CASS
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA MO GA nato a [...] il [...] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Palermo. Sentita la relazione svolta dal Consigliere AL AN;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NA MO GA ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4628 Anno 2026 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/01/2026 2 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione, nonostante la Corte di cassazione ebbe ad escludere la gravità indiziaria posta a carico del NA, abbia immotivatamente rigettato l’istanza. I giudicanti non hanno considerato come nella specie non sia configurabile alcun titolo di colpa grave a carico dell’istante, stante il difetto originario di gravità indiziaria evidenziato sin dalla fase cautelare. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Si deve premettere che nel caso non si verte in ipotesi di cd. ingiustizia formale, non risultando dagli atti alcun provvedimento che abbia accertato, con decisione irrevocabile, l’illegittimità della misura cautelare disposta nei confronti del NA per insussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (v. art. 314, comma 2, cod. proc. pen.). Invero, come rappresentato dallo stesso istante nel ricorso, la difesa aveva rinunciato a coltivare l’istanza di riesame, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato con rinvio (con sentenza del 14.2.2024) il provvedimento del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l’originaria istanza, stante l’intervenuta assoluzione del ricorrente in sede di cognizione. 3. Vertendosi, dunque, in una ipotesi di cd. ingiustizia sostanziale, si osserva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale nei confronti dell’interessato. 3 È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01). 4. Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del 4 NA, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente a dare causa all’emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono stati valorizzati specifici comportamenti del richiedente, non esclusi dal giudice della cognizione, con particolare riferimento ad attività potenzialmente espressive del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, quali quella di latore di messaggi da parte del capomafia detenuto (Salvatore Sorrentino) ai suoi uomini in qualsiasi forma (epistolare o diretta, nel corso delle videochiamate in cui costui partecipava abusivamente colloquiando con il mafioso), ovvero di aiuto economico ai familiari del capomafia nonché di apertura di negozi beneficiando della “protezione mafiosa”, quale imprenditore “amico” del Sorrentino. 5. In definitiva, le sopra menzionate condotte ostative del NA sono state adeguatamente valutate e logicamente ritenute idonee a contribuire a creare l’equivoco circa la configurabilità del concorso esterno del ricorrente al gruppo associativo mafioso facente capo al Sorrentino. In tal senso, i giudici territoriali hanno ragionevolmente reputato come il medesimo abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell’Autorità. In questa prospettiva, va qui ribadito il costante insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 – 01). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737 – 01). 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente AL AN EL AP
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NA MO GA ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita, perché ritenuto gravemente indiziato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto dal quale il ricorrente è stato definitivamente assolto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 4628 Anno 2026 Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 22/01/2026 2 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Si deduce, in sintesi, che il Giudice della riparazione, nonostante la Corte di cassazione ebbe ad escludere la gravità indiziaria posta a carico del NA, abbia immotivatamente rigettato l’istanza. I giudicanti non hanno considerato come nella specie non sia configurabile alcun titolo di colpa grave a carico dell’istante, stante il difetto originario di gravità indiziaria evidenziato sin dalla fase cautelare. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Si deve premettere che nel caso non si verte in ipotesi di cd. ingiustizia formale, non risultando dagli atti alcun provvedimento che abbia accertato, con decisione irrevocabile, l’illegittimità della misura cautelare disposta nei confronti del NA per insussistenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (v. art. 314, comma 2, cod. proc. pen.). Invero, come rappresentato dallo stesso istante nel ricorso, la difesa aveva rinunciato a coltivare l’istanza di riesame, nonostante la Corte di cassazione avesse annullato con rinvio (con sentenza del 14.2.2024) il provvedimento del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l’originaria istanza, stante l’intervenuta assoluzione del ricorrente in sede di cognizione. 3. Vertendosi, dunque, in una ipotesi di cd. ingiustizia sostanziale, si osserva che la Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all’emissione della misura custodiale nei confronti dell’interessato. 3 È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01). 4. Da questo punto di vista, l’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all’istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del 4 NA, pur ritenuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente a dare causa all’emissione della misura cautelare. Allo scopo, sono stati valorizzati specifici comportamenti del richiedente, non esclusi dal giudice della cognizione, con particolare riferimento ad attività potenzialmente espressive del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, quali quella di latore di messaggi da parte del capomafia detenuto (Salvatore Sorrentino) ai suoi uomini in qualsiasi forma (epistolare o diretta, nel corso delle videochiamate in cui costui partecipava abusivamente colloquiando con il mafioso), ovvero di aiuto economico ai familiari del capomafia nonché di apertura di negozi beneficiando della “protezione mafiosa”, quale imprenditore “amico” del Sorrentino. 5. In definitiva, le sopra menzionate condotte ostative del NA sono state adeguatamente valutate e logicamente ritenute idonee a contribuire a creare l’equivoco circa la configurabilità del concorso esterno del ricorrente al gruppo associativo mafioso facente capo al Sorrentino. In tal senso, i giudici territoriali hanno ragionevolmente reputato come il medesimo abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell’Autorità. In questa prospettiva, va qui ribadito il costante insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 – 01). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737 – 01). 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente AL AN EL AP