire al donatario, avendole acquisite con l'atto di donazione, di alienare le particelle sui cui insiste la condotta idrica a terzi, i quali potrebbero, a loro volta, azionare una domanda di rilascio in danno degli attori”.
Quindi gli attori riconoscono di essere in possesso delle particelle oggetto della domanda riconvenzionale, che va pertanto accolta, con ordine di rilascio a favore del convenuto divenuto legittimo proprietario delle particelle in forza della donazione de qua agitur.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di parti attrici, in solido, secondo soccombenza, con incremento del 30% ex art 4 DM 55/14 essendo stata la domanda rivolta nei confronti di due parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea per difetto di interesse;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna gli attori a rilasciare in favore di
CA le parti di fondo dai medesimi occupate, site in Battipaglia alla loc. Spineta, CP_1 riportate in catasto al foglio 11 p.lla 140 di are 5.00 e p.lla 141 di are 1.40, con ordine alla rimozione di tutti gli accessori, cose e pertinenze di loro proprietà presenti su tali fondi;
3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parti convenute, che si quantificano in euro 5.000,00 (comprensivo dell'aumento del 30% ex art 4 DM 55/14) oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15%), iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno
03.12.25 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 03.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, a seguito della sostituzione della trattazione in presenza del 03.12.25 con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 8311 del R.G.A.C. dell'anno 2024 vertente t r a
, nato a [...] il [...] (C.F: e nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Salerno il 08.03.1954 (C.F: ), entrambi residenti in [...] rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco della Ventura (C.F: ), C.F._3 presso il cui studio sono domiciliati in Battipaglia alla Via Plava n.6
- attori - contro nato a [...] il [...] (Cf. ) e residente in Eboli Controparte_1 C.F._4 alla via Litoranea delle Medaglie D'Oro n.94, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
OM ZU ( presso il cui studio è domiciliato in Bellizzi alla via Roma CodiceFiscale_5
175
e pagina 1 di 5 , nato a [...] il [...] (CF. ) ed ivi residente a[...] C.F._6
Idrovora 2, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale ZU ( ), presso il cui studio CodiceFiscale_7
è domiciliato in Bellizzi alla via Roma 177
- convenuti -
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22/10/24, gli attori convenivano in giudizio e Parte_1
per ottenere la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di donazione del 15/4/2015 Controparte_1 rep.n.440, per notar relativamente alla cessione delle p.lle n.140 e n.141 del F 11 del Comune di Per_1
Battipaglia in favore del sig. . Controparte_1
Invero, gli attori riferivano che nell'anno 1961 al fu , l'allora Parte_3 Controparte_2 assegnava un podere con patto di riservato dominio mentre con atto integrativo del 1963 anche i fabbricati.
Nell'anno 1968 la avrebbe espropriato parte di detto terreno al fine del riordino Controparte_3 irriguo della zona e precisamente mq 470 della p.lla 84/a e mq 15 della p.lla 84/b. Al decesso dell'originario assegnatario, subentrava, in data 18/4/78, CA CO senior il quale donava in data 18/7/2012, parte del podere ad esso e a mentre con atto per notar Parte_4 Parte_2 del 15/4/15, donava al comparente altra porzione di podere, tra cui le p.lle 140 Per_1 Controparte_1 di are 5.00 e la 141 di are 1.40, intersecanti le proprietà precedentemente donate ad essi attori. Stante quanto sopra ed acclarato che la p.lla 140 sarebbe stata derivata dalla p.lla 84/b mentre la p.lla 141 dalla p.lla 84/c, ne sarebbe scaturita la nullità della donazione fatta da in favore di Parte_5
per tali parti di terreno, vale a dire quelle contraddistinte con il numero di p.lle 140 e Controparte_1
141 in quanto appartenenti al demanio.
In ragione di quanto sopra, parti attrici chiedevano la nomina di un consulente tecnico di ufficio al fine di ottenere la dichiarazione di nullità parziale dell'atto di donazione del 15/4/2015 rep.n.440, per notar relativamente alla cessione delle p.lle n.140 e n.141 e, per tale effetto, ordinare al Conservatore dei Per_1
RR.II. di le necessarie iscrizioni e trascrizioni. con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Con CP_3 vittoria di spese e onorari di giudizio
Si costituivano in giudizio e , i quali impugnavano in fatto Parte_1 Controparte_1
e in diritto l'avversa domanda e contestavano che le particelle di cui parti attrici chiedevano la nullità della relativa donazione fossero di proprietà demaniale in quanto, come risulta dai documenti in atti, la sola p.lla
140 era gravata da una servitù di acquedotto - servitù che non abolisce il diritto di proprietà privata ma lo limita semplicemente - mentre la p.lla 141 era libera da pesi. Lo pseudo decreto di esproprio - mai pagina 2 di 5 trascritto – riguardava altre porzioni di terreno e precisamente la p.lla 84/a per are 4.70 e la p.lla 84/b per soli 15 mq.
A conferma di quanto sopra, lo stesso in destra del fiume Sele, nella sua nota Controparte_4 del 12/09/24, precisava che all'attualità la sola p.lla 140 risultava gravata da una semplice servitù, in virtù di trascrizione dell'1/03/2010. Parti convenute, inoltre, eccepivano l'inammissibilità della domanda per mancanza di un legittimo interesse in quanto trattasi di diritti di cui sarebbe titolare il Consorzio di Bonifica in Dx del Fiume Sele.
Per le ragioni di cui sopra, parti convenute chiedevano il rigetto della domanda di parti attrici. Con
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai rispettivi procuratori antistatari.
CA , inoltre, con riconvenzionale chiedeva la condanna di parti attrici al rilascio in CP_1 suo favore delle parti di fondo dai medesimi occupate, site in Battipaglia alla loc. Spineta, riportate in catasto al foglio 11 p.lla 140 di are 5.00 e p.lla 141 di are 1.40, con ordine alla rimozione di tutti gli accessori, cose e pertinenze di loro proprietà.
Eseguita l'istruttoria, la causa, presentando natura documentale, veniva rinviata all'udienza del
03.12.25 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. autorizzandosi le parti al deposito di note conclusionali.
Tanto premesso, relativamente all'eccezione preliminare sollevata da parti convenute, si osserva che parti attrici agiscono per far valere la nullità della donazione in favore di;
sebbene la Controparte_1 nullità di un contratto possa essere richiesta da chiunque vi abbia interesse (art 1421 c.c,), difetta nel caso di specie proprio un reale e concreto interesse degli attori in quanto si fa riferimento ad una “espropriazione” delle particelle oggetto di giudizio con relativa appartenenza al demanio. Dunque, trattandosi di bene demaniale, la dichiarazione di nullità della predetta donazione non porterebbe ad alcun vantaggio né soddisferebbe un concreto interesse degli attori, ma avvantaggerebbe semmai il demanio statale.
Sul punto si richiama un precedente della Cassazione civile, Sez. II, reso con sentenza n. 2670 del 5 febbraio 2020 secondo cui “con riferimento alla domanda (o all'eventuale eccezione) di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è "in re ipsa", in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità”. Ed ancora molto più icasticamente gli con sentenza n. 338/2001 hanno precisato che CP_5
“La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite”.
Parti attrici relativamente all'interesse ad agire hanno mutato continuamente posizione. In citazione hanno riferito di avere interesse alla pronuncia di nullità della donazione in quanto essa pregiudica la pagina 3 di 5 proprietà dei rispettivi fondi;
ma il Tribunale non comprende quale pregiudizio possa derivare alla loro proprietà se i fondi contestati invece di essere di proprietà del convenuto donatario risultassero di proprietà del demanio.
Con la prima memoria istruttoria gli attori hanno motivato l'interesse ad agire in altro modo, adducendo che le loro rispettive proprietà, attraverso la illegittima donazione delle particelle ove grava le servitù demaniale, in favore del CA , resteranno incommerciabili;
ma non si intende come CP_1 la dichiarazione di nullità di una donazione tra privati, con conseguente riconoscimento della proprietà del demanio statale sulle particelle, vada ad incidere sulla commerciabilità dei fondi degli attori. Anzi, la presenza del demanio sulle particelle, di cui una è per giunta gravata da servitù di acquedotto, renderebbe ancor più difficilmente appetibili i fondi degli attori a terzi.
Nelle note conclusionali, gli attori hanno rettificato nuovamente la propria posizione adducendo che l'interesse specifico all'azione è rappresentato dalla circostanza di non vedersi impedita la coltivazione della striscia di terreno su cui insiste la condotta sotterranea per come autorizzata dall'Ente proprietario e, ancora più pregnante, a non dover subire addirittura un rilascio delle particelle, a cura di terzi non proprietari, che potrebbero recintare le stesse dividendo la proprietà in modo irreversibile. Questa circostanza di fatto, del tutto nuova esposta per la prima volta nelle note conclusionali, appare meramente astratta ed ipotetica, non essendo stato provato che il convenuto sia in procinto di alienare le proprietà a terzi.
Ritiene il Tribunale in definitiva che difetta un interesse ad agire serio, concreto ed attuale, ex art 100
c.p.c. degli attori per cui la domanda di nullità è inammissibile, costituendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione (ex pluribus Cass. civ. sent. n. 4270/2001).
Ad ogni buon conto, la domanda parrebbe altresì infondata;
infatti dalla documentazione allegata da parte convenuta alla memoria del 26.02.2025, si evince che la particella 140 è gravata da una semplice servitù pubblica che non incide sul trasferimento avvenuto in favore di . La presenza Controparte_1 di una servitù, infatti, non impedisce il trasferimento della proprietà ma limita solo le facoltà dominicali dell'avente causa.
Va accolta invece la domanda riconvenzionale di parte convenuta – CA – di CP_1 condanna degli attori alla rimozione di tutti gli accessori, cose e pertinenze di loro proprietà che ostacolano il libero esercizio del suo diritto di proprietà sui fondi in oggetto.
Infatti detta domanda non è stata contestata da parte attrice ed è da ritenersi pacifica ex art 115 cpc.
Più in dettaglio gli attori testualmente, nel motivare sull'interesse ad agire, riferiscono che la azione di nullità della donazione da loro promossa è finalizzata ad “ … evitare che i convenuti, come già interposto con la spiegata domanda riconvenzionale, ottengano il rilascio, in loro favore, delle particelle di che trattasi, nonostante la destinazione demaniale delle stesse, impedendone la coltivazione, ancorché gli attori, aventi causa dal CA , Pt_3 pagina 4 di 5 abbiano la legittima autorizzazione a possederle da parte dell'Ente proprietario;
… impedire al donatario, avendole acquisite con l'atto di donazione, di alienare le particelle sui cui insiste la condotta idrica a terzi, i quali potrebbero, a loro volta, azionare una domanda di rilascio in danno degli attori”.
Quindi gli attori riconoscono di essere in possesso delle particelle oggetto della domanda riconvenzionale, che va pertanto accolta, con ordine di rilascio a favore del convenuto divenuto legittimo proprietario delle particelle in forza della donazione de qua agitur.
Le spese di giudizio vanno poste a carico di parti attrici, in solido, secondo soccombenza, con incremento del 30% ex art 4 DM 55/14 essendo stata la domanda rivolta nei confronti di due parti processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea per difetto di interesse;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale condanna gli attori a rilasciare in favore di
CA le parti di fondo dai medesimi occupate, site in Battipaglia alla loc. Spineta, CP_1 riportate in catasto al foglio 11 p.lla 140 di are 5.00 e p.lla 141 di are 1.40, con ordine alla rimozione di tutti gli accessori, cose e pertinenze di loro proprietà presenti su tali fondi;
3) Condanna parti attrici, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parti convenute, che si quantificano in euro 5.000,00 (comprensivo dell'aumento del 30% ex art 4 DM 55/14) oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15%), iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Salerno
03.12.25 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 5