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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1376/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2816/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000160501000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000160501000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000160501000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 snc impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 29820190000160501000: deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa nonché la decadenza, concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione predisponeva bozza di controdeduzioni (ex art. 72bis D. Lgs. 546/92) che veniva notificava al ricorrente ma – per problemi di “visibilità” del procedimento – non venivano depositate.
Il primo Giudice, con sentenza n. 390/2/2023, ha accolto il ricorso della Società ed ha annullato il provvedimento in contestazione ritenendo l'intervenuta decadenza (cfr. sentenza di I grado).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società appellata deducendo l'inammissibilità del gravame in quanto l'appello è stato notificato a società estinta.
Si è costituito nuovo difensore dell'Agenzia delle entrate riscossione il quale ha insistito (cfr. memoria costituzione nuovo difensore).
La Società appellata ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità per tardività – art. 21 d.lvo 546 del 1992 - del ricorso introduttivo della Società contribuente.
1.- La cartella di pagamento è stata notificata il giorno 31.10.2019 mentre il ricorso introduttivo del primo grado è stato notificato solo il 28.1.2020: ovvero 89 giorni dopo la notifica della cartella medesima.
2.- La Società contribuente ha dedotto (ma non provato) che la data indicata nella relata sarebbe “ … diversa da quella di effettiva consegna della cartella di pagamento (28.01.2020)…”, ha – inoltre- genericamente contestato (senza addurre concreti elementi, ovvero prova di aver proposto formale censura dinnanzi alla compente Autorità) “ … la conformità all'originale della fotocopia prodotta dall'Agente della
Riscossione, essendo palese la difformità tra i due documenti …” e che “ … sulla copia in possesso dell'Agente della Riscossione la data è stata indicata (presumibilmente in un momento successivo)…”: le
(generiche) affermazioni che precedono non sono state confortate da prove.
3.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
-Per le argomentazioni che precedono va accolto l'appello e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
In considerazione della mancata costituzione, in primo grado, dell'Agenzia delle entrate e della produzione documentale in grado di appello, va dichiarata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2816/2023 depositato il 24/05/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 390/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
2 e pubblicata il 06/02/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000160501000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000160501000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190000160501000 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Resistente_1 snc impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la Cartella di pagamento n. 29820190000160501000: deduceva l'illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa nonché la decadenza, concludeva per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
L'Agenzia delle entrate riscossione predisponeva bozza di controdeduzioni (ex art. 72bis D. Lgs. 546/92) che veniva notificava al ricorrente ma – per problemi di “visibilità” del procedimento – non venivano depositate.
Il primo Giudice, con sentenza n. 390/2/2023, ha accolto il ricorso della Società ed ha annullato il provvedimento in contestazione ritenendo l'intervenuta decadenza (cfr. sentenza di I grado).
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita la Società appellata deducendo l'inammissibilità del gravame in quanto l'appello è stato notificato a società estinta.
Si è costituito nuovo difensore dell'Agenzia delle entrate riscossione il quale ha insistito (cfr. memoria costituzione nuovo difensore).
La Società appellata ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'inammissibilità per tardività – art. 21 d.lvo 546 del 1992 - del ricorso introduttivo della Società contribuente.
1.- La cartella di pagamento è stata notificata il giorno 31.10.2019 mentre il ricorso introduttivo del primo grado è stato notificato solo il 28.1.2020: ovvero 89 giorni dopo la notifica della cartella medesima.
2.- La Società contribuente ha dedotto (ma non provato) che la data indicata nella relata sarebbe “ … diversa da quella di effettiva consegna della cartella di pagamento (28.01.2020)…”, ha – inoltre- genericamente contestato (senza addurre concreti elementi, ovvero prova di aver proposto formale censura dinnanzi alla compente Autorità) “ … la conformità all'originale della fotocopia prodotta dall'Agente della
Riscossione, essendo palese la difformità tra i due documenti …” e che “ … sulla copia in possesso dell'Agente della Riscossione la data è stata indicata (presumibilmente in un momento successivo)…”: le
(generiche) affermazioni che precedono non sono state confortate da prove.
3.- Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sezioni Unite dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
-Per le argomentazioni che precedono va accolto l'appello e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
In considerazione della mancata costituzione, in primo grado, dell'Agenzia delle entrate e della produzione documentale in grado di appello, va dichiarata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Palermo, 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NA