CASS
Sentenza 3 ottobre 2022
Sentenza 3 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/10/2022, n. 37250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37250 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA OL natq a GENOVA il 02/03/1959 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MASSIMO LEANDRO BOGGIO, anche quale sostituto processuale dell'avvocato CHIARA COPPA, si riportdkoai motivi ricorso ed insister l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37250 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 16/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di AN AO, ha assolto la medesima dai reati di bancarotta patrimoniale e documentale contestati ai capi 9 - escluse le distrazioni in favore di LL AL s.r.l. - e 10 dell'imputazione, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al capo 14 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato la pena inflitta, relativamente all'unico reato residuato di bancarotta patrimoniale per distrazione di somme in favore della società LL AL s.r.I., in anni due di reclusione, riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché ridotto le pene accessorie fallimentari applicate nella misura della pena principale. L'imputata veniva tratta a giudizio innanzi al Tribuna di Savona accusata di diversi reati fallimentari (capi 9, 10, 13, 14, 15, 17 e 18 dell'imputazione) nella sua qualità di sindaco della San HE s.r.l. dal 5/12/2005 al 6/11/2006 ed amministratrice di fatto della stessa società dichiarata fallita il 1.10.2007. All'esito del primo giudizio veniva dichiarata responsabile limitatamente ai reati ascrittile ai capi 9, 10 e 14 ed assolta dai reati di cui ai capi 15, 17 e 18 per non aver commesso il fatto e prosciolta dal reato di cui al capo 13 perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ricorre per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, sviluppando quattro motivi dì impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si duole dell'erronea interpretazione della legge penale e del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alle distrazioni di cui al capo 9) asseritamente commesse nell'anno 2005, non attribuibili alla ricorrente che faceva ingresso nel collegio sindacale della San HE s.r.l. solamente il 6 dicembre dello stesso anno, ciò risultando dalla documentazione prodotta nel corso del processo e richiamata dall'atto di appello della quale la difesa lamenta l'omessa considerazione da parte della corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'erronea interpretazione della legge penale e del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al ruolo di amministratrice di fatto attribuito all'imputata nonostante l'assenza dei requisiti richiesti in tal senso dall'art. 2639 cod. civ. La Corte territoriale non ha compiuto un corretto vaglio degli elementi di prova laddove ha attribuito il valore di atti gestori a due missive trasmesse dalla AN nel 2006 con le quali, rispettivamente, ci si limitava a informare un collega di un'operazione che la società stava svolgendo e a trasmettere un 2 documento predisposto dallo studio Benzi (altro commercialista della società) e neppure redatto dalla AN. Peraltro, un siffatto ruolo è stato escluso dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni dall'imputato RG - che attribuisce la gestione al IR - dalla nota del c.t. dott. Lagomarsino e dalle prove dichiarative assunte su richiesta della difesa. Si osserva, da ultimo, l'omessa valutazione di quanto riportato nel verbale di verifica del collegio sindacale datato 20 gennaio 2006 dal quale risulta che, proprio in riferimento ai versamenti in favore della LL AL s.r.1, l'organo di controllo invitava l'amministratore a sospendere i versamenti, ciò rappresentando un atto impeditivo del preteso evento distrattìvo. Successivamente in data 19 Aprile 2006, in occasione di una nuova verifica del collegio sindacale, venivano in rilievo elementi nuovi non considerati fino ad allora. Emergeva infatti che in data 5 Aprile 2006 l'amministratore aveva anticipato via fax al presidente del collegio sindacale una raccomandata con la quale veniva comunicata la predisposizione di un piano industriale della San HE relativo agli anni 2006-2008 con il quale si prospettava una seria e concreta possibilità di ripresa anche per LL AL. Alla luce di tale documentazione non erano state quindi contestate le due rate di mutuo rispettivamente scadenti il 30 giugno 2006 e il 30/12/2006 per un totale complessivo di euro 236.626,00; per entrambi i pagamenti non può evidentemente parlarsi di distrazioni posto che non si trattava di pagamenti disposti dalla ricorrente o da essa gestiti bensì di fatti avvenuti in forza di contratti pregressi stipulati tra San HE, LL AL e la Banca Carige;
quindi essi erano atti dovuti in quanto adempimenti di obbligazione periodica non deliberati dalla AN, in ogni caso coerenti con il piano industriale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, la Corte territoriale, ritenuto di condannare l'imputata in relazione alla sussistenza delle condotte distrattive a favore della società LL AL pur essendo emerso con chiarezza che quest'ultima fosse detenuta al 95% dalla società San HE e che il conseguimento di finanziamenti da parte della prima aveva comportato il rilascio di fideiussioni "omnibus" da parte della controllante San HE in virtù delle quali la banca avrebbe avuto titolo a ricevere gli importi ad essa dovuti direttamente dai conto della San HE. I pagamenti effettuati, pertanto, non costituiscono distrazioni ma versamenti dovuti in base ad obbligazioni assunte precedentemente alla nomina della AN, dalla stessa né disposti né gestiti in alcun modo (non risultando, come chiarito dal curatore, nella contabilità finanziamenti successivi al 2005). 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, la Corte di Appello, escluso l'applicazione dell'esimente del vantaggio compensativo di cui all'art. 2634 c.c., 3 ignorando il contesto di gruppo ed il nesso che avvinceva le due società tra loro ed il sistema bancario in virtù delle fideiussioni richiamate nel motivo precedente;
sicchè quanto meno avrebbe dovuto escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per essere i motivi sostanzialmente reiterativi delle doglianze svolte in appello che il provvedimento impugnato aveva respinto con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste;
sicchè esso è anche manifestamente infondato deducendo vizi non sussistenti. 1.1.11 primo motivo manca di confrontarsi con le argomentazioni offerte dai Giudici di merito, perseguendo un proprio iter ricostruttivo che omette, tuttavia, di evidenziare falle argonnentative nella sentenza impugnata. Questa impostazione pregiudica ulteriormente l'ammissibilità del ricorso: va ricordato, a questo riguardo, come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
e nel caso di specie i giudici di merito avevano in realtà già esaurientemente spiegato che, di là dell'ingresso formale della AN nel collegio sindacale della San HE s.r.l. collocato al 6.12.2006, risultava che antecedenti fossero stati i contatti e le interlocuzioni tra la predetta e IR ON - risalenti quanto meno al settembre 2005 - e, soprattutto, che il ruolo rivestito dalla medesima non fosse circoscrivibile a quello di componente del collegio sindacale avendo la stessa assunto le ben più estese competenze di amministratrice di fatto deila società coinvolgendosi, già da prima, negli affari societari, unitamente al predetto IR (al quale le distrazioni vengono parimenti imputate a titolo di amministratore di fatto). Un siffatto ruolo non è stato, poi, ritenuto escluso per il solo fatto che l'imputato RG RR - a sua volta amministratore unico della San HE s.r.l. - attribuisse la gestione al IR, circostanza evidentemente non considerata idonea ad elidere la partecipazione dell'imputata alla quale si imputa la condotta distrattiva in concorso col predetto;
né si è ritenuto dirimente, con motivazione parimenti congrua e non illogica, il fatto che nel verbale di verifica del collegio sindacale del 20 gennaio 2006 risulta che in riferimento ai versamenti in favore della LL AL s.r.l. l'organo di controllo invitava l'amministratore a sospendere i versamenti, ciò non rappresentando un atto impeditivo dell'evento distrattivo che ebbe in ogni caso a verificarsi;
invito a cui peraltro ben altro comportamento del collegio sindacale faceva seguito. 4 1.2. Col secondo motivo, attraverso i vizi denunciati, si mira piuttosto alla inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, fornendo una lettura alternativa delle risultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Secondo l'impostazione difensiva, invero, la ricorrente sarebbe stata solo una ragioniera che controllava esclusivamente dal punto di vista 'commercialistico' e dava pareri tecnici, laddove la sentenza impugnata ha invece messo in evidenza come il suo ruolo fu certamente più ampio e qualificato da vere e proprie ingerenze nelle decisioni gestionali, sconfinando nell'amministrazione di fatto della società, e come l'eventuale presenza di altri soggetti parimenti coinvolti non costituisca ovviamente circostanza di per sé idonea ad escludere la partecipazione di AN. Gli elementi valorizzati dalla corte territoriale - i due messaggi di posta elettronica trasmessi dalla ricorrente nel 2006 aventi contenuti non riconducibili alla sua posizione formale di componente del collegio sindacale - lungi dal risolversi in circostanze neutre ai fini che occupano, assumono, piuttosto, nella complessiva ricostruzione operata nella sentenza impugnata, valore certamente sintomatico della posizione dalla medesima assunta in seno alla società, in quanto - come si spiega in sentenza - attraverso dì essi la predetta dimostrava di essere pienamente coinvolta nell'attività di gestione della società; rappresenta, in particolare, la Corte di merito che col primo messaggio, AN, nel fare seguito a precedenti accordi telefonici, informava l'interlocutore, un professionista incaricato dallo San HE di stimare un immobile, della complessa operazione che la società stava ponendo in essere attraverso il conferimento ai beni immobili da parte di RG;
così dimostrava - prosegue la Corte di Appello - di essere ispiratrice di una complessa operazione di ristrutturazione finanziaria della società, fornendo istruzione su cosa si dovrà deliberare. A fronte di tale conclusione, evidentemente la decisione assunta dal collegio sindacale il 20.1.2006, risoltasi in un mero invito rivolto all'amministratore di sospendere i versamenti in favore di LL AL - invito che peraltro non aveva seguito né ad esso faceva seguito un veto da parte del coilegio sindacale - non poteva assumere alcun rilievo. Ciò senza considerare - aggiunge la sentenza impugnata - che la stessa AN, in sede di spontanee dichiarazioni, ha rivendicato i fatti come un'operazione a suo dire lecita e ha 5 altresì aggiunto che il collegio sindacale aveva approvato i versamenti fatti a LL AL perché necessari per pagare le rate dei mutuo acceso dalla anzidetta società e garantito con fideiussione della controllante San HE;
sicché - conclude la Corte merito - AN non nega i fatti costitutivi del reato e il suo ruolo quantomeno adesivo e concorrente alla scelta di finanziare la AL con fondi della San HE ma si è sempre difesa invocando sostanzialmente l'applicazione al reato di bancarotta contestato dell'esimente di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ.(cosiddetto vantaggio compensativo). 1.3. Il terzo motivo, che vorrebbe ia ricorrente estranea ai fatti per non avere ella deliberato il rilascio di fideiussioni in favore di LL AL e vede i versamenti intervenuti in ogni caso come atti dovuti e non come distrazioni, non considera che quei versamenti andarono ad impinguare le casse della società LL AL e non dell'Istituto di credito nei cui confronti era stata rilasciata la fideiussione e che della sorte di tali somme, in tal modo indirizzate, non vi è traccia. Siffatti versamenti in favore della AL allorquando tale società era già irrimediabilmente compromessa sono stati quindi, in definitiva, ritenuti finanziamenti aventi sostanziale natura distrattiva;
né potrebbe assumere rilievo, secondo l'impostazione dei giudici di merito, la circostanza dell'esistenza di un piano industriale che, secondo quanto si precisa nella pronuncia impugnata, non prevedeva il riavvio nell'immediato dell'attività e si limitava a ipotizzare un futuro e indeterminato programma di risanamento della società. 1.4. Quanto al quarto motivo è solo il caso di ricordare che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545 - 01); mentre una tale dimostrazione, si osserva nella pronuncia impugnata, manca del tutto nel caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedin -lento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MASSIMO LEANDRO BOGGIO, anche quale sostituto processuale dell'avvocato CHIARA COPPA, si riportdkoai motivi ricorso ed insister l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37250 Anno 2022 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 16/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Savona nei confronti di AN AO, ha assolto la medesima dai reati di bancarotta patrimoniale e documentale contestati ai capi 9 - escluse le distrazioni in favore di LL AL s.r.l. - e 10 dell'imputazione, ha dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al capo 14 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato la pena inflitta, relativamente all'unico reato residuato di bancarotta patrimoniale per distrazione di somme in favore della società LL AL s.r.I., in anni due di reclusione, riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione, nonché ridotto le pene accessorie fallimentari applicate nella misura della pena principale. L'imputata veniva tratta a giudizio innanzi al Tribuna di Savona accusata di diversi reati fallimentari (capi 9, 10, 13, 14, 15, 17 e 18 dell'imputazione) nella sua qualità di sindaco della San HE s.r.l. dal 5/12/2005 al 6/11/2006 ed amministratrice di fatto della stessa società dichiarata fallita il 1.10.2007. All'esito del primo giudizio veniva dichiarata responsabile limitatamente ai reati ascrittile ai capi 9, 10 e 14 ed assolta dai reati di cui ai capi 15, 17 e 18 per non aver commesso il fatto e prosciolta dal reato di cui al capo 13 perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la pronuncia del giudice del gravame ricorre per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, sviluppando quattro motivi dì impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si duole dell'erronea interpretazione della legge penale e del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alle distrazioni di cui al capo 9) asseritamente commesse nell'anno 2005, non attribuibili alla ricorrente che faceva ingresso nel collegio sindacale della San HE s.r.l. solamente il 6 dicembre dello stesso anno, ciò risultando dalla documentazione prodotta nel corso del processo e richiamata dall'atto di appello della quale la difesa lamenta l'omessa considerazione da parte della corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo si duole dell'erronea interpretazione della legge penale e del vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al ruolo di amministratrice di fatto attribuito all'imputata nonostante l'assenza dei requisiti richiesti in tal senso dall'art. 2639 cod. civ. La Corte territoriale non ha compiuto un corretto vaglio degli elementi di prova laddove ha attribuito il valore di atti gestori a due missive trasmesse dalla AN nel 2006 con le quali, rispettivamente, ci si limitava a informare un collega di un'operazione che la società stava svolgendo e a trasmettere un 2 documento predisposto dallo studio Benzi (altro commercialista della società) e neppure redatto dalla AN. Peraltro, un siffatto ruolo è stato escluso dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni dall'imputato RG - che attribuisce la gestione al IR - dalla nota del c.t. dott. Lagomarsino e dalle prove dichiarative assunte su richiesta della difesa. Si osserva, da ultimo, l'omessa valutazione di quanto riportato nel verbale di verifica del collegio sindacale datato 20 gennaio 2006 dal quale risulta che, proprio in riferimento ai versamenti in favore della LL AL s.r.1, l'organo di controllo invitava l'amministratore a sospendere i versamenti, ciò rappresentando un atto impeditivo del preteso evento distrattìvo. Successivamente in data 19 Aprile 2006, in occasione di una nuova verifica del collegio sindacale, venivano in rilievo elementi nuovi non considerati fino ad allora. Emergeva infatti che in data 5 Aprile 2006 l'amministratore aveva anticipato via fax al presidente del collegio sindacale una raccomandata con la quale veniva comunicata la predisposizione di un piano industriale della San HE relativo agli anni 2006-2008 con il quale si prospettava una seria e concreta possibilità di ripresa anche per LL AL. Alla luce di tale documentazione non erano state quindi contestate le due rate di mutuo rispettivamente scadenti il 30 giugno 2006 e il 30/12/2006 per un totale complessivo di euro 236.626,00; per entrambi i pagamenti non può evidentemente parlarsi di distrazioni posto che non si trattava di pagamenti disposti dalla ricorrente o da essa gestiti bensì di fatti avvenuti in forza di contratti pregressi stipulati tra San HE, LL AL e la Banca Carige;
quindi essi erano atti dovuti in quanto adempimenti di obbligazione periodica non deliberati dalla AN, in ogni caso coerenti con il piano industriale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, la Corte territoriale, ritenuto di condannare l'imputata in relazione alla sussistenza delle condotte distrattive a favore della società LL AL pur essendo emerso con chiarezza che quest'ultima fosse detenuta al 95% dalla società San HE e che il conseguimento di finanziamenti da parte della prima aveva comportato il rilascio di fideiussioni "omnibus" da parte della controllante San HE in virtù delle quali la banca avrebbe avuto titolo a ricevere gli importi ad essa dovuti direttamente dai conto della San HE. I pagamenti effettuati, pertanto, non costituiscono distrazioni ma versamenti dovuti in base ad obbligazioni assunte precedentemente alla nomina della AN, dalla stessa né disposti né gestiti in alcun modo (non risultando, come chiarito dal curatore, nella contabilità finanziamenti successivi al 2005). 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen. per avere, la Corte di Appello, escluso l'applicazione dell'esimente del vantaggio compensativo di cui all'art. 2634 c.c., 3 ignorando il contesto di gruppo ed il nesso che avvinceva le due società tra loro ed il sistema bancario in virtù delle fideiussioni richiamate nel motivo precedente;
sicchè quanto meno avrebbe dovuto escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per essere i motivi sostanzialmente reiterativi delle doglianze svolte in appello che il provvedimento impugnato aveva respinto con motivazione congrua e priva di illogicità manifeste;
sicchè esso è anche manifestamente infondato deducendo vizi non sussistenti. 1.1.11 primo motivo manca di confrontarsi con le argomentazioni offerte dai Giudici di merito, perseguendo un proprio iter ricostruttivo che omette, tuttavia, di evidenziare falle argonnentative nella sentenza impugnata. Questa impostazione pregiudica ulteriormente l'ammissibilità del ricorso: va ricordato, a questo riguardo, come Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, abbia ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato;
e nel caso di specie i giudici di merito avevano in realtà già esaurientemente spiegato che, di là dell'ingresso formale della AN nel collegio sindacale della San HE s.r.l. collocato al 6.12.2006, risultava che antecedenti fossero stati i contatti e le interlocuzioni tra la predetta e IR ON - risalenti quanto meno al settembre 2005 - e, soprattutto, che il ruolo rivestito dalla medesima non fosse circoscrivibile a quello di componente del collegio sindacale avendo la stessa assunto le ben più estese competenze di amministratrice di fatto deila società coinvolgendosi, già da prima, negli affari societari, unitamente al predetto IR (al quale le distrazioni vengono parimenti imputate a titolo di amministratore di fatto). Un siffatto ruolo non è stato, poi, ritenuto escluso per il solo fatto che l'imputato RG RR - a sua volta amministratore unico della San HE s.r.l. - attribuisse la gestione al IR, circostanza evidentemente non considerata idonea ad elidere la partecipazione dell'imputata alla quale si imputa la condotta distrattiva in concorso col predetto;
né si è ritenuto dirimente, con motivazione parimenti congrua e non illogica, il fatto che nel verbale di verifica del collegio sindacale del 20 gennaio 2006 risulta che in riferimento ai versamenti in favore della LL AL s.r.l. l'organo di controllo invitava l'amministratore a sospendere i versamenti, ciò non rappresentando un atto impeditivo dell'evento distrattivo che ebbe in ogni caso a verificarsi;
invito a cui peraltro ben altro comportamento del collegio sindacale faceva seguito. 4 1.2. Col secondo motivo, attraverso i vizi denunciati, si mira piuttosto alla inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, fornendo una lettura alternativa delle risultanze processuali. Ed invero, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 dei 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Secondo l'impostazione difensiva, invero, la ricorrente sarebbe stata solo una ragioniera che controllava esclusivamente dal punto di vista 'commercialistico' e dava pareri tecnici, laddove la sentenza impugnata ha invece messo in evidenza come il suo ruolo fu certamente più ampio e qualificato da vere e proprie ingerenze nelle decisioni gestionali, sconfinando nell'amministrazione di fatto della società, e come l'eventuale presenza di altri soggetti parimenti coinvolti non costituisca ovviamente circostanza di per sé idonea ad escludere la partecipazione di AN. Gli elementi valorizzati dalla corte territoriale - i due messaggi di posta elettronica trasmessi dalla ricorrente nel 2006 aventi contenuti non riconducibili alla sua posizione formale di componente del collegio sindacale - lungi dal risolversi in circostanze neutre ai fini che occupano, assumono, piuttosto, nella complessiva ricostruzione operata nella sentenza impugnata, valore certamente sintomatico della posizione dalla medesima assunta in seno alla società, in quanto - come si spiega in sentenza - attraverso dì essi la predetta dimostrava di essere pienamente coinvolta nell'attività di gestione della società; rappresenta, in particolare, la Corte di merito che col primo messaggio, AN, nel fare seguito a precedenti accordi telefonici, informava l'interlocutore, un professionista incaricato dallo San HE di stimare un immobile, della complessa operazione che la società stava ponendo in essere attraverso il conferimento ai beni immobili da parte di RG;
così dimostrava - prosegue la Corte di Appello - di essere ispiratrice di una complessa operazione di ristrutturazione finanziaria della società, fornendo istruzione su cosa si dovrà deliberare. A fronte di tale conclusione, evidentemente la decisione assunta dal collegio sindacale il 20.1.2006, risoltasi in un mero invito rivolto all'amministratore di sospendere i versamenti in favore di LL AL - invito che peraltro non aveva seguito né ad esso faceva seguito un veto da parte del coilegio sindacale - non poteva assumere alcun rilievo. Ciò senza considerare - aggiunge la sentenza impugnata - che la stessa AN, in sede di spontanee dichiarazioni, ha rivendicato i fatti come un'operazione a suo dire lecita e ha 5 altresì aggiunto che il collegio sindacale aveva approvato i versamenti fatti a LL AL perché necessari per pagare le rate dei mutuo acceso dalla anzidetta società e garantito con fideiussione della controllante San HE;
sicché - conclude la Corte merito - AN non nega i fatti costitutivi del reato e il suo ruolo quantomeno adesivo e concorrente alla scelta di finanziare la AL con fondi della San HE ma si è sempre difesa invocando sostanzialmente l'applicazione al reato di bancarotta contestato dell'esimente di cui all'art. 2634, comma 3, cod. civ.(cosiddetto vantaggio compensativo). 1.3. Il terzo motivo, che vorrebbe ia ricorrente estranea ai fatti per non avere ella deliberato il rilascio di fideiussioni in favore di LL AL e vede i versamenti intervenuti in ogni caso come atti dovuti e non come distrazioni, non considera che quei versamenti andarono ad impinguare le casse della società LL AL e non dell'Istituto di credito nei cui confronti era stata rilasciata la fideiussione e che della sorte di tali somme, in tal modo indirizzate, non vi è traccia. Siffatti versamenti in favore della AL allorquando tale società era già irrimediabilmente compromessa sono stati quindi, in definitiva, ritenuti finanziamenti aventi sostanziale natura distrattiva;
né potrebbe assumere rilievo, secondo l'impostazione dei giudici di merito, la circostanza dell'esistenza di un piano industriale che, secondo quanto si precisa nella pronuncia impugnata, non prevedeva il riavvio nell'immediato dell'attività e si limitava a ipotizzare un futuro e indeterminato programma di risanamento della società. 1.4. Quanto al quarto motivo è solo il caso di ricordare che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv. 277545 - 01); mentre una tale dimostrazione, si osserva nella pronuncia impugnata, manca del tutto nel caso di specie. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedin -lento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021.