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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 1743/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1743/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CALABRESE Parte_1 C.F._1
CHIARA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. Controparte_1 P.IVA_1
GUARIGLIA NICOLA ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ); C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 29.03.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249001093679000, notificata in data 29.02.2024 e relativa, per quanto qui interessa, al mancato pagamento di 9 avvisi di addebito per CP_ contributi di cui al n. 40020180003935142000, n.
40020180005813944000, n. 40020180009896442000, n.
40020190000128387000, n. 40020190004588751000, n.
40020190005158475000, n. 40020190005158576000, n.
40020190009525435000 e n. 40020210002963641000, dell'importo complessivo di € 14.736,22. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e comunque la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore.
Instauratosi il contraddittorio, l si Controparte_1 costituiva in giudizio con memoria depositata il 12.09.2024, eccependo la CP_ propria carenza di legittimazione passiva in favore dell , in ordine alla CP_ notifica degli avvisi di addebito e concludendo come in atti. L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 21.01.2025, a seguito di rinotifica, concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattori presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di
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ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la
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conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima. CP_ Tornando al caso di specie, l ha dato prova di aver notificato tutti gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione e, precisamente:
- il n. 40020180003935142000 in data 12.07.2018;
- il n. 40020180005813944000 in data 30.10.2018;
- il n. 40020180009896442000 in data 17.01.2019;
- il n. 40020190000128387000 in data 18.01.2019;
- il n. 40020190004588751000 in data 24.07.2019;
- il n. 40020190005158475000 in data 31.07.2019;
- il n. 40020190005158576000 in data 31.07.2019;
- il n. 40020190009525435000 in data 21.12.2019.
La consegna dei suddetti avvisi è avvenuta per tutti a mezzo Pec, mediante invio sulla casella di posta certificata Email_1 che risulta associata al codice fiscale del ricorrente come domicilio digitale della sua impresa individuale, come dimostra la visura allegata dall'istituto resistente e comunque la circostanza non ha ricevuto contestazioni sul punto ad opera della parte ricorrente. Inoltre, pur se la ditta in questione
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risulta cancellata alla data del 13.12.2019, la questione della debenza dei contributi e della regolarità della notifica a ditta cancellata avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente entro i prescritti termini decadenziali per le opposizioni di merito e di natura formale decorrenti dalla notifica degli avvisi.
Da ultimo, l'ava n. 40020210002963641000 risulta consegnato a mani dello stesso ricorrente in data 13.01.2022.
Va, a questo punto, dato atto anche dell'allegazione documentale fornita dall'Agente della Riscossione, che ha dimostrato di aver notificato i seguenti e validi atti interruttivi:
- preavviso di fermo amministrativo n. 10080201900003114000, notificato il 29.05.2019 a mezzo Pec (riportante i primi 4 avvisi di cui ai nn.
40020180003935142000, n. 40020180005813944000, n.
40020180009896442000, n. 40020190000128387000);
- preavviso di fermo amministrativo n. 10080202200000931000, notificato il 24.02.2023 (riportante i successivi 5 avvisi di cui ai nn.
40020190004588751000, n. 40020190005158475000, n.
40020190005158576000, n. 40020190009525435000 e n.
40020210002963641000);
- preavviso di iscrizione ipotecaria n. 10076202300001298000, ritirato dallo stesso ricorrente il 10.01.2024 e veicolante tutti gli avvisi sottesi alla odierna intimazione.
La notifica dei due atti di preavviso di fermo amministrativo ha tempestivamente interrotto il decorso del termine quinquennale, che ha ricominciato a decorrere, rispettivamente dal 29.05.2019 per i primi quattro ava e dal 24.02.2023 per gli altri cinque, sino alla notifica - anch'essa tempestiva - del preavviso di iscrizione ipotecaria del 10.01.2024; la successiva notifica dell'intimazione qui opposta ha quindi nuovamente interrotto il decorso rendendo ancora attuale ed esigibile l'intera pretesta contributiva de qua. Ciò vale a prescindere dalla, pur applicabile, sospensione del termine interruttivo, legata alla emergenza sanitaria e comportante un allungamento di 311 giorni sul termine, in dipendenza del dettato degli artt. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e
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11 comma 9 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, ove dovute, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, 12.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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