Articolo 9 della Legge 2 settembre 1951, n. 1101
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 novembre 1951
Art. 9.
La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".
Entrata in vigore il 14 novembre 1951