Art. 9.
La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".
La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base e' posta a carico del "Fondo adeguamento pensioni".