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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/11/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI ROBERTO presso il cui studio in Vercelli
Via Garibaldi 90 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 resistente
Oggetto: appalto di lavori
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare tenuto (C.F./P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Crescentino (VC), via Tournon n. 33, al pagamento di € 16.675,00 (e segnatamente € 7.150,00 i.i. + €
3.025,00 i.i. a titolo di rimborso delle somme anticipate dal;
€ Parte_1
6.500,00 a titolo di penale ex contractu), oltre il risarcimento del danno ex art. 1382 co. I c.c. da determinarsi in questa sede, a favore dell'odierno Ricorrente;
per l'effetto condannare (C.F./P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Crescentino (VC), via
Tournon n. 33, al pagamento della predetta somma di € 16.675,00, oltre il risarcimento del danno ex art. 1382 co. I c.c. da determinarsi in questa sede, oltre
1 interessi dalla data del fatto e fino alla data dell'effettivo soddisfo, a favore dell'odierno Ricorrente.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario di spese generali, oltre IVA 22%, C.A.P. 4% ed IVA 22% su detta aliquota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte che non si costituiva in giudizio, il condominio deduceva che in data 16 ottobre 2021 lo Pt_1 stesso affidava incarico per la riqualificazione delle facciate condominiali alla
[...] per un importo lavori di € 65.000,00 oltre I.V.A., comprensivo Controparte_2 degli emolumenti dovuti ai professionisti coinvolti (Geom. quale Parte_2
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Geom. quale Responsabile dei Lavori e Parte_3
Consulente amministrativo), come da delibera condominiale in pari data [v. doc. prod.
n. 1] e che in data 20 ottobre 2021 il sottoscriveva con Parte_1 il relativo contratto di appalto [v. doc. prod. n. 2]; che i lavori CP_1 CP_1 non venivano portati a termine nei tempi contrattualmente previsti, come da allegato n. 6 [v. doc. prod. n. 3] alla relazione di consulenza dell'Architetto del Persona_1
26 aprile 2024 [v. doc. prod. n. 4]; che ne scaturiva l'obbligo in capo alla Ditta
[...] di corrispondere la penale;
che il danno doveva intendersi così CP_1 conteggiato:
€ 7.150,00 come da fattura n. 43/21 del 21.12.2021 (per lavori risultati non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte, e quindi da eseguirsi ex novo)
€ 3.025,00 come da fattura n. 35/21 del 16.11.2021 (per lavori risultati non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte, e quindi da eseguirsi ex novo)
€ 6.500,00 a titolo di penale ex art. 14 contratto di appalto.
Alla prima udienza, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte, che non si costituiva in giudizio, su richiesta del ricorrente la controversia veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma;
il
Giudice riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Il Condominio ricorrente affidava alla i lavori di rifacimento e Controparte_1 tinteggiatura della facciata per euro 65.000,00 oltre iva, nonché quelli di smaltatura delle cancellate esterne al costo di euro 5.500,00 oltre iva, come si evince dal contratto di appalto del 20.10.2021 sottoscritto dalle parti e dal computo metrico
2 relativo sottoscritto dall'impresa nonché dal verbale di assemblea condominiale del
16.10.2021.
Dalla consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , risulta che i lavori Persona_1 sono tati eseguiti in minima parte, in modo saltuario e parziale, con scarsa accuratezza e notevole imperizia tanto che in alcuni punti i muri sono stati sporcati: come si evince dai prospetti progettuali, il ponteggio è stato montato solo sul prospetto Sud ed è stata utilizzata una piattaforma in data 2.12.20222 e 5.12.2022 per eseguire la spicconatura ed il rifacimento degli intonaci del terrazzo del piano terzo del prospetto ovest, senza che sia stato poi pitturato, rimanendo allo stato grezzo;
il cornicione e gran parte delle pareti sottostanti non sono state minimante interessate dai lavori;
le tinteggiature, laddove eseguite, constano di una singola mano di rullo o pennello (e non due, come indicato nel computo metrico) e non risultano adeguatamente preparate;
la stesura del colore è stata fermata a circa 5/10 cm dagli spigoli orizzontali e verticali, così come intorno agli zoccolini e agli interruttori.
Al piano terreno i muri sono stati tinteggiati (sempre con una sola mano) fino ad un'altezza media di m. 3,50 mentre ai piani superiori risultano pitturate solo alcune porzioni, ossia solo quelle raggiungibili da terra o dai pavimenti dei balconi con un rullo allungabile e al massimo con l'ausilio di una semplice scaletta (non essendo stato montato il ponteggio previsto).
La verniciatura delle ringhiere dei balconi, della cancellata esterna, del cancello pedonale e del cancello carraio non è stata seguita.
Tali vizi trovano oggettivo riscontro nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte.
La controparte, su cui incombe il relativo onere probatorio, non costituendosi in giudizio non ha provato l'esatto adempimento della prestazione pattuita, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
3 l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. S.U. 13533/2001).
Il ha invece versato il corrispettivo pattuito per tali lavori (con il Parte_1 meccanismo dello sconto in fattura) pari ad euro 7.150,00 iva compresa, come da fattura 43/21 del 21.12.2021, oltre ad euro 3.025,00 iva compresa, come da fattura del 16.11.2021.
Alla luce delle predette risultanze, è configurabile un inesatto adempimento dei lavori: le opere sono state eseguite parzialmente e non a regola d'arte, come accertato dal ctp.
Dalla relazione di parte risulta, inoltre, che per portare a compimento i lavori occorre che il cantiere sia nuovamente allestito, con la stipulazione di un altro contratto di appalto e la nomina di nuovi professionisti.
Il danno da inadempimento può essere allora quantificato nella somma a tale titolo richiesta nella perizia di parte in complessivi euro 10.175,00, pari all'esborso per tali lavori effettuato dal e tenuto conto del valore complessivo dell'appalto. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sono dovuti, inoltre, gli interessi compensativi dalla data della redazione della perizia tecnica di parte al tasso legale sugli importi rivalutati di anno in anno sino alla data della presente sentenza, secondo il meccanismo descritto dalla Suprema Corte, S.U. n. 1712/1995.
Non è riconoscibile l'ulteriore somma richiesta dal ricorrente a titolo di penale per il ritardo ex art. 14 del contratto di appalto;
il Condominio fa valere infatti un inadempimento definitivo incompatibile con la perdurante eseguibilità della penale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito:
“la clausola penale stipulata per il solo ritardo nell'adempimento dell'obbligazione è efficace fino a quando l'adempimento è ancora possibile e il debitore resta obbligato
4 ad eseguirlo;
essa, invece, perde efficacia qualora l'inadempimento divenga definitivo, cessando la funzione accessoria di rafforzamento dell'obbligo contrattuale.
Ne consegue che il creditore non può pretendere l'applicazione della penale da ritardo in perpetuo, oltre il momento in cui l'adempimento risulta definitivamente precluso (Cass. 9425/2025).
La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento se non previsto (nella specie, relativa ad una controversia in materia di risoluzione e risarcimento danni derivanti da un contratto di appalto, il Tribunale ha ritenuto che la condotta della convenuta configurasse un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori, cosicché non poteva trovare applicazione la penale pattuita per il ritardo;
Trib. Milano sez. VII
24.07.2024 n. 7343).
Anche a volere ritenere diversamente, la domanda risulterebbe generica ed infondata in quanto dagli allegati 6,7,8 alla Ctp risulta che il ha tollerato il Parte_1 ritardo nell'esecuzione delle opere senza nulla contestare all'impresa.
Non sono dedotte e provate ulteriori voci di danno.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia di bassa complessità e delle fasi di studio, introduttiva e decisoria previste dalla vigente tariffa professionale.
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna al pagamento in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 10.175,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
-condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 3.500,00 a titolo di compenso professionale e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 30.11.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892/2025 di R.G. promossa da:
(C.F.: ), in persona dell'amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ROSSI ROBERTO presso il cui studio in Vercelli
Via Garibaldi 90 è elettivamente domiciliato ricorrente contro
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_2 resistente
Oggetto: appalto di lavori
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Nel merito in via principale: accertare e dichiarare tenuto (C.F./P. IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Crescentino (VC), via Tournon n. 33, al pagamento di € 16.675,00 (e segnatamente € 7.150,00 i.i. + €
3.025,00 i.i. a titolo di rimborso delle somme anticipate dal;
€ Parte_1
6.500,00 a titolo di penale ex contractu), oltre il risarcimento del danno ex art. 1382 co. I c.c. da determinarsi in questa sede, a favore dell'odierno Ricorrente;
per l'effetto condannare (C.F./P. IVA: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Crescentino (VC), via
Tournon n. 33, al pagamento della predetta somma di € 16.675,00, oltre il risarcimento del danno ex art. 1382 co. I c.c. da determinarsi in questa sede, oltre
1 interessi dalla data del fatto e fino alla data dell'effettivo soddisfo, a favore dell'odierno Ricorrente.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfetario di spese generali, oltre IVA 22%, C.A.P. 4% ed IVA 22% su detta aliquota.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte che non si costituiva in giudizio, il condominio deduceva che in data 16 ottobre 2021 lo Pt_1 stesso affidava incarico per la riqualificazione delle facciate condominiali alla
[...] per un importo lavori di € 65.000,00 oltre I.V.A., comprensivo Controparte_2 degli emolumenti dovuti ai professionisti coinvolti (Geom. quale Parte_2
Progettista, Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e Geom. quale Responsabile dei Lavori e Parte_3
Consulente amministrativo), come da delibera condominiale in pari data [v. doc. prod.
n. 1] e che in data 20 ottobre 2021 il sottoscriveva con Parte_1 il relativo contratto di appalto [v. doc. prod. n. 2]; che i lavori CP_1 CP_1 non venivano portati a termine nei tempi contrattualmente previsti, come da allegato n. 6 [v. doc. prod. n. 3] alla relazione di consulenza dell'Architetto del Persona_1
26 aprile 2024 [v. doc. prod. n. 4]; che ne scaturiva l'obbligo in capo alla Ditta
[...] di corrispondere la penale;
che il danno doveva intendersi così CP_1 conteggiato:
€ 7.150,00 come da fattura n. 43/21 del 21.12.2021 (per lavori risultati non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte, e quindi da eseguirsi ex novo)
€ 3.025,00 come da fattura n. 35/21 del 16.11.2021 (per lavori risultati non eseguiti o eseguiti non a regola d'arte, e quindi da eseguirsi ex novo)
€ 6.500,00 a titolo di penale ex art. 14 contratto di appalto.
Alla prima udienza, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte, che non si costituiva in giudizio, su richiesta del ricorrente la controversia veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma;
il
Giudice riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Il Condominio ricorrente affidava alla i lavori di rifacimento e Controparte_1 tinteggiatura della facciata per euro 65.000,00 oltre iva, nonché quelli di smaltatura delle cancellate esterne al costo di euro 5.500,00 oltre iva, come si evince dal contratto di appalto del 20.10.2021 sottoscritto dalle parti e dal computo metrico
2 relativo sottoscritto dall'impresa nonché dal verbale di assemblea condominiale del
16.10.2021.
Dalla consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. , risulta che i lavori Persona_1 sono tati eseguiti in minima parte, in modo saltuario e parziale, con scarsa accuratezza e notevole imperizia tanto che in alcuni punti i muri sono stati sporcati: come si evince dai prospetti progettuali, il ponteggio è stato montato solo sul prospetto Sud ed è stata utilizzata una piattaforma in data 2.12.20222 e 5.12.2022 per eseguire la spicconatura ed il rifacimento degli intonaci del terrazzo del piano terzo del prospetto ovest, senza che sia stato poi pitturato, rimanendo allo stato grezzo;
il cornicione e gran parte delle pareti sottostanti non sono state minimante interessate dai lavori;
le tinteggiature, laddove eseguite, constano di una singola mano di rullo o pennello (e non due, come indicato nel computo metrico) e non risultano adeguatamente preparate;
la stesura del colore è stata fermata a circa 5/10 cm dagli spigoli orizzontali e verticali, così come intorno agli zoccolini e agli interruttori.
Al piano terreno i muri sono stati tinteggiati (sempre con una sola mano) fino ad un'altezza media di m. 3,50 mentre ai piani superiori risultano pitturate solo alcune porzioni, ossia solo quelle raggiungibili da terra o dai pavimenti dei balconi con un rullo allungabile e al massimo con l'ausilio di una semplice scaletta (non essendo stato montato il ponteggio previsto).
La verniciatura delle ringhiere dei balconi, della cancellata esterna, del cancello pedonale e del cancello carraio non è stata seguita.
Tali vizi trovano oggettivo riscontro nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte.
La controparte, su cui incombe il relativo onere probatorio, non costituendosi in giudizio non ha provato l'esatto adempimento della prestazione pattuita, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
3 l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. S.U. 13533/2001).
Il ha invece versato il corrispettivo pattuito per tali lavori (con il Parte_1 meccanismo dello sconto in fattura) pari ad euro 7.150,00 iva compresa, come da fattura 43/21 del 21.12.2021, oltre ad euro 3.025,00 iva compresa, come da fattura del 16.11.2021.
Alla luce delle predette risultanze, è configurabile un inesatto adempimento dei lavori: le opere sono state eseguite parzialmente e non a regola d'arte, come accertato dal ctp.
Dalla relazione di parte risulta, inoltre, che per portare a compimento i lavori occorre che il cantiere sia nuovamente allestito, con la stipulazione di un altro contratto di appalto e la nomina di nuovi professionisti.
Il danno da inadempimento può essere allora quantificato nella somma a tale titolo richiesta nella perizia di parte in complessivi euro 10.175,00, pari all'esborso per tali lavori effettuato dal e tenuto conto del valore complessivo dell'appalto. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sono dovuti, inoltre, gli interessi compensativi dalla data della redazione della perizia tecnica di parte al tasso legale sugli importi rivalutati di anno in anno sino alla data della presente sentenza, secondo il meccanismo descritto dalla Suprema Corte, S.U. n. 1712/1995.
Non è riconoscibile l'ulteriore somma richiesta dal ricorrente a titolo di penale per il ritardo ex art. 14 del contratto di appalto;
il Condominio fa valere infatti un inadempimento definitivo incompatibile con la perdurante eseguibilità della penale, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito:
“la clausola penale stipulata per il solo ritardo nell'adempimento dell'obbligazione è efficace fino a quando l'adempimento è ancora possibile e il debitore resta obbligato
4 ad eseguirlo;
essa, invece, perde efficacia qualora l'inadempimento divenga definitivo, cessando la funzione accessoria di rafforzamento dell'obbligo contrattuale.
Ne consegue che il creditore non può pretendere l'applicazione della penale da ritardo in perpetuo, oltre il momento in cui l'adempimento risulta definitivamente precluso (Cass. 9425/2025).
La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento se non previsto (nella specie, relativa ad una controversia in materia di risoluzione e risarcimento danni derivanti da un contratto di appalto, il Tribunale ha ritenuto che la condotta della convenuta configurasse un inadempimento contrattuale e non un mero ritardo nell'adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori, cosicché non poteva trovare applicazione la penale pattuita per il ritardo;
Trib. Milano sez. VII
24.07.2024 n. 7343).
Anche a volere ritenere diversamente, la domanda risulterebbe generica ed infondata in quanto dagli allegati 6,7,8 alla Ctp risulta che il ha tollerato il Parte_1 ritardo nell'esecuzione delle opere senza nulla contestare all'impresa.
Non sono dedotte e provate ulteriori voci di danno.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia di bassa complessità e delle fasi di studio, introduttiva e decisoria previste dalla vigente tariffa professionale.
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-condanna al pagamento in favore del della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 10.175,00, oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
-condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, spese che si liquidano in complessivi € 3.500,00 a titolo di compenso professionale e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 30.11.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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