Art. 47. Rinvio
Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .
Per quanto non previsto nella presente legge e dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 .