Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/03/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05638/2024 REG.RIC.
N. 05639/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5638 del 2024, proposto da
OS De MO, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 5639 del 2024, proposto da
EN EL SO, ES AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
I) quanto al ricorso n. 5638 del 2024:
della sentenza n. 1358/2023, pubblicata il 16/10/2023, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 4045/2022, notificata in forma esecutiva il 6/11/2023, non appellata e passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla ricorrente e l’A.S.L. Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento in suo favore dell’importo di € 784,08, oltre interessi legali dall’insorgere del credito e fino al soddisfo;
II) quanto al ricorso n. 5639 del 2024:
per l’ottemperanza della sentenza n. 1358/2023, pubblicata il 16/10/2023, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro, resa nel giudizio recante r.g. 4045/2022, notificata in forma esecutiva il 6/11/2023, non appellata e passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla ricorrente e l’A.S.L. Napoli 3 Sud è stata condannata al pagamento delle spese di lite, con attribuzione, pari ad € 450 oltre oneri in favore degli Avv.ti ES AN e EN EL SO.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Napoli 3 Sud;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso R.G. n. 5638/2024 la nominata in epigrafe agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 1358/2023 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato all’A.S.L. Napoli 3 Sud il pagamento delle spettanze retributive per prestazioni di lavoro straordinario ex art. 9 dell’accordo integrativo del CCNL Comparto Sanità con importo di € 784,08 oltre accessori dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo.
Con il ricorso R.G. n. 5639/2024 gli avvocati ES AN e EN EL SO agiscono in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. c), del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato all’A.S.L. Napoli 3 Sud il pagamento delle spese processuali in favore dei medesimi, in qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. nel giudizio ordinario di cui sopra, liquidate in € 450,00 oltre accessori di legge.
In entrambi i giudizi i ricorrenti espongono che la precitata pronuncia non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato (certificazione del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza in atti) e lamentano l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni decorrente dalla data di notifica del precitato provvedimento giurisdizionale (6.11.2023), da valere quale titolo esecutivo ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a..
Concludono con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia e, altresì, di applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
Nei giudizi in questione l’amministrazione intimata si è costituita, riferisce di aver provveduto al pagamento, giusta determina n. 1551 del 13.2.2025 e conclude per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 25.2.2025 le cause sono state trattenute in decisione.
In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe sussistendo evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva ex art. 70 c.p.a..
Tanto premesso, in aderenza alla richiesta dell’A.S.L., va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del c.p.a., poiché i ricorrenti hanno conseguito il bene della vita al quale aspirano, mercé l’adempimento sia pure tardivo dell’A.S.L. Napoli 3 Sud.
In proposito, sulla cessazione della materia del contendere si registrano in giurisprudenza principi consolidati, secondo cui la suddetta pronuncia definisce il giudizio di merito e consegue all'integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell'amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, n. 3767/2020).
La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227/2020; n. 8615/2019; sez. VI, n. 3378/2019); è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332/2016).
In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, stante l’adempimento tardivo dell’amministrazione, va disposto il pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’A.S.L. Napoli 3 Sud al pagamento delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO