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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE 2 - CF_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Rappresentante_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022001SC0000010230001 0 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg.ri RICORRENTE 2 e Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta di registro in relazione alla sentenza n. 1023/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Detta pronuncia aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dai ricorrenti nei confronti del Comune di
Barcellona P.G., rilevando espressamente una "assenza di attività istruttoria espletata" e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico degli attori.
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano la non debenza dell'imposta, invocando l'esenzione prevista per gli atti giudiziari relativi a controversie derivanti da fatti astrattamente configurabili come un'ipotesi di reato;
sostenevano come la vicenda all'origine del giudizio civile fosse caratterizzata da condotte illecite della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che non potevano essere gravati di ulteriori oneri fiscali, in applicazione di principi di natura etico-morale recepiti dall'ordinamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la piena legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 37 del D.P.R. n.
131/1986, che assoggetta a registrazione tutti gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio;
evidenziava, inoltre, come la sentenza in oggetto fosse di mero rigetto e non contenesse alcuna statuizione di condanna al risarcimento del danno, unico caso in cui, a suo dire, potrebbe operare l'invocata esenzione.
All'udienza del 10 gennaio 2026, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate si fonda sull'applicazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986
(TUR), che assoggetta a tassazione, in termine fisso, gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio e sull'art. 18 dpr n. 115/2002 secondo cui la esenzione dal pagamento della imposta di registro ha natura funzionale ed oggettiva.
La sentenza n. 1023/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definendo il giudizio di primo grado tra i ricorrenti ed il Comune, non rientra pacificamente in tale categoria.
I ricorrenti invocano un principio di esenzione, di matrice giurisprudenziale (cfr. Cass. n.18249/2022; Cass.
n.27667/2021, secondo cui l'esenzione non dipende dal giudice che emette la sentenza penale e/o civile - ma dal titolo della responsabilità. Se la pretesa risarcitoria trae orgine da un fatto-reato, l'atto giudiziario deve godere del regime di non tassazione per non gravare ulteriormente sulla vittima), basato su considerazioni etico-morali, volto a non gravare di ulteriori oneri la vittima di fatti astrattamente configurabili come reato. Sebbene tale principio sia noto all'ordinamento, la sua applicazione nel caso di specie risulta,
a giudizio di questo giudice, impropria.
L'oggetto della tassazione è l'atto giudiziario nella sua specifica portata dispositiva. La sentenza n. 1023/2022 non ha accertato alcun danno né ha disposto alcuna condanna risarcitoria in favore dei ricorrenti;
al contrario, ha rigettato integralmente la loro domanda.
Il motivo di tale rigetto, come si evince dalla stessa pronuncia e non è contestato, risiede nel mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli allora attori, stante la rilevata "assenza di attività istruttoria".
Le doglianze dei ricorrenti si appuntano, in sostanza, non tanto sulla legittimità dell'imposta in sé, quanto sull'esito a loro sfavorevole del giudizio civile, che essi attribuiscono a presunti vizi (il giudice avrebbe ignorato,
a loro dire, prove documentali amministrative - es. verbali, accertamenti di organi pubblici, sanzioni ammministrative che presuppongono reato etcc. - quindi, condotte illecite compiute per lo più in sede amministrativa.
Tuttavia, la sede deputata a far valere tali vizi della succitata sentenza ed a ottenerne una riforma sarebbe stato il giudizio di appello che, a quanto sembra di compendere, i ricorrenti non hanno promosso come avrebbero dovuto e/o potuto per dimostrare in tale sede quella l'erroneità della valutazione del primo giudice o le ragioni che avevano impedito il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il mancato appello della suddetta sentenza, ne ha resa definitva la statuizione finale (giudicato).
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha correttamente applicato e liquidato l'imposta di registro sulla sentenza in questione così come essa è, cioè, un atto giudiziario divenuto inoppugnabile, che non contiene alcuna disposizione di condanna al risarcimento di un danno derivante da reato.
Il presente giudizio tributario, quindi, non può essere utilizzato come uno strumento per non versare all'Erario
l'imposta che gli è dovuta su una sentenza resa dal Giudice e legittima (in difetto di contraria sentenza di gravame) in forza dell'atto di liquidazione emesso alla fine del procedimento corrispondente. E del resto, occorre pure considerare che qualora i ricorrenti avessero appellato la sentenza del Tribunale di Barcellona
P.G. ottenendo una sentenza di riforma con condanna della controparte al risarcimento del danno da essi subito, avrebbero potuto , su quella nuova pronuncia, far valere le proprie ragioni per ottenere l'esenzione e, se del caso, il rimborso di quanto con il presente giudizio pretendono di non pagare al'l'Erario.
Pertanto, l'avviso di liquidazione della imposta di registro e lo stesso complessivo perato dell'Ufficio erariale, risulta legittimo e conforme a legge.
Il ricorso , pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte di G.T. in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, che liquida in Euro 500,00
(cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18.11.2025 Il Giudice
IC EN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 01/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
RICORRENTE 2 - CF_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Rappresentante_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022001SC0000010230001 0 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i sigg.ri RICORRENTE 2 e Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di liquidazione in epigrafe, con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento dell'imposta di registro in relazione alla sentenza n. 1023/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Detta pronuncia aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dai ricorrenti nei confronti del Comune di
Barcellona P.G., rilevando espressamente una "assenza di attività istruttoria espletata" e, dunque, il mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico degli attori.
A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano la non debenza dell'imposta, invocando l'esenzione prevista per gli atti giudiziari relativi a controversie derivanti da fatti astrattamente configurabili come un'ipotesi di reato;
sostenevano come la vicenda all'origine del giudizio civile fosse caratterizzata da condotte illecite della Pubblica Amministrazione, con la conseguenza che non potevano essere gravati di ulteriori oneri fiscali, in applicazione di principi di natura etico-morale recepiti dall'ordinamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale, con proprie controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso. L'Ufficio sosteneva la piena legittimità del proprio operato, richiamando l'art. 37 del D.P.R. n.
131/1986, che assoggetta a registrazione tutti gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio;
evidenziava, inoltre, come la sentenza in oggetto fosse di mero rigetto e non contenesse alcuna statuizione di condanna al risarcimento del danno, unico caso in cui, a suo dire, potrebbe operare l'invocata esenzione.
All'udienza del 10 gennaio 2026, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate si fonda sull'applicazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 131/1986
(TUR), che assoggetta a tassazione, in termine fisso, gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, un giudizio e sull'art. 18 dpr n. 115/2002 secondo cui la esenzione dal pagamento della imposta di registro ha natura funzionale ed oggettiva.
La sentenza n. 1023/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definendo il giudizio di primo grado tra i ricorrenti ed il Comune, non rientra pacificamente in tale categoria.
I ricorrenti invocano un principio di esenzione, di matrice giurisprudenziale (cfr. Cass. n.18249/2022; Cass.
n.27667/2021, secondo cui l'esenzione non dipende dal giudice che emette la sentenza penale e/o civile - ma dal titolo della responsabilità. Se la pretesa risarcitoria trae orgine da un fatto-reato, l'atto giudiziario deve godere del regime di non tassazione per non gravare ulteriormente sulla vittima), basato su considerazioni etico-morali, volto a non gravare di ulteriori oneri la vittima di fatti astrattamente configurabili come reato. Sebbene tale principio sia noto all'ordinamento, la sua applicazione nel caso di specie risulta,
a giudizio di questo giudice, impropria.
L'oggetto della tassazione è l'atto giudiziario nella sua specifica portata dispositiva. La sentenza n. 1023/2022 non ha accertato alcun danno né ha disposto alcuna condanna risarcitoria in favore dei ricorrenti;
al contrario, ha rigettato integralmente la loro domanda.
Il motivo di tale rigetto, come si evince dalla stessa pronuncia e non è contestato, risiede nel mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli allora attori, stante la rilevata "assenza di attività istruttoria".
Le doglianze dei ricorrenti si appuntano, in sostanza, non tanto sulla legittimità dell'imposta in sé, quanto sull'esito a loro sfavorevole del giudizio civile, che essi attribuiscono a presunti vizi (il giudice avrebbe ignorato,
a loro dire, prove documentali amministrative - es. verbali, accertamenti di organi pubblici, sanzioni ammministrative che presuppongono reato etcc. - quindi, condotte illecite compiute per lo più in sede amministrativa.
Tuttavia, la sede deputata a far valere tali vizi della succitata sentenza ed a ottenerne una riforma sarebbe stato il giudizio di appello che, a quanto sembra di compendere, i ricorrenti non hanno promosso come avrebbero dovuto e/o potuto per dimostrare in tale sede quella l'erroneità della valutazione del primo giudice o le ragioni che avevano impedito il corretto svolgimento dell'istruttoria. Il mancato appello della suddetta sentenza, ne ha resa definitva la statuizione finale (giudicato).
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha correttamente applicato e liquidato l'imposta di registro sulla sentenza in questione così come essa è, cioè, un atto giudiziario divenuto inoppugnabile, che non contiene alcuna disposizione di condanna al risarcimento di un danno derivante da reato.
Il presente giudizio tributario, quindi, non può essere utilizzato come uno strumento per non versare all'Erario
l'imposta che gli è dovuta su una sentenza resa dal Giudice e legittima (in difetto di contraria sentenza di gravame) in forza dell'atto di liquidazione emesso alla fine del procedimento corrispondente. E del resto, occorre pure considerare che qualora i ricorrenti avessero appellato la sentenza del Tribunale di Barcellona
P.G. ottenendo una sentenza di riforma con condanna della controparte al risarcimento del danno da essi subito, avrebbero potuto , su quella nuova pronuncia, far valere le proprie ragioni per ottenere l'esenzione e, se del caso, il rimborso di quanto con il presente giudizio pretendono di non pagare al'l'Erario.
Pertanto, l'avviso di liquidazione della imposta di registro e lo stesso complessivo perato dell'Ufficio erariale, risulta legittimo e conforme a legge.
Il ricorso , pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
La Corte di G.T. in funzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, che liquida in Euro 500,00
(cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 18.11.2025 Il Giudice
IC EN