Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa
Francesca Caputo Giudice rel. dott.ssa dott. Giudice Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8360/2021 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Mannarini, come da mandato in atti;
Parte 1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Grazia Conte, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Pt 1 e la CP 1 unitisi in matrimonio concordatario in data 24.8.2002, hanno generato due figlie,
nate, rispettivamente, in data 6.11.2005 e in data 15.11.2006; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con decreto n. 20275/2020 del 14.12.2020 R.G. n. 4021/2020.
Nelle more del giudizio le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
A. RE resterà a vivere presso la casa paterna mentre LA presso quella materna sicchè ciascun genitore provvederà in maniera diretta al mantenimento ordinario della figlia con lui convivente;
B. Ciascuno dei genitori si farà carico al 100% delle spese di carattere straordinario sostenute nell'interesse della figlia con il medesimo convivente;
quindi, il sig. SS provvederà al sostentamento straordinario di RE e la sig.ra AN a quello di
LA;
C. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico riguardante la figlia con lui convivente;
nelle more della presentazione della nuova richiesta presso gli appositi Uffici, il sig.
Pt 1 sarà tenuto a restituire alla sig.ra CP_1 la quota dell'assegno unico spettante alla medesima,
a decorrere da marzo 2025;
D. Spese del giudizio compensate.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
24.8.2002 in Collepasso (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 12 Parte II
Serie A Anno 2002, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 2.5.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Cinzia Mondatore) (dott.ssa Francesca Caputo)