TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9516/2024 R.G., avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luna Rosa DESTASIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marino BARNOBI, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto.
Posta in decisione all'esito dell'udienza del 10/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato telematicamente il 18/09/2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dal marito con cui ha contratto matrimonio a Catania CP_1
l'11/02/2016 e dalla cui unione non sono nati figli.
Ha dedotto la ricorrente che nessuna convivenza vi è stata tra i coniugi, in quanto, subito dopo le nozze il era stato ristretto in regime carcerario, al quale si trovava tuttora sottoposto presso CP_1
la Casa Circondariale di Sulmona, così essendo venuta l'unione spirituale e materiale.
Con comparsa di costituzione depositata il 17/10/2024, si è costituito che ha aderito CP_1
alla domanda di separazione personale dei coniugi, rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e chiedendo al Tribunale di omologarle.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 10/02/2025, il giudice delegato, preso atto della concorde domanda dei coniugi, volta ad ottenere la pronuncia della loro separazione personale senza altre statuizioni, previa trasformazione del rito, ha disposto la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, in seno all'accordo depositato in atti, le parti hanno chiesto che venga omologata la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2) La casa coniugale sita in Catania via Testulla n. 127 è di proprietà della moglie, abitata dalla
stessa e verrà assegnata alla IG.ra ; Parte_1
3) Nessun contributo economico verrà stabilito reciprocamente tra le parti, essendo la IG.ra
economicamente autosufficiente, mentre il IG. si trova attualmente Parte_1 CP_1
detenuto.”.
Precisato che in difetto di prole convivente (minorenne e/o maggiorenne non economicamente indipendente) non può farsi luogo all'assegnazione della casa familiare (il cui regime giuridico non può che essere disciplinato dal titolo di proprietà in capo alla IGnora , per come Parte_1
concordemente attestato dai coniugi), va, dunque, omologata la separazione, non presentando le
2 superiori condizioni profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'accordo raggiunto nelle more dell'udienza di comparizione e della conseguente trasformazione del rito, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9516/2024 R.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
04/11/1997e , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui in CP_1
motivazione.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania ai fini della relativa all'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 (atto n.47 parte I
anno 2016).
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 14.3.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
3