CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 493/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6877/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029576469000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il 28 ottobre 2024 e depositato il 29 ottobre 2024, Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, impugnava, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, la cartella di pagamento n. 03420240029576469000, notificata il 4 settembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione Calabria, recante la pretesa impositiva per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2019 e 2021.
A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva:
L'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per l'annualità 2019, sostenendo che il termine triennale fosse spirato prima della notifica della cartella (2024) e lamentando la mancata ricezione di atti interruttivi prodromici.
L'illegittimità della pretesa per l'annualità 2021, contestando l'atto per assenza di un preventivo avviso di accertamento e per vizi formali e sostanziali connessi alla procedura di riscossione.
Concludeva, previa inibitoria, per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con rivalsa di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria e affermando la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento. Concludeva per il rigetto della domanda con rivalsa di spese.
Si costituiva altresì l'Ente impositore, Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso. Relativamente all'anno 2019, l'Ente produceva copia dell'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento presupposto (n.
4130195), notificato il 18/05/2022, atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Per quanto concerne l'anno
2021, la Regione deduceva la legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 21 gennaio 2026, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente relativamente al bollo auto anno 2019 è destituita di fondamento. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive col decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per il bollo 2019, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti dalla Regione Calabria, emerge la prova documentale dell'interruzione del termine prescrizionale. Risulta infatti prodotto l'Avviso di Accertamento n.
4130195, regolarmente notificato al contribuente in data 18/05/2022 a mezzo raccomandata A.R. (n.
61636950263-2). La relata di notifica e l'avviso di ricevimento, atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso (Cass. n. 2486/2018), attestano l'avvenuta consegna dell'atto presso l'indirizzo del ricorrente, che non ha proposto querela di falso per contestare le risultanze. Tale notifica ha validamente interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio a partire dal 1° gennaio 2023, con scadenza al 31 dicembre 2025. La cartella di pagamento impugnata, notificata il 04/09/2024, è pertanto pienamente tempestiva.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'annualità 2021, con la quale si lamenta l'assenza di un preventivo avviso di accertamento. Dalla lettura della cartella di pagamento e delle controdeduzioni dell'Ente, emerge che per l'anno d'imposta 2021 la Regione Calabria ha legittimamente applicato la procedura semplificata prevista dall'art. 6 della Legge Regionale n. 56/2023. Tale norma, nell'ottica di semplificazione e accelerazione della riscossione, consente all'Ente di procedere al recupero della tassa automobilistica omessa mediante l'iscrizione diretta a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, senza la necessaria emanazione di un previo avviso di accertamento, a condizione che l'atto della riscossione (la cartella) sia notificato entro i termini di decadenza sostanziale.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento funge da "primo atto" impositivo ed esattivo per l'anno 2021. Il termine di decadenza triennale per il bollo 2021 scade il 31 dicembre 2024 (terzo anno successivo a quello del dovuto pagamento). La notifica della cartella è avvenuta il 04/09/2024, dunque nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
Non sussiste, per i tributi non armonizzati come la tassa automobilistica, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a pena di nullità, salvo specifica previsione normativa che, nel caso in esame, è espressamente superata dalla disciplina regionale speciale (Corte Cost. sentenza n. 47/2023). La procedura seguita è dunque esente da vizi.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto e la cartella di pagamento impugnata, tanto per il recupero dell'annualità 2019 che per l'annualità 2021, va confermata. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 d.lgs. 546/1992 e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 6877/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 175,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed € 175,00 in favore della Regione
Calabria, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6877/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240029576469000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il 28 ottobre 2024 e depositato il 29 ottobre 2024, Ricorrente_1, per come in atti rappresentato e difeso, impugnava, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, la cartella di pagamento n. 03420240029576469000, notificata il 4 settembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione Calabria, recante la pretesa impositiva per omesso pagamento della tassa automobilistica relativa alle annualità 2019 e 2021.
A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva:
L'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per l'annualità 2019, sostenendo che il termine triennale fosse spirato prima della notifica della cartella (2024) e lamentando la mancata ricezione di atti interruttivi prodromici.
L'illegittimità della pretesa per l'annualità 2021, contestando l'atto per assenza di un preventivo avviso di accertamento e per vizi formali e sostanziali connessi alla procedura di riscossione.
Concludeva, previa inibitoria, per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con rivalsa di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria e affermando la regolarità formale della notifica della cartella di pagamento. Concludeva per il rigetto della domanda con rivalsa di spese.
Si costituiva altresì l'Ente impositore, Regione Calabria, chiedendo il rigetto del ricorso. Relativamente all'anno 2019, l'Ente produceva copia dell'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento presupposto (n.
4130195), notificato il 18/05/2022, atto idoneo ad interrompere la prescrizione. Per quanto concerne l'anno
2021, la Regione deduceva la legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 56/2023.
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
All'udienza del 21 gennaio 2026, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattata e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente relativamente al bollo auto anno 2019 è destituita di fondamento. Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive col decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per il bollo 2019, il termine ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.
Tuttavia, dall'esame della documentazione versata in atti dalla Regione Calabria, emerge la prova documentale dell'interruzione del termine prescrizionale. Risulta infatti prodotto l'Avviso di Accertamento n.
4130195, regolarmente notificato al contribuente in data 18/05/2022 a mezzo raccomandata A.R. (n.
61636950263-2). La relata di notifica e l'avviso di ricevimento, atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso (Cass. n. 2486/2018), attestano l'avvenuta consegna dell'atto presso l'indirizzo del ricorrente, che non ha proposto querela di falso per contestare le risultanze. Tale notifica ha validamente interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo triennio a partire dal 1° gennaio 2023, con scadenza al 31 dicembre 2025. La cartella di pagamento impugnata, notificata il 04/09/2024, è pertanto pienamente tempestiva.
Parimenti infondata è la doglianza relativa all'annualità 2021, con la quale si lamenta l'assenza di un preventivo avviso di accertamento. Dalla lettura della cartella di pagamento e delle controdeduzioni dell'Ente, emerge che per l'anno d'imposta 2021 la Regione Calabria ha legittimamente applicato la procedura semplificata prevista dall'art. 6 della Legge Regionale n. 56/2023. Tale norma, nell'ottica di semplificazione e accelerazione della riscossione, consente all'Ente di procedere al recupero della tassa automobilistica omessa mediante l'iscrizione diretta a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, senza la necessaria emanazione di un previo avviso di accertamento, a condizione che l'atto della riscossione (la cartella) sia notificato entro i termini di decadenza sostanziale.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento funge da "primo atto" impositivo ed esattivo per l'anno 2021. Il termine di decadenza triennale per il bollo 2021 scade il 31 dicembre 2024 (terzo anno successivo a quello del dovuto pagamento). La notifica della cartella è avvenuta il 04/09/2024, dunque nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dalla legge.
Non sussiste, per i tributi non armonizzati come la tassa automobilistica, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo a pena di nullità, salvo specifica previsione normativa che, nel caso in esame, è espressamente superata dalla disciplina regionale speciale (Corte Cost. sentenza n. 47/2023). La procedura seguita è dunque esente da vizi.
Per quanto sopra, il ricorso va respinto e la cartella di pagamento impugnata, tanto per il recupero dell'annualità 2019 che per l'annualità 2021, va confermata. Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 15 d.lgs. 546/1992 e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 6877/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 175,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione ed € 175,00 in favore della Regione
Calabria, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.