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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/09/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2312 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 15 settembre 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1
Via Giotto, 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Coscetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Parte_2 C.F._2
Orazio, 2 presso lo studio dell'avv. Paolo di Grazia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 2312/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio (nato Per_1
a Giugliano in Campania il 17.2.2024)- regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 15 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1 trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_1 Parte_2 con congruo preavviso.
[...]
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Il Sig. allo stato attuale, e considerata la tenera età del minore, Parte_2 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il piccolo Per_1 per n. 3 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle 19:00.
- Quando il piccolo raggiungerà una maggiore autonomia dalla figura materna per Per_1 effetto dello slattamento, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il minore per n. 3 giorni alla Pt_2 settimana dalle ore 17:00 alle 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Ulteriori
2 V.G. n. 2312/2025
periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
- Il minore trascorrerà a turnazione e ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale e Santo
Stefano ed il 31 dicembre e Capodanno.
- Il minore trascorrerà a turnazione e ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua ed il
Lunedì in albis.
- Nel mese di agosto il minore trascorrerà le vacanze con il padre per quindici giorni consecutivi secondo un calendario che sarà definito di anno in anno in ragione delle eventuali esigenze lavorative dei coniugi ed in ogni caso con alternanza tra le prime due settimane e le ultime due settimane del mese.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2 mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente ricorso.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra che rilascerà quietanza, oppure mediante bonifico ordinario su Parte_1
c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese solare.
- I coniugi hanno altresì concordato che solo la sig.ra avrà facoltà di richiedere Parte_1 all' l'assegno unico universale da utilizzarsi per i bisogni primari del minore ed il CP_1 Per_1 sig. sin da ora presta formale rinuncia alla richiesta del 50% dell'importo. Pt_2
- Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Pt_2 Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , previa presentazione di documenti fiscali Per_1 comprovanti l'effettivo esborso I ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: -
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. - Scolastiche: rette
3 V.G. n. 2312/2025
scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue. - Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. - Spese di custodia del minorenne, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] l' 11.4.1992) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Parte_2 richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2312 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione con ordinanza del 15 settembre 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Aversa alla Parte_1 C.F._1
Via Giotto, 18 presso lo studio dell'avv. Riccardo Coscetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla Via Parte_2 C.F._2
Orazio, 2 presso lo studio dell'avv. Paolo di Grazia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 settembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di regolamentare i rapporti inerenti ai minori alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
1 V.G. n. 2312/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 10 giugno 2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nato un figlio (nato Per_1
a Giugliano in Campania il 17.2.2024)- regolarmente riconosciuto da entrambi, chiedevano di regolamentare i loro rapporti alle condizioni in atti indicate.
All'udienza del 15 settembre 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo le condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda va accolta.
In ordine alle condizioni, i ricorrenti hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria Parte_1 residenza e quella del figlio , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di Per_1 trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_1 Parte_2 con congruo preavviso.
[...]
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Il Sig. allo stato attuale, e considerata la tenera età del minore, Parte_2 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé il piccolo Per_1 per n. 3 giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle 19:00.
- Quando il piccolo raggiungerà una maggiore autonomia dalla figura materna per Per_1 effetto dello slattamento, il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il minore per n. 3 giorni alla Pt_2 settimana dalle ore 17:00 alle 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Ulteriori
2 V.G. n. 2312/2025
periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore.
- Il minore trascorrerà a turnazione e ad anni alterni con i genitori il giorno di Natale e Santo
Stefano ed il 31 dicembre e Capodanno.
- Il minore trascorrerà a turnazione e ad anni alterni con i genitori il giorno di Pasqua ed il
Lunedì in albis.
- Nel mese di agosto il minore trascorrerà le vacanze con il padre per quindici giorni consecutivi secondo un calendario che sarà definito di anno in anno in ragione delle eventuali esigenze lavorative dei coniugi ed in ogni caso con alternanza tra le prime due settimane e le ultime due settimane del mese.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
- Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2 mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, a far data dal deposito del presente ricorso.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della Sig.ra che rilascerà quietanza, oppure mediante bonifico ordinario su Parte_1
c/c bancario e/o postale intestato alla Sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese solare.
- I coniugi hanno altresì concordato che solo la sig.ra avrà facoltà di richiedere Parte_1 all' l'assegno unico universale da utilizzarsi per i bisogni primari del minore ed il CP_1 Per_1 sig. sin da ora presta formale rinuncia alla richiesta del 50% dell'importo. Pt_2
- Il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Pt_2 Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , previa presentazione di documenti fiscali Per_1 comprovanti l'effettivo esborso I ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto attiene le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: -
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. - Scolastiche: rette
3 V.G. n. 2312/2025
scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue. - Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. - Spese di custodia del minorenne, se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Pt_2 nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nata a [...] l' 11.4.1992) e Parte_1
(nato a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi Parte_2 richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 15 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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