Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 493
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché l'Avviso di Accertamento n. 4130195, notificato il 18/05/2022, ha validamente interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio con scadenza al 31 dicembre 2025. La cartella, notificata il 04/09/2024, è quindi tempestiva.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e sostanziali della riscossione

    La Corte ha ritenuto la doglianza infondata, poiché per l'anno 2021 la Regione Calabria ha legittimamente applicato la procedura semplificata prevista dall'art. 6 della L.R. n. 56/2023, che consente l'iscrizione diretta a ruolo e la notifica della cartella di pagamento senza un preventivo avviso di accertamento. La cartella, notificata il 04/09/2024, è pervenuta entro il termine decadenziale triennale (scadenza 31 dicembre 2024). Non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per la tassa automobilistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 493
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 493
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo