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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 2606/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OS MI AN (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
Studio del proprio difensore, sito in Rovigo, via all'Ara, 15;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
MB OS (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio C.F._4 del proprio difensore, sito in Lendinara, Piazza Risorgimento, 6;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “A) affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della mamma, sig.ra , dove continueranno ad abitare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni Parte_2 più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e avranno diritto ad esercitare la
1 responsabilità genitoriale anche separatamente sugli stessi, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. B) Il sig. si è trasferito in Parte_1 un'altra abitazione in locazione sita in Lendinara, Riviera del Popolo n. 15 e compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà tenere e vedere i figli minori nei seguenti giorni ed orari con la precisazione che è sempre salvo il miglior accordo dei genitori nell'interesse dei figli volta a garantire una maggiore presenza di questi ultimi con il padre onde affermare pienamente il principio della bigenitorialità: - a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 17.00 circa (ovvero dal sabato mattina in caso di impegni lavorativi) sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare i minori a scuola ovvero presso l'abitazione materna nei periodi di vacanza;
- 2 pomeriggi a settimana, da concordare di volta in volta con la madre (con almeno una settimana di anticipo) a seconda delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, comprensivi di pernottamento, assecondando la volontà dei figli;
il padre, il mattino successivo avrà cura di accompagnare i figli a scuola;
- per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dal 21.12 al 30.12 e dal 31.12 sino al giorno precedente la ripresa della scuola;
- per metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno la festività di Pasqua e
Pasquetta, salvo diversi accordi tra le parti;
- per due settimane consecutive o non consecutive durante il periodo estivo con obbligo reciproco di comunicarsi il periodo di vacanza entro il mese di giugno di ogni anno, o, al più tardi, 15 giorni prima dell'inizio del periodo di vacanza, nonché la località ed il luogo del pernottamento;
- il modo alternato durante le ulteriori festività nazionali e/o ponti che dovessero esserci nel corso dell'anno scolastico. Il genitore, i cui impegni lavorativi comportassero la necessità di pernottare occasionalmente fuori casa, avrà cura di preavvisare di ciò
l'altro genitore con un anticipo, possibilmente, di almeno sette giorni;
i genitori avranno, quindi cura di concordare la modifica del suddetto regime delle frequentazioni in favore dell'altro genitore, il quale si rende sin d'ora disponibile a tenere i figli con sé; C) Il sig. continuerà Parte_1
a corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di €. 600,00 a titolo di contributo per il Parte_2 mantenimento dei figli minori e (€. 300,00 per ciascun figlio). Detta somma Persona_1 Per_2 continuerà ad essere versata entro il giorno 12 di ciascun mese mediante bonifico bancario continuativo e permanente (RID) con valuta fissa sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2
, come da IBAN che segue: [...]. Tale somma sarà soggetta a
[...] rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. D) Entrambi i coniugi concorreranno in ragione del
50% ciascuno al pagamento di tutte le seguenti spese accessorie che si renderanno necessarie per i figli che consistono: “I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e
2 per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico (… omissis); IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di automobili nei limiti massimi di €. 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
viaggi e vacanze senza i genitori. Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV, e VI (spese con accordo) quelle dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori. Il pagamento di tutte le suddette spese avverrà mensilmente previa esibizione della documentazione giustificativa. Nel caso di spese medico sanitarie che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, entrambi i genitori si obbligano al rispetto della reciproca tempestiva informazione circa le ragioni del ricorso urgente ai sanitari ed in merito alle condizioni di salute dei figli. E) I genitori concordano che entrambi i figli continuino a frequentare, secondo gli orari già stabiliti, le attuali scuole pubbliche, scelte di comune accordo, e successivamente di concordare il ciclo di studi secondo le aspettative e l'interesse manifestato anche dai minori. F) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente, in caso di nuova relazione, a mettere in contatto i minori con la nuova compagna o il nuovo compagno solo nel momento in cui la relazione in questione si potrà considerare consolidata. G) Le detrazioni fiscali saranno beneficiate al 50% da ciascun genitore mentre l'assegno unico INPS sarà percepito al 100% dalla signora . H) I signori Parte_2
e si danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto Parte_1 Parte_2
3 e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio. I) I signori e si dichiarano Parte_1 Parte_2 entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 25/07/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità
[...] Parte_2 di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e i figli minori, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale sono nati in data 7.12.2013 e in data 20.8.2020. Persona_1 Per_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 19.8.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 26.9.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire ai figli minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 2606/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 7.10.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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