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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 27420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27420 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BI OB, nato in [...] il 1°/5/1995 avverso la sentenza del 17/9/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Piacenza, con cui OB BI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 336-bis cod. pen. (capo A) e all'art. 635, comma secondo n. 3, cod. pen. (capo B). Penale Sent. Sez. 6 Num. 27420 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/05/2025 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere i Giudici del merito affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 336-bis cod. pen., malgrado l'insussistenza di una relazione funzionale tra la condotta di minaccia e l'effettiva incidenza della stessa sulla funzione o sul servizio in corso. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo la Corte territoriale dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale con riguardo al reato di danneggiamento, stante il difetto di querela, necessaria a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 19 marzo 2024. 2.3. Violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello si sarebbe limitata a "depotenziare" le circostanze evidenziate dalla difesa, richiamando genericamente la gravità del reato e l'intensità del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha sottolineato che l'azione aggressiva, posta in essere con una lametta, era stata indirizzata dal ricorrente nei confronti degli assistenti della polizia penitenziaria, al chiaro fine di ottenere dagli stessi la consegna di una razione di tabacco e caffè nonché l'assegnazione di un lavoro. Tale condotta aveva effettivamente inciso sulla funzione svolta dagli anzidetti assistenti, i quali erano stati costretti a portare l'imputato in una cella di isolamento, dalla quale aveva continuato a minacciarli di morte, qualora non avessero assecondato i suoi desideri, e aveva lanciato contro di loro i vetri della finestra, che aveva rotto. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. Si tratta, quindi, di motivazione che, in quanto corretta e logica, sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. Va ricordato che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma 2 adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893 - 01). Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 3. Il secondo motivo è fondato. L'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede". L'art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Nel caso in disamina è agevole rilevare che si è proceduto in assenza di querela, sulla base della mera relazione di servizio redatta dagli agenti, e nel termine di tre mesi, previsto per la proposizione della querela dal d.lgs n. 31 cit. e decorrente dalla data di entrata in vigore di tale decreto (4 aprile 2024), l'anzidetta condizione di procedibilità non risulta presentata. 3 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al reato di cui al capo B), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. 4. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è privo di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha esaminato sia il profilo della detenzione, affermando correttamente che lo stesso non può valere di per sé a ottenere benefici di pena, tanto più in casi come quello in esame, connotato dalla censurabile condotta del ricorrente, sia la concreta gravità del fatto, in ragione dell'utilizzo di armi improprie nei confronti dei pubblici ufficiali e della reiterazione della condotta intimidatoria. Siffatte argomentazioni restano valide pur a seguito del venir meno della condanna per il reato di cui al capo B), essendo incentrate sulla gravità della condotta di cui al capo A). 5. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B) per le considerazioni innanzi esposte. Tale annullamento va disposto senza rinvio, potendo questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., determinare la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione, eliminando l'aumento, disposto dal Giudice del merito, per il reato di cui al capo B), pari a mesi due di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, rideterminando la pena finale in mesi quattro e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Piacenza, con cui OB BI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui all'art. 336-bis cod. pen. (capo A) e all'art. 635, comma secondo n. 3, cod. pen. (capo B). Penale Sent. Sez. 6 Num. 27420 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 06/05/2025 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere i Giudici del merito affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 336-bis cod. pen., malgrado l'insussistenza di una relazione funzionale tra la condotta di minaccia e l'effettiva incidenza della stessa sulla funzione o sul servizio in corso. 2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo la Corte territoriale dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale con riguardo al reato di danneggiamento, stante il difetto di querela, necessaria a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 19 marzo 2024. 2.3. Violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello si sarebbe limitata a "depotenziare" le circostanze evidenziate dalla difesa, richiamando genericamente la gravità del reato e l'intensità del dolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha sottolineato che l'azione aggressiva, posta in essere con una lametta, era stata indirizzata dal ricorrente nei confronti degli assistenti della polizia penitenziaria, al chiaro fine di ottenere dagli stessi la consegna di una razione di tabacco e caffè nonché l'assegnazione di un lavoro. Tale condotta aveva effettivamente inciso sulla funzione svolta dagli anzidetti assistenti, i quali erano stati costretti a portare l'imputato in una cella di isolamento, dalla quale aveva continuato a minacciarli di morte, qualora non avessero assecondato i suoi desideri, e aveva lanciato contro di loro i vetri della finestra, che aveva rotto. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni e ai rilievi svolti dalla difesa. Si tratta, quindi, di motivazione che, in quanto corretta e logica, sfugge a ogni rilievo consentito in questa sede. Va ricordato che, pur a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione, infatti, attiene all'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma 2 adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie: Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 - 01; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893 - 01). Peraltro, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr., ex mu/tis, Sez. U, n. 24 del 24.11.1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 - 01). 3. Il secondo motivo è fondato. L'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l'art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su "cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede". L'art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto che "per il delitto di cui all'articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Nel caso in disamina è agevole rilevare che si è proceduto in assenza di querela, sulla base della mera relazione di servizio redatta dagli agenti, e nel termine di tre mesi, previsto per la proposizione della querela dal d.lgs n. 31 cit. e decorrente dalla data di entrata in vigore di tale decreto (4 aprile 2024), l'anzidetta condizione di procedibilità non risulta presentata. 3 Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al reato di cui al capo B), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela. 4. Il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è privo di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha esaminato sia il profilo della detenzione, affermando correttamente che lo stesso non può valere di per sé a ottenere benefici di pena, tanto più in casi come quello in esame, connotato dalla censurabile condotta del ricorrente, sia la concreta gravità del fatto, in ragione dell'utilizzo di armi improprie nei confronti dei pubblici ufficiali e della reiterazione della condotta intimidatoria. Siffatte argomentazioni restano valide pur a seguito del venir meno della condanna per il reato di cui al capo B), essendo incentrate sulla gravità della condotta di cui al capo A). 5. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo B) per le considerazioni innanzi esposte. Tale annullamento va disposto senza rinvio, potendo questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen., determinare la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione, eliminando l'aumento, disposto dal Giudice del merito, per il reato di cui al capo B), pari a mesi due di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, rideterminando la pena finale in mesi quattro e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 maggio 2025.