Articolo 6 della Legge 3 aprile 1989, n. 123
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 aprile 1989
Art. 6. 1. Il comitato degli amici dell'Istituto e' composto da membri nazionali e stranieri e dal presidente dell'Istituto, che lo presiede.
2. Sono nominati membri del comitato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sia attivita'.
3. Il comitato esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 3, e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.
4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e con il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 10.
Entrata in vigore il 26 aprile 1989