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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21966/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MARIA LUISA METELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MARIA LUISA METELLI CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti validi per l'espatrio.
2. La casa coniugale, momentaneamente, rimarrà occupata da entrambi i coniugi per consentire alla sig.ra Parte_1 di reperire un'abitazione dove si trasferirà con entrambi i figli.
Successivamente verrà posta in vendita ed il ricavato verrà assegnato unicamente al sig. . CP_1
3. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso, pur avendo collocazione prevalente presso l'abitazione della madre: i coniugi si impegnano reciprocamente affinché la minore possa mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi.
4. Il padre, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di
€ 250,00, a far data dal momento del trasferimento dalla casa coniugale, della sig.ra presso la nuova Parte_1 collocazione abitativa, entro il 15 di ogni mese, fino alla sua autosufficienza economica, da rivalutarsi annualmente
1 secondo l'indice ISTAT, da bonificarsi sul c/c IBAN [...]X24; oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5. Quanto ai tempi e alle modalità di visita, i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere CP_1 con sé la figlia minore, quando lo desideri, previo congruo avviso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e con quelli lavorativi del padre.
- Durante le vacanze estive la minore trascorrerà alternativamente due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente tra i coniugi. All'uopo i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente con un preavviso di almeno due mesi i periodi di ferie che trascorreranno con la figlia ed il luogo di villeggiatura.
- durante il periodo invernale, la figlia trascorrerà alternativamente una settimana di vacanza con il padre e una con la madre, previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore;
- durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà una settimana, da lunedì a lunedì, con ognuno dei genitori, ricomprendente ad anni alterni Natale o Capodanno.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura ove trascorrano le suddette festività con la figlia.
- durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo con ognuno dei genitori.
6. I coniugi convengono che l'assegno unico per la figlia corrisposto dall' venga trattenuto in via esclusiva dalla CP_2 madre a far data dal suo trasferimento presso la nuova collocazione abitativa.
7. I coniugi dichiarano di essere in grado di mantenersi autonomamente con i propri redditi, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento.
2 Gli stessi si esonerano reciprocamente dal deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi e dal produrre gli estratti dei rispettivi conti correnti o altra documentazione inerente il proprio patrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/08/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
ROVATO, BS (atto n. 31, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 21966/2025 V.G. promosso da
(c.f.: ), con l'avv. MARIA LUISA METELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. MARIA LUISA METELLI CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora con reciproca autorizzazione a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti validi per l'espatrio.
2. La casa coniugale, momentaneamente, rimarrà occupata da entrambi i coniugi per consentire alla sig.ra Parte_1 di reperire un'abitazione dove si trasferirà con entrambi i figli.
Successivamente verrà posta in vendita ed il ricavato verrà assegnato unicamente al sig. . CP_1
3. La figlia minore resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso, pur avendo collocazione prevalente presso l'abitazione della madre: i coniugi si impegnano reciprocamente affinché la minore possa mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi.
4. Il padre, corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma mensile di
€ 250,00, a far data dal momento del trasferimento dalla casa coniugale, della sig.ra presso la nuova Parte_1 collocazione abitativa, entro il 15 di ogni mese, fino alla sua autosufficienza economica, da rivalutarsi annualmente
1 secondo l'indice ISTAT, da bonificarsi sul c/c IBAN [...]X24; oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Brescia, di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
5. Quanto ai tempi e alle modalità di visita, i coniugi concordano che il padre potrà vedere e tenere CP_1 con sé la figlia minore, quando lo desideri, previo congruo avviso, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e con quelli lavorativi del padre.
- Durante le vacanze estive la minore trascorrerà alternativamente due settimane, anche non consecutive, con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre, da concordarsi preventivamente tra i coniugi. All'uopo i coniugi si impegnano a comunicare reciprocamente con un preavviso di almeno due mesi i periodi di ferie che trascorreranno con la figlia ed il luogo di villeggiatura.
- durante il periodo invernale, la figlia trascorrerà alternativamente una settimana di vacanza con il padre e una con la madre, previo accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore;
- durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà una settimana, da lunedì a lunedì, con ognuno dei genitori, ricomprendente ad anni alterni Natale o Capodanno.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura ove trascorrano le suddette festività con la figlia.
- durante le vacanze pasquali la figlia trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo con ognuno dei genitori.
6. I coniugi convengono che l'assegno unico per la figlia corrisposto dall' venga trattenuto in via esclusiva dalla CP_2 madre a far data dal suo trasferimento presso la nuova collocazione abitativa.
7. I coniugi dichiarano di essere in grado di mantenersi autonomamente con i propri redditi, pertanto, di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento.
2 Gli stessi si esonerano reciprocamente dal deposito delle rispettive dichiarazioni dei redditi e dal produrre gli estratti dei rispettivi conti correnti o altra documentazione inerente il proprio patrimonio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/08/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
ROVATO, BS (atto n. 31, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
CH IO
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